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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 11 giugno 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3052/23 R.G. e vertente TRA
, nata a [...], il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Marco Ippolito Matano;
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e dei funzionari CP_3 CP_4 Controparte_5
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.05.23 la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere Assistente Amministrativo, assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2018; di aver prestato servizio pre ruolo alle dipendenze del CP_1 convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato;
che in sede di ricostruzione di carriera il resistente le riconosceva integralmente solo i primi 4 anni, mentre i CP_1 rimanenti venivano riconosciuti solo nella misura dei 2/3, con inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente. Tanto premesso, la ricorrente, richiamando la normativa eurounitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, chiedeva “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
5) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione in proprio favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato;
6) Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dal ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nelle fasce retributive maturate nel corso del tempo ed alla conseguente ricostruzione di carriera con adeguamento della retribuzione ed inclusione nella fascia stipendiale di anni 3 dal 25/02/2010, di anni 9 dal 21/08/2019 a seguire;
7) Condannare il , in persona legale rapp.te p.t., a collocare il ricorrente nel livello stipendiale del CCNL Scuola CP_6 corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata, fascia stipendiale di anni 3 dal 25/02/2010, di anni 9 dal 21/08/2019 a seguire, ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate;
”. Vinte le spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva il chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto del ricorso. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato solo in parte e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che di seguito si espongono. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 569 prevede quanto segue:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (…)”. L'art. 570 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.” La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. 124/1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA EUROPEA Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. nn. 22558 e 23868/2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323/2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico. L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.” Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato – delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro. Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo collaboratore a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione svolta, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Si tratta, com'è evidente, di principi applicabili anche al personale ATA, sebbene esplicati dalla giurisprudenza in relazione al personale docente. Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di sorta, che CP_6 sarebbe stato suo onere contestare dal momento che la ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio preruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019, 31150/19 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinché il lavoratore possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art. 569 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato il lavoratore comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione. Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio. Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Sintetizzando, la parte che invoca l'applicazione della clausola 4 deve puntualmente allegare e provare che la misura del servizio complessivamente prestato (derivante dalla sommatoria dei singoli periodi di servizio, al netto delle interruzioni ed esclusa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 569 del D. Lgs. 297/1994) sia superiore a quella riconosciuta dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione. Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”. CASO CONCRETO Nel caso in esame, è versato in atti il decreto di ricostruzione di carriera nel quale si legge che alla ricorrente è stata riconosciuta una anzianità di servizio pre ruolo pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 28 utili sia ai fini giuridici che economici. Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio che è stato operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile – di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo collaboratore a tempo indeterminato. Pertanto, esaminando lo stato di matricolare della lavoratrice prodotto in atti, si rileva che ella ha prestato un servizio pre ruolo effettivo pari a complessivi 3.187 giorni. Il computo dell'anzianità pre ruolo operato dal , allora, è discriminatorio ove CP_1 comparato a quello operato secondo i richiamati principi giurisprudenziali. Invero, a fronte di anni 6, mesi 7 e giorni 28 utili sia ai fini giuridici che economici riconosciuti dal
, 3.187 giorni di servizio effettivo corrispondono ad anni 8 mesi 8 giorni 27 di CP_1 servizio pre ruolo, che è l'anzianità da riconoscere all'istante alla data di immissione in ruolo. Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art. 569 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro. Ne consegue la sussistenza della denunciata discriminazione, con consegue accoglimento della domanda attorea, con riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, ad ogni effetto economico e giuridico, pari ad anni 8 mesi 8 giorni 27. La suddetta anzianità pre ruolo deve, pertanto, essere considerata ai fini del corretto inquadramento della ricorrente nelle fasce stipendiali di progressione per i dipendenti della amministrazione. PRESCRIZIONE Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per le CP_1 consequenziali differenze retributive rivendicate. Il termine quinquennale è quello applicabile alle retribuzioni del pubblico impiego contrattualizzato (cfr. da ultimo, Cass. 28-5-2020, n.10219), atteso che si è condivisibilmente individuato il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione, perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile. Avuto riguardo alla individuazione del dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, occorre innanzitutto richiamare il noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 36197/23 che nel delibare la questione specifica del “se, nell'eventualità di abuso nella reiterazione di contratti a termine, seguita da stabilizzazione presso la stessa P.A. datrice di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi debba decorrere dal momento di tale stabilizzazione”, ha formulato il seguente principio di diritto: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”. Tanto premesso, nel caso di specie, avendo la ricorrente interrotto la prescrizione con la notifica in data 9.01.24 dell'odierno ricorso giudiziale, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. devono ritenersi tuttavia estinti tutti i crediti maturati sino al 9.01.2019 – in assenza di un precedente atto interruttivo - per intervenuta prescrizione quinquennale. CONTEGGI Il , pertanto, va condannato al pagamento, in favore della ricorrente della somma CP_1 complessiva di euro 6.632,58, così come evincibile dai conteggi redatti da parte ricorrente che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del e, comunque, CP_1 risultano correttamente redatti. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3 tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio CP_6 complessiva pari ad anni 8 mesi 8 giorni 27 alla data di immissione in ruolo e dei connessi incrementi stipendiali, con diritto all'inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo;
