CA
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/12/2024, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.590/2023 RGN
TRA
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Domenico Attanasio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via S.Allende
n.38- appellanti
E avv. in proprio e quale erede di CP_1 CP_2 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv.Carmine Celentano e dall'avv. Anita
Celentano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
– appellato Email_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sasso Controparte_3 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino alla via Circumvallazione n.
3- appellato
E
1 , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 quali eredi di appellati contumaci
[...] Persona_1
E in persona del lr pt appellato Controparte_8 Controparte_9 contumace
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.382/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 26/1/2023 e notificata il 2/5/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e in via preliminare, chiedeva di rimettere la causa innanzi al Giudice di primo grado per violazione del contradditorio;
nel merito in via principale chiedeva di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, il tutto con vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato avv. : chiedeva che l'appello fosse CP_10
dichiarato inammissibile per violazione dell'art.342 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto con la vittoria delle spese ed attribuzione;
per l'appellato ing : chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3
con la vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori.
2 Gli altri eredi di e il lr della Persona_1 CP_11
ricevevano la notifica dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 7 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 14 novembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 7 novembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e presentavano ricorso per CP_10 Persona_1
accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Salerno al fine di accertare i danni subiti da e Parte_1 Parte_2
, quali proprietari dell'immobile confinante e oggetto di
[...]
intervento edilizio ex l. 219/81.
Il CTU nominato riscontrava l'esistenza dei danni lamentati e quantificava in € 2.900,00 il costo per la riparazione dell'immobile
3 danneggiato e in € 1.812,00 l'indennità per l'installazione non autorizzata del ponteggio metallico in tubolare di ferro.
Fallita la proposta conciliativa articolata dal CTU, i ricorrenti iniziavano il giudizio di merito convenendo davanti al Tribunale di
Salerno, sez. dist. di Mercato San Severino, e Parte_1
per far dichiarare la loro responsabilità in Parte_2
relazione ai danni patiti, anche per lucro cessante conseguente alla disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato per un canone mensile di € 675,00 e per l' abusiva installazione del ponteggio metallico sul terrazzo di , durata complessivamente Persona_1
644 giorni.
I convenuti si costituivano eccependo: l'incompetenza territoriale della fase preliminare dell'accertamento tecnico preventivo e la mancanza dei requisiti di legge, nonché l'incompetenza per territorio del giudice del merito, il difetto di legittimazione passiva, in quanto avevano delegato l'intervento edilizio ex l. 219/1981 al germano
, l'assenza di responsabilità nella causazione dei Parte_3
danni, il consenso prestato per l'installazione dell'impalcatura e l'infondatezza del danno da mancato guadagno.
4 A loro volta presentavano domanda riconvenzionale a mezzo della quale chiedevano l'accesso ex art. 843 cc sull'immobile degli attori per installare il ponteggio al fine di ultimare i lavori, il riconoscimento delle spese sostenute ex art.802 cc per la riparazione e la ricostruzione del muro divisorio comune.
Chiedevano di poter chiamare in causa l'impresa Controparte_8
in persona del lr pt e il direttore dei lavori ing. Controparte_9
al fine di far dichiarare la loro responsabilità solidale. Controparte_3
Tale chiamata veniva autorizzata e si costituiva l'ing. CP_3
che eccepiva: la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
[...]
4 cpc per violazione dell'art. 163, comma 3 n. 3, 4 e 7 cpc,
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di
Avellino e il proprio difetto di legittimazione passiva.
In corso di causa i convenuti presentavano un ricorso ex art. 700
e 669 quater cpc, chiedendo l'autorizzazione ad accedere al fondo di parte attrice per installare un nuovo ponteggio, necessario per completare i lavori e per quantificare l'indennità di occupazione.
Il Tribunale accoglieva il suddetto ricorso d'urgenza e condannava gli attori al pagamento delle spese.
5 A seguito del reclamo veniva revocata la condanna al pagamento delle spese di lite stabilendo che le stesse dovevano essere determinate a conclusione del giudizio di merito.
In corso di causa venivano escussi alcuni testi e all'udienza dell'11/10/2021 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea dichiarando i convenuti responsabili dei danni arrecati all'immobile dell'attore condannandoli in solido al pagamento di € 2.900,00 oltre interessi legali dalla domanda, al pagamento € 6.142,00, oltre interessi legali dalla domanda, per lucro cessante derivante dalla mancata riscossione di nove mensilità in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contatto di locazione abitativa transitoria in atti nonché del versamento della corrispondente imposta erariale e al pagamento in favore di della somma di € 2.576,00, oltre interessi dalla Persona_1
domanda, per la prolungata occupazione del lastrico-terrazzo di sua proprietà dal 5/5/2010 al 7/2/2012 pari a gg. 644, al pagamento in favore degli attori delle spese di accertamento tecnico preventivo pari
€ 2.786,69 e al pagamento delle spese di lite.
