CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2167/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
8.7.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 10.9.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano,
Corso Magenta n. 84
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lanfranco Biasucci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Busto Arsizio (VA), via Marsala n. 17
pagina 1 di 18 Appellata
Oggetto: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza
n. 9/24 pubblicata l'8 gennaio 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio di primo grado avanti
RG 5202/21 e non notificata limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato Part la domanda di volta ad ottenere la condanna di Controparte_2 al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del
[...] presente appello:
• € 131.244,19 per sorte capitale, portata dalle 155 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub Part doc.
1 - emesse dalle società indicate nel predetto prospetto e da esse cedute a – già decurtate le
4 note di credito parimenti indicate nel medesimo prospetto
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2, CP_1
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) - sino alla data di pagamento
(parimenti riportata nel predetto prospetto),
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel predetto CP_1 pagina 2 di 18 prospetto sub doc. 1, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione:
• € 8.641,98 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i seguenti documenti denominati Note Debito, riepilogate negli elenchi prodotti con la citazione sub doc. 4 e prodotte con la citazione sub doc.
3. Tale importo corrisponde alla differenza tra
l'importo di € 11.290,41 richiesto in pagamento nel giudizio di primo grado e l'importo di € 2.648,63 a tale titolo riconosciuto dovuto dal Tribunale
SOCIETÀ EMITTENTE Numero Data Importo
90002269 21/01/2021 1.146,67 € Parte_1
90006421 23/04/2021 5.464,58 € Parte_1
Part 90010756 23/07/2021 3.427,97 € Parte_1
PF90016779 28/12/2020 550,51 € Parte_1
248 22/01/2021 45,50 € CP_3
477 26/01/2021 655,18 € CP_3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 25.120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Part portati dalle seguenti 2 fatture emesse a tale titolo da :
Numero Data Importo
90015201 21/10/2021 13.120,00 €
90015202 21/10/2021 12.000,00 € importo comprensivo:
− dell'importo di € 6.200, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette
155 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
pagina 3 di 18 − dell'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel CP_1 predetto prospetto sub doc. 2
− dell'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 condannare l' al relativo pagamento in favore Controparte_2 di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_2
l'effetto, condannare l' a pagare a Controparte_2 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note
[...]
Debito, e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per Azienda Controparte_1 Controparte_1
l'Appellata , ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, conclude affinché l'adita Controparte_1
Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o produzione, voglia così giudicare:
- in via principale, dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'avverso appello ex art. 348 bis cpc;
Part
- in subordine, in riforma e modifica della prima decisione, rigettare ogni domanda e richiesta di per essere infondata, in fatto ed in diritto, priva di riscontro e prova, soprattutto in relazione ai contratti scritti tra e Società Fornitrici, con ripetizione delle somme versate in esecuzione della CP_1 sentenza del Tribunale;
- in via ulteriormente subordinata, respingere ogni avversaria richiesta e l'appello siccome inammissibili, insussistenti, infondati in fatto ed in diritto;
- con vittoria e liquidazione di spese, anche forfettarie, e competenze di lite, del primo e del secondo grado.
pagina 4 di 18 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2021, in qualità di Parte_1
cessionaria di crediti maturati per forniture rese in favore dell CP_1 Controparte_1
i seguito, , ha convenuto in giudizio quest'ultima
[...] Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento di:
- € 971.345,39 a titolo di capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi;
- € 11.290,41 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli ulteriori interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori;
- € 25.120,00 (40 euro per ciascuna delle fatture azionate) per indennizzo ex art. 6 comma
2 del d.lgs. n. 231/02.
In via subordinata, ha domandato la condanna di al pagamento della minor CP_1
somma eventualmente accertata in corso di causa, nonché, in via di ulteriore subordine, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L si è costituita con comparsa depositata in data 24.3.2022 e ha Controparte_1
eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e Part 164 c.p.c. e il difetto di legittimazione attiva di in quanto non risultava provato l'acquisto, da parte dell'attrice, dei crediti oggetto del giudizio.
Nel merito, l ha contestato la debenza delle somme per sorte capitale richieste CP_1
Part da nonché delle voci accessorie ad esse correlate (interessi moratori ed anatocistici) e dell'indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02.
pagina 5 di 18 All'esito della prima udienza, il Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle Part memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e in sede di prima memoria, ha ridotto l'importo richiesto a titolo di sorte capitale ad euro 543.377,07.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile, al fine di verificare la presenza in atti di tutta la Part documentazione necessaria a provare il credito azionato da nei confronti dell'Azienda convenuta e a determinarne l'entità.
Concluse le operazioni peritali e depositata la relazione definitiva da parte del
Consulente nominato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in Part tale sede, l'attrice ha ulteriormente ridotto la propria pretesa a titolo di sorte capitale alla somma di euro 353.923,41 (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni 30.10.2023).
All'esito del giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 9 resa e pubblicata l'8.1.2024:
- ha respinto le eccezioni preliminari svolte da osservando, per un verso, che CP_1
nell'atto di citazione risultavano sufficientemente indicati petitum e causa petendi e, per altro verso, che le contestazioni svolte dalla convenuta in ordine alla presunta carenza di Part legittimazione attiva di attenessero al merito della causa, avendo l dedotto CP_1
che l'attrice non avrebbe provato la titolarità effettiva dei crediti azionati;
- nel merito:
a. in ordine al capitale, ha riconosciuto come provato e dovuto, avuto riguardo alle risultanze della Ctu esperita, l'importo di € 13.819,40;
b. quanto agli interessi:
• ha reputato dovuti € 989,26 a titolo di interessi di mora (calcolati sull'importo capitale di € 13.819,40);
• ha escluso la debenza degli interessi di mora calcolati sull'importo capitale per Part cui aveva rinunciato in corso di causa, non avendo parte attrice chiarito i pagina 6 di 18 motivi - e in particolare imputato le specifiche ragioni di debito/credito - per cui aveva progressivamente ridotto la propria pretesa;
• ha riconosciuto, inoltre, € 2.648,63 - rispetto ad € 11.290,41 domandati da - a titolo di interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• ha accertato la debenza degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori riconosciuti come dovuti e scaduti da oltre sei mesi. Part c. ha respinto la domanda ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, argomentando che non avrebbe dimostrato di aver sostenuto costi per recuperare le somme non tempestivamente corrisposte da CP_1
d. ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo che, a fronte dell'accoglimento, sia pure soltanto parziale, della domanda principale, non potesse trovare ingresso la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa e che, in ogni caso, non risultasse provato l'ammontare dell'asserita diminuzione patrimoniale;
Part
- infine, ha compensato integralmente le spese di lite in considerazione del fatto che aveva agito nei confronti di un ente del Servizio Sanitario Nazionale formulando una domanda introduttiva del valore di oltre un milione di euro risultata, in larga parte, palesemente infondata.
Part Con atto di citazione notificato in data 8.7.2024, - dopo aver chiarito di voler ulteriormente ridurre ad € 131.244,19 la somma richiesta a titolo di sorte capitale - ha impugnato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale:
Part 1.
ritenuto che
non avrebbe allegato e provato in modo specifico il credito per sorte capitale;
2. escluso la debenza di interessi moratori e anatocistici maturati sui crediti per sorte Part capitale azionati da con l'atto di citazione e poi rinunciati a fronte dell'intervenuto pagamento di;
CP_1
pagina 7 di 18 3. omesso di riconoscere € 8.641,98 a titolo di interessi di mora maturati su somme diverse da quelle costituenti il capitale;
4. respinto la richiesta di indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2167/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
19.3.2025.
si è costituita anche in appello (24.2.2025) e ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame avverso in quanto infondato.
