Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04643/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4643 del 2025, proposto dall’avvocato Sergio Turturiello, costituito in giudizio anche in qualità di procuratore di sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro n. 848/2020, nel giudizio recante n. RG 23343/2018, pubblicata in data 03.02.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AB Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 848/2020, pubblicata il 3 febbraio 2020, il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso patrocinato dall’odierno ricorrente, condannava il Ministero intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 25 febbraio 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto in favore del difensore.
A fronte della persistente inottemperanza, l’interessato ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta , nel caso di ulteriore inadempimento, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mero stile.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, mediante il pagamento di quanto riconosciuto in sentenza, oltre interessi legali e spese successive.
Il collegio, infatti, condivide l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente oltre gli interessi legali medio tempore maturati, anche le ulteriori spese sostenute in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del titolo esecutivo, nonché le spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale ( ex multis , T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019).
Viceversa, non va corrisposta, sulle somme indicate nel titolo, la rivalutazione monetaria, pure richiesta da parte ricorrente. Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 23 aprile 2020, n.1461). Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c.
Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di RE | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO