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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 19506/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19506/2023
TRA
nato in [...] il [...], C.F. , codice CUI Parte_1 CodiceFiscale_1
05IXSE6, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Lucio Seconnino,
, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al CodiceFiscale_2
Centro Direzionale, isola F12 RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...]
dello Stato, con sede in Napoli alla via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Bangladesh, impugnava il diniego di rilascio del permesso di Numer soggiorno per protezione speciale ./1^Sez/Din/IV^/250 del NumeroDiCa_2
7.4.2023, notificato in data 30.8.2023, con cui il Questore della Provincia di Napoli in ordine alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente così decideva: “.......posto che in data 14.03.2023 la competente Commissione Territoriale di
Salerno- Sezione Napoli, comunicava il parere sfavorevole alla tutela invocata poiché non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 del D. Leg.vo tir. 286/98”, decretava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
Il ricorrente assumeva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sia per le condizioni oggettive del Paese d'origine sia per il suo livello di integrazione raggiunto in Italia.
In data 25.10.2023, il si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_1
domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 3.11.2023 veniva confermata la sospensione del provvedimento di rigetto e fissata l'udienza per la trattazione della causa nel merito con termine
27.11.2024 per il deposito di note scritte;
a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il giudice fissava l'udienza davanti al Collegio per il 15.10.2025, ore 12, assegnando alle parti termine fino al 15.9.2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 2.10.2025 per note conclusionali. A detta udienza partecipavano le parti insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter pagina 2 di 15 d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale. Ad essa si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020,
n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo
19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
pagina 3 di 15 previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti pagina 4 di 15 fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica pagina 5 di 15 o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso concreto, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento.
Invero, il Bangladesh è un Paese a reddito medio-basso soggetto a molteplici rischi climatici (ad esempio siccità), meteorologici (es. cicloni, mareggiate e inondazioni) e geofisici (es. frane ed erosione) a causa della sua topografia e della sua posizione geografica.
Nella parte settentrionale e nord-orientale del Paese, durante la stagione dei monsoni sono frequenti le inondazioni, che hanno un grave impatto sulle vite e sui mezzi di sussistenza delle comunità che vivono sulle rive dei fiumi. La parte meridionale del
Paese è un'area soggetta a cicloni ed è particolarmente vulnerabile all'innalzamento del livello del mare. L'aumento dell'acqua salata e la scarsità di acqua potabile è un problema comune nelle zone meridionali. I mezzi di sussistenza subiscono un impatto in quanto i terreni agricoli si riducono a causa dell'acqua salata e dell'aumento della popolazione. Inoltre, la zona costiera, in particolare Chittagong e Cox's Bazar, è soggetta a frane e cicloni tropicali.
Nel maggio 2023 il ciclone si è abbattuto sulle aree costiere vicino al confine tra Per_1
Bangladesh e Myanmar e, quando ha toccato terra, è stato classificato come una tempesta di categoria cinque con venti fino a 250 chilometri all'ora. In Bangladesh, il ciclone ha colpito i distretti di Chattogram, Cox's Bazar, e Per_1 Per_2 Per_3
pagina 6 di 15 impattando su circa 2,3 milioni di persone e causando 1.125 sfollati e 19 feriti. (
[...]
Controparte_3 Controparte_4
Impact of Cyclone Mocha, 23 May 2023, https://reliefweb.int/attachments/be11eb79-
0084-4798-99ff-
b0d50e579546/20230523_acaps_briefing_note_bangladesh_and_myanmar_impact_of_c
; No. 64: Email_1 Controparte_5
January to June 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladesh- humanitarian-situation-report-no-64-january-june-2023 ).
La valutazione dei danni effettuata dal Dipartimento per la gestione dei disastri (DDM) e il ha identificato 2.052 case CP_1 Controparte_6
completamente danneggiate e 10.692 case parzialmente danneggiate, 703 acri di terreno coltivato distrutti e 429.337 cittadini bengalesi colpiti dal ciclone. Secondo il
Dipartimento di Ingegneria della Salute Pubblica (DPHE), principalmente a Teknaf, sono state danneggiate 11.555 latrine e 266 punti d'acqua. (Network for Information,
Response and Preparedness Activities on Disaster, Monthly Hazard Incidence Report
July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
90371935_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20May_2023.pdf ).