Alla prima udienza (19.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 10.9.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 2.9.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con il primo motivo di gravame, sostiene l'erroneità della pronuncia impugnata, laddove il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse fornito adeguata prova in merito ai crediti relativi a 155 fatture emesse dalla seguenti società fornitrici:
Zimmer OM Italia Srl;
Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
(ex ; Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
; (cfr. elenco prodotto sub doc. 1 appello BF). CP_11 Controparte_12
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va ricordato il principio - già puntualmente richiamato dal giudice di prime cure - secondo cui a soddisfare l'onere della prova “non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dalla parte, ma è altresì necessario che questa indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in
pagina 8 di 18 tutto o in parte impedito;
né la stessa parte, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dalla legge, non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa” (Cass. n. 3022/2018; Cass. n. 10700/2016; Cass. S.U. n. 2435/2008;
Cass. n. 10343/2000).
In altri termini, "... alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (ex multis, Cass. civ., n. 6020/2011, Cass. n. 20265/2005; Cass. n. 5711/2005; Cass.
23976/2004; Cass. n. 5149/2001).
Part Nel caso in esame, ha tenuto una condotta processuale che ha contribuito a complicare la risoluzione della controversia e ha reso estremamente difficile valutare la fondatezza delle pretese azionate.
In particolare, l'odierna appellante ha versato in atti un'ingente mole di documenti in modo alluvionale e disordinato, spesso senza specifica indicazione o raccordo logico con le proprie deduzioni difensive, rendendo oltremodo gravoso, sia per la controparte, sia per il giudicante, individuare i documenti rilevanti rispetto alle questioni controverse. Part A tal riguardo, la Corte osserva che, nel corpo dell'atto di appello, la difesa di dapprima sostiene che la documentazione comprovante il credito è stata prodotta sub docc. 21 e 24 di primo grado (cfr. pag. 7 atto di appello), per poi, poche pagine più avanti, affermare che “i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, vale a dire: i) fatture, ii) contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l ha richiesto alle società fornitrici le CP_1
forniture/prestazioni iii) documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sono stati prodotti sub doc. 11…” (v. pag. 14 atto di appello).
pagina 9 di 18 Part Ebbene, al doc. 11 risulta prodotta unicamente la visura camerale di e non già la documentazione indicata.
In disparte ciò, la stessa relazione tecnica espletata in primo grado conferma la Part confusione generata da ed evidenzia, nonostante l'ingente mole di documenti depositati, significative lacune proprio riguardo ai documenti indispensabili a provare il credito (cfr. pagg.
4-8 relazione di consulenza).
Infatti, muovendo dalle conclusioni a cui è pervenuto il Ctu (non contestate dal Ctp e dal difensore della cessionaria tanto in primo grado, quanto in appello), la Corte rileva - con Part particolare riferimento alle fatture per cui insiste in questa sede - che:
- quanto ai crediti ceduti da Zimmer OM Italia s.r.l., sono prodotte le tre fatture di cui si chiede il pagamento (nn. 1621208170, 1621252419 e 1621265315, cfr. doc. 21 Part primo grado , ma non risulta prodotto alcun contratto di fornitura/ordinativo;
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte tutte le fatture Controparte_4
Part (in totale 4: SI2012867; SI2012940; SI2012941; SI2108484, v. doc. 21 primo grado , ma, anche in questo caso, non è prodotto alcun contratto di fornitura.
Part ha prodotto in atti, nella cartella dei documenti relativa a Controparte_4
sub doc. 21 cit., un Decreto Dirigenziale del 24 giugno 2020 emesso dal Dirigente responsabile dell'Assessorato all'Economia della regione Sicilia, con cui si autorizza l'acquisto di medicinali dalla predetta società.
Un documento, quindi, che nulla ha a che vedere con l Controparte_1
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte tutte le 6 fatture azionate Controparte_5
(2020312438; 2020315959; 2021300180; 2021302241; 2021302873; 2021308658, cfr. doc. 21 cit.), ma non è prodotto alcun contratto di fornitura;
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte le 30 fatture per cui CP_6
insiste in appello (20123643, 20123644, 20123645, 20123646, 20110145, 20110146,
20125413, 20126662, 20138676, 20138677, 20167395, 20167396, 20167397, 20167398,
20167831, 21005321, 21009890, 21011761, 21012125, 21012128, 21012129, 21015048,
21024986, 21024987, 21024988, 21040379, 21040380, 21040381, 21040383, 21063012, doc. pagina 10 di 18 21 cit.), ma, anche in questo caso, non risulta prodotto alcun ordinativo o contratto di fornitura;
- quanto ai crediti ceduti da (già , Controparte_7 CP_8
richiama nell'elenco prodotto in appello sub doc. 1 la nota di credito n.
2002027381, che - oltre a non essere stata prodotta - riguarda una somma spettante all'Amministrazione appellata;
- quanto ai crediti ceduti da risultano prodotte tutte le 107 Controparte_9
Part fatture per cui insiste in appello, nonché il contratto d'appalto tra la
[...]
e la società fornitrice (datato 8 luglio 2015 e prorogato Controparte_13
sino al 30 giugno 2022, cfr. doc. 21 cit.) con cui si disciplina la fornitura di gas medicale e i servizi accessori, compresi la manutenzione.
Non risultano tuttavia depositati documenti o ricevute idonei ad attestare l'esecuzione delle prestazioni pattuite - né per quanto riguarda la consegna del gas, né per quanto concerne l'esecuzione degli interventi periodici di manutenzione -, il che impedisce alla Corte di verificare concretamente l'effettivo adempimento delle obbligazioni poste a fondamento del credito;
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte le 4 Controparte_10
fatture di cui si chiede il pagamento (2021600854; 2021600867; 2021601092;
2021601713, doc. 21 cit.), mentre non risulta prodotto alcun ordinativo o documento di consegna.
Part produce, infatti, uno screenshot della pagina del sito “acquistiinretepa.it” da cui si evincerebbe l'ordine della fornitrice accettato da . CP_1
La schermata, tuttavia, non reca alcuna sottoscrizione - come invece esplicitamente richiesto nel documento stesso (ove, in calce, è esplicitato che “questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale”) - e, pertanto, non può essere ritenuto prova della stipula di un valido contratto;
pagina 11 di 18 - relativamente ai crediti ceduti da e da , non risultano CP_11 CP_12
prodotte né le fatture, né i contratti/ordinativi, né tanto meno i documenti comprovanti l'esecuzione delle forniture.
Part Tali rilievi portano alla conclusione che non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., non avendo prodotto la documentazione idonea a provare il credito per il cui pagamento insiste nel presente grado di giudizio.
Né può validamente sostenersi – come vorrebbe l'odierna appellante – che CP_1
avrebbe posto in essere comportamenti e sollevato eccezioni che hanno carattere confessorio in ordine all'esistenza dei contratti di fornitura.
La difesa dell appellata ha puntualmente evidenziato, sin dalla comparsa di CP_1
costituzione di primo grado, la mancanza di documentazione idonea a dimostrare la Part sussistenza del credito azionato da contestando le varie somme richieste dalla cessionaria (cfr. paragrafi 2, 4 e 5 comp. cost. primo grado, nonché paragrafi 1 e da 8 a 11 seconda memoria istruttoria . CP_1
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di BF di condanna della controparte al pagamento di euro € 131.244,19 a titolo di sorte capitale va respinta.
Al riguardo, va altresì evidenziato che, non essendo dovuto tale importo a titolo di capitale, non risultano dovuti neppure i relativi interessi moratori e anatocistici, oltre che l'indennizzo di cui all'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, considerato che il riconoscimento di tali ulteriori somme presuppone necessariamente la prova della debenza del capitale o del ritardato pagamento da parte della debitrice.
Venendo, poi, all'esame del secondo motivo di appello, la Corte ne rileva l'infondatezza.