2) condanna il al pagamento delle conseguenti differenze retributive, col CP_1 limite della prescrizione quinquennale, pari ad euro 6.632,58, oltre interessi legali;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...], il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Marco Ippolito Matano;
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e dei funzionari CP_3 CP_4 Controparte_5
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.05.23 la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere Assistente Amministrativo, assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2018; di aver prestato servizio pre ruolo alle dipendenze del CP_1 convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato;
che in sede di ricostruzione di carriera il resistente le riconosceva integralmente solo i primi 4 anni, mentre i CP_1 rimanenti venivano riconosciuti solo nella misura dei 2/3, con inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente. Tanto premesso, la ricorrente, richiamando la normativa eurounitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, chiedeva “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
5) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione in proprio favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato;
6) Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dal ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nelle fasce retributive maturate nel corso del tempo ed alla conseguente ricostruzione di carriera con adeguamento della retribuzione ed inclusione nella fascia stipendiale di anni 3 dal 25/02/2010, di anni 9 dal 21/08/2019 a seguire;
7) Condannare il , in persona legale rapp.te p.t., a collocare il ricorrente nel livello stipendiale del CCNL Scuola CP_6 corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata, fascia stipendiale di anni 3 dal 25/02/2010, di anni 9 dal 21/08/2019 a seguire, ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate;
”. Vinte le spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva il chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto del ricorso. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato solo in parte e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che di seguito si espongono. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 569 prevede quanto segue:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (…)”. L'art. 570 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.” La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. 124/1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA EUROPEA Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. nn. 22558 e 23868/2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323/2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico. L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.” Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato – delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro. Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo collaboratore a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione svolta, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Si tratta, com'è evidente, di principi applicabili anche al personale ATA, sebbene esplicati dalla giurisprudenza in relazione al personale docente. Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di sorta, che CP_6 sarebbe stato suo onere contestare dal momento che la ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio preruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019, 31150/19 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinché il lavoratore possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art. 569 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato il lavoratore comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione. Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio. Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Sintetizzando, la parte che invoca l'applicazione della clausola 4 deve puntualmente allegare e provare che la misura del servizio complessivamente prestato (derivante dalla sommatoria dei singoli periodi di servizio, al netto delle interruzioni ed esclusa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 569 del D. Lgs. 297/1994) sia superiore a quella riconosciuta dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione. Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”. CASO CONCRETO Nel caso in esame, è versato in atti il decreto di ricostruzione di carriera nel quale si legge che alla ricorrente è stata riconosciuta una anzianità di servizio pre ruolo pari ad anni 6, mesi 7 e giorni 28 utili sia ai fini giuridici che economici. Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio che è stato operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile – di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo collaboratore a tempo indeterminato. Pertanto, esaminando lo stato di matricolare della lavoratrice prodotto in atti, si rileva che ella ha prestato un servizio pre ruolo effettivo pari a complessivi 3.187 giorni. Il computo dell'anzianità pre ruolo operato dal , allora, è discriminatorio ove CP_1 comparato a quello operato secondo i richiamati principi giurisprudenziali. Invero, a fronte di anni 6, mesi 7 e giorni 28 utili sia ai fini giuridici che economici riconosciuti dal
, 3.187 giorni di servizio effettivo corrispondono ad anni 8 mesi 8 giorni 27 di CP_1 servizio pre ruolo, che è l'anzianità da riconoscere all'istante alla data di immissione in ruolo. Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art. 569 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro. Ne consegue la sussistenza della denunciata discriminazione, con consegue accoglimento della domanda attorea, con riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, ad ogni effetto economico e giuridico, pari ad anni 8 mesi 8 giorni 27. La suddetta anzianità pre ruolo deve, pertanto, essere considerata ai fini del corretto inquadramento della ricorrente nelle fasce stipendiali di progressione per i dipendenti della amministrazione. PRESCRIZIONE Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per le CP_1 consequenziali differenze retributive rivendicate. Il termine quinquennale è quello applicabile alle retribuzioni del pubblico impiego contrattualizzato (cfr. da ultimo, Cass. 28-5-2020, n.10219), atteso che si è condivisibilmente individuato il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione, perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile. Avuto riguardo alla individuazione del dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, occorre innanzitutto richiamare il noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 36197/23 che nel delibare la questione specifica del “se, nell'eventualità di abuso nella reiterazione di contratti a termine, seguita da stabilizzazione presso la stessa P.A. datrice di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi debba decorrere dal momento di tale stabilizzazione”, ha formulato il seguente principio di diritto: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”. Tanto premesso, nel caso di specie, avendo la ricorrente interrotto la prescrizione con la notifica in data 9.01.24 dell'odierno ricorso giudiziale, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. devono ritenersi tuttavia estinti tutti i crediti maturati sino al 9.01.2019 – in assenza di un precedente atto interruttivo - per intervenuta prescrizione quinquennale. CONTEGGI Il , pertanto, va condannato al pagamento, in favore della ricorrente della somma CP_1 complessiva di euro 6.632,58, così come evincibile dai conteggi redatti da parte ricorrente che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del e, comunque, CP_1 risultano correttamente redatti. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3 tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio CP_6 complessiva pari ad anni 8 mesi 8 giorni 27 alla data di immissione in ruolo e dei connessi incrementi stipendiali, con diritto all'inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo;
2) condanna il al pagamento delle conseguenti differenze retributive, col CP_1 limite della prescrizione quinquennale, pari ad euro 6.632,58, oltre interessi legali;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli