CA
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/07/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
n. 688 del 30.3.2021
Oggetto: opposizione a ruolo esattoriale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 890/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Fernando Pagliara Parte_1
e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro NT
tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Valentino Torricelli e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Nardò (LE)
APPELLATO nonché contro
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 15.5.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 20.9.2021, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
688/2021 del Tribunale di Brindisi, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso dalla stessa proposta, sono stati dichiarati prescritti i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 0242006001205826000 ed è stata rigettata la restante parte della domanda attinente alle ulteriori cartelle di pagamento indicate nel dispositivo, con integrale compensazione delle spese.
A sostegno del gravame, l'appellante, con l'unico motivo di gravame, ha dedotto l'omessa valutazione delle prove documentali e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2943, comma 4, c.p.c., insistendo nella declaratoria di prescrizione in relazione ai crediti di cui alle altre cartelle esattoriali impugnate (n. 0242008000112608000, n. 02420080009182027000, n.
02420080012723206000, n. 02420090000779355000, n. 02420090003713206000, n.
02420090007483443000, n. 02420090011414212000 e n. 02420090014434280000). Ha insistito, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione estintiva dei crediti impositivi iscritti al ruolo e delle relative sanzioni relativamente alle cartelle impugnate n. 02420060012058286000; n. 02420080000112608000; n.
02420080009182027000; n. 02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n.
02420090003713206000; n. 02420090007483443000; n. 02420090014434280000; dichiarando, per
l'effetto, la insussistenza ed inesigibilità delle relative pretese creditorie. Ordinare, conseguentemente, la cancellazione delle impugnate iscrizioni al ruolo in danno dell'opponente e la nullità ed inefficacia delle relative cartelle esattoriali. Dichiarare, in ogni caso, la nullità ed inefficacia delle cartelle esattoriali impugnate unitamente al ruolo e la conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di . Condannare gli NT
appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze legali del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in applicazione del DM 55/14 e tenuto conto delle maggiorazioni previste
“nuovo” comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/14, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. 6) Fare salvo ogni diritto di parte appellante nel più ampio senso, anche in ordine alle ulteriori richieste deduzioni, ed allegazioni che il contegno processuale della convenuta renderà necessari”.
Con memoria depositata in via telematica il 13.10.2021, si costituiva l' NT
, che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto.
[...]
L' e la benché ritualmente citati, non si costituivano, per cui ne va dichiarata la CP_2 Controparte_3
contumacia.
All'udienza del 15.5.2024, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto esclusa l'applicabilità al giudizio in esame delle disposizioni di cui all'art. 3 bis del
D.L. n. 146/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito l'art. 4 bis nell'art. 12 del d.p.r. n. 602/1973, o, meglio, va contemperata l'applicazione della norma suindicata con il principio del giudicato.
La norma in questione stabilisce che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dal che deriverebbe l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in cui si discute della prescrizione di crediti portati da cartelle esattoriali di cui non è in corso l'esecuzione, senza peraltro che la ricorrente abbia esplicitato in ricorso un interesse qualificato al giudizio nei limiti specificati dalla norma suindicata.
Tuttavia, come osservato da Cass. n. 3812/2023, “lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite”.
Analogamente, secondo Cass. Civ. Sez. III n. 4448/2023: “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello "ius superveniens" a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)”.
Orbene, nel caso di specie, poiché la sentenza di primo grado, dopo essersi espressamente pronunciata sull'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata dall , rigettandola, ha NT
accolto, seppure in modo parziale la domanda, riconoscendo, dunque, in modo palese l'ammissibilità dell'opposizione, sarebbe stato onere delle parti oggi appellate impugnare la sentenza al fine di chiedere l'accertamento, in forza della norma nelle more entrata in vigore, dell'inammissibilità della medesima. In mancanza di appello incidentale, la novella legislativa, come autorevolmente sostenuto dalla S.C., può rilevare soltanto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Passando quindi al merito, occorre verificare se sia corretto l'assunto del primo giudice secondo cui l' avrebbe provato con la documentazione prodotta in primo grado la notifica NT
di utili atti interruttivi della prescrizione per le cartelle esattoriali diverse da quella annullata.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, emerge che anche in relazione alle cartelle esattoriali contraddistinte dal n. 02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n.
02420090003713206000; n. 02420090007483443000; n. 02420090011414212000 e n.
02420090014434280000 non risulta provata la notifica di idonei atti interruttivi della prescrizione.
Lo stesso non può dirsi per le restanti cartelle esattoriali.
Quanto alla cartella n. 02420080009182027000, l' ha depositato la NT
ricevuta della racc.ta n. 02291200802400122028 06 consegnata a mani della in data Pt_1
14.10.2008: nell'avviso di ricevimento viene riportato il numero della cartella sicchè non si può dubitare circa il riferimento della medesima. La prescrizione viene poi interrotta con la notifica dell'intimazione n. 024201390029228583000 avvenuta in data 14.2.2013.
Per quanto attiene alla cartella n. 0242008000011260800 la stessa risulta notificata con racc.ta del
10.1.2009, di cui la destinataria non curò il ritiro, facendo maturare la compiuta giacenza. La prescrizione fu poi interrotta con la notifica dell'intimazione n. 0242013900292868400 avvenuta in data 14.2.2013.
Sulla tesi dell'appellata in ordine alla durata decennale della NT
prescrizione è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della S.C., a partire da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 17/11/2016, n. 23397, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_2
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. CP_4
A ciò va aggiunto che “…l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale e non certo una novazione soggettiva dell'originaria obbligazione come pure sostenuto nel motivo. Tesi questa cui neppure giova il richiamo al D.Lgs n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Cass. civ., Sez.
VI - Lavoro, Ordinanza, 16/04/2019, n. 10595).
Conseguentemente va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle ulteriori cartelle recanti il n.
02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n. 02420090003713206000; n.
02420090007483443000; n. 02420090011414212000 e n. 02420090014434280000.
Le spese di questo grado di giudizio, stante quanto premesso in ordine all'interesse ad agire ed alla novella legislativa di cui al già citato art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del
2021, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20.9.2021 da , Parte_1
nei confronti di , e avverso la sentenza del NT CP_2 Controparte_3
30.3.2021 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n. 02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n. 02420090003713206000; n.
02420090007483443000; n. 02420090011414212000 e n. 02420090014434280000; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.5.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Silvana Botrugno
n. 688 del 30.3.2021
Oggetto: opposizione a ruolo esattoriale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 890/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Fernando Pagliara Parte_1
e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro NT
tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Valentino Torricelli e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Nardò (LE)
APPELLATO nonché contro
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 15.5.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 20.9.2021, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
688/2021 del Tribunale di Brindisi, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso dalla stessa proposta, sono stati dichiarati prescritti i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 0242006001205826000 ed è stata rigettata la restante parte della domanda attinente alle ulteriori cartelle di pagamento indicate nel dispositivo, con integrale compensazione delle spese.
A sostegno del gravame, l'appellante, con l'unico motivo di gravame, ha dedotto l'omessa valutazione delle prove documentali e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2943, comma 4, c.p.c., insistendo nella declaratoria di prescrizione in relazione ai crediti di cui alle altre cartelle esattoriali impugnate (n. 0242008000112608000, n. 02420080009182027000, n.
02420080012723206000, n. 02420090000779355000, n. 02420090003713206000, n.
02420090007483443000, n. 02420090011414212000 e n. 02420090014434280000). Ha insistito, pertanto, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione estintiva dei crediti impositivi iscritti al ruolo e delle relative sanzioni relativamente alle cartelle impugnate n. 02420060012058286000; n. 02420080000112608000; n.
02420080009182027000; n. 02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n.
02420090003713206000; n. 02420090007483443000; n. 02420090014434280000; dichiarando, per
l'effetto, la insussistenza ed inesigibilità delle relative pretese creditorie. Ordinare, conseguentemente, la cancellazione delle impugnate iscrizioni al ruolo in danno dell'opponente e la nullità ed inefficacia delle relative cartelle esattoriali. Dichiarare, in ogni caso, la nullità ed inefficacia delle cartelle esattoriali impugnate unitamente al ruolo e la conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di . Condannare gli NT
appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze legali del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in applicazione del DM 55/14 e tenuto conto delle maggiorazioni previste
“nuovo” comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/14, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. 6) Fare salvo ogni diritto di parte appellante nel più ampio senso, anche in ordine alle ulteriori richieste deduzioni, ed allegazioni che il contegno processuale della convenuta renderà necessari”.
Con memoria depositata in via telematica il 13.10.2021, si costituiva l' NT
, che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto.
[...]
L' e la benché ritualmente citati, non si costituivano, per cui ne va dichiarata la CP_2 Controparte_3
contumacia.
All'udienza del 15.5.2024, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto esclusa l'applicabilità al giudizio in esame delle disposizioni di cui all'art. 3 bis del
D.L. n. 146/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito l'art. 4 bis nell'art. 12 del d.p.r. n. 602/1973, o, meglio, va contemperata l'applicazione della norma suindicata con il principio del giudicato.
La norma in questione stabilisce che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dal che deriverebbe l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in cui si discute della prescrizione di crediti portati da cartelle esattoriali di cui non è in corso l'esecuzione, senza peraltro che la ricorrente abbia esplicitato in ricorso un interesse qualificato al giudizio nei limiti specificati dalla norma suindicata.
Tuttavia, come osservato da Cass. n. 3812/2023, “lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite”.
Analogamente, secondo Cass. Civ. Sez. III n. 4448/2023: “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello "ius superveniens" a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)”.
Orbene, nel caso di specie, poiché la sentenza di primo grado, dopo essersi espressamente pronunciata sull'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata dall , rigettandola, ha NT
accolto, seppure in modo parziale la domanda, riconoscendo, dunque, in modo palese l'ammissibilità dell'opposizione, sarebbe stato onere delle parti oggi appellate impugnare la sentenza al fine di chiedere l'accertamento, in forza della norma nelle more entrata in vigore, dell'inammissibilità della medesima. In mancanza di appello incidentale, la novella legislativa, come autorevolmente sostenuto dalla S.C., può rilevare soltanto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Passando quindi al merito, occorre verificare se sia corretto l'assunto del primo giudice secondo cui l' avrebbe provato con la documentazione prodotta in primo grado la notifica NT
di utili atti interruttivi della prescrizione per le cartelle esattoriali diverse da quella annullata.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, emerge che anche in relazione alle cartelle esattoriali contraddistinte dal n. 02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n.
02420090003713206000; n. 02420090007483443000; n. 02420090011414212000 e n.
02420090014434280000 non risulta provata la notifica di idonei atti interruttivi della prescrizione.
Lo stesso non può dirsi per le restanti cartelle esattoriali.
Quanto alla cartella n. 02420080009182027000, l' ha depositato la NT
ricevuta della racc.ta n. 02291200802400122028 06 consegnata a mani della in data Pt_1
14.10.2008: nell'avviso di ricevimento viene riportato il numero della cartella sicchè non si può dubitare circa il riferimento della medesima. La prescrizione viene poi interrotta con la notifica dell'intimazione n. 024201390029228583000 avvenuta in data 14.2.2013.
Per quanto attiene alla cartella n. 0242008000011260800 la stessa risulta notificata con racc.ta del
10.1.2009, di cui la destinataria non curò il ritiro, facendo maturare la compiuta giacenza. La prescrizione fu poi interrotta con la notifica dell'intimazione n. 0242013900292868400 avvenuta in data 14.2.2013.
Sulla tesi dell'appellata in ordine alla durata decennale della NT
prescrizione è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della S.C., a partire da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 17/11/2016, n. 23397, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_2
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. CP_4
A ciò va aggiunto che “…l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale e non certo una novazione soggettiva dell'originaria obbligazione come pure sostenuto nel motivo. Tesi questa cui neppure giova il richiamo al D.Lgs n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Cass. civ., Sez.
VI - Lavoro, Ordinanza, 16/04/2019, n. 10595).
Conseguentemente va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle ulteriori cartelle recanti il n.
02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n. 02420090003713206000; n.
02420090007483443000; n. 02420090011414212000 e n. 02420090014434280000.
Le spese di questo grado di giudizio, stante quanto premesso in ordine all'interesse ad agire ed alla novella legislativa di cui al già citato art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del
2021, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20.9.2021 da , Parte_1
nei confronti di , e avverso la sentenza del NT CP_2 Controparte_3
30.3.2021 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n. 02420080012723206000; n. 02420090000779355000; n. 02420090003713206000; n.
02420090007483443000; n. 02420090011414212000 e n. 02420090014434280000; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.5.2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Silvana Botrugno