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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo PR MI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2454/2024 R.G.A.C.
[...]
IN PERSONA Parte_1
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Angelo Nicotra
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO CP_1
AMMINISTRATORE UNICO PRO TEMPORE DOTT.
Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Calogero Montante
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 09/11/2024 la Parte_1
conveniva in giudizio la in tal modo
[...] CP_1
1 proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 574/2024 reso da questo Tribunale in data
26/09/2024 in forza del quale le era stato ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 13.209,23 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. Al riguardo l'opponente proponeva un unico motivo di gravame affermando che l'impugnata ingiunzione doveva ritenersi priva di giuridica efficacia in quanto inesistente appariva la pretesa creditoria che la supportava. Pertanto instava affinché l'impugnato provvedimento ingiuntivo venisse privato di giuridica efficacia e dunque revocato. La costituitasi in CP_1
giudizio con comparsa del 13/12/2024 contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone ovviamente il rigetto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato ed in via riconvenzionale invocava la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Celebrata l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del
13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata respinta. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto
2 ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae
3 dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo
4 consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte
Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la
5 prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento.
Nel merito va chiarito che, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e
6 validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. Giova quindi osservare in conseguenza delle considerazioni di carattere generale appena esplicitate come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Le questioni giudizialmente dedotte come già cennato hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Nella specie l'opponente non è apparsa in grado di fornire alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riferimento alla tesi tendente a dimostrare la dedotta inesistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei sui confronti dall'opposta.
Avendo l'opposta ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo in ordine a forniture e manutenzione di materiali informatici ed avendo parte opponente contestato l'importo delle fatture, grava
7 sull'opposta l'onere di provare l'ammontare del credito e l'adempimento della prestazione in relazione alla quale viene chiesto il corrispettivo. L'onere di provare l'ammontare del credito e l'esecuzione della prestazione della quale viene chiesta la controprestazione grava sul soggetto che fa valere il diritto e quindi sull'ingiungente.
Nel caso di specie la prova dell'ammontare del credito e dell'adempimento della prestazione si fonda sulle fatture oggetto della domanda monitoria. Piace a questo punto ricordare come sia ben noto, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadri tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturi secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della
8 prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.
Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Assume, nella vicenda che ci occupa, l'ingiungente opposta tuttavia che dall'esistenza del copioso materiale documentale in suo possesso chiaramente riferibile all'odierna opponente (fatto noto), dovrebbe necessariamente inferirsi, secondo un ragionamento logico (artt. 2727 e ss. c.c.), l'impossibilità della dedotta inesistenza della somma ingiunta. Orbene, detto assunto,
9 pur incontrando nella vicenda che ci occupa i limiti all'ammissibilità del ricorso al procedimento presuntivo semplice in tema di prova del pagamento (combinato disposto degli artt. 2726 e 2729, comma secondo, c.c.), merita condivisione. Infatti nella fattispecie in esame appaiono connotarsi i caratteri di <>,
<> e, in ispecie, <> imposti, per l'operatività delle presunzioni semplici, dall'art. 2729, comma primo, c.c.: confermative in questo caso, dell'esistenza del rapporto commerciale svoltosi inter partes, come quello oggetto di lite. Conclusivamente, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Sicché tale elemento di valutazione può, ai presenti fini, far arguire la sussistenza di tale rapporto tra le parti il cui mancato adempimento da parte dell'opponente in riguardo al pagamento delle fatture fondanti il provvedimento ingiuntivo in avversione ha fatto sì che si concretizzasse la pretesa creditoria monitoriamente azionata. A questo punto dubbio alcuno
10 può nutrirsi in riguardo al fatto che il credito dall'opposta ingiunto risulta esistente e pertanto deve senz'altro essere soddisfatto ad opera dell'opponente.
Detta pretesa creditoria che appare avere natura di corrispettivo per le prestazioni rese in favore dell'opponente ha pertanto legittimato l'odierna opposta ad ottenere attraverso l'impugnata ingiunzione il pagamento spettantele. Alla luce delle considerazioni appena espresse pertanto non può che respingersi l'opposizione oggi fornita all'attenzione di questo giudicante e per l'effetto integralmente confermarsi l'ingiunzione avversata che è di contro apparsa intrisa della necessaria validità. Dal rigetto dell'opposizione scaturisce necessariamente ex art. 653 c.p.c. declaratoria di esecutorietà del provvedimento monitorio in avversione. Deve essere infine respinta la domanda di condanna dell'opponente avanzata, ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale dall'opposta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve
11 dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta. Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente
12 all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'opponente. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo) l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 574/2024 che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda in via riconvenzionale avanzata dall'opposta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico di parte opponente le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 16/10/2025
IL GIUDICE
AN Lo PR MI
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. AN Lo PR MI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2454/2024 R.G.A.C.
