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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC NO presidente dott. AN UR PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata l'11 aprile 2025 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) in persona del procuratore Controparte_1 C.F._1 speciale (c.f.: CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Pendibene
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex lege n. 206 del 2004
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 11648/2018, che ha condannato il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di 34.000,00 €, oltre gli interessi legali dal 10.01.2012, a titolo di indennizzo ex lege n. 206 del 2004, avendo riconosciuto un danno biologico nella misura dell'11% di invalidità permanente e un danno morale nella misura del 6% quale conseguenza dell'attentato terroristico verificatosi nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982.
L'appellante ha dedotto al riguardo:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 1 della legge n. 302 del
1990, in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice nel giudizio di primo grado;
2) l'insussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il lamentato stato di invalidità permanente, in difetto di una prova sufficiente circa la riconducibilità dell'accertata situazione patologica dell'appellata al summenzionato attentato terroristico;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 206 del 2004 e dell'art. 1, lettera c), del d.P.R. n. 181 del 2009, avendo il tribunale liquidato all'attrice anche un indennizzo per il danno morale sofferto, che può invece essere riconosciuto soltanto in favore di coloro che abbiano già presentato la domanda di indennizzo prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., avendo il tribunale omesso di compensare tra le parti le spese di lite nonostante la soccombenza reciproca delle parti, derivante dal fatto che il tribunale ha liquidato il danno biologico in misura ridotta rispetto a quanto richiesto da parte attrice, avendo rigettato la domanda di indennizzo del danno post traumatico da stress.
L'appellante ha domandato, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate da nei propri confronti. Controparte_1
In via subordinata, ha chiesto che la riduzione dell'indennizzo con esclusione della voce relativa al danno morale e la compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio (dichiarando di agire nella qualità di procuratore CP_2 speciale di ), domandando il rigetto dell'appello principale e proponendo Controparte_1
a sua volta appello incidentale, con cui ha chiesto – in parziale riforma della sentenza di primo grado – la condanna del al pagamento del maggiore indennizzo spettante per il Parte_1
2 danno biologico post traumatico da stress sofferto in conseguenza dell'evento terroristico in questione e la liquidazione del danno morale “nella misura massima”.
Con il primo motivo dell'appello principale, il ripropone Parte_1
l'eccezione di prescrizione già sollevata nel giudizio di primo grado, affermando che il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1990.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
La pretesa indennitaria fatta valere in giudizio dall'appellata trova il proprio fondamento nella legge 3 agosto 2004, n. 206, la quale ha sistematizzato con efficacia innovativa la preesistente normativa in materia, estendendo la nozione di vittime del terrorismo e introducendo nuove misure ristoratrici del pregiudizio subìto.
La legge n. 206 del 2004 - oltre ad aumentare l'importo dell'indennità già prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990 - prevede infatti il riconoscimento di benefici ulteriori in favore delle vittime del terrorismo (quali l'elargizione di un assegno vitalizio in favore di chi abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa: art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004) e introduce nuovi criteri per la liquidazione dell'indennizzo, non più parametrato alla riduzione della capacità lavorativa, ma direttamente ancorato al danno biologico e morale sofferto (art. 6, comma 1, della legge n.
206 del 2004; ma v. anche il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 con cui è stato emanato il
“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”).
Poiché la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), nel caso di specie la decorrenza dell'ordinario termine decennale di prescrizione coincide con la data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (che ha introdotto un nuovo statuto delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e il decorso del termine è stato efficacemente interrotto dalla presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo (20 dicembre 2011).
Con il secondo motivo di appello, il si duole del fatto che il Parte_1 tribunale abbia riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra il danno biologico accertato dal c.t.u. e l'evento terroristico de quo.
La doglianza è infondata, perché gli elementi probatori risultanti dagli atti di causa sono idonei a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento terroristico e il danno lamentato dall'appellata, in conformità al criterio civilistico del “più probabile che non”.
Le prove testimoniali espletate nel corso del giudizio di primo grado hanno consentito di accertare sia la presenza di nel giorno e nel luogo in cui si è verificato Controparte_1
l'evento terroristico, sia il fatto che ella sia rimasta ferita in occasione dell'attentato (tanto da essere trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale Fatebenefratelli per essere medicata).
3 I testi hanno inoltre riferito che la sig.ra si trovava vicino al punto in cui è CP_1 scoppiata la bomba e che nei giorni successivi all'evento ella riferì ai propri conoscenti di essere stata colpita da una scheggia alla schiena.