6 Inoltre il Giudice adito rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e la domanda di condanna dei terzi chiamati in causa, compensava le spese di giudizio in rapporto al chiamato in causa per soccombenza reciproca stante il rigetto di tutte le sue eccezioni in rito e accoglieva la domanda dei convenuti di pagamento delle spese del giudizio introdotto in via d'urgenza ex art. 700 cpc e del successivo reclamo spese che poneva a carico degli attori a favore degli attori-resistenti-reclamanti.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava le eccezioni dei convenuti di non integrità del contraddittorio nei confronti di , quale delegato Parte_3
all'intervento edilizio ex l. 219/81 e di difetto della loro legittimazione passiva in quanto, non era stato mai contestato che loro fossero i proprietari dell'immobile oggetto dei lavori, gli stessi risultavano ipso iure custodi del bene e, quindi, responsabili della sua omessa o insufficiente manutenzione con relativo obbligo di rispondere dei danni provocati a terzi ex artt. 2051-2053 cc;
7 la consegna dell'immobile all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati non escludeva la custodia del bene, dato che l'onere di vigilanza a carico del proprietario dell'edificio restava anche in caso di delega dei lavori;
non vi era incompetenza territoriale, non sussistendo un rapporto di competenza territoriale in senso stretto fra ufficio giudiziario centrale e sezione distaccata e permanendo, comunque, l'appartenenza dell'affare alla sezione centrale e l'ufficio adito era stato correttamente individuato in applicazione dell'art. 20 cpc;
le questioni di nullità sollevate dall'ing. andavano CP_3
rigettate in considerazione del contenuto dell'atto di citazione del terzo e in ogni caso in applicazione del principio di cui all'art.156 IIIc cpc e e di conservazione degli atti;
nel merito la CTU aveva accertato che i lavori fatti eseguire dai convenuti nel proprio appartamento avevano provocato danni agli immobili attorei con esso confinanti, concludendo che gli stessi erano stati causati dall'impresa nella mera fase esecutiva dei lavori;
quanto al danno da lucro cessante, era provato documentalmente che l'immobile attoreo era stato locato in via transitoria a studenti
8 universitari in data 1/10/2010 per la durata di mesi dieci, che il relativo contratto era stato disdetto in data 27/10/2010 per motivi di sicurezza,
a causa delle crepe presenti nelle pareti della camera da letto e conseguenti ai lavori di riparazione nel fabbricato confinante;
di qui conseguiva che andavano risarciti € 6.142,00, pari alle nove mensilità
non riscosse di € 675,00 ciascuna, oltre € 67,00 versati all'erario insieme alla comunicazione della risoluzione del contratto;
anche se in sede di reclamo era stato affermato dal Tribunale che il proprietario era obbligato a permettere ex art. 843 cc l'accesso ed il passaggio nel suo fondo se necessari per la costruzione o riparazione di un muro o altra opera propria del vicino o comune, tuttavia la prolungata presenza del primo ponteggio di 443 giorni, come provata dai rilievi fotografici e dal teste aveva reso insopportabile e Testimone_1
comunque non più giustificabile il limitato godimento del fondo attoreo;
la domanda riconvenzionale dei convenuti relativa alla necessità
di accesso ex art. 843 cc alla proprietà degli attori andava rigettata in quanto vi era stato il consenso all'installazione del secondo ponteggio anche se subordinato al pagamento della relativa indennità e la
9 richiesta ex art. 882 cc per le spese sostenute in proporzione al beneficio ricevuto non era accoglibile poiché generica nell'indicazione delle parti comuni interessate e non determinata nel quantum;
non poteva essere accolta la domanda nei confronti dei chiamati in causa sia perché per il direttore dei lavori il CTU aveva evidenziato che aveva operato con cura e meticolosità tecnica e sia perché agli atti non era rinvenuto il contratto di appalto nel quale era stata prevista l'assunzione di ogni responsabilità per danni a terzi da parte dei chiamati in causa.
e hanno Parte_2 Parte_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al pagamento delle spese di CTU anticipate dagli odierni appellanti durante il giudizio ex art. 700 cpc;
violazione ed erronea disapplicazione del principio di soccombenza;
il Tribunale aveva fatto applicazione del principio della soccombenza, ma nelle spese non aveva ricompreso quelle di CTU che ammontavano ad E 2239,93
come da fattura n. 18 che aveva pagato;
10 2)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione- violazione ed erronea disapplicazione dell'art. 102 cpc - litisconsorte necessario del delegato e responsabile della pratica di ricostruzione l. 219/81 -
rilevanza ai fini della decisione;
il Tribunale aveva omesso di valutare il ruolo di , il quale risultava, alla luce dell'atto Parte_3
di delega, l'indiscusso responsabile della pratica di ricostruzione l.n.
219/81, essendosi impegnato in prima persona e senza intermediazione al compimento di ogni atto, adempimento e gestione relativi al compimento dell'opera, nonché di considerare il rapporto contrattuale vigente all'epoca dei fatti tra la ditta e lo stesso Controparte_8
; il Giudice di primo grado si era limitato ad Parte_3
affermare che la consegna dell'immobile all'appaltatore delegato per l'esecuzione dei lavori appaltati non escludeva la custodia del bene a carico del proprietario dell'edificio, senza però valutare la reale eccezione sollevata per cui il delegato e responsabile della pratica di ricostruzione era certamente un litisconsorte necessario, essendo l'unico soggetto in grado di conoscere realmente le dinamiche e gli eventi accaduti sul cantiere edile di Fisciano e, quindi, l'unico idoneo a resistere alle doglianze sollevate dagli attori;
11 3)erronea applicazione dell'art. 48 quater del R. n.12/1941,
introdotto dall'art. 15 d. lvo n.51/1998 - insufficiente motivazione;
il procedimento per accertamento tecnico preventivo doveva essere proposto dinanzi alla sezione distaccata di Mercato San Severino e non dinanzi al Tribunale di Salerno e tale irregolarità non poteva dirsi sanata costituendo la ripartizione tra la sede centrale e quella distaccata una mera distribuzione degli affari tra articolazione di uno stesso ufficio con conseguente inconfigurabilità di una questione di competenza;
4)omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento alla mancata responsabilità della committenza nei confronti di terzi chiamati in causa - violazione dell'art. 2051 c.c. per non aver considerato il caso fortuito - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui venivano descritti i lavori - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui venivano individuati i danni - violazione ed erronea disapplicazione degli artt. 1176 IIC cc e 1655 cc in ordine alla responsabilità della ditta edile e del direttore dei lavori;
gli appellanti, in ordine all'accertamento della loro esclusiva responsabilità, evidenziavano di non essere stati mai coinvolti
12 direttamente nei lavori con direttive vincolanti, avendo trasferito qualsiasi potere al responsabile della pratica di ricostruzione al fratello
, unico rappresentante della committenza come emerso dalla Pt_3
stipula del contratto di appalto;
in virtù di tale contratto all'art.11
rubricato “Altri oneri a carico dell'impresa” era previsto che l'impresa si impegnava ad adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operari, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e all'art. 12 era previsto che la ditta appaltatrice assumeva da subito a proprio carico, tenendo manlevata la committenza e la direzione dei lavori, ogni più ampia responsabilità civile e penale, tutti gli eventuali danni a cose e a persone che con l'esecuzione del contratto, la stessa e/o comunque dipendenti e/o incaricati potessero direttamente od indirettamente arrecare a terzi;
di conseguenza l'impresa appaltatrice non aveva diligentemente osservato quanto pattuito nel relativo contratto e che l'esecuzione dell'opera non era avvenuta con la diligenza professionale necessaria;
lo stesso discorso valeva per il direttore dei lavori, l'ing. che anche nel caso in CP_3
cui i danni fossero stati causati materialmente dalla ditta nella fase
13 esecutiva dei lavori, avrebbe dovuto vigilare, impartire e controllare lo svolgimento degli stessi da parte dell'appaltatore, al fine di evitarne il verificarsi;
5)contraddittorietà della motivazione in merito al riconoscimento del risarcimento del danno per lucro cessante rispetto a quanto motivato in sentenza - omessa e/o insufficiente prova del lucro cessante - disapplicazione del giudizio di probabilità nella verificazione degli eventi - erronea applicazione del giudizio di mera possibilità nella verificazione degli eventi;
era stato riconosciuto, senza alcun approfondimento istruttorio, il risarcimento derivante dalla mancata riscossione dei canoni di locazione;
in proposito da un canto gli attori avevano sostenuto che le conduttrici si erano allontanate dall'immobile in quanto impaurite anche a causa delle perduranti vibrazioni, dall'altra il CTU Ing. aveva rappresentato che i Per_2
lavori edili erano stati eseguiti senza alcuna conseguenza statico strutturale alle fabbriche circostanti e senza danneggiamenti medio-
tempore generalizzati, ad eccezione di quelli verificatisi nei vani in secondo piano;
ne conseguiva che la risoluzione anticipata del contratto non era giustificata e la richiesta di risarcimento del danno da
14 lucro cessante doveva essere valutate secondo un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità;
6)erronea applicazione dell'art. 843 cc, dell'ordinanza ex art. 700
cpc del Tribunale di Salerno Sez. distaccata di Mercato San Severino
R.G. 193-1/2012 d.ssa Iorio e della successiva ordinanza emessa a definizione del giudizio di reclamo, Tribunale di Salerno, d.ssa
Mainenti R.G. 1588/2013 - violazione ed erronea disapplicazione dell'art. 843 cc II comma - erronea disapplicazione del “periculum in mora” - contraddittorietà ed erronea motivazione nella parte in cui l'installazione del ponteggio veniva acconsentita: il Giudice di prime cure con la propria decisione aveva totalmente disatteso sia le risultanze processuali dei giudizi cautelari ex artt. 696 cpc e 700 cpc e successivo reclamo, sia del giudizio a cognizione piena;
l'autorizzazione all'installazione del ponteggio sul terrazzino-lastrico di proprietà degli attori vi era stata solo in seguito all'ordinanza emessa in fase di reclamo;
anche dopo l'esito finale dell'art. 700 cpc,
gli attori avevano loro intimato a non occupare il terrazzo e a non effettuarvi alcun lavoro;
nonostante l'ulteriore richiesta dell'ing.
[...]
quale direttore dei lavori, in nome e per conto dei CP_3
15 committenti, di autorizzazione ad accedere alla terrazza di proprietà
per apporre l'impalcatura ed operare in piena sicurezza, gli CP_1
stessi erano stati costretti più volte a rinviare i lavori e chiedere la proroga per l'ultimazione degli interventi edilizi al Comune di
Fisciano, a causa del comportamento ostruzionistico degli attori;
il
Tribunale di Salerno in composizione collegiale aveva confermato l'ordinanza ex art. 700 cpc ed aveva accertato la sussistenza del loro diritto ex art. 843 cc ad accedere nel fondo altrui per gli interventi necessari;
ne conseguiva che non dovevano alcuna indennità agli attori che con la loro condotta avevano causato il mancato rispetto dei termini imposti dal di Fisciano per l'ultimazione dei lavori ex CP_12
L. 219/81, avendo intimato di non posizionare l'impalcatura nonostante il provvedimento a loro sfavorevole;
in ogni caso il
Tribunale non aveva considerato che l'accesso al terrazzino-lastrico non aveva comportato per gli attori alcun tipo di pregiudizio.
L'avv. , in proprio e quale erede di CP_10 [...]
, si costituiva e chiedeva in primis che l'appello fosse Per_1
dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
16 la perizia di ufficio conteneva elementi a suo favore e le spese di
CTU non seguivano il principio della soccombenza;
in relazione all'esistenza del delegato non poteva configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario e gli stessi non Parte_1
avevano neanche chiesto la chiamata in causa del fratello;
ai sensi dell'art.2051 cc nei confronti dei terzi danneggiati era sempre responsabile il committente ex art.2051 cc;
la censura che atteneva alla competenza della sezione distaccata di Mercato San Severino era del tutto anacronistica, data l'avvenuta soppressione delle sedi distaccate e proprio sulla base dei richiami effettuati dagli appellanti ogni questione che atteneva al riparto tra la sede centrale e la sezione distaccata si riduceva ad una semplice irregolarità;
non era stata impugnata la sentenza nella parte in cui era stato affermato che i danni lamentati erano derivati dalle vibrazioni dovute ai lavori;
la prova del danno da lucro cessante era documentale e nel contenuto nella disdetta era fatto esplicito riferimento ai lavori che avevano causato i danni;
sul punto anche il CTU si era pronunciato
17 dicendo che tali lesioni non avevano inciso sulla staticità, ma che non si dovevano verificare;
non era vero che il Giudice di primo grado non aveva rispetto i provvedimenti emessi in sede cautelare tanto è vero che li aveva anche richiamati.
L'ing. si costituiva e controdeduceva chiedendo Controparte_3
il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
eccepiva di aver puntualmente e meticolosamente accertato la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto,
sia delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, avendo, altresì, adottato tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
aveva operato con la massima diligenza in considerazione del fatto che gli immobili confinanti erano inseriti in un comprensorio di fabbricati fra loro aderenti e/o accorpati, con andamenti irregolari ed innesti murari vari e diversi, con conseguente elevato grado di difficoltà nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione;
era stato infatti, quotidianamente presente in loco per impartire le direttive richieste dalla tecnica dell'arte, come, difatti, confermato anche dal
18 CTU, ing. , che aveva accertato solo la presenza di irrisorie Per_2
lesioni nei vani in secondo piano di proprietà di e che CP_10
l'intervento strutturale eseguito sulle due pareti comuni aveva migliorato la portanza statica delle due murature ed in generale il funzionamento a pressoflessione dei pannelli murari;
aggiungeva che le lesioni orizzontali presenti sulle due pareti non portanti erano effetti naturali imposti dalla natura costruttiva dell'edificio, unica causa delle lamentate lesioni riscontrate dagli originari attori nei vani al secondo livello;
in sostanza le lamentate lesioni erano state provocate dall'originario stato fessurativo esterno dell'intero fabbricato, preesistente ai lavori eseguiti dalla ditta,
inficiandone la consistenza e dall'eccessiva inflessione del solaio a causa del peso indotto dal concentramento in un unico ambiente della mobilia ivi stipata;
inoltre i dipendenti della ditta esecutrice dei lavori escussi come testi il 30/9/2019, avevano confermato che le lesioni filiformi presenti sulla parete comune dei locali adibiti ad antibagno e bagno di proprietà dei sig.ri erano preesistenti ai lavori eseguiti CP_1
dalla stessa;
19 infine , in virtù dell'art 12 del contratto di appalto, solo l'impresa esecutrice dei lavori poteva rispondere dei danni causati a terzi.
Va valutato in primis se l'appello sia ammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, perimetrando l'esegesi di tale norma e chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris
instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
20 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent.Cass.civ.sez.un. n.27199/2017; ord.Cass.n.7675/2019;
sent.Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello è parzialmente accoglibile.
Il primo motivo è accoglibile in quanto la condanna per la fase cautelare a favore dei convenuti attuali appellanti doveva ricomprendere anche le spese di CTU;
invero tali spese vanno ricomprese nelle spese di lite(cfr.sent.Cass.n.6301/2007).
Gli altri motivi vanno, invece, rigettati.
La sussistenza di una delega a favore del fratello degli appellanti non dava luogo alla configurabilità di un litisconzorsio necessario;
21 invero, i fratelli evocati in giudizio erano , comunque, Parte_1
proprietari dell'immobile la cui ristrutturazione era stata causa dei danni arrecati ai vicini di casa.
Spettava ai convenuti chiamare in giudizio il fratello delegato ed,
invece, dopo aver sostenuto, impropriamente, che vi fosse un litisconsorzio necessario, non hanno chiamato in giudizio il congiunto.
Va rigettato il motivo che attiene alla dedotta incompetenza del
Tribunale di Salerno rispetto alla sezione distaccata di Mercato San
Severino.
Le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni
interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali,
sono prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra
sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a
questioni di competenza. Non si può, pertanto, porre alcun problema
di continenza o litispendenza per cause pendenti presso la sede
principale e la sezione distaccata(cfr.sent.Cass.n.22278/2010).
Gli appellanti hanno anche censurato la decisione nella parte in cui sulla base degli esiti della Ctu veniva affermato che i danni lamentati erano scaturiti dalla fase di mera esecuzione dei lavori e
22 nello stesso tempo in maniera contraddittoria veniva affermato che i lavori di riparazione erano stati eseguiti con cura e meticolosità, con precisa settorialità, con organicità complessiva senza provocare conseguenze statico-strutturali fatta eccezione per le lesioni verificatesi nei vani della proprietà di . CP_10
Prima di tutto va detto che il rigetto della domanda nei confronti delle chiamate in causa è conseguito non solo sulla base di quanto affermato dal CTU, ma anche e soprattutto per la mancata allegazione del contratto di appalto.
Sotto tale profilo la Corte rileva che non vi è alcuna specifica censura occorrendo, invece, che gli appellanti contestassero queste affermazioni e che depositassero il predetto atto giustificando l'esibizione alla luce dei principi di cui all'art. 345 cpc.
Invero in appello non è possibile esibire documenti per la prima volta salvo che sia stato impossibile esibirli in primo grado per cause non imputabili.
Nel caso di specie gli appellanti non hanno dedotto alcunché e,
quindi, il contratto di appalto non può essere utilizzato a sostegno di quanto dai medesimi dedotto.
23 Tale situazione impedisce di dare rilievo agli artt. 1176 IIc cc e all'art.1655cc che sono stati richiamati dagli appellanti, che,
comunque, hanno fondato le loro richieste sulla base di articoli specifici del contratto di appalto come appena detto non rinvenuto agli atti da parte del Giudice di primo grado.
Non va accolta la censura che riguarda il riconoscimento del danno da lucro cessante.
Sotto tale profilo il riscontro documentale è molto significativo.
Invero nella disdetta si alludeva specificamente alle vibrazioni causate dai lavori che in data 5 ottobre 2010 avevano causato le lesioni.
Nel giornale dei lavori esibito dall'ing. è possibile CP_3
riscontrare l'esecuzione di tali lavorazioni.
Anzi il CTU aveva confermato che quanto verificatosi poteva giustamente allarmare, come in concreto era accaduto;
a pag 13 della sua relazione scriveva che non vi era dubbio che gli avvenimenti verificatisi sulle pareti dei vani attorei avessero potuto generare paure e preoccupazione sia nell'immediatezza sia nel medio tempo a causa di un importante intervento di riparazione a confine.
24 Va rigettato anche il motivo che attiene alla parte della sentenza in cui gli appellanti sono stati condannati a pagare un'indennità per la prolungata occupazione del lastrico terrazzo.
Prima di tutto gli appellanti richiamano i contenuti del provvedimento cautelare che si è innestato nel corso del giudizio e che ha avuto ad oggetto l'installazione di un secondo ponteggio mentre la condanna attiene al primo ponteggio.
In ogni caso il Tribunale ha richiamato il contenuto del provvedimento cautelare in merito ai principi espressi, ma poi ha ritenuto che la collocazione del ponteggio per un tempo molto significativo aveva comunque comportato un'insopportabile limitazione al diritto di godimento del bene.
Sul punto non vi è censura degli appellanti .
Non solo ma gli appellanti hanno dato per scontato che tale apposizione fosse stata oggetto di consenso da parte di un precedente proprietario, ma sul punto il Tribunale non ha considerato provato tale consenso verbale e, comunque, non l'ha considerato preclusivo di un'indennità da riconoscersi per una durata così rilevante da comportare un 'insopportabile limitazione al godimento di un bene.
25 Tale principio è stato affermato anche della Corte di Cassazione.
L'art. 843 c.c., delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito
che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia
che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio
al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la
situazione dei luoghi (cfr.sent.Cass.n.20540/2020).
L'accoglimento parziale dell'appello comporta l'applicazione del principio della soccombenza commisurato all'importo delle spese di CTU pari ad E 2239,93( scaglione: 1101,00- 5200,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività).
Le spese in appello sostenute dal direttore dei lavori vanno poste a carico di chi lo ha chiamato in giudizio, ovvero gli appellanti in applicazione del principio di causalità( scaglione: 5201,00 E- 26000,00
E - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
Nulla per le spese in relazione alle appellate rimaste contumaci.
26
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata aggiunge al capo 4) la seguente frase;
dispone che che nelle spese di lite rientrino anche quelle di CTU;
conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellato avv. a pagare le spese CP_1 CP_2
del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in
E1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) condanna gli appellanti a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata ing. , spese che liquida CP_3 CP_3
in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
4) nulle per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Salerno, 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
27 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.590/2023 RGN
TRA
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Domenico Attanasio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via S.Allende
n.38- appellanti
E avv. in proprio e quale erede di CP_1 CP_2 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv.Carmine Celentano e dall'avv. Anita
Celentano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec
– appellato Email_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sasso Controparte_3 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino alla via Circumvallazione n.
3- appellato
E
1 , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 quali eredi di appellati contumaci
[...] Persona_1
E in persona del lr pt appellato Controparte_8 Controparte_9 contumace
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.382/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 26/1/2023 e notificata il 2/5/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e in via preliminare, chiedeva di rimettere la causa innanzi al Giudice di primo grado per violazione del contradditorio;
nel merito in via principale chiedeva di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, il tutto con vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato avv. : chiedeva che l'appello fosse CP_10
dichiarato inammissibile per violazione dell'art.342 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto con la vittoria delle spese ed attribuzione;
per l'appellato ing : chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3
con la vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori.
2 Gli altri eredi di e il lr della Persona_1 CP_11
ricevevano la notifica dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 7 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 14 novembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 7 novembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e presentavano ricorso per CP_10 Persona_1
accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Salerno al fine di accertare i danni subiti da e Parte_1 Parte_2
, quali proprietari dell'immobile confinante e oggetto di
[...]
intervento edilizio ex l. 219/81.
Il CTU nominato riscontrava l'esistenza dei danni lamentati e quantificava in € 2.900,00 il costo per la riparazione dell'immobile
3 danneggiato e in € 1.812,00 l'indennità per l'installazione non autorizzata del ponteggio metallico in tubolare di ferro.
Fallita la proposta conciliativa articolata dal CTU, i ricorrenti iniziavano il giudizio di merito convenendo davanti al Tribunale di
Salerno, sez. dist. di Mercato San Severino, e Parte_1
per far dichiarare la loro responsabilità in Parte_2
relazione ai danni patiti, anche per lucro cessante conseguente alla disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato per un canone mensile di € 675,00 e per l' abusiva installazione del ponteggio metallico sul terrazzo di , durata complessivamente Persona_1
644 giorni.
I convenuti si costituivano eccependo: l'incompetenza territoriale della fase preliminare dell'accertamento tecnico preventivo e la mancanza dei requisiti di legge, nonché l'incompetenza per territorio del giudice del merito, il difetto di legittimazione passiva, in quanto avevano delegato l'intervento edilizio ex l. 219/1981 al germano
, l'assenza di responsabilità nella causazione dei Parte_3
danni, il consenso prestato per l'installazione dell'impalcatura e l'infondatezza del danno da mancato guadagno.
4 A loro volta presentavano domanda riconvenzionale a mezzo della quale chiedevano l'accesso ex art. 843 cc sull'immobile degli attori per installare il ponteggio al fine di ultimare i lavori, il riconoscimento delle spese sostenute ex art.802 cc per la riparazione e la ricostruzione del muro divisorio comune.
Chiedevano di poter chiamare in causa l'impresa Controparte_8
in persona del lr pt e il direttore dei lavori ing. Controparte_9
al fine di far dichiarare la loro responsabilità solidale. Controparte_3
Tale chiamata veniva autorizzata e si costituiva l'ing. CP_3
che eccepiva: la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
[...]
4 cpc per violazione dell'art. 163, comma 3 n. 3, 4 e 7 cpc,
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di
Avellino e il proprio difetto di legittimazione passiva.
In corso di causa i convenuti presentavano un ricorso ex art. 700
e 669 quater cpc, chiedendo l'autorizzazione ad accedere al fondo di parte attrice per installare un nuovo ponteggio, necessario per completare i lavori e per quantificare l'indennità di occupazione.
Il Tribunale accoglieva il suddetto ricorso d'urgenza e condannava gli attori al pagamento delle spese.
5 A seguito del reclamo veniva revocata la condanna al pagamento delle spese di lite stabilendo che le stesse dovevano essere determinate a conclusione del giudizio di merito.
In corso di causa venivano escussi alcuni testi e all'udienza dell'11/10/2021 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea dichiarando i convenuti responsabili dei danni arrecati all'immobile dell'attore condannandoli in solido al pagamento di € 2.900,00 oltre interessi legali dalla domanda, al pagamento € 6.142,00, oltre interessi legali dalla domanda, per lucro cessante derivante dalla mancata riscossione di nove mensilità in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contatto di locazione abitativa transitoria in atti nonché del versamento della corrispondente imposta erariale e al pagamento in favore di della somma di € 2.576,00, oltre interessi dalla Persona_1
domanda, per la prolungata occupazione del lastrico-terrazzo di sua proprietà dal 5/5/2010 al 7/2/2012 pari a gg. 644, al pagamento in favore degli attori delle spese di accertamento tecnico preventivo pari
€ 2.786,69 e al pagamento delle spese di lite.
6 Inoltre il Giudice adito rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e la domanda di condanna dei terzi chiamati in causa, compensava le spese di giudizio in rapporto al chiamato in causa per soccombenza reciproca stante il rigetto di tutte le sue eccezioni in rito e accoglieva la domanda dei convenuti di pagamento delle spese del giudizio introdotto in via d'urgenza ex art. 700 cpc e del successivo reclamo spese che poneva a carico degli attori a favore degli attori-resistenti-reclamanti.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava le eccezioni dei convenuti di non integrità del contraddittorio nei confronti di , quale delegato Parte_3
all'intervento edilizio ex l. 219/81 e di difetto della loro legittimazione passiva in quanto, non era stato mai contestato che loro fossero i proprietari dell'immobile oggetto dei lavori, gli stessi risultavano ipso iure custodi del bene e, quindi, responsabili della sua omessa o insufficiente manutenzione con relativo obbligo di rispondere dei danni provocati a terzi ex artt. 2051-2053 cc;
7 la consegna dell'immobile all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati non escludeva la custodia del bene, dato che l'onere di vigilanza a carico del proprietario dell'edificio restava anche in caso di delega dei lavori;
non vi era incompetenza territoriale, non sussistendo un rapporto di competenza territoriale in senso stretto fra ufficio giudiziario centrale e sezione distaccata e permanendo, comunque, l'appartenenza dell'affare alla sezione centrale e l'ufficio adito era stato correttamente individuato in applicazione dell'art. 20 cpc;
le questioni di nullità sollevate dall'ing. andavano CP_3
rigettate in considerazione del contenuto dell'atto di citazione del terzo e in ogni caso in applicazione del principio di cui all'art.156 IIIc cpc e e di conservazione degli atti;
nel merito la CTU aveva accertato che i lavori fatti eseguire dai convenuti nel proprio appartamento avevano provocato danni agli immobili attorei con esso confinanti, concludendo che gli stessi erano stati causati dall'impresa nella mera fase esecutiva dei lavori;
quanto al danno da lucro cessante, era provato documentalmente che l'immobile attoreo era stato locato in via transitoria a studenti
8 universitari in data 1/10/2010 per la durata di mesi dieci, che il relativo contratto era stato disdetto in data 27/10/2010 per motivi di sicurezza,
a causa delle crepe presenti nelle pareti della camera da letto e conseguenti ai lavori di riparazione nel fabbricato confinante;
di qui conseguiva che andavano risarciti € 6.142,00, pari alle nove mensilità
non riscosse di € 675,00 ciascuna, oltre € 67,00 versati all'erario insieme alla comunicazione della risoluzione del contratto;
anche se in sede di reclamo era stato affermato dal Tribunale che il proprietario era obbligato a permettere ex art. 843 cc l'accesso ed il passaggio nel suo fondo se necessari per la costruzione o riparazione di un muro o altra opera propria del vicino o comune, tuttavia la prolungata presenza del primo ponteggio di 443 giorni, come provata dai rilievi fotografici e dal teste aveva reso insopportabile e Testimone_1
comunque non più giustificabile il limitato godimento del fondo attoreo;
la domanda riconvenzionale dei convenuti relativa alla necessità
di accesso ex art. 843 cc alla proprietà degli attori andava rigettata in quanto vi era stato il consenso all'installazione del secondo ponteggio anche se subordinato al pagamento della relativa indennità e la
9 richiesta ex art. 882 cc per le spese sostenute in proporzione al beneficio ricevuto non era accoglibile poiché generica nell'indicazione delle parti comuni interessate e non determinata nel quantum;
non poteva essere accolta la domanda nei confronti dei chiamati in causa sia perché per il direttore dei lavori il CTU aveva evidenziato che aveva operato con cura e meticolosità tecnica e sia perché agli atti non era rinvenuto il contratto di appalto nel quale era stata prevista l'assunzione di ogni responsabilità per danni a terzi da parte dei chiamati in causa.
e hanno Parte_2 Parte_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al pagamento delle spese di CTU anticipate dagli odierni appellanti durante il giudizio ex art. 700 cpc;
violazione ed erronea disapplicazione del principio di soccombenza;
il Tribunale aveva fatto applicazione del principio della soccombenza, ma nelle spese non aveva ricompreso quelle di CTU che ammontavano ad E 2239,93
come da fattura n. 18 che aveva pagato;
10 2)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione- violazione ed erronea disapplicazione dell'art. 102 cpc - litisconsorte necessario del delegato e responsabile della pratica di ricostruzione l. 219/81 -
rilevanza ai fini della decisione;
il Tribunale aveva omesso di valutare il ruolo di , il quale risultava, alla luce dell'atto Parte_3
di delega, l'indiscusso responsabile della pratica di ricostruzione l.n.
219/81, essendosi impegnato in prima persona e senza intermediazione al compimento di ogni atto, adempimento e gestione relativi al compimento dell'opera, nonché di considerare il rapporto contrattuale vigente all'epoca dei fatti tra la ditta e lo stesso Controparte_8
; il Giudice di primo grado si era limitato ad Parte_3
affermare che la consegna dell'immobile all'appaltatore delegato per l'esecuzione dei lavori appaltati non escludeva la custodia del bene a carico del proprietario dell'edificio, senza però valutare la reale eccezione sollevata per cui il delegato e responsabile della pratica di ricostruzione era certamente un litisconsorte necessario, essendo l'unico soggetto in grado di conoscere realmente le dinamiche e gli eventi accaduti sul cantiere edile di Fisciano e, quindi, l'unico idoneo a resistere alle doglianze sollevate dagli attori;
11 3)erronea applicazione dell'art. 48 quater del R. n.12/1941,
introdotto dall'art. 15 d. lvo n.51/1998 - insufficiente motivazione;
il procedimento per accertamento tecnico preventivo doveva essere proposto dinanzi alla sezione distaccata di Mercato San Severino e non dinanzi al Tribunale di Salerno e tale irregolarità non poteva dirsi sanata costituendo la ripartizione tra la sede centrale e quella distaccata una mera distribuzione degli affari tra articolazione di uno stesso ufficio con conseguente inconfigurabilità di una questione di competenza;
4)omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento alla mancata responsabilità della committenza nei confronti di terzi chiamati in causa - violazione dell'art. 2051 c.c. per non aver considerato il caso fortuito - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui venivano descritti i lavori - contraddittorietà della motivazione nella parte in cui venivano individuati i danni - violazione ed erronea disapplicazione degli artt. 1176 IIC cc e 1655 cc in ordine alla responsabilità della ditta edile e del direttore dei lavori;
gli appellanti, in ordine all'accertamento della loro esclusiva responsabilità, evidenziavano di non essere stati mai coinvolti
12 direttamente nei lavori con direttive vincolanti, avendo trasferito qualsiasi potere al responsabile della pratica di ricostruzione al fratello
, unico rappresentante della committenza come emerso dalla Pt_3
stipula del contratto di appalto;
in virtù di tale contratto all'art.11
rubricato “Altri oneri a carico dell'impresa” era previsto che l'impresa si impegnava ad adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operari, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e all'art. 12 era previsto che la ditta appaltatrice assumeva da subito a proprio carico, tenendo manlevata la committenza e la direzione dei lavori, ogni più ampia responsabilità civile e penale, tutti gli eventuali danni a cose e a persone che con l'esecuzione del contratto, la stessa e/o comunque dipendenti e/o incaricati potessero direttamente od indirettamente arrecare a terzi;
di conseguenza l'impresa appaltatrice non aveva diligentemente osservato quanto pattuito nel relativo contratto e che l'esecuzione dell'opera non era avvenuta con la diligenza professionale necessaria;
lo stesso discorso valeva per il direttore dei lavori, l'ing. che anche nel caso in CP_3
cui i danni fossero stati causati materialmente dalla ditta nella fase
13 esecutiva dei lavori, avrebbe dovuto vigilare, impartire e controllare lo svolgimento degli stessi da parte dell'appaltatore, al fine di evitarne il verificarsi;
5)contraddittorietà della motivazione in merito al riconoscimento del risarcimento del danno per lucro cessante rispetto a quanto motivato in sentenza - omessa e/o insufficiente prova del lucro cessante - disapplicazione del giudizio di probabilità nella verificazione degli eventi - erronea applicazione del giudizio di mera possibilità nella verificazione degli eventi;
era stato riconosciuto, senza alcun approfondimento istruttorio, il risarcimento derivante dalla mancata riscossione dei canoni di locazione;
in proposito da un canto gli attori avevano sostenuto che le conduttrici si erano allontanate dall'immobile in quanto impaurite anche a causa delle perduranti vibrazioni, dall'altra il CTU Ing. aveva rappresentato che i Per_2
lavori edili erano stati eseguiti senza alcuna conseguenza statico strutturale alle fabbriche circostanti e senza danneggiamenti medio-
tempore generalizzati, ad eccezione di quelli verificatisi nei vani in secondo piano;
ne conseguiva che la risoluzione anticipata del contratto non era giustificata e la richiesta di risarcimento del danno da
14 lucro cessante doveva essere valutate secondo un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità;
6)erronea applicazione dell'art. 843 cc, dell'ordinanza ex art. 700
cpc del Tribunale di Salerno Sez. distaccata di Mercato San Severino
R.G. 193-1/2012 d.ssa Iorio e della successiva ordinanza emessa a definizione del giudizio di reclamo, Tribunale di Salerno, d.ssa
Mainenti R.G. 1588/2013 - violazione ed erronea disapplicazione dell'art. 843 cc II comma - erronea disapplicazione del “periculum in mora” - contraddittorietà ed erronea motivazione nella parte in cui l'installazione del ponteggio veniva acconsentita: il Giudice di prime cure con la propria decisione aveva totalmente disatteso sia le risultanze processuali dei giudizi cautelari ex artt. 696 cpc e 700 cpc e successivo reclamo, sia del giudizio a cognizione piena;
l'autorizzazione all'installazione del ponteggio sul terrazzino-lastrico di proprietà degli attori vi era stata solo in seguito all'ordinanza emessa in fase di reclamo;
anche dopo l'esito finale dell'art. 700 cpc,
gli attori avevano loro intimato a non occupare il terrazzo e a non effettuarvi alcun lavoro;
nonostante l'ulteriore richiesta dell'ing.
[...]
quale direttore dei lavori, in nome e per conto dei CP_3
15 committenti, di autorizzazione ad accedere alla terrazza di proprietà
per apporre l'impalcatura ed operare in piena sicurezza, gli CP_1
stessi erano stati costretti più volte a rinviare i lavori e chiedere la proroga per l'ultimazione degli interventi edilizi al Comune di
Fisciano, a causa del comportamento ostruzionistico degli attori;
il
Tribunale di Salerno in composizione collegiale aveva confermato l'ordinanza ex art. 700 cpc ed aveva accertato la sussistenza del loro diritto ex art. 843 cc ad accedere nel fondo altrui per gli interventi necessari;
ne conseguiva che non dovevano alcuna indennità agli attori che con la loro condotta avevano causato il mancato rispetto dei termini imposti dal di Fisciano per l'ultimazione dei lavori ex CP_12
L. 219/81, avendo intimato di non posizionare l'impalcatura nonostante il provvedimento a loro sfavorevole;
in ogni caso il
Tribunale non aveva considerato che l'accesso al terrazzino-lastrico non aveva comportato per gli attori alcun tipo di pregiudizio.
L'avv. , in proprio e quale erede di CP_10 [...]
, si costituiva e chiedeva in primis che l'appello fosse Per_1
dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
16 la perizia di ufficio conteneva elementi a suo favore e le spese di
CTU non seguivano il principio della soccombenza;
in relazione all'esistenza del delegato non poteva configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario e gli stessi non Parte_1
avevano neanche chiesto la chiamata in causa del fratello;
ai sensi dell'art.2051 cc nei confronti dei terzi danneggiati era sempre responsabile il committente ex art.2051 cc;
la censura che atteneva alla competenza della sezione distaccata di Mercato San Severino era del tutto anacronistica, data l'avvenuta soppressione delle sedi distaccate e proprio sulla base dei richiami effettuati dagli appellanti ogni questione che atteneva al riparto tra la sede centrale e la sezione distaccata si riduceva ad una semplice irregolarità;
non era stata impugnata la sentenza nella parte in cui era stato affermato che i danni lamentati erano derivati dalle vibrazioni dovute ai lavori;
la prova del danno da lucro cessante era documentale e nel contenuto nella disdetta era fatto esplicito riferimento ai lavori che avevano causato i danni;
sul punto anche il CTU si era pronunciato
17 dicendo che tali lesioni non avevano inciso sulla staticità, ma che non si dovevano verificare;
non era vero che il Giudice di primo grado non aveva rispetto i provvedimenti emessi in sede cautelare tanto è vero che li aveva anche richiamati.
L'ing. si costituiva e controdeduceva chiedendo Controparte_3
il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
eccepiva di aver puntualmente e meticolosamente accertato la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto,
sia delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, avendo, altresì, adottato tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
aveva operato con la massima diligenza in considerazione del fatto che gli immobili confinanti erano inseriti in un comprensorio di fabbricati fra loro aderenti e/o accorpati, con andamenti irregolari ed innesti murari vari e diversi, con conseguente elevato grado di difficoltà nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione;
era stato infatti, quotidianamente presente in loco per impartire le direttive richieste dalla tecnica dell'arte, come, difatti, confermato anche dal
18 CTU, ing. , che aveva accertato solo la presenza di irrisorie Per_2
lesioni nei vani in secondo piano di proprietà di e che CP_10
l'intervento strutturale eseguito sulle due pareti comuni aveva migliorato la portanza statica delle due murature ed in generale il funzionamento a pressoflessione dei pannelli murari;
aggiungeva che le lesioni orizzontali presenti sulle due pareti non portanti erano effetti naturali imposti dalla natura costruttiva dell'edificio, unica causa delle lamentate lesioni riscontrate dagli originari attori nei vani al secondo livello;
in sostanza le lamentate lesioni erano state provocate dall'originario stato fessurativo esterno dell'intero fabbricato, preesistente ai lavori eseguiti dalla ditta,
inficiandone la consistenza e dall'eccessiva inflessione del solaio a causa del peso indotto dal concentramento in un unico ambiente della mobilia ivi stipata;
inoltre i dipendenti della ditta esecutrice dei lavori escussi come testi il 30/9/2019, avevano confermato che le lesioni filiformi presenti sulla parete comune dei locali adibiti ad antibagno e bagno di proprietà dei sig.ri erano preesistenti ai lavori eseguiti CP_1
dalla stessa;
19 infine , in virtù dell'art 12 del contratto di appalto, solo l'impresa esecutrice dei lavori poteva rispondere dei danni causati a terzi.
