Ordinanza cautelare 20 gennaio 2015
Decreto decisorio 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 26/01/2021, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 01746/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2014, proposto da
TT AD TH VO NG, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Antonella Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Barbara Alessandro in Milano, via Crocefisso, n. 5;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Zacco in Venezia, San Marco 3480;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 164 Reg. Ord. 17/9/2014, con la quale il Responsabile dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Peschiera del Garda ha ordinato alla ricorrente di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, attuando la completa demolizione/smontaggio dei manufatti "piscina in parte fuori terra delle dimensioni presunte pari a circa mt. 5,0 x 2,5 ... e prefabbricato con strutture a base ottagonale appoggiato al terreno" realizzati in Peschiera del Garda, loc. Fornaci d/g alla sezione unica foglio n. 3, Mapp. n. 1613;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Peschiera del Garda;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 dicembre 2014;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 25.01.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO