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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3404/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3404/2016 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA COLLINA LICINELLA 7 MERCATO S. SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. MORINIELLO FILOMENA (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in VIA LUIGI SALSANO 115 24 83026 MONTORO SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO LUCIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Mercato San Severino n. 108/2016 depositata il 12.2.2016.
Conclusioni: come in atti.
Pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Evidenziava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, di nullità, improponibilità dell'azione monitoria per assenza di titolo giuridico spendile nei confronti dell'opponente, stante la mancanza in capo a quest'ultimo della qualità di condomino del Controparte_1
[...]
Si costituiva tempestivamente in giudizio il , spiegando appello incidentale in CP_1 ordine alla decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa, dopo vari rinvii, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.1.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*** Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
La sentenza del GdP di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo va confermata sia pure alla luce della seguente motivazione integrativa.
Innanzitutto, va chiarito che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 26083/10).
Pagina 2 di 5 Preliminarmente in diritto, si osserva che la sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile
2021, n. 9839, ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene, alla luce della documentazione in atti, che la deliberazione assembleare posta a fondamento dell'azione monitoria non sia affetta da nullità, in quanto essa, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è opponibile ed efficace nei confronti di tutti i condomini ivi compresa la società Parte_1
Invero, dall'esame dei titoli di provenienza in atti, si evince che la Parte_1
è avente causa di che non si rileva l'esistenza di una
[...] Parte_2 servitù di passaggio in relazione al viale di penetrazione che dalla Via S. Rocco conduce al portale d'ingresso del;
che detto viale è, pertanto, bene comune pertinenziale CP_1 in titolarità (o meglio contitolarità) della società appellata, proprietaria esclusiva degli appezzamenti di terreno acquistati dalla Parte_2
Quanto alle contestazioni circa il quantum, esse sono inammissibili, atteso che secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra menzionata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'articolo 1137, secondo comma c.c., nel termine di decadenza ivi previsto e non in via di eccezione.
pertanto, avrebbe dovuto eventualmente far valere Parte_1
l'annullabilità della delibera adottata durante l'assemblea del 30.7.2014 (di approvazione del rendiconto consuntivo anni 2012-2013) per contrasto con i criteri di cui all'articolo 1123
c.c. nel termine di decadenza di cui al secondo comma dell'articolo 1137 c.c., formulando un'apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente (odierna appellante) abbia proposto rituale domanda riconvenzionale di annullamento di detta delibera.
Pertanto, l'appello principale va rigettato.
Quanto all'appello incidentale spiegato dal relativamente alla statuizione di CP_1 compensazione delle spese, esso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Pagina 3 di 5 Invero, la condanna alle spese è una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza.
La compensazione delle spese, a norma dell'articolo 92, comma 2 del Cpc, può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza, non rilevando in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla legge n.
69 del 2009, né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata, né l'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate, visto che per far valere il suo diritto la parte - poi risultata vittoriosa
- ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità, a tutto concedere incidendo la semplicità e/o la complessità sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla (cfr. Cass. 31861/2024).
Nel caso di specie, il giudice di I grado non ha esplicitato le ragioni secondo cui la materia sarebbe stata particolare tale da giustificare la compensazione delle spese.
In ogni caso, il Tribunale ritiene che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per compensare le spese di lite del giudizio di primo grado.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del secondo la
[...] CP_1 liquidazione di cui al dispositivo.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello principale spiegato da Parte_1
Pagina 4 di 5 2) Accoglie l'appello incidentale spiegato dal e per l'effetto Controparte_1 in riforma parziale della sentenza di I grado condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Lucia D'Angelo, difensore del
Condominio dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 671,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio Parte_1 di appello in favore dell'avv. Lucia D'Angelo, difensore del CP_1 dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3404/2016 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA COLLINA LICINELLA 7 MERCATO S. SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. MORINIELLO FILOMENA (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in VIA LUIGI SALSANO 115 24 83026 MONTORO SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO LUCIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Mercato San Severino n. 108/2016 depositata il 12.2.2016.
Conclusioni: come in atti.
Pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Evidenziava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, di nullità, improponibilità dell'azione monitoria per assenza di titolo giuridico spendile nei confronti dell'opponente, stante la mancanza in capo a quest'ultimo della qualità di condomino del Controparte_1
[...]
Si costituiva tempestivamente in giudizio il , spiegando appello incidentale in CP_1 ordine alla decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa, dopo vari rinvii, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.1.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*** Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
La sentenza del GdP di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo va confermata sia pure alla luce della seguente motivazione integrativa.
Innanzitutto, va chiarito che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 26083/10).
Pagina 2 di 5 Preliminarmente in diritto, si osserva che la sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile
2021, n. 9839, ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene, alla luce della documentazione in atti, che la deliberazione assembleare posta a fondamento dell'azione monitoria non sia affetta da nullità, in quanto essa, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è opponibile ed efficace nei confronti di tutti i condomini ivi compresa la società Parte_1
Invero, dall'esame dei titoli di provenienza in atti, si evince che la Parte_1
è avente causa di che non si rileva l'esistenza di una
[...] Parte_2 servitù di passaggio in relazione al viale di penetrazione che dalla Via S. Rocco conduce al portale d'ingresso del;
che detto viale è, pertanto, bene comune pertinenziale CP_1 in titolarità (o meglio contitolarità) della società appellata, proprietaria esclusiva degli appezzamenti di terreno acquistati dalla Parte_2
Quanto alle contestazioni circa il quantum, esse sono inammissibili, atteso che secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra menzionata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'articolo 1137, secondo comma c.c., nel termine di decadenza ivi previsto e non in via di eccezione.
pertanto, avrebbe dovuto eventualmente far valere Parte_1
l'annullabilità della delibera adottata durante l'assemblea del 30.7.2014 (di approvazione del rendiconto consuntivo anni 2012-2013) per contrasto con i criteri di cui all'articolo 1123
c.c. nel termine di decadenza di cui al secondo comma dell'articolo 1137 c.c., formulando un'apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente (odierna appellante) abbia proposto rituale domanda riconvenzionale di annullamento di detta delibera.
Pertanto, l'appello principale va rigettato.
Quanto all'appello incidentale spiegato dal relativamente alla statuizione di CP_1 compensazione delle spese, esso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Pagina 3 di 5 Invero, la condanna alle spese è una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza.
La compensazione delle spese, a norma dell'articolo 92, comma 2 del Cpc, può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza, non rilevando in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla legge n.
69 del 2009, né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata, né l'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate, visto che per far valere il suo diritto la parte - poi risultata vittoriosa
- ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità, a tutto concedere incidendo la semplicità e/o la complessità sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla (cfr. Cass. 31861/2024).
Nel caso di specie, il giudice di I grado non ha esplicitato le ragioni secondo cui la materia sarebbe stata particolare tale da giustificare la compensazione delle spese.
In ogni caso, il Tribunale ritiene che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per compensare le spese di lite del giudizio di primo grado.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del secondo la
[...] CP_1 liquidazione di cui al dispositivo.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello principale spiegato da Parte_1
Pagina 4 di 5 2) Accoglie l'appello incidentale spiegato dal e per l'effetto Controparte_1 in riforma parziale della sentenza di I grado condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Lucia D'Angelo, difensore del
Condominio dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 671,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio Parte_1 di appello in favore dell'avv. Lucia D'Angelo, difensore del CP_1 dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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