[...]
IN PERSONA Parte_1
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Angelo Nicotra
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO CP_1
AMMINISTRATORE UNICO PRO TEMPORE DOTT.
Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Calogero Montante
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 09/11/2024 la Parte_1
conveniva in giudizio la in tal modo
[...] CP_1
1 proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 574/2024 reso da questo Tribunale in data
26/09/2024 in forza del quale le era stato ingiunto di pagare all'opposta la somma di euro 13.209,23 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. Al riguardo l'opponente proponeva un unico motivo di gravame affermando che l'impugnata ingiunzione doveva ritenersi priva di giuridica efficacia in quanto inesistente appariva la pretesa creditoria che la supportava. Pertanto instava affinché l'impugnato provvedimento ingiuntivo venisse privato di giuridica efficacia e dunque revocato. La costituitasi in CP_1
giudizio con comparsa del 13/12/2024 contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone ovviamente il rigetto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato ed in via riconvenzionale invocava la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Celebrata l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del
13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata respinta. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto
2 ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae
3 dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo
4 consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte
Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la
5 prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento.
Nel merito va chiarito che, la decisione di questo
Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e
6 validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. Giova quindi osservare in conseguenza delle considerazioni di carattere generale appena esplicitate come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Le questioni giudizialmente dedotte come già cennato hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Nella specie l'opponente non è apparsa in grado di fornire alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riferimento alla tesi tendente a dimostrare la dedotta inesistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata nei sui confronti dall'opposta.
Avendo l'opposta ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo in ordine a forniture e manutenzione di materiali informatici ed avendo parte opponente contestato l'importo delle fatture, grava
7 sull'opposta l'onere di provare l'ammontare del credito e l'adempimento della prestazione in relazione alla quale viene chiesto il corrispettivo. L'onere di provare l'ammontare del credito e l'esecuzione della prestazione della quale viene chiesta la controprestazione grava sul soggetto che fa valere il diritto e quindi sull'ingiungente.
Nel caso di specie la prova dell'ammontare del credito e dell'adempimento della prestazione si fonda sulle fatture oggetto della domanda monitoria. Piace a questo punto ricordare come sia ben noto, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadri tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturi secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della
8 prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.
Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Assume, nella vicenda che ci occupa, l'ingiungente opposta tuttavia che dall'esistenza del copioso materiale documentale in suo possesso chiaramente riferibile all'odierna opponente (fatto noto), dovrebbe necessariamente inferirsi, secondo un ragionamento logico (artt. 2727 e ss. c.c.), l'impossibilità della dedotta inesistenza della somma ingiunta. Orbene, detto assunto,
9 pur incontrando nella vicenda che ci occupa i limiti all'ammissibilità del ricorso al procedimento presuntivo semplice in tema di prova del pagamento (combinato disposto degli artt. 2726 e 2729, comma secondo, c.c.), merita condivisione. Infatti nella fattispecie in esame appaiono connotarsi i caratteri di <>,
<> e, in ispecie, <> imposti, per l'operatività delle presunzioni semplici, dall'art. 2729, comma primo, c.c.: confermative in questo caso, dell'esistenza del rapporto commerciale svoltosi inter partes, come quello oggetto di lite. Conclusivamente, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Sicché tale elemento di valutazione può, ai presenti fini, far arguire la sussistenza di tale rapporto tra le parti il cui mancato adempimento da parte dell'opponente in riguardo al pagamento delle fatture fondanti il provvedimento ingiuntivo in avversione ha fatto sì che si concretizzasse la pretesa creditoria monitoriamente azionata. A questo punto dubbio alcuno
10 può nutrirsi in riguardo al fatto che il credito dall'opposta ingiunto risulta esistente e pertanto deve senz'altro essere soddisfatto ad opera dell'opponente.
Detta pretesa creditoria che appare avere natura di corrispettivo per le prestazioni rese in favore dell'opponente ha pertanto legittimato l'odierna opposta ad ottenere attraverso l'impugnata ingiunzione il pagamento spettantele. Alla luce delle considerazioni appena espresse pertanto non può che respingersi l'opposizione oggi fornita all'attenzione di questo giudicante e per l'effetto integralmente confermarsi l'ingiunzione avversata che è di contro apparsa intrisa della necessaria validità. Dal rigetto dell'opposizione scaturisce necessariamente ex art. 653 c.p.c. declaratoria di esecutorietà del provvedimento monitorio in avversione. Deve essere infine respinta la domanda di condanna dell'opponente avanzata, ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale dall'opposta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve
11 dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta. Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente
12 all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'opponente. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo) l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 574/2024 che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda in via riconvenzionale avanzata dall'opposta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico di parte opponente le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 16/10/2025
IL GIUDICE
AN Lo PR MI
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