Un livello di necessità già elevato ha fatto sì che i rifugiati che vivevano nei Per_4
campi fossero i più colpiti dal ciclone Le forti piogge e i forti venti hanno Per_1
provocato frane, danni e distruzione in tutti i 33 campi profughi di Cox's Per_4
Bazar e quasi 40.000 rifugiati hanno visto i loro rifugi - fatti di bambù e teloni Per_4
- danneggiati o distrutti, mentre molti altri hanno perso l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Le strutture chiave per l'istruzione, la nutrizione e la protezione nei campi rifugiati sono state danneggiate o distrutte. Le organizzazioni Per_4
internazionali segnalano che le inondazioni dovute ai monsoni, le frane e gli incendi sono diventati eventi frequenti nei campi, con il risultato che molte famiglie vengono sfollate e perdono le loro case più volte all'anno. Recentemente, nel marzo 2023, un pagina 7 di 15 incendio ha distrutto 3.000 rifugi in poche ore, facendo sfollare 16.000 rifugiati. (Inter
Sector Coordination Group, Cyclone Mocha Flash Appeal Bangladesh, May - December
2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/cyclone-mocha-flash-appeal-bangladesh- may-december-2023 ).
A giugno 2023 l'innalzamento dell'acqua ha provocato il crollo degli argini dei fiumi nei distretti di Sirajganj, Sunamganj, Jamalpur, Bogra, Tangail, Lalmonirhat, Rangpur,
Kurigram, con il risultato che più di 293 case sono state spazzate via dal fiume, i terreni coltivati sono inondati, c'è carenza di acqua potabile e più di cinquemila famiglie sono sommerse dall'acqua. Il 1° luglio, l'erosione dell'argine del fiume Kurigram ha causato la scomparsa di oltre 70 case e la diffusione dell'erosione in più di 20 villaggi, su una distanza di 20 chilometri. ( Network for Information, Response and Preparedness
Activities on Disaster, Monthly Hazard Incidence Report June 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
90429882_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20June_Final%202023.pdf ;
Network for Information, Response and Preparedness Activities on Disaster, Monthly
Hazard Incidence Report July 2023, https://www.nirapad.org.bd/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthy
%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf ).
A luglio, le alluvioni hanno provocato danni ingenti in vari distretti, colpendo in particolare Sunamganj, e Kurigram. CP_7 Per_5 Per_6
A Dimla, nel distretto di l'alluvione ha colpito oltre 5.000 famiglie in 7 Per_6
unioni circondate dal fiume Teesta. Nel distretto di Kurigram, in particolare a su 20.000 famiglie residenti in 185 villaggi, un numero totale di 56.000 Persona_7
persone sta attualmente affrontando condizioni di scarsità d'acqua a causa dell'alluvione.
(Network for Information, Response and Preparedness Activities on Disaster, Monthly
Hazard Incidence Report July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
92504452_Monthy%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf )
pagina 8 di 15 Il 7 agosto 2023, le forti piogge hanno provocato alluvioni improvvise nel sud-est del
Bangladesh, quando i principali fiumi hanno superato di gran lunga i livelli di pericolo, lasciando molte aree sommerse a Chattogram, Cox's Bazar, Bandarban e con Per_2
230.000 persone isolate a Bandarban e Cox's Bazar. Le inondazioni, aggravate da forti acquazzoni e dall'afflusso di acqua dalle zone a monte, hanno colpito oltre un milione di persone nella divisione di Chattogram, causando almeno 51 vittime al 9 agosto 2023. I principali fiumi della regione sono straripati, paralizzando le principali vie di comunicazione e danneggiando 410 chilometri di strade. Sono stati aperti 193 rifugi temporanei e mobilitate 43 squadre mediche.
UNOSAT FloodAI Monitoring Dashboard ha segnalato tra il 5 e il 10 agosto 2023 una popolazione totale esposta alle alluvioni che ammonta a 2,4 milioni di persone in quattro distretti gravemente colpiti: Chittagong, Bandarban, e Cox's Bazar. A Per_8
Chattogram, i dati satellitari rivelano che su un'area analizzata di circa 4.918,09 km2, circa 327,59 km2 di terreno sono stati inondati dalle acque superficiali di cui circa
265,23 km2 di essi sono terreni coltivati. (ECHO, Bangladesh - Flash floods and landslides BMD, FFWC, BDRCS, media, ECHO Daily Flash of 08 August 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/multi-risk-nutrition-emergency-response- preparedness-erp-plan-bangladesh-january-december-2023-risks-covered-flood-and- cyclone;
OCHA, Bangladesh: Chattogram Division Flash Flood and Monsoon Rain
2023 - Situation Report No. 01, as of 13 August 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-chattogram-division-flash-flood-and- monsoon-rain-2023-situation-report-no-01-13-august-2023 ; CARE, Bangladesh: Needs
Assessment Working Group Situation Report #02 Chittagong Hill Tracts (CHT) Flash
Flood – 2023, 10 August 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh- needs-assessment-working-group-situation-report-02-chittagong-hill-tracts-cht-flash- flood-2023-10-august-2023 ; NAWG, Rapid Assessment of Chattogram Division Flash
Flood and Monsoon Rain 2023, 23 agosto 2023
pagina 9 di 15 https://reliefweb.int/report/bangladesh/rapid-assessment-chattogram-division-flash- flood-and-monsoon-rain-2023 ).
Da maggio a luglio 2023 si sono verificati 1.565 incendi, di cui 800 a Dhaka, che hanno causato 33 morti e 108 feriti, danni a case e proprietà (dati elaborati sulla base di
NIRAPAD, Hazard Incidences in Bangladesh, Maggio-Luglio 2023).
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato che la dengue è endemica in Bangladesh, con focolai ricorrenti, e rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica di tale Paese. La dengue è stata registrata per la prima volta negli anni '60 in
Bangladesh (allora noto come Pakistan orientale) ed era conosciuta come "febbre di
Dacca". Secondo l'OMS, a partire dal 2010 i casi di dengue sembrano coincidere con la stagione delle piogge, da maggio a settembre, e con l'innalzamento delle temperature.
Le condizioni climatiche del Bangladesh stanno diventando più favorevoli alla trasmissione della dengue e di altre malattie trasmesse da vettori, tra cui la malaria e il virus chikungunya, a causa delle eccessive precipitazioni, dei ristagni idrici, delle inondazioni, dell'aumento della temperatura e degli insoliti spostamenti delle stagioni tradizionali del Paese.
L'aumento dell'incidenza della dengue nel 2023 si sta verificando nel contesto di un'insolita quantità di piogge, combinate con alte temperature e alta umidità, che hanno portato a un aumento della popolazione di zanzare in tutto il Bangladesh. (WHO,
Disease Outbreak News: Dengue – Bangladesh (11 August 2023), https://reliefweb.int/report/bangladesh/disease-outbreak-news-dengue-bangladesh-11- august-2023 ). Quest'analisi dell'OMS è confermata dalla Direzione Generale dei
Servizi Sanitari (DGHS) del Ministero della Salute e del Benessere Familiare (MoHFW) del Bangladesh, la quale riferisce che nel 2023 la densità delle zanzare è molto più alta rispetto agli anni precedenti del 2019-2020. Questo aumento è in parte attribuito all'arrivo tardivo e alla prevista durata prolungata della stagione dei monsoni. (IFRC –
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Bangladesh Dengue
Response Operation 2023 - DREF Operation (MDRBD031), 24 July 2023,
pagina 10 di 15 https://reliefweb.int/attachments/5674dc0b-0897-488f-8c0d- ad12214d6e6c/ ). C.F._3
L'OMS ha segnalato, nel bollettino dell'11 agosto 2023, che l'attuale ondata di dengue è insolita in termini di stagionalità rispetto agli anni precedenti, in cui l'ondata iniziava verso la fine di giugno, e ha valutato come “alto” il rischio di dengue a livello nazionale a causa del rapido aumento del numero di casi e di decessi, dell'elevato tasso di mortalità rispetto agli anni precedenti e della crescente distribuzione geografica dei casi.
Dal 1° gennaio al 27 agosto 2023, il Ministero della Salute e del Benessere familiare del
Bangladesh ha riportato un totale di 114.411 casi di dengue confermati in laboratorio e
548 decessi correlati, con un tasso di mortalità dello 0,48%; il 93% dei casi e il 91% dei decessi sono stati riportati nei mesi di luglio e agosto 2023. (
[...]
General of Dengue, bollettino giornaliero, Controparte_8 Controparte_9
27 agosto 2023, https://old.dghs.gov.bd/images/docs/vpr/20230827_dengue_all.pdf ).
A luglio, tutti i 64 distretti del Bangladesh sono stati colpiti dalla dengue, e Dhaka ha registrato come sempre il maggior numero di casi confermati (27.987) e di decessi
(164). (Network for Information, Response and Preparedness Activities on Disaster,
Monthly Hazard Incidence Report July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
92504452_Monthy%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf ).
Nella città di Dhaka, che è l'epicentro dell'epidemia, solo 63 ospedali (20 pubblici e 43 privati) su diverse centinaia di ospedali e cliniche sono attualmente designati a segnalare i casi di dengue al sistema di sorveglianza. Per far fronte all'aumento dei pazienti, il
Bangladesh Shishu Hospital and Institute ha istituito una cellula separata per la dengue, mentre l'ospedale Dhaka North City Corporation (DNCC), con i suoi 800 posti letto, è stato dichiarato ospedale dedicato alla dengue. Il governo ha invitato tutte le facoltà di medicina e gli ospedali pubblici della nazione ad aprire reparti e angoli dedicati alla dengue per far fronte al crescente numero di infezioni e di decessi.
pagina 11 di 15 (IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Bangladesh
Dengue Response Operation 2023 - DREF Operation (MDRBD031), 24 July 2023, https://reliefweb.int/attachments/5674dc0b-0897-488f-8c0d- ad12214d6e6c/ ). C.F._3
Altre malattie epidemiche registrate in Bangladesh sono il colera, con un totale di 981 casi sospetti e 482 casi confermati al l5 agosto 2023 a partire dal 2018; e la difterite con circa 157 casi (5 confermati, 13 probabili e 139 sospetti) registrati nel 2023 e 54 decessi segnalati dal 2017 (WHO, Bangladesh: Epidemiological Highlights Week 31, 30 July-
5 August, 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-epidemiological- highlights-week-31-30-july-5-august-2023 ).
Dal 1° luglio al 31 luglio 2023 sono stati registrati 1.865 nuovi pazienti identificati con
Covid-19, 2.560 persone guarite e 10 decessi, il che indica che sia il numero di decessi che i casi confermati sono diminuiti rispetto a giugno, in cui si erano registrati 16 morti e 3.249 nuovi casi Covid-19. Il numero totale di casi confermati dalla prima identificazione di Covid-19 in Bangladesh nel marzo 2020 è di 2.044.532 che ha causato un totale di 29.473 decessi (NIRAPAD, Hazard Incidences in Bangladesh, July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/169
2504452_Monthy%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf ).
Infine, il bollettino di giugno 2023 del World Food Programme, riporta che quasi un terzo della popolazione deve affrontare l'insicurezza alimentare e il 20% vive al di sotto della soglia di povertà nazionale. La crisi alimentare globale - aggravata dal conflitto in
Ucraina, dall'instabilità dei tassi di cambio e dalla carenza di valuta estera - sta mettendo a repentaglio la ripresa economica del Paese dopo la pandemia. (WFP Bangladesh
Country Brief, June 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/wfp-bangladesh- country-brief-june-2023). Pertanto, le condizioni oggettive in cui il Bangladesh versa all'attualità impediscono il rimpatrio del ricorrente perché lo espongono al rischio concreto di subire la grave deprivazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana.
pagina 12 di 15 Deve darsi conto, altresì, del fatto che il ricorrente, presente sul territorio italiano molti anni, ha avviato un processo di integrazione lavorativa e sociale. Dalla documentazione in atti emerge che lo stesso lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
4.8.2021 con la mansione di cucitore a macchina, con sede di lavoro in Palma Campania
(cfr. comunicazione Unilav e buste paga); ha lavorato, poi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 14.2.2022 con la mansione di confezionatore in sartoria presso
KT NU (cfr. buste paga e certificazione unica relativa all'anno 2023); ricorrente ha lavorato altresì alle dipendenze della ditta del sig. con contratto di lavoro a Per_9
tempo indeterminato dal 19.9.2019 con sede di lavoro in GN (Mi), con la mansione di aiuto cuoco (cfr. documentazione in atti) come da documentazione già depositata in atti;
infine, il richiedente ha lavorato alle dipendenze della ditta del sig Parte_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 17.10.2018, con la mansione di cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa e culturale (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale
“Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o
pagina 13 di 15 imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente
Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso”.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. abbia dedotto.
In ordine alle spese processuali, non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n.
30876).