BF sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di condanna di al pagamento di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, interessi anatocistici e CP_1
indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 in relazione alla sorte capitale rinunciata dalla cessionaria in corso di causa.
pagina 12 di 18 Part Tali importi non possono essere riconosciuti in favore di
Infatti, l'odierna appellante ha ridimensionato nel corso del giudizio - tanto in primo grado, quanto in appello - gli importi richiesti a titolo di capitale senza specificare le fatture per le quali la rinuncia fosse dipesa dall'avvenuto pagamento e senza allegare, né fornire elementi di prova in relazione al momento in cui i singoli versamenti di CP_1
sarebbero avvenuti.
Tali carenze assertive rendono de facto impossibile individuare le fatture azionate per le quali le somme non siano state tempestivamente corrisposte e verificare la dedotta tardività dei pagamenti rispetto alle scadenze previste.
In tal senso, non è certamente idonea a colmare tali lacune la nota riassuntiva dei Part pagamenti effettuati da prodotta in appello da sub doc. 2, trattandosi di CP_1
documento inammissibile ex art. 345 c.p.c. (in quanto tardivamente prodotto) e, in ogni caso, di formazione unilaterale, da cui, in assenza di documentazione comprovante le date, gli importi e le imputazioni dei singoli versamenti effettuati da , non può desumersi CP_1
una valida prova del tardivo adempimento dell'odierna appellata.
Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione articolato da Pt_1
Va preliminarmente osservato che non ha impugnato la sentenza nella parte in cui CP_1
Part il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto a la somma di € 2.648,63 a titolo di interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e ha condannato l'odierna appellata al relativo pagamento.
Di conseguenza, tale capo della sentenza è passato in giudicato.
Part Ciò posto, si osserva che la richiesta di di condanna dell'Amministrazione ad euro €
8.641,98 (pari alla differenza tra l'importo domandato in primo grado - € 11.290,41 - e la somma riconosciuta dal Tribunale a tale titolo) non può comunque trovare accoglimento.
pagina 13 di 18 Infatti, con riguardo alle somme richieste per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, non risulta traccia né dei contratti di fornitura, né tanto meno delle relative fatture (cfr. relazione Ctu pagg. 14-20).
La Corte osserva che, in assenza della produzione delle fatture e dei contratti di fornitura relativi agli importi richiesti ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, non è possibile verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza delle pretese, anche in relazione agli interessi anatocistici e all'indennizzo per ritardato pagamento ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002.
E, in tal senso, non possono certo colmare siffatte lacune probatorie né, per un verso, i contratti di cessione dei crediti (che non forniscono elementi utili in ordine agli elementi sopra evidenziati), né, per altro verso, le note di debito (per quanto corredate dei vari elementi Part evidenziati da quali: il nominativo della società che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
la data di fine calcolo degli interessi di mora;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
il tasso di interesse di mora;
l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale, cfr. docc. 4a e 4b primo grado BF), le relative fatture emesse per il ritardato pagamento, nonché i prospetti riepilogativi delle fatture, in tesi, saldate tardivamente da Part
, trattandosi di documenti elaborati unilateralmente da ed espressamente CP_1
contestati dall sin dal primo grado del giudizio (cfr. pag. 6 comp. cost. Controparte_2
. CP_1
Part Va, infine, respinto anche il quarto motivo di appello, con cui reitera la richiesta di pagamento della somma di euro 25.120,00 in relazione al mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, pari all'importo forfetario di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate in giudizio.
In merito alle fatture per le quali non è stata fornita prova idonea dell'esistenza del credito, si è già osservato (v. pagg. 12 e 13) come la richiesta risulti assorbita dal rigetto della domanda di condanna al pagamento della sorte capitale azionata da BF. pagina 14 di 18 Per quanto riguarda, invece, l'indennizzo relativo al capitale cui l è stata CP_1
condannata al pagamento (con statuizione passata in giudicato, stante la mancata impugnazione di
, va osservato che la Corte non condivide le argomentazioni offerte dal Tribunale CP_1
Part circa il fatto che fosse onerata della prova di aver effettivamente sostenuto dei costi per recuperare il credito.