Tali circostanze sono coerenti con l'accertamento medico-legale eseguito dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado, il quale ha diagnosticato la presenza di “esiti di incistamento di corpo estraneo metallico al livello del metamero, consistenti in dorsalgia persistente con conseguente deficit articolare del tronco sul bacino”, con invalidità permanente accertata nella misura dell'11%.
Benché il c.t.u. abbia affermato che non sia possibile fare risalire con certezza la presenza di tale scheggia alla data del 9 ottobre 1982 (in quanto la prima radiografia disponibile è stata effettuata il 20 dicembre 2012), nondimeno deve ritenersi provato che la scheggia sia entrata nella schiena della sig.ra proprio in conseguenza dell'esplosione CP_1 della bomba nella Sinagoga di Roma, non essendovi evidenza di una causalità alternativa (il c.t.u. ha dichiarato che non sono stati riferiti interventi chirurgici o altri fatti traumatici a carico della colonna dorsale) ed avendo i testimoni riferito che la sig.ra era stata ferita CP_1 alla schiena.
Con il terzo motivo d'appello dell'appello principale, il si duole Parte_1 Parte_1 del fatto che il tribunale abbia riconosciuto all'attrice un'indennità comprensiva del danno morale sofferto.
Secondo il , infatti, l'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 - norma che ha dato Parte_1 attuazione all'art. 6 della legge n. 206 del 2004, individuando i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione del danno biologico e morale - non si applicherebbe in caso di invalidità ancora da liquidare, ma soltanto nei casi di rivalutazione delle indennità già riconosciute e indennizzate, sì che che all'appellata andrebbe semmai riconosciuto soltanto un indennizzo per il danno biologico sofferto.
La censura è infondata.
Occorre premettere che la legge n. 206 del 2004 ha introdotto nuovi criteri di determinazione dei benefici alle vittime del terrorismo, prevedendo all'art. 5 il riconoscimento di una elargizione proporzionata al grado di invalidità riportata in conseguenza dell'evento terroristico.
L'art. 6 della legge n. 206 del 2004, a sua volta, fa specifico riferimento alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa previgente, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, omettendo, tuttavia, di stabilire i criteri per una loro concreta liquidazione.
Il vuoto normativo è stato colmato dal d.P.R. n. 181 del 2009 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”) che, ai fini della determinazione
4 dell'invalidità rilevante per il riconoscimento delle provvidenze per cui è causa, prevede separate modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e di danno morale (DM), quali distinte voci integranti la più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Ciò premesso si osserva che la Corte Suprema ha affermato che, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico- legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 (Cass., Sez. Un., 6214/2022).
L'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 181 del 2009 prevede che a far data dall'entrata in vigore del regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento.
L'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 181 del 2009 prevede a sua volta che nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti.
La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che:
a) con l'art. 6, comma 1, cit. si sia inteso prevedere un'applicazione generalizzata dei criteri di determinazione dell'indennizzo previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, estesa anche alle richieste di indennizzo successive all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004;
b) con l'art. 6, comma 2, cit. è stata ribadita l'applicazione di tali criteri alle ipotesi di rivalutazione dell'indennizzo già concesso (a cui fa espresso riferimento l'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004).
L'art. 6 della legge da ultimo citata, pertanto, assume una portata regolativa generale, introducendo un nuovo criterio legale di liquidazione del danno morale, quale voce autonoma del danno non patrimoniale.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004 impone di ritenere che il nuovo criterio di determinazione dell'indennizzo (che prevede il riconoscimento del danno biologico e morale) trovi applicazione anche con riguardo alle domande di indennizzo proposte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 e non solo ai fini della rivalutazione degli indennizzi già riconosciuti in base ai criteri previsti dalla legislazione previgente.
Come affermato dalle Sezioni Unite, una diversa interpretazione, oltre a risultare distonica rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime 'qualificate', esporrebbe il sistema regolato dalla legge n. 206 del 2004 e e dal d.P.R. n. 181 del 2009 ad insuperabili rilievi di costituzionalità per violazione dell'art. 3
5 Cost., perché non appare ragionevole sostenere che il legislatore abbia voluto introdurre una disparità di trattamenti liquidativi - relativi a benefici di natura indennitario-assistenziale - nei confronti di persone che si trovano nella medesima condizione di vittime del terrorismo, meramente in funzione del momento in cui la liquidazione è stata effettuata, né tanto meno che, sempre e solo in relazione al momento cronologico della liquidazione, nel computo dell'invalidità ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale e ad altre no (Cass.,
Sez. Un., 6214 del 2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo dell'appello principale va dunque respinto.
Con il quarto motivo dell'appello principale, il si duole del fatto Parte_1 che il tribunale abbia omesso di compensare tra le parti le spese processuali, nonostante fosse configurabile una soccombenza reciproca in quanto la domanda dell'attrice era stata accolta solo in parte.
Anche questo motivo è infondato.
Come affermato da Cass., Sez. Un., 32061/2022, l'accoglimento in misura ridotta - anche sensibile - di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, potendosi giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali unicamente in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
(nello stesso senso v. da ultimo Cass. 20005/2025).
In difetto di una soccombenza reciproca all'esito del giudizio di primo grado, nonché dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, quali elementi idonei a giustificare una deroga al principio della soccombenza, non appare censurabile l'omesso esercizio da parte del giudice di primo grado della facoltà discrezionale di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello del va Parte_1 integralmente rigettato.
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto da si osserva Controparte_1 quanto segue.
Gli elementi probatori raccolti e le risultanze della c.t.u. medico-legale espletata in primo grado non consentono di ritenere provata la sussistenza di un danno post traumatico da stress causalmente riconducibile all'attentato terroristico de quo.
A sostegno della domanda l'attrice ha depositato:
1) un certificato rilasciato il 23 giugno 2017 dall'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese, da cui risulta che è seguita in regime di day hospital dal 27 Controparte_1 giugno 2016 “per un disturbo posto traumatico da stress cronico esordito a seguito dell'attentato al tempio ebraico del 09/10/82”;
6 2) una relazione del 27 giugno 2016, a firma del direttore dell'Unità operativa complessa di psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, sulle condizioni di salute mentale della sig.ra . CP_1
Costituisce circostanza invero assai singolare il fatto che l'odierna appellante - per la prima volta e a distanza di oltre 30 anni dall'attentato terroristico - abbia sentito il bisogno di rivolgersi ad una struttura ospedaliera per farsi diagnosticare e trattare il lamentato disturbo post traumatico da stress e che lo abbia fatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado e dopo essere stata sottoposta alla visita medica del c.t.u. medico-legale all'uopo incaricato dal giudice.
Come già rilevato dal c.t.u. – le cui conclusioni vengono condivise dal collegio – “non appare verosimile che un soggetto, pur coinvolto in un attentato terroristico importante come quello che si trovò a vivere la sig.ra nel lontanissimo 09/10/1982, a Controparte_1 seguito del quale riportava le lesioni riportate in diagnosi e dianzi valutate, possa aver sviluppato una Sindrome post traumatica da stress senza mai aver avuto la necessità di ricorrere in tutti questi anni a cure sanitarie che ne potessero in qualche modo testimoniare la presenza e la successiva cronicizzazione” (pagg. 13 e 14 della relazione di consulenza a firma della dott.ssa . Persona_1
Del resto, la diagnosi formulata nella relazione medica del 27 giugno 2016 a firma del direttore dell'U.O.C. di psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si fonda esclusivamente sull'anamnesi della paziente, in totale assenza di riscontri oggettivi di quanto dalla stessa riferito circa l'insorgenza del disturbo.
La diagnosi di “Disturbo acuto da stress” è stata infatti formulata sulla base del fatto che la sig.ra ha riferito di aver sofferto di sintomi riconducibili a quel disturbo nel mese CP_1 successivo all'evento e per un periodo di circa un anno, laddove nessun elemento consente di ritenere che “i sintomi ansiosi, di iperarousal e tensione interna” che hanno indotto i sanitari senesi a sottoporre la sig.ra a trattamento farmacologico all'esito della visita del 27 CP_1 giugno 2016 siano effettivamente riconducibili all'evento traumatico verificatosi nel 1982
(dal momento che durante tutto questo lasso di tempo la sig.ra non ha sentito il bisogno CP_1 di rivolgersi ad uno specialista per accertare le ragioni del proprio stato ansioso).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello incidentale proposto da va integralmente rigettato. Controparte_1
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11648/2018, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese processuali.
7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Si dà atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'appellante principale, trattandosi di un'Amministrazione statale (Cass. 1778/2016).
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN UR PELLEGRINI IC NO
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la
Corte di appello di Roma
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC NO presidente dott. AN UR PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata l'11 aprile 2025 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) in persona del procuratore Controparte_1 C.F._1 speciale (c.f.: CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Pendibene
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex lege n. 206 del 2004
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 11648/2018, che ha condannato il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di 34.000,00 €, oltre gli interessi legali dal 10.01.2012, a titolo di indennizzo ex lege n. 206 del 2004, avendo riconosciuto un danno biologico nella misura dell'11% di invalidità permanente e un danno morale nella misura del 6% quale conseguenza dell'attentato terroristico verificatosi nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982.
L'appellante ha dedotto al riguardo:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 1 della legge n. 302 del
1990, in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice nel giudizio di primo grado;
2) l'insussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il lamentato stato di invalidità permanente, in difetto di una prova sufficiente circa la riconducibilità dell'accertata situazione patologica dell'appellata al summenzionato attentato terroristico;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 206 del 2004 e dell'art. 1, lettera c), del d.P.R. n. 181 del 2009, avendo il tribunale liquidato all'attrice anche un indennizzo per il danno morale sofferto, che può invece essere riconosciuto soltanto in favore di coloro che abbiano già presentato la domanda di indennizzo prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., avendo il tribunale omesso di compensare tra le parti le spese di lite nonostante la soccombenza reciproca delle parti, derivante dal fatto che il tribunale ha liquidato il danno biologico in misura ridotta rispetto a quanto richiesto da parte attrice, avendo rigettato la domanda di indennizzo del danno post traumatico da stress.
L'appellante ha domandato, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate da nei propri confronti. Controparte_1
In via subordinata, ha chiesto che la riduzione dell'indennizzo con esclusione della voce relativa al danno morale e la compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio (dichiarando di agire nella qualità di procuratore CP_2 speciale di ), domandando il rigetto dell'appello principale e proponendo Controparte_1
a sua volta appello incidentale, con cui ha chiesto – in parziale riforma della sentenza di primo grado – la condanna del al pagamento del maggiore indennizzo spettante per il Parte_1
2 danno biologico post traumatico da stress sofferto in conseguenza dell'evento terroristico in questione e la liquidazione del danno morale “nella misura massima”.
Con il primo motivo dell'appello principale, il ripropone Parte_1
l'eccezione di prescrizione già sollevata nel giudizio di primo grado, affermando che il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1990.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
La pretesa indennitaria fatta valere in giudizio dall'appellata trova il proprio fondamento nella legge 3 agosto 2004, n. 206, la quale ha sistematizzato con efficacia innovativa la preesistente normativa in materia, estendendo la nozione di vittime del terrorismo e introducendo nuove misure ristoratrici del pregiudizio subìto.
La legge n. 206 del 2004 - oltre ad aumentare l'importo dell'indennità già prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990 - prevede infatti il riconoscimento di benefici ulteriori in favore delle vittime del terrorismo (quali l'elargizione di un assegno vitalizio in favore di chi abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa: art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004) e introduce nuovi criteri per la liquidazione dell'indennizzo, non più parametrato alla riduzione della capacità lavorativa, ma direttamente ancorato al danno biologico e morale sofferto (art. 6, comma 1, della legge n.
206 del 2004; ma v. anche il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 con cui è stato emanato il
“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”).
Poiché la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), nel caso di specie la decorrenza dell'ordinario termine decennale di prescrizione coincide con la data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (che ha introdotto un nuovo statuto delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e il decorso del termine è stato efficacemente interrotto dalla presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo (20 dicembre 2011).
Con il secondo motivo di appello, il si duole del fatto che il Parte_1 tribunale abbia riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra il danno biologico accertato dal c.t.u. e l'evento terroristico de quo.
La doglianza è infondata, perché gli elementi probatori risultanti dagli atti di causa sono idonei a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento terroristico e il danno lamentato dall'appellata, in conformità al criterio civilistico del “più probabile che non”.
Le prove testimoniali espletate nel corso del giudizio di primo grado hanno consentito di accertare sia la presenza di nel giorno e nel luogo in cui si è verificato Controparte_1
l'evento terroristico, sia il fatto che ella sia rimasta ferita in occasione dell'attentato (tanto da essere trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale Fatebenefratelli per essere medicata).
3 I testi hanno inoltre riferito che la sig.ra si trovava vicino al punto in cui è CP_1 scoppiata la bomba e che nei giorni successivi all'evento ella riferì ai propri conoscenti di essere stata colpita da una scheggia alla schiena.
Tali circostanze sono coerenti con l'accertamento medico-legale eseguito dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado, il quale ha diagnosticato la presenza di “esiti di incistamento di corpo estraneo metallico al livello del metamero, consistenti in dorsalgia persistente con conseguente deficit articolare del tronco sul bacino”, con invalidità permanente accertata nella misura dell'11%.
Benché il c.t.u. abbia affermato che non sia possibile fare risalire con certezza la presenza di tale scheggia alla data del 9 ottobre 1982 (in quanto la prima radiografia disponibile è stata effettuata il 20 dicembre 2012), nondimeno deve ritenersi provato che la scheggia sia entrata nella schiena della sig.ra proprio in conseguenza dell'esplosione CP_1 della bomba nella Sinagoga di Roma, non essendovi evidenza di una causalità alternativa (il c.t.u. ha dichiarato che non sono stati riferiti interventi chirurgici o altri fatti traumatici a carico della colonna dorsale) ed avendo i testimoni riferito che la sig.ra era stata ferita CP_1 alla schiena.
Con il terzo motivo d'appello dell'appello principale, il si duole Parte_1 Parte_1 del fatto che il tribunale abbia riconosciuto all'attrice un'indennità comprensiva del danno morale sofferto.
Secondo il , infatti, l'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 - norma che ha dato Parte_1 attuazione all'art. 6 della legge n. 206 del 2004, individuando i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione del danno biologico e morale - non si applicherebbe in caso di invalidità ancora da liquidare, ma soltanto nei casi di rivalutazione delle indennità già riconosciute e indennizzate, sì che che all'appellata andrebbe semmai riconosciuto soltanto un indennizzo per il danno biologico sofferto.
La censura è infondata.
Occorre premettere che la legge n. 206 del 2004 ha introdotto nuovi criteri di determinazione dei benefici alle vittime del terrorismo, prevedendo all'art. 5 il riconoscimento di una elargizione proporzionata al grado di invalidità riportata in conseguenza dell'evento terroristico.
L'art. 6 della legge n. 206 del 2004, a sua volta, fa specifico riferimento alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa previgente, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, omettendo, tuttavia, di stabilire i criteri per una loro concreta liquidazione.
Il vuoto normativo è stato colmato dal d.P.R. n. 181 del 2009 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”) che, ai fini della determinazione
4 dell'invalidità rilevante per il riconoscimento delle provvidenze per cui è causa, prevede separate modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e di danno morale (DM), quali distinte voci integranti la più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Ciò premesso si osserva che la Corte Suprema ha affermato che, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico- legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 (Cass., Sez. Un., 6214/2022).
L'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 181 del 2009 prevede che a far data dall'entrata in vigore del regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento.
L'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 181 del 2009 prevede a sua volta che nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti.
La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che:
a) con l'art. 6, comma 1, cit. si sia inteso prevedere un'applicazione generalizzata dei criteri di determinazione dell'indennizzo previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, estesa anche alle richieste di indennizzo successive all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004;
b) con l'art. 6, comma 2, cit. è stata ribadita l'applicazione di tali criteri alle ipotesi di rivalutazione dell'indennizzo già concesso (a cui fa espresso riferimento l'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004).
L'art. 6 della legge da ultimo citata, pertanto, assume una portata regolativa generale, introducendo un nuovo criterio legale di liquidazione del danno morale, quale voce autonoma del danno non patrimoniale.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004 impone di ritenere che il nuovo criterio di determinazione dell'indennizzo (che prevede il riconoscimento del danno biologico e morale) trovi applicazione anche con riguardo alle domande di indennizzo proposte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 e non solo ai fini della rivalutazione degli indennizzi già riconosciuti in base ai criteri previsti dalla legislazione previgente.
Come affermato dalle Sezioni Unite, una diversa interpretazione, oltre a risultare distonica rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime 'qualificate', esporrebbe il sistema regolato dalla legge n. 206 del 2004 e e dal d.P.R. n. 181 del 2009 ad insuperabili rilievi di costituzionalità per violazione dell'art. 3
5 Cost., perché non appare ragionevole sostenere che il legislatore abbia voluto introdurre una disparità di trattamenti liquidativi - relativi a benefici di natura indennitario-assistenziale - nei confronti di persone che si trovano nella medesima condizione di vittime del terrorismo, meramente in funzione del momento in cui la liquidazione è stata effettuata, né tanto meno che, sempre e solo in relazione al momento cronologico della liquidazione, nel computo dell'invalidità ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale e ad altre no (Cass.,
Sez. Un., 6214 del 2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo dell'appello principale va dunque respinto.
Con il quarto motivo dell'appello principale, il si duole del fatto Parte_1 che il tribunale abbia omesso di compensare tra le parti le spese processuali, nonostante fosse configurabile una soccombenza reciproca in quanto la domanda dell'attrice era stata accolta solo in parte.
Anche questo motivo è infondato.
Come affermato da Cass., Sez. Un., 32061/2022, l'accoglimento in misura ridotta - anche sensibile - di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, potendosi giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali unicamente in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
(nello stesso senso v. da ultimo Cass. 20005/2025).
In difetto di una soccombenza reciproca all'esito del giudizio di primo grado, nonché dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, quali elementi idonei a giustificare una deroga al principio della soccombenza, non appare censurabile l'omesso esercizio da parte del giudice di primo grado della facoltà discrezionale di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello del va Parte_1 integralmente rigettato.
Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto da si osserva Controparte_1 quanto segue.
Gli elementi probatori raccolti e le risultanze della c.t.u. medico-legale espletata in primo grado non consentono di ritenere provata la sussistenza di un danno post traumatico da stress causalmente riconducibile all'attentato terroristico de quo.
A sostegno della domanda l'attrice ha depositato:
1) un certificato rilasciato il 23 giugno 2017 dall'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese, da cui risulta che è seguita in regime di day hospital dal 27 Controparte_1 giugno 2016 “per un disturbo posto traumatico da stress cronico esordito a seguito dell'attentato al tempio ebraico del 09/10/82”;
6 2) una relazione del 27 giugno 2016, a firma del direttore dell'Unità operativa complessa di psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, sulle condizioni di salute mentale della sig.ra . CP_1
Costituisce circostanza invero assai singolare il fatto che l'odierna appellante - per la prima volta e a distanza di oltre 30 anni dall'attentato terroristico - abbia sentito il bisogno di rivolgersi ad una struttura ospedaliera per farsi diagnosticare e trattare il lamentato disturbo post traumatico da stress e che lo abbia fatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado e dopo essere stata sottoposta alla visita medica del c.t.u. medico-legale all'uopo incaricato dal giudice.
Come già rilevato dal c.t.u. – le cui conclusioni vengono condivise dal collegio – “non appare verosimile che un soggetto, pur coinvolto in un attentato terroristico importante come quello che si trovò a vivere la sig.ra nel lontanissimo 09/10/1982, a Controparte_1 seguito del quale riportava le lesioni riportate in diagnosi e dianzi valutate, possa aver sviluppato una Sindrome post traumatica da stress senza mai aver avuto la necessità di ricorrere in tutti questi anni a cure sanitarie che ne potessero in qualche modo testimoniare la presenza e la successiva cronicizzazione” (pagg. 13 e 14 della relazione di consulenza a firma della dott.ssa . Persona_1
Del resto, la diagnosi formulata nella relazione medica del 27 giugno 2016 a firma del direttore dell'U.O.C. di psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si fonda esclusivamente sull'anamnesi della paziente, in totale assenza di riscontri oggettivi di quanto dalla stessa riferito circa l'insorgenza del disturbo.
La diagnosi di “Disturbo acuto da stress” è stata infatti formulata sulla base del fatto che la sig.ra ha riferito di aver sofferto di sintomi riconducibili a quel disturbo nel mese CP_1 successivo all'evento e per un periodo di circa un anno, laddove nessun elemento consente di ritenere che “i sintomi ansiosi, di iperarousal e tensione interna” che hanno indotto i sanitari senesi a sottoporre la sig.ra a trattamento farmacologico all'esito della visita del 27 CP_1 giugno 2016 siano effettivamente riconducibili all'evento traumatico verificatosi nel 1982
(dal momento che durante tutto questo lasso di tempo la sig.ra non ha sentito il bisogno CP_1 di rivolgersi ad uno specialista per accertare le ragioni del proprio stato ansioso).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello incidentale proposto da va integralmente rigettato. Controparte_1
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11648/2018, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese processuali.
7 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Si dà atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'appellante principale, trattandosi di un'Amministrazione statale (Cass. 1778/2016).
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la
Corte di appello di Roma
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