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di Napoli e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 D.Lgs. n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- nulla sulle spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente sentenza alle parti costituite.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025 Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19506/2023
TRA
nato in [...] il [...], C.F. , codice CUI Parte_1 CodiceFiscale_1
05IXSE6, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Lucio Seconnino,
, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al CodiceFiscale_2
Centro Direzionale, isola F12 RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...]
dello Stato, con sede in Napoli alla via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Bangladesh, impugnava il diniego di rilascio del permesso di Numer soggiorno per protezione speciale ./1^Sez/Din/IV^/250 del NumeroDiCa_2
7.4.2023, notificato in data 30.8.2023, con cui il Questore della Provincia di Napoli in ordine alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente così decideva: “.......posto che in data 14.03.2023 la competente Commissione Territoriale di
Salerno- Sezione Napoli, comunicava il parere sfavorevole alla tutela invocata poiché non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 del D. Leg.vo tir. 286/98”, decretava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
Il ricorrente assumeva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sia per le condizioni oggettive del Paese d'origine sia per il suo livello di integrazione raggiunto in Italia.
In data 25.10.2023, il si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_1
domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 3.11.2023 veniva confermata la sospensione del provvedimento di rigetto e fissata l'udienza per la trattazione della causa nel merito con termine
27.11.2024 per il deposito di note scritte;
a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il giudice fissava l'udienza davanti al Collegio per il 15.10.2025, ore 12, assegnando alle parti termine fino al 15.9.2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 2.10.2025 per note conclusionali. A detta udienza partecipavano le parti insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter pagina 2 di 15 d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale. Ad essa si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020,
n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo
19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
pagina 3 di 15 previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti pagina 4 di 15 fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica pagina 5 di 15 o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso concreto, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento.
Invero, il Bangladesh è un Paese a reddito medio-basso soggetto a molteplici rischi climatici (ad esempio siccità), meteorologici (es. cicloni, mareggiate e inondazioni) e geofisici (es. frane ed erosione) a causa della sua topografia e della sua posizione geografica.
Nella parte settentrionale e nord-orientale del Paese, durante la stagione dei monsoni sono frequenti le inondazioni, che hanno un grave impatto sulle vite e sui mezzi di sussistenza delle comunità che vivono sulle rive dei fiumi. La parte meridionale del
Paese è un'area soggetta a cicloni ed è particolarmente vulnerabile all'innalzamento del livello del mare. L'aumento dell'acqua salata e la scarsità di acqua potabile è un problema comune nelle zone meridionali. I mezzi di sussistenza subiscono un impatto in quanto i terreni agricoli si riducono a causa dell'acqua salata e dell'aumento della popolazione. Inoltre, la zona costiera, in particolare Chittagong e Cox's Bazar, è soggetta a frane e cicloni tropicali.
Nel maggio 2023 il ciclone si è abbattuto sulle aree costiere vicino al confine tra Per_1
Bangladesh e Myanmar e, quando ha toccato terra, è stato classificato come una tempesta di categoria cinque con venti fino a 250 chilometri all'ora. In Bangladesh, il ciclone ha colpito i distretti di Chattogram, Cox's Bazar, e Per_1 Per_2 Per_3
pagina 6 di 15 impattando su circa 2,3 milioni di persone e causando 1.125 sfollati e 19 feriti. (
[...]
Controparte_3 Controparte_4
Impact of Cyclone Mocha, 23 May 2023, https://reliefweb.int/attachments/be11eb79-
0084-4798-99ff-
b0d50e579546/20230523_acaps_briefing_note_bangladesh_and_myanmar_impact_of_c
; No. 64: Email_1 Controparte_5
January to June 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladesh- humanitarian-situation-report-no-64-january-june-2023 ).
La valutazione dei danni effettuata dal Dipartimento per la gestione dei disastri (DDM) e il ha identificato 2.052 case CP_1 Controparte_6
completamente danneggiate e 10.692 case parzialmente danneggiate, 703 acri di terreno coltivato distrutti e 429.337 cittadini bengalesi colpiti dal ciclone. Secondo il
Dipartimento di Ingegneria della Salute Pubblica (DPHE), principalmente a Teknaf, sono state danneggiate 11.555 latrine e 266 punti d'acqua. (Network for Information,
Response and Preparedness Activities on Disaster, Monthly Hazard Incidence Report
July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
90371935_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20May_2023.pdf ).