L'art. 6 del d.lgs. 231/2002, avente ad oggetto le spese di recupero del credito, distingue, infatti, due ipotesi.
Il comma 1 prevede che il creditore possa richiedere il rimborso delle spese in concreto sostenute per il recupero del credito ed è evidente che, in questo caso, esse debbano essere specificamente indicate e provate, in quanto si tratta di un importo variabile a seconda delle circostanze del caso concreto.
Diversamente, il comma 2 riconosce al creditore un importo forfetario - pari a 40,00 euro - in caso di mancato/ritardato pagamento dal debitore.
Si tratta, in sostanza, di una somma predeterminata dalla legge, che opera automaticamente e non richiede la prova di aver sostenuto uno specifico costo, con funzione compensativa per il creditore che non ottiene il pagamento di quanto dovuto nei termini pattuiti. Part Nel caso di specie, ha espressamente richiesto la condanna dell al CP_1
pagamento dell'indennizzo previsto dal comma 2 della citata norma e, pertanto, non era tenuta a dimostrare di aver sostenuto specifici costi per il recupero del credito.
Tanto precisato, non risulta comunque che tali importi possano essere riconosciuti all'odierna appellante.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado – condivisa in toto dal
Tribunale e, come detto, mai contestata dalla difesa dell'odierna appellante – risulta che Part abbia versato in atti la documentazione necessaria a fornire piena prova del credito soltanto con riguardo alle seguenti fatture:
- n. 3202106100, cedente CK ON S.p.A. (importo residuo pari a 0);
pagina 15 di 18 - n. 3202116941, cedente CK ON S.p.A. (importo residuo pari a € 19,04);
- n. 2002027089, cedente (importo residuo pari a € 13.800,36); Controparte_7
- n. 2002029683, cedente (importo residuo pari a € 1.193,12). Controparte_7
- n. 2102101352, cedente (importo residuo pari a € 1.475,88). Controparte_7
Part Ebbene, la Corte osserva che i contratti di cessione dei crediti stipulati tra e le due Part società fornitrici (cfr. doc. 7 primo grado non risultano comprendere anche il credito indennitario che la cessionaria intende far valere in questo giudizio.
Segnatamente:
- per quanto concerne il contratto tra e la società fornitrice CK ON, la cessione fa esclusivo riferimento alla somma a titolo di capitale, senza che siano ricompresi i frutti, gli accessori e il diritto all'indennizzo di cui all'art. 6 c. 2 d.lgs.
231/02;
- per quanto concerne il contratto tra e (oggi , l'art. 3 del CP_8 CP_7
contratto prevede che la fornitrice cede alla cessionaria anche i frutti maturati e da maturarsi, gli accessori, i privilegi, le garanzie e le cause di prelazione che assistono i crediti, ma, anche in questo caso, non vi è alcuno specifico riferimento all'indennizzo di cui si discute.
Sul punto, la Corte ritiene che, affinché il credito di cui all'art. 6 c. 2 del d.lgs. 231/2002 possa essere fatto valere dalla cessionaria, risulti necessaria una sua specifica cessione da parte dei fornitori originari.
L'indennizzo previsto dalla norma, infatti, non rappresenta semplicemente una voce accessoria del credito (come gli interessi), ma costituisce l'oggetto di uno specifico diritto indennitario, non scevro da connotati sanzionatori – ben distinto rispetto al diritto di credito – la cui esigibilità sorge in caso di mancato/ritardato pagamento da parte del debitore.
pagina 16 di 18 Per questo motivo, la cessione del credito per capitale e dei relativi frutti/accessori, in assenza di una chiara e specifica previsione contrattuale, non può comportare automaticamente anche il trasferimento del diritto all'indennizzo di cui all'art. 6 c. 2
d.lgs. 231/02, che, in tal caso, rimane in capo al cedente originario.
