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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 6344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6344 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5650/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. CLAUSI CLAUDIO FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Cosenza, via Arturo Scola n. 3
- OPPONENTE contro
CO
[...] entrambe con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, parti domiciliate ex lege presso gli Uffici del difensore in Milano, via Freguglia n. 1
- OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale di Milano ogni contraria domanda, eccezione istanza disattesa: 1)
IN VIA PRELIMINARE: anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 06820220011715706000 e della iscrizione a ruolo n° 2022/900693, reso esecutivo in data
30/03/2022; 2) NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di Controparte_2 a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi spiegati nel presente atto e quindi per difetto di
[...] motivazione;
3) IN SUBORDINE, NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale per violazione delle norme sulla trasparenza del calcolo degli interessi riportati all'interno della stessa ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato estratto ruolo e cartella n.
06820220011715706000 non dovuti con consequenziale dichiarazione dell'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità; 4) SEMPRE IN
SUBORDINE, NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza ed irregolarità delle ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua e dunque dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
3) PER L'EFFETTO ED IN OGNI CASO: condannare la
[...]
di Milano, in solido con il Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di Controparte_4 competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. 4) IN VIA GRADATA e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta” (citazione, dep. tel. 12.2.2024).
Per le opposte: “Pertanto l'Avvocatura erariale, chiede, contrariis reiectis, l'accoglimento integrale delle seguenti CONCLUSIONI In via preliminare: - Dichiarare il rimedio cosi come azionato da parte opponente come totalmente inammissibile per lesione originaria del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; -
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di - Rigettare l'istanza di Controparte_5 sospensione per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Nel merito: - rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale. - Condannare
l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite” (comparsa, dep. tel. 23.4.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 9.2.2024 e iscritto a ruolo il 12.2.2024, Parte_1 conveniva in giudizio e CO [...] innanzi al Tribunale di Milano, proponendo CO opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000, ricevuta in data
2 4.10.2022 e recante il complessivo importo di euro 11.610,33, oltre interessi, di cui euro
7.600,00 a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27, c. 6, l.
689/1981.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte traeva origine dall'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012, emessa da
[...] già , in CO Controparte_6 relazione ad una pretesa sanzionatoria ex art. 110, c. 9, t.u.l.p.s. originariamente pari ad euro
8.000,00, nel limite dell'importo rideterminato dalla sentenza n. 757/2020 pronunciata dal
Tribunale di Messina in data 21.5.2020 e, dunque, nel limite di euro 4.000,00.
Tanto premesso, l'intimato affermava innanzitutto la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la pretesa in controversia non atteneva ad un credito avente natura tributaria, come peraltro stabilito nei rapporti tra le parti, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n.
068 2022 00117157 06 000, dalla sentenza n. 25/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano in data 3.1.2024.
Al contempo, con un primo motivo di opposizione, eccepiva la nullità Parte_1 della cartella di pagamento in contestazione, in quanto carente di una adeguata motivazione anche con particolare riguardo alle modalità di calcolo degli interessi applicati, con conseguente violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 7 l. 212/2000.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, l'opponente riteneva l'illegittimità degli interessi pretesi da controparte, in quanto computati su somme irrogate a titolo di sanzione e, dunque, in contrasto con le previsioni di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. 472/1997 e di cui all'art. 30
d.P.R. 602/1973.
Infine, con un terzo motivo di opposizione, l'intimato sosteneva l'illegittimità della maggiorazione recata dalla cartella di pagamento in controversia, in quanto sproporzionata in eccesso e, in definitiva, in contrasto con il disposto di cui all'art. 27, c. 6, l. 689/1981, il quale avrebbe al più consentito un aumento pari ad euro 1.600,00, e non un aumento pari ad euro
7.600,00, in ragione della coincidenza tra la data di pubblicazione della sentenza n. 757/2020 pronunciata dal Tribunale di Messina in data 21.5.2020 e l'esigibilità della sanzione.
In considerazione di tutto ciò, domandava, in via preliminare, di Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte nonché, in via principale e in via gradata, di accertare e di dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inesistenza o comunque l'infondatezza della pretesa avversaria, mentre, in via ulteriormente gradata, chiedeva di ridurre
3 l'entità del debito al minimo edittale ovvero di decurtare le maggiorazioni, gli aggi e gli interessi non provati da controparte.
Con vittoria delle spese di lite ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Si costituivano ritualmente in giudizio CO
e con comparsa di costituzione CO depositata telematicamente il 23.4.2024, contestando in fatto e in diritto le tesi avversarie.
Nel dettaglio, le opposte eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione di controparte, in quanto proposta innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in un momento posteriore rispetto al decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
Ad ogni modo, poi, affermava la CO propria carenza di legittimazione passiva in relazione ad eventuali vizi propri della procedura di esazione, trattandosi di attività demandate al solo TE . CP_7
Oltre a ciò, le opposte sostenevano l'inammissibilità delle doglianze inerenti all'an e al quantum debeatur, posto che la sussistenza e l'ammontare della pretesa in controversia erano già stati accertati dalla sentenza n. 757/2020 pronunciata dal Tribunale di Messina in data
21.5.2020.
In ogni caso, infine, e CO [...] ritenevano la correttezza della cartella di CO pagamento n. 068 2022 00117157 06 000, sia con riferimento al profilo dell'illustrazione degli importi dovuti e della quantificazione degli interessi richiesti, sia con riferimento al profilo della legittimità dei medesimi interessi moratori, sia con riferimento al profilo dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27, c. 6, l. 689/1981 con decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012.
In considerazione di tutto ciò, le opposte domandavano, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte nonché la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avversaria e la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo ad mentre, in via principale, chiedevano CO il rigetto delle domande articolate dall'opponente.
Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente depositava in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c., mentre le opposte versavano in atti la sola memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, istruiva la
4 vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'1.7.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riferimento al primo motivo di opposizione (cfr. ex multis Cass., sez. VI, ord. 4.4.2018, n. 8402)
e ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riferimento al secondo e al terzo motivo di opposizione – non possono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Il primo motivo di opposizione è inammissibile.
Da un lato, si deve infatti osservare che ha inizialmente proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000 – pacificamente ricevuta in data 4.10.2022 (cfr. p. 2, citazione, fascicolo opponente;
cfr. p. 2, memoria, fascicolo opposte) – innanzi al Giudice Tributario, depositando il relativo ricorso in data
20.12.2022 (cfr. p. 1, doc. 6, fascicolo opposte) ovvero, al più, in data 30.11.2022 (cfr. p. 17, doc. 5, fascicolo opposte;
cfr. altresì p. 2, memoria, fascicolo opposte), allorquando era in ogni caso già spirato il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Dall'altro lato, poi, non si deve trascurare di considerare che, “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare” – come accaduto nel caso di specie – “quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (Cass., sez. III, sent., 26.9.2023, n. 27424).
La doglianza in esame non risulta dunque ammissibile e, in ragione di ciò, resta peraltro assorbita l'eccezione – di carenza di legittimazione passiva – sollevata in via preliminare da
CO
*
Il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso.
Si deve invero rilevare che la cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000 risulta recare una pretesa di euro 4.000,00 per “sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110,
5 comma 9, del T.U.L.P.S.”, di euro 7.600,00 per “maggiorazione ritardato pagamento sanzione amministrativa art. 27, comma 6, L. n. 689/1981” e di euro 10,33 per “spese di notifica - AAMS” (p.
5, doc. 3, fascicolo opponente), oltre ad interessi moratori, “qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni)”, secondo il “tasso determinato con provvedimento del Direttore dell CP_1
(art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015)” (p. 1, doc. 3, fascicolo
[...] opponente).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che la sanzione di cui all'art. 110, c. 9, t.u.l.p.s. non ha natura tributaria, “in quanto consegue alla violazione di norme volte a garantire un corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione di apparecchi da intrattenimento, ed è preposta a reprimere, nel pubblico interesse, attività abusive e, dunque, illecite che possano pregiudicare, per effetto dell'installazione e dell'utilizzo di apparecchi non conformi alle prescrizioni ed alle caratteristiche di legge, la regolarità delle giocate” (Cass., sez. un., ord. 30.1.2017, n. 2220).
La Suprema Corte ha poi evidenziato che “la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L.
n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (Cass., sez. III, sent.
29.9.2021, n. 26308), di cui risulta condividere la natura non tributaria, venendo in rilievo una disposizione normativa che “non attribuisce affatto in fase di riscossione una generale valenza tributaria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministrative” (Cass., sez. un., sent. 7.3.2005, n.
4804) e trattandosi di una “sanzione accessoria di natura afflittiva, che si 'aggiunge' alla sanzione principale” (Cons. Stato, sez. VI, sent. 7.6.2016, n. 2422).
Di contro, sia l'art. 2 d.lgs. 472/1997 – alla luce del quale “le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie” (c. 1) e alla luce del quale “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” (c. 3) – sia l'esclusione di cui all'art. 30 d.P.R. 602/1973 – come da ultimo modificato dall'art. 7, c. 2 sexies, d.l. 70/2011, alla luce del quale, “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” – risultano attinenti alle sole ipotesi di sanzioni irrogate per violazioni di norme tributarie.
Ne consegue che gli interessi pretesi dalle opposte per il periodo di tempo successivo alla notificazione della cartella di pagamento in controversia risultano legittimi.
6 La censura in esame va dunque disattesa.
*
Anche il terzo motivo di opposizione non può essere accolto.
Da un lato, va preliminarmente osservato che non risulta condivisibile l'assunto delle opposte secondo cui le doglianze relative all'an e al quantum debeatur non potrebbero essere scrutinate nella presente sede – anche – con riferimento alle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione ex art. 27, c. 6, l. 689/1981, atteso che l'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012 non recava – né poteva ancora recare – una simile voce (cfr. doc. 1, fascicolo opponente) ed atteso che la sentenza n. 757/2020 pronunciata dal Tribunale di Messina in data 21.5.2020 ha riguardato esclusivamente il profilo della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 110, c. 9, (cfr. doc. 2, fascicolo opponente). CP_8
Dall'altro lato, tuttavia, occorre rilevare che il medesimo art. 27, c. 6, l. 689/1981 stabilisce che, “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”
e che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la nozione civilistica di esigibilità implica semplicemente che il termine di pagamento sia scaduto e il credito non sia condizionato”, pur precisando che
“la maggiorazione prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6 … si determina solo ove sussista il requisito soggettivo della imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente. Da ciò discende che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 o del
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 5 e 6, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nella omissione del pagamento” (Cass., sez. II, sent. 19.4.2022, n. 12432).
Ebbene, nel caso di specie, la pretesa corrispondente alla sanzione di cui all'art. 110, c. 9,
t.u.l.p.s. portata dalla cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000 – per un importo pari ad euro 4.000,00 (cfr. doc. 3, fascicolo opponente) – risulta risalire all'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012 e non già alla sentenza n. 757/2020 pronunciata dal
Tribunale di Messina in data 21.5.2020, in quanto quest'ultimo provvedimento ha espressamente “conferma[to] l'opposta ordinanza ingiunzione nei confronti della CP_9 limitandosi a ridurre l'ammontare sanzionatorio originariamente pari ad euro 8.000,00 (doc. 2, fascicolo opponente).
In tal senso, stante la previsione di cui all'art. 18, c. 4, l. 689/1981, l'inadempimento di risulta risalire al 29.6.2012, ovverosia al trentunesimo giorno successivo alla Parte_1
7 notificazione dell'ordinanza ingiunzione in esame (cfr. p. 5, doc. 1, fascicolo opponente), allorquando la medesima società non ha provveduto ad alcun versamento – neppure parziale – in relazione alle somme pretese da controparte.
Né l'opponente ha allegato che tale ritardo non fosse imputabile ad un suo comportamento doloso ovvero colposo, così come non ha allegato che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione – stabilita, con riferimento alle pretese pecuniarie, dall'art. 18, u.c., primo periodo,
l. 689/1981 – fosse stata medio tempore sospesa.
Al contrario, le opposte hanno documentato che il Tribunale di Messina, con provvedimento reso in data 15-16.7.2013, aveva ritenuto che “non sussist[essero] i presupposti per disporre la sospensione inaudita altera parte della ordinanza ingiunzione impugnata” (doc. 8, fascicolo opposte).
Ne consegue che la maggiorazione di euro 7.600,00 portata dalla cartella di pagamento n.
068 2022 00117157 06 000 risulta legittima, atteso che tale sanzione aggiuntiva è stata calcolata ex art. 27, c. 6, l. 689/1981 in ragione di un decimo della sanzione principale e, dunque, per euro 400,00 semestrali, in ragione di una esigibilità del credito risalente al 29.6.2012 ed altresì in ragione di una trasmissione del ruolo, per le conseguenti attività di riscossione, risalente al mese di aprile 2022 (cfr. p. 5, doc. 3, fascicolo opponente).
La doglianza in discorso va pertanto respinta.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono liquidate – in favore delle opposte unitariamente intese, stante la medesimezza delle relative difese – come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del primo motivo di opposizione;
8 rigetta nel resto l'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Parte_1 [...]
e CO CO nella complessiva misura di euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva se
[...] dovuta e cpa.
Milano, 31 luglio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. CLAUSI CLAUDIO FRANCESCO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Cosenza, via Arturo Scola n. 3
- OPPONENTE contro
CO
[...] entrambe con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, parti domiciliate ex lege presso gli Uffici del difensore in Milano, via Freguglia n. 1
- OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale di Milano ogni contraria domanda, eccezione istanza disattesa: 1)
IN VIA PRELIMINARE: anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 06820220011715706000 e della iscrizione a ruolo n° 2022/900693, reso esecutivo in data
30/03/2022; 2) NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di Controparte_2 a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi spiegati nel presente atto e quindi per difetto di
[...] motivazione;
3) IN SUBORDINE, NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale per violazione delle norme sulla trasparenza del calcolo degli interessi riportati all'interno della stessa ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato estratto ruolo e cartella n.
06820220011715706000 non dovuti con consequenziale dichiarazione dell'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità; 4) SEMPRE IN
SUBORDINE, NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza ed irregolarità delle ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua e dunque dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
3) PER L'EFFETTO ED IN OGNI CASO: condannare la
[...]
di Milano, in solido con il Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di Controparte_4 competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. 4) IN VIA GRADATA e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta” (citazione, dep. tel. 12.2.2024).
Per le opposte: “Pertanto l'Avvocatura erariale, chiede, contrariis reiectis, l'accoglimento integrale delle seguenti CONCLUSIONI In via preliminare: - Dichiarare il rimedio cosi come azionato da parte opponente come totalmente inammissibile per lesione originaria del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; -
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di - Rigettare l'istanza di Controparte_5 sospensione per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Nel merito: - rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale. - Condannare
l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite” (comparsa, dep. tel. 23.4.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 9.2.2024 e iscritto a ruolo il 12.2.2024, Parte_1 conveniva in giudizio e CO [...] innanzi al Tribunale di Milano, proponendo CO opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000, ricevuta in data
2 4.10.2022 e recante il complessivo importo di euro 11.610,33, oltre interessi, di cui euro
7.600,00 a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27, c. 6, l.
689/1981.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte traeva origine dall'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012, emessa da
[...] già , in CO Controparte_6 relazione ad una pretesa sanzionatoria ex art. 110, c. 9, t.u.l.p.s. originariamente pari ad euro
8.000,00, nel limite dell'importo rideterminato dalla sentenza n. 757/2020 pronunciata dal
Tribunale di Messina in data 21.5.2020 e, dunque, nel limite di euro 4.000,00.
Tanto premesso, l'intimato affermava innanzitutto la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la pretesa in controversia non atteneva ad un credito avente natura tributaria, come peraltro stabilito nei rapporti tra le parti, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n.
068 2022 00117157 06 000, dalla sentenza n. 25/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano in data 3.1.2024.
Al contempo, con un primo motivo di opposizione, eccepiva la nullità Parte_1 della cartella di pagamento in contestazione, in quanto carente di una adeguata motivazione anche con particolare riguardo alle modalità di calcolo degli interessi applicati, con conseguente violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 7 l. 212/2000.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, l'opponente riteneva l'illegittimità degli interessi pretesi da controparte, in quanto computati su somme irrogate a titolo di sanzione e, dunque, in contrasto con le previsioni di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. 472/1997 e di cui all'art. 30
d.P.R. 602/1973.
Infine, con un terzo motivo di opposizione, l'intimato sosteneva l'illegittimità della maggiorazione recata dalla cartella di pagamento in controversia, in quanto sproporzionata in eccesso e, in definitiva, in contrasto con il disposto di cui all'art. 27, c. 6, l. 689/1981, il quale avrebbe al più consentito un aumento pari ad euro 1.600,00, e non un aumento pari ad euro
7.600,00, in ragione della coincidenza tra la data di pubblicazione della sentenza n. 757/2020 pronunciata dal Tribunale di Messina in data 21.5.2020 e l'esigibilità della sanzione.
In considerazione di tutto ciò, domandava, in via preliminare, di Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte nonché, in via principale e in via gradata, di accertare e di dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inesistenza o comunque l'infondatezza della pretesa avversaria, mentre, in via ulteriormente gradata, chiedeva di ridurre
3 l'entità del debito al minimo edittale ovvero di decurtare le maggiorazioni, gli aggi e gli interessi non provati da controparte.
Con vittoria delle spese di lite ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Si costituivano ritualmente in giudizio CO
e con comparsa di costituzione CO depositata telematicamente il 23.4.2024, contestando in fatto e in diritto le tesi avversarie.
Nel dettaglio, le opposte eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione di controparte, in quanto proposta innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in un momento posteriore rispetto al decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
Ad ogni modo, poi, affermava la CO propria carenza di legittimazione passiva in relazione ad eventuali vizi propri della procedura di esazione, trattandosi di attività demandate al solo TE . CP_7
Oltre a ciò, le opposte sostenevano l'inammissibilità delle doglianze inerenti all'an e al quantum debeatur, posto che la sussistenza e l'ammontare della pretesa in controversia erano già stati accertati dalla sentenza n. 757/2020 pronunciata dal Tribunale di Messina in data
21.5.2020.
In ogni caso, infine, e CO [...] ritenevano la correttezza della cartella di CO pagamento n. 068 2022 00117157 06 000, sia con riferimento al profilo dell'illustrazione degli importi dovuti e della quantificazione degli interessi richiesti, sia con riferimento al profilo della legittimità dei medesimi interessi moratori, sia con riferimento al profilo dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27, c. 6, l. 689/1981 con decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012.
In considerazione di tutto ciò, le opposte domandavano, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte nonché la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avversaria e la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo ad mentre, in via principale, chiedevano CO il rigetto delle domande articolate dall'opponente.
Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente depositava in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c., mentre le opposte versavano in atti la sola memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, istruiva la
4 vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'1.7.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 617, c. 1, c.p.c. con riferimento al primo motivo di opposizione (cfr. ex multis Cass., sez. VI, ord. 4.4.2018, n. 8402)
e ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. con riferimento al secondo e al terzo motivo di opposizione – non possono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
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Il primo motivo di opposizione è inammissibile.
Da un lato, si deve infatti osservare che ha inizialmente proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000 – pacificamente ricevuta in data 4.10.2022 (cfr. p. 2, citazione, fascicolo opponente;
cfr. p. 2, memoria, fascicolo opposte) – innanzi al Giudice Tributario, depositando il relativo ricorso in data
20.12.2022 (cfr. p. 1, doc. 6, fascicolo opposte) ovvero, al più, in data 30.11.2022 (cfr. p. 17, doc. 5, fascicolo opposte;
cfr. altresì p. 2, memoria, fascicolo opposte), allorquando era in ogni caso già spirato il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Dall'altro lato, poi, non si deve trascurare di considerare che, “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare” – come accaduto nel caso di specie – “quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (Cass., sez. III, sent., 26.9.2023, n. 27424).
La doglianza in esame non risulta dunque ammissibile e, in ragione di ciò, resta peraltro assorbita l'eccezione – di carenza di legittimazione passiva – sollevata in via preliminare da
CO
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Il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso.
Si deve invero rilevare che la cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000 risulta recare una pretesa di euro 4.000,00 per “sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110,
5 comma 9, del T.U.L.P.S.”, di euro 7.600,00 per “maggiorazione ritardato pagamento sanzione amministrativa art. 27, comma 6, L. n. 689/1981” e di euro 10,33 per “spese di notifica - AAMS” (p.
5, doc. 3, fascicolo opponente), oltre ad interessi moratori, “qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni)”, secondo il “tasso determinato con provvedimento del Direttore dell CP_1
(art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015)” (p. 1, doc. 3, fascicolo
[...] opponente).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che la sanzione di cui all'art. 110, c. 9, t.u.l.p.s. non ha natura tributaria, “in quanto consegue alla violazione di norme volte a garantire un corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione di apparecchi da intrattenimento, ed è preposta a reprimere, nel pubblico interesse, attività abusive e, dunque, illecite che possano pregiudicare, per effetto dell'installazione e dell'utilizzo di apparecchi non conformi alle prescrizioni ed alle caratteristiche di legge, la regolarità delle giocate” (Cass., sez. un., ord. 30.1.2017, n. 2220).
La Suprema Corte ha poi evidenziato che “la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L.
n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (Cass., sez. III, sent.
29.9.2021, n. 26308), di cui risulta condividere la natura non tributaria, venendo in rilievo una disposizione normativa che “non attribuisce affatto in fase di riscossione una generale valenza tributaria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministrative” (Cass., sez. un., sent. 7.3.2005, n.
4804) e trattandosi di una “sanzione accessoria di natura afflittiva, che si 'aggiunge' alla sanzione principale” (Cons. Stato, sez. VI, sent. 7.6.2016, n. 2422).
Di contro, sia l'art. 2 d.lgs. 472/1997 – alla luce del quale “le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie” (c. 1) e alla luce del quale “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” (c. 3) – sia l'esclusione di cui all'art. 30 d.P.R. 602/1973 – come da ultimo modificato dall'art. 7, c. 2 sexies, d.l. 70/2011, alla luce del quale, “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” – risultano attinenti alle sole ipotesi di sanzioni irrogate per violazioni di norme tributarie.
Ne consegue che gli interessi pretesi dalle opposte per il periodo di tempo successivo alla notificazione della cartella di pagamento in controversia risultano legittimi.
6 La censura in esame va dunque disattesa.
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Anche il terzo motivo di opposizione non può essere accolto.