Un livello di necessità già elevato ha fatto sì che i rifugiati che vivevano nei Per_4
campi fossero i più colpiti dal ciclone Le forti piogge e i forti venti hanno Per_1
provocato frane, danni e distruzione in tutti i 33 campi profughi di Cox's Per_4
Bazar e quasi 40.000 rifugiati hanno visto i loro rifugi - fatti di bambù e teloni Per_4
- danneggiati o distrutti, mentre molti altri hanno perso l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Le strutture chiave per l'istruzione, la nutrizione e la protezione nei campi rifugiati sono state danneggiate o distrutte. Le organizzazioni Per_4
internazionali segnalano che le inondazioni dovute ai monsoni, le frane e gli incendi sono diventati eventi frequenti nei campi, con il risultato che molte famiglie vengono sfollate e perdono le loro case più volte all'anno. Recentemente, nel marzo 2023, un pagina 7 di 15 incendio ha distrutto 3.000 rifugi in poche ore, facendo sfollare 16.000 rifugiati. (Inter
Sector Coordination Group, Cyclone Mocha Flash Appeal Bangladesh, May - December
2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/cyclone-mocha-flash-appeal-bangladesh- may-december-2023 ).
A giugno 2023 l'innalzamento dell'acqua ha provocato il crollo degli argini dei fiumi nei distretti di Sirajganj, Sunamganj, Jamalpur, Bogra, Tangail, Lalmonirhat, Rangpur,
Kurigram, con il risultato che più di 293 case sono state spazzate via dal fiume, i terreni coltivati sono inondati, c'è carenza di acqua potabile e più di cinquemila famiglie sono sommerse dall'acqua. Il 1° luglio, l'erosione dell'argine del fiume Kurigram ha causato la scomparsa di oltre 70 case e la diffusione dell'erosione in più di 20 villaggi, su una distanza di 20 chilometri. ( Network for Information, Response and Preparedness
Activities on Disaster, Monthly Hazard Incidence Report June 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
90429882_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20June_Final%202023.pdf ;
Network for Information, Response and Preparedness Activities on Disaster, Monthly
Hazard Incidence Report July 2023, https://www.nirapad.org.bd/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthy
%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf ).
A luglio, le alluvioni hanno provocato danni ingenti in vari distretti, colpendo in particolare Sunamganj, e Kurigram. CP_7 Per_5 Per_6
A Dimla, nel distretto di l'alluvione ha colpito oltre 5.000 famiglie in 7 Per_6
unioni circondate dal fiume Teesta. Nel distretto di Kurigram, in particolare a su 20.000 famiglie residenti in 185 villaggi, un numero totale di 56.000 Persona_7
persone sta attualmente affrontando condizioni di scarsità d'acqua a causa dell'alluvione.
(Network for Information, Response and Preparedness Activities on Disaster, Monthly
Hazard Incidence Report July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
92504452_Monthy%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf )
pagina 8 di 15 Il 7 agosto 2023, le forti piogge hanno provocato alluvioni improvvise nel sud-est del
Bangladesh, quando i principali fiumi hanno superato di gran lunga i livelli di pericolo, lasciando molte aree sommerse a Chattogram, Cox's Bazar, Bandarban e con Per_2
230.000 persone isolate a Bandarban e Cox's Bazar. Le inondazioni, aggravate da forti acquazzoni e dall'afflusso di acqua dalle zone a monte, hanno colpito oltre un milione di persone nella divisione di Chattogram, causando almeno 51 vittime al 9 agosto 2023. I principali fiumi della regione sono straripati, paralizzando le principali vie di comunicazione e danneggiando 410 chilometri di strade. Sono stati aperti 193 rifugi temporanei e mobilitate 43 squadre mediche.
