Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 260/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott.Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 260/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del
22.2.2025 emesso in esito alla udienza del 20.2.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
c.fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CICCONE GAETANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., c.fisc. , P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali - appello avverso la Sentenza n. 1320/2018 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 11/09/2018, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 35962013/ R.G.
FATTO E DIRITTO CP_ Con atto di citazione notificato il 12 settembre 2013 la Parte_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria
[...] [...] per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 6.273,56 Parte_1 oltre interessi di legge, quale corrispettivo residuo per la fornitura di materiale e per la prestazione e realizzazione di opere presso l'immobile di proprietà della predetta convenuta, ubicata a Scilla. Dopo aver compiutamente descritto la tipologia di merce e
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Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la quale, in Parte_1 via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 commi 3 e 4 c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda assumendo che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che della fornitura asseritamente effettuata non erano state consegnate né le relative fatture, le attestazioni di garanzia relative alle macchine installate, né tantomeno i libretti contenenti le istruzioni di uso e di manutenzione;
elencava poi una serie di vizi che erano stati riscontrati nelle macchine installate e che avevano causato notevoli danni;
sottolineava, infine, che non erano stati conteggiati alcuni importi già corrisposti. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruito il giudizio, il Tribunale Civile di Reggio Calabria con sentenza n. 1320/2018 pubblicata in data 11/09/2018, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma € 4.200,00 oltre che alle spese Parte_1 del giudizio, liquidate come in sentenza.
Con atto di appello regolarmente notificato, impugnava detta Parte_1 sentenza per avere il Giudice errato ad individuare il thema decidendum solo nella richiesta di pagamento delle somme formulata dalla parte attrice senza prendere in considerazione la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della regolarità della fornitura e della sua messa in opera, oltre che all'accertamento dell'esatto ammontare del credito di cui la parte avversa non aveva fornito prova. Censurava, altresì la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva quantificato il danno in via equitativa ex art
1226 cc. Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, l'ammissione in via istruttoria dei mezzi di prova e della ctu richiesta in primo grado;
nel merito chiedeva che fosse riformata l'impugnata sentenza con rigetto della domanda della parte attrice- appellata, accolta la domanda riconvenzionale così come formulata in primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio
Con comparsa depositata in data 14.5.2019 si costituiva la Controparte_1 contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendo la conferma della
[...] impugnata sentenza.
Con ordinanza dei 16-20/01/2020 la Corte di Appello rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 31.7.2024 - rilevato che il procuratore di parte appellata risultava cancellato dall'albo degli avvocati - la causa veniva dichiarata interrotta.
Con decreto emesso in data 26.12.2024, rilevato che il giudizio risultava interrotto e non riassunto, veniva fissata la udienza del 20.2.2025 - sostituita dal deposito di note scritte - per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo.
2 In riferimento alla data fissata con il predetto decreto, non sono state depositate note scritte.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 305 cpc va quindi pronunciata la estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine previsto dalla legge applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e successive modifiche (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresenta p.t. così decide:
1) Ex art. 305 cpc dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/02/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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