Va valutato in primis se l'appello sia ammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, perimetrando l'esegesi di tale norma e chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris
instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
20 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent.Cass.civ.sez.un. n.27199/2017; ord.Cass.n.7675/2019;
sent.Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello è parzialmente accoglibile.
Il primo motivo è accoglibile in quanto la condanna per la fase cautelare a favore dei convenuti attuali appellanti doveva ricomprendere anche le spese di CTU;
invero tali spese vanno ricomprese nelle spese di lite(cfr.sent.Cass.n.6301/2007).
Gli altri motivi vanno, invece, rigettati.
La sussistenza di una delega a favore del fratello degli appellanti non dava luogo alla configurabilità di un litisconzorsio necessario;
21 invero, i fratelli evocati in giudizio erano , comunque, Parte_1
proprietari dell'immobile la cui ristrutturazione era stata causa dei danni arrecati ai vicini di casa.
Spettava ai convenuti chiamare in giudizio il fratello delegato ed,
invece, dopo aver sostenuto, impropriamente, che vi fosse un litisconsorzio necessario, non hanno chiamato in giudizio il congiunto.
Va rigettato il motivo che attiene alla dedotta incompetenza del
Tribunale di Salerno rispetto alla sezione distaccata di Mercato San
Severino.
Le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni
interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali,
sono prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra
sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a
questioni di competenza. Non si può, pertanto, porre alcun problema
di continenza o litispendenza per cause pendenti presso la sede
principale e la sezione distaccata(cfr.sent.Cass.n.22278/2010).
Gli appellanti hanno anche censurato la decisione nella parte in cui sulla base degli esiti della Ctu veniva affermato che i danni lamentati erano scaturiti dalla fase di mera esecuzione dei lavori e
22 nello stesso tempo in maniera contraddittoria veniva affermato che i lavori di riparazione erano stati eseguiti con cura e meticolosità, con precisa settorialità, con organicità complessiva senza provocare conseguenze statico-strutturali fatta eccezione per le lesioni verificatesi nei vani della proprietà di . CP_10
Prima di tutto va detto che il rigetto della domanda nei confronti delle chiamate in causa è conseguito non solo sulla base di quanto affermato dal CTU, ma anche e soprattutto per la mancata allegazione del contratto di appalto.
Sotto tale profilo la Corte rileva che non vi è alcuna specifica censura occorrendo, invece, che gli appellanti contestassero queste affermazioni e che depositassero il predetto atto giustificando l'esibizione alla luce dei principi di cui all'art. 345 cpc.
Invero in appello non è possibile esibire documenti per la prima volta salvo che sia stato impossibile esibirli in primo grado per cause non imputabili.
Nel caso di specie gli appellanti non hanno dedotto alcunché e,
quindi, il contratto di appalto non può essere utilizzato a sostegno di quanto dai medesimi dedotto.
23 Tale situazione impedisce di dare rilievo agli artt. 1176 IIc cc e all'art.1655cc che sono stati richiamati dagli appellanti, che,
comunque, hanno fondato le loro richieste sulla base di articoli specifici del contratto di appalto come appena detto non rinvenuto agli atti da parte del Giudice di primo grado.
Non va accolta la censura che riguarda il riconoscimento del danno da lucro cessante.
Sotto tale profilo il riscontro documentale è molto significativo.
Invero nella disdetta si alludeva specificamente alle vibrazioni causate dai lavori che in data 5 ottobre 2010 avevano causato le lesioni.
Nel giornale dei lavori esibito dall'ing. è possibile CP_3
riscontrare l'esecuzione di tali lavorazioni.
Anzi il CTU aveva confermato che quanto verificatosi poteva giustamente allarmare, come in concreto era accaduto;
a pag 13 della sua relazione scriveva che non vi era dubbio che gli avvenimenti verificatisi sulle pareti dei vani attorei avessero potuto generare paure e preoccupazione sia nell'immediatezza sia nel medio tempo a causa di un importante intervento di riparazione a confine.
24 Va rigettato anche il motivo che attiene alla parte della sentenza in cui gli appellanti sono stati condannati a pagare un'indennità per la prolungata occupazione del lastrico terrazzo.
Prima di tutto gli appellanti richiamano i contenuti del provvedimento cautelare che si è innestato nel corso del giudizio e che ha avuto ad oggetto l'installazione di un secondo ponteggio mentre la condanna attiene al primo ponteggio.
In ogni caso il Tribunale ha richiamato il contenuto del provvedimento cautelare in merito ai principi espressi, ma poi ha ritenuto che la collocazione del ponteggio per un tempo molto significativo aveva comunque comportato un'insopportabile limitazione al diritto di godimento del bene.
Sul punto non vi è censura degli appellanti .
Non solo ma gli appellanti hanno dato per scontato che tale apposizione fosse stata oggetto di consenso da parte di un precedente proprietario, ma sul punto il Tribunale non ha considerato provato tale consenso verbale e, comunque, non l'ha considerato preclusivo di un'indennità da riconoscersi per una durata così rilevante da comportare un 'insopportabile limitazione al godimento di un bene.
25 Tale principio è stato affermato anche della Corte di Cassazione.
L'art. 843 c.c., delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito
che, sebbene prescinda dall'accertamento della colpa, esige tuttavia
che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio
al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la
situazione dei luoghi (cfr.sent.Cass.n.20540/2020).
L'accoglimento parziale dell'appello comporta l'applicazione del principio della soccombenza commisurato all'importo delle spese di CTU pari ad E 2239,93( scaglione: 1101,00- 5200,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività).
Le spese in appello sostenute dal direttore dei lavori vanno poste a carico di chi lo ha chiamato in giudizio, ovvero gli appellanti in applicazione del principio di causalità( scaglione: 5201,00 E- 26000,00
E - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
Nulla per le spese in relazione alle appellate rimaste contumaci.
26
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata aggiunge al capo 4) la seguente frase;
dispone che che nelle spese di lite rientrino anche quelle di CTU;
conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2) condanna l'appellato avv. a pagare le spese CP_1 CP_2
del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in
E1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) condanna gli appellanti a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata ing. , spese che liquida CP_3 CP_3
in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
4) nulle per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Salerno, 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
27 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci
28