UNOSAT FloodAI Monitoring Dashboard ha segnalato tra il 5 e il 10 agosto 2023 una popolazione totale esposta alle alluvioni che ammonta a 2,4 milioni di persone in quattro distretti gravemente colpiti: Chittagong, Bandarban, e Cox's Bazar. A Per_8
Chattogram, i dati satellitari rivelano che su un'area analizzata di circa 4.918,09 km2, circa 327,59 km2 di terreno sono stati inondati dalle acque superficiali di cui circa
265,23 km2 di essi sono terreni coltivati. (ECHO, Bangladesh - Flash floods and landslides BMD, FFWC, BDRCS, media, ECHO Daily Flash of 08 August 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/multi-risk-nutrition-emergency-response- preparedness-erp-plan-bangladesh-january-december-2023-risks-covered-flood-and- cyclone;
OCHA, Bangladesh: Chattogram Division Flash Flood and Monsoon Rain
2023 - Situation Report No. 01, as of 13 August 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-chattogram-division-flash-flood-and- monsoon-rain-2023-situation-report-no-01-13-august-2023 ; CARE, Bangladesh: Needs
Assessment Working Group Situation Report #02 Chittagong Hill Tracts (CHT) Flash
Flood – 2023, 10 August 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh- needs-assessment-working-group-situation-report-02-chittagong-hill-tracts-cht-flash- flood-2023-10-august-2023 ; NAWG, Rapid Assessment of Chattogram Division Flash
Flood and Monsoon Rain 2023, 23 agosto 2023
pagina 9 di 15 https://reliefweb.int/report/bangladesh/rapid-assessment-chattogram-division-flash- flood-and-monsoon-rain-2023 ).
Da maggio a luglio 2023 si sono verificati 1.565 incendi, di cui 800 a Dhaka, che hanno causato 33 morti e 108 feriti, danni a case e proprietà (dati elaborati sulla base di
NIRAPAD, Hazard Incidences in Bangladesh, Maggio-Luglio 2023).
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato che la dengue è endemica in Bangladesh, con focolai ricorrenti, e rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica di tale Paese. La dengue è stata registrata per la prima volta negli anni '60 in
Bangladesh (allora noto come Pakistan orientale) ed era conosciuta come "febbre di
Dacca". Secondo l'OMS, a partire dal 2010 i casi di dengue sembrano coincidere con la stagione delle piogge, da maggio a settembre, e con l'innalzamento delle temperature.
Le condizioni climatiche del Bangladesh stanno diventando più favorevoli alla trasmissione della dengue e di altre malattie trasmesse da vettori, tra cui la malaria e il virus chikungunya, a causa delle eccessive precipitazioni, dei ristagni idrici, delle inondazioni, dell'aumento della temperatura e degli insoliti spostamenti delle stagioni tradizionali del Paese.
L'aumento dell'incidenza della dengue nel 2023 si sta verificando nel contesto di un'insolita quantità di piogge, combinate con alte temperature e alta umidità, che hanno portato a un aumento della popolazione di zanzare in tutto il Bangladesh. (WHO,
Disease Outbreak News: Dengue – Bangladesh (11 August 2023), https://reliefweb.int/report/bangladesh/disease-outbreak-news-dengue-bangladesh-11- august-2023 ). Quest'analisi dell'OMS è confermata dalla Direzione Generale dei
Servizi Sanitari (DGHS) del Ministero della Salute e del Benessere Familiare (MoHFW) del Bangladesh, la quale riferisce che nel 2023 la densità delle zanzare è molto più alta rispetto agli anni precedenti del 2019-2020. Questo aumento è in parte attribuito all'arrivo tardivo e alla prevista durata prolungata della stagione dei monsoni. (IFRC –
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Bangladesh Dengue
Response Operation 2023 - DREF Operation (MDRBD031), 24 July 2023,
pagina 10 di 15 https://reliefweb.int/attachments/5674dc0b-0897-488f-8c0d- ad12214d6e6c/ ). C.F._3
L'OMS ha segnalato, nel bollettino dell'11 agosto 2023, che l'attuale ondata di dengue è insolita in termini di stagionalità rispetto agli anni precedenti, in cui l'ondata iniziava verso la fine di giugno, e ha valutato come “alto” il rischio di dengue a livello nazionale a causa del rapido aumento del numero di casi e di decessi, dell'elevato tasso di mortalità rispetto agli anni precedenti e della crescente distribuzione geografica dei casi.
Dal 1° gennaio al 27 agosto 2023, il Ministero della Salute e del Benessere familiare del
Bangladesh ha riportato un totale di 114.411 casi di dengue confermati in laboratorio e
548 decessi correlati, con un tasso di mortalità dello 0,48%; il 93% dei casi e il 91% dei decessi sono stati riportati nei mesi di luglio e agosto 2023. (
[...]
General of Dengue, bollettino giornaliero, Controparte_8 Controparte_9
27 agosto 2023, https://old.dghs.gov.bd/images/docs/vpr/20230827_dengue_all.pdf ).