Da un lato, va preliminarmente osservato che non risulta condivisibile l'assunto delle opposte secondo cui le doglianze relative all'an e al quantum debeatur non potrebbero essere scrutinate nella presente sede – anche – con riferimento alle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione ex art. 27, c. 6, l. 689/1981, atteso che l'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012 non recava – né poteva ancora recare – una simile voce (cfr. doc. 1, fascicolo opponente) ed atteso che la sentenza n. 757/2020 pronunciata dal Tribunale di Messina in data 21.5.2020 ha riguardato esclusivamente il profilo della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 110, c. 9, (cfr. doc. 2, fascicolo opponente). CP_8
Dall'altro lato, tuttavia, occorre rilevare che il medesimo art. 27, c. 6, l. 689/1981 stabilisce che, “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”
e che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la nozione civilistica di esigibilità implica semplicemente che il termine di pagamento sia scaduto e il credito non sia condizionato”, pur precisando che
“la maggiorazione prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6 … si determina solo ove sussista il requisito soggettivo della imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente. Da ciò discende che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 o del
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 5 e 6, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nella omissione del pagamento” (Cass., sez. II, sent. 19.4.2022, n. 12432).
Ebbene, nel caso di specie, la pretesa corrispondente alla sanzione di cui all'art. 110, c. 9,
t.u.l.p.s. portata dalla cartella di pagamento n. 068 2022 00117157 06 000 – per un importo pari ad euro 4.000,00 (cfr. doc. 3, fascicolo opponente) – risulta risalire all'ordinanza ingiunzione prot. n. 37999 del 10.5.2012 e non già alla sentenza n. 757/2020 pronunciata dal
Tribunale di Messina in data 21.5.2020, in quanto quest'ultimo provvedimento ha espressamente “conferma[to] l'opposta ordinanza ingiunzione nei confronti della CP_9 limitandosi a ridurre l'ammontare sanzionatorio originariamente pari ad euro 8.000,00 (doc. 2, fascicolo opponente).
In tal senso, stante la previsione di cui all'art. 18, c. 4, l. 689/1981, l'inadempimento di risulta risalire al 29.6.2012, ovverosia al trentunesimo giorno successivo alla Parte_1
7 notificazione dell'ordinanza ingiunzione in esame (cfr. p. 5, doc. 1, fascicolo opponente), allorquando la medesima società non ha provveduto ad alcun versamento – neppure parziale – in relazione alle somme pretese da controparte.
Né l'opponente ha allegato che tale ritardo non fosse imputabile ad un suo comportamento doloso ovvero colposo, così come non ha allegato che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione – stabilita, con riferimento alle pretese pecuniarie, dall'art. 18, u.c., primo periodo,
l. 689/1981 – fosse stata medio tempore sospesa.
Al contrario, le opposte hanno documentato che il Tribunale di Messina, con provvedimento reso in data 15-16.7.2013, aveva ritenuto che “non sussist[essero] i presupposti per disporre la sospensione inaudita altera parte della ordinanza ingiunzione impugnata” (doc. 8, fascicolo opposte).
Ne consegue che la maggiorazione di euro 7.600,00 portata dalla cartella di pagamento n.
068 2022 00117157 06 000 risulta legittima, atteso che tale sanzione aggiuntiva è stata calcolata ex art. 27, c. 6, l. 689/1981 in ragione di un decimo della sanzione principale e, dunque, per euro 400,00 semestrali, in ragione di una esigibilità del credito risalente al 29.6.2012 ed altresì in ragione di una trasmissione del ruolo, per le conseguenti attività di riscossione, risalente al mese di aprile 2022 (cfr. p. 5, doc. 3, fascicolo opponente).
La doglianza in discorso va pertanto respinta.
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La regolazione delle spese di lite segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono liquidate – in favore delle opposte unitariamente intese, stante la medesimezza delle relative difese – come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del primo motivo di opposizione;
8 rigetta nel resto l'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Parte_1 [...]
e CO CO nella complessiva misura di euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva se
[...] dovuta e cpa.
Milano, 31 luglio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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