A luglio, tutti i 64 distretti del Bangladesh sono stati colpiti dalla dengue, e Dhaka ha registrato come sempre il maggior numero di casi confermati (27.987) e di decessi
(164). (Network for Information, Response and Preparedness Activities on Disaster,
Monthly Hazard Incidence Report July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/16
92504452_Monthy%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf ).
Nella città di Dhaka, che è l'epicentro dell'epidemia, solo 63 ospedali (20 pubblici e 43 privati) su diverse centinaia di ospedali e cliniche sono attualmente designati a segnalare i casi di dengue al sistema di sorveglianza. Per far fronte all'aumento dei pazienti, il
Bangladesh Shishu Hospital and Institute ha istituito una cellula separata per la dengue, mentre l'ospedale Dhaka North City Corporation (DNCC), con i suoi 800 posti letto, è stato dichiarato ospedale dedicato alla dengue. Il governo ha invitato tutte le facoltà di medicina e gli ospedali pubblici della nazione ad aprire reparti e angoli dedicati alla dengue per far fronte al crescente numero di infezioni e di decessi.
pagina 11 di 15 (IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Bangladesh
Dengue Response Operation 2023 - DREF Operation (MDRBD031), 24 July 2023, https://reliefweb.int/attachments/5674dc0b-0897-488f-8c0d- ad12214d6e6c/ ). C.F._3
Altre malattie epidemiche registrate in Bangladesh sono il colera, con un totale di 981 casi sospetti e 482 casi confermati al l5 agosto 2023 a partire dal 2018; e la difterite con circa 157 casi (5 confermati, 13 probabili e 139 sospetti) registrati nel 2023 e 54 decessi segnalati dal 2017 (WHO, Bangladesh: Epidemiological Highlights Week 31, 30 July-
5 August, 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-epidemiological- highlights-week-31-30-july-5-august-2023 ).
Dal 1° luglio al 31 luglio 2023 sono stati registrati 1.865 nuovi pazienti identificati con
Covid-19, 2.560 persone guarite e 10 decessi, il che indica che sia il numero di decessi che i casi confermati sono diminuiti rispetto a giugno, in cui si erano registrati 16 morti e 3.249 nuovi casi Covid-19. Il numero totale di casi confermati dalla prima identificazione di Covid-19 in Bangladesh nel marzo 2020 è di 2.044.532 che ha causato un totale di 29.473 decessi (NIRAPAD, Hazard Incidences in Bangladesh, July 2023, https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/169
2504452_Monthy%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf ).
Infine, il bollettino di giugno 2023 del World Food Programme, riporta che quasi un terzo della popolazione deve affrontare l'insicurezza alimentare e il 20% vive al di sotto della soglia di povertà nazionale. La crisi alimentare globale - aggravata dal conflitto in
Ucraina, dall'instabilità dei tassi di cambio e dalla carenza di valuta estera - sta mettendo a repentaglio la ripresa economica del Paese dopo la pandemia. (WFP Bangladesh
Country Brief, June 2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/wfp-bangladesh- country-brief-june-2023). Pertanto, le condizioni oggettive in cui il Bangladesh versa all'attualità impediscono il rimpatrio del ricorrente perché lo espongono al rischio concreto di subire la grave deprivazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana.
pagina 12 di 15 Deve darsi conto, altresì, del fatto che il ricorrente, presente sul territorio italiano molti anni, ha avviato un processo di integrazione lavorativa e sociale. Dalla documentazione in atti emerge che lo stesso lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
4.8.2021 con la mansione di cucitore a macchina, con sede di lavoro in Palma Campania
(cfr. comunicazione Unilav e buste paga); ha lavorato, poi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 14.2.2022 con la mansione di confezionatore in sartoria presso
KT NU (cfr. buste paga e certificazione unica relativa all'anno 2023); ricorrente ha lavorato altresì alle dipendenze della ditta del sig. con contratto di lavoro a Per_9
tempo indeterminato dal 19.9.2019 con sede di lavoro in GN (Mi), con la mansione di aiuto cuoco (cfr. documentazione in atti) come da documentazione già depositata in atti;
infine, il richiedente ha lavorato alle dipendenze della ditta del sig Parte_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 17.10.2018, con la mansione di cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa e culturale (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale
“Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o
pagina 13 di 15 imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente
Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso”.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. abbia dedotto.
In ordine alle spese processuali, non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n.
30876).
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P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di Napoli e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 D.Lgs. n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- nulla sulle spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente sentenza alle parti costituite.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025 Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
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