Pertanto, pur con motivazione diversa rispetto a quella offerta dal giudice di prime cure, va respinta la richiesta di indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02 avanzata da Pt_1
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (52.000-260.000) e dunque in complessivi € 9.991,00 (di cui euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Busto Arsizio n. 9 resa e pubblicata l'8 gennaio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 17 di 18 3) dà atto che nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 10 settembre 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2167/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
8.7.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 10.9.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano,
Corso Magenta n. 84
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lanfranco Biasucci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Busto Arsizio (VA), via Marsala n. 17
pagina 1 di 18 Appellata
Oggetto: cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza
n. 9/24 pubblicata l'8 gennaio 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio nel giudizio di primo grado avanti
RG 5202/21 e non notificata limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato Part la domanda di volta ad ottenere la condanna di Controparte_2 al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del
[...] presente appello:
• € 131.244,19 per sorte capitale, portata dalle 155 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub Part doc.
1 - emesse dalle società indicate nel predetto prospetto e da esse cedute a – già decurtate le
4 note di credito parimenti indicate nel medesimo prospetto
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2, CP_1
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) - sino alla data di pagamento
(parimenti riportata nel predetto prospetto),
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel predetto CP_1 pagina 2 di 18 prospetto sub doc. 1, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione:
• € 8.641,98 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i seguenti documenti denominati Note Debito, riepilogate negli elenchi prodotti con la citazione sub doc. 4 e prodotte con la citazione sub doc.
3. Tale importo corrisponde alla differenza tra
l'importo di € 11.290,41 richiesto in pagamento nel giudizio di primo grado e l'importo di € 2.648,63 a tale titolo riconosciuto dovuto dal Tribunale
SOCIETÀ EMITTENTE Numero Data Importo
90002269 21/01/2021 1.146,67 € Parte_1
90006421 23/04/2021 5.464,58 € Parte_1
Part 90010756 23/07/2021 3.427,97 € Parte_1
PF90016779 28/12/2020 550,51 € Parte_1
248 22/01/2021 45,50 € CP_3
477 26/01/2021 655,18 € CP_3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 25.120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Part portati dalle seguenti 2 fatture emesse a tale titolo da :
Numero Data Importo
90015201 21/10/2021 13.120,00 €
90015202 21/10/2021 12.000,00 € importo comprensivo:
− dell'importo di € 6.200, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette
155 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
pagina 3 di 18 − dell'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel CP_1 predetto prospetto sub doc. 2
− dell'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 condannare l' al relativo pagamento in favore Controparte_2 di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_2
l'effetto, condannare l' a pagare a Controparte_2 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note
[...]
Debito, e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per Azienda Controparte_1 Controparte_1
l'Appellata , ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, conclude affinché l'adita Controparte_1
Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o produzione, voglia così giudicare:
- in via principale, dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'avverso appello ex art. 348 bis cpc;
Part
- in subordine, in riforma e modifica della prima decisione, rigettare ogni domanda e richiesta di per essere infondata, in fatto ed in diritto, priva di riscontro e prova, soprattutto in relazione ai contratti scritti tra e Società Fornitrici, con ripetizione delle somme versate in esecuzione della CP_1 sentenza del Tribunale;
- in via ulteriormente subordinata, respingere ogni avversaria richiesta e l'appello siccome inammissibili, insussistenti, infondati in fatto ed in diritto;
- con vittoria e liquidazione di spese, anche forfettarie, e competenze di lite, del primo e del secondo grado.
pagina 4 di 18 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2021, in qualità di Parte_1
cessionaria di crediti maturati per forniture rese in favore dell CP_1 Controparte_1
i seguito, , ha convenuto in giudizio quest'ultima
[...] Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento di:
- € 971.345,39 a titolo di capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi;
- € 11.290,41 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli ulteriori interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori;
- € 25.120,00 (40 euro per ciascuna delle fatture azionate) per indennizzo ex art. 6 comma
2 del d.lgs. n. 231/02.
In via subordinata, ha domandato la condanna di al pagamento della minor CP_1
somma eventualmente accertata in corso di causa, nonché, in via di ulteriore subordine, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L si è costituita con comparsa depositata in data 24.3.2022 e ha Controparte_1
eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e Part 164 c.p.c. e il difetto di legittimazione attiva di in quanto non risultava provato l'acquisto, da parte dell'attrice, dei crediti oggetto del giudizio.
Nel merito, l ha contestato la debenza delle somme per sorte capitale richieste CP_1
Part da nonché delle voci accessorie ad esse correlate (interessi moratori ed anatocistici) e dell'indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02.
pagina 5 di 18 All'esito della prima udienza, il Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle Part memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e in sede di prima memoria, ha ridotto l'importo richiesto a titolo di sorte capitale ad euro 543.377,07.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile, al fine di verificare la presenza in atti di tutta la Part documentazione necessaria a provare il credito azionato da nei confronti dell'Azienda convenuta e a determinarne l'entità.
Concluse le operazioni peritali e depositata la relazione definitiva da parte del
Consulente nominato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in Part tale sede, l'attrice ha ulteriormente ridotto la propria pretesa a titolo di sorte capitale alla somma di euro 353.923,41 (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni 30.10.2023).
All'esito del giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 9 resa e pubblicata l'8.1.2024:
- ha respinto le eccezioni preliminari svolte da osservando, per un verso, che CP_1
nell'atto di citazione risultavano sufficientemente indicati petitum e causa petendi e, per altro verso, che le contestazioni svolte dalla convenuta in ordine alla presunta carenza di Part legittimazione attiva di attenessero al merito della causa, avendo l dedotto CP_1
che l'attrice non avrebbe provato la titolarità effettiva dei crediti azionati;
- nel merito:
a. in ordine al capitale, ha riconosciuto come provato e dovuto, avuto riguardo alle risultanze della Ctu esperita, l'importo di € 13.819,40;
b. quanto agli interessi:
• ha reputato dovuti € 989,26 a titolo di interessi di mora (calcolati sull'importo capitale di € 13.819,40);
• ha escluso la debenza degli interessi di mora calcolati sull'importo capitale per Part cui aveva rinunciato in corso di causa, non avendo parte attrice chiarito i pagina 6 di 18 motivi - e in particolare imputato le specifiche ragioni di debito/credito - per cui aveva progressivamente ridotto la propria pretesa;
• ha riconosciuto, inoltre, € 2.648,63 - rispetto ad € 11.290,41 domandati da - a titolo di interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• ha accertato la debenza degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori riconosciuti come dovuti e scaduti da oltre sei mesi. Part c. ha respinto la domanda ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, argomentando che non avrebbe dimostrato di aver sostenuto costi per recuperare le somme non tempestivamente corrisposte da CP_1
d. ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo che, a fronte dell'accoglimento, sia pure soltanto parziale, della domanda principale, non potesse trovare ingresso la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa e che, in ogni caso, non risultasse provato l'ammontare dell'asserita diminuzione patrimoniale;
Part
- infine, ha compensato integralmente le spese di lite in considerazione del fatto che aveva agito nei confronti di un ente del Servizio Sanitario Nazionale formulando una domanda introduttiva del valore di oltre un milione di euro risultata, in larga parte, palesemente infondata.
Part Con atto di citazione notificato in data 8.7.2024, - dopo aver chiarito di voler ulteriormente ridurre ad € 131.244,19 la somma richiesta a titolo di sorte capitale - ha impugnato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale:
Part 1.
ritenuto che
non avrebbe allegato e provato in modo specifico il credito per sorte capitale;
2. escluso la debenza di interessi moratori e anatocistici maturati sui crediti per sorte Part capitale azionati da con l'atto di citazione e poi rinunciati a fronte dell'intervenuto pagamento di;
CP_1
pagina 7 di 18 3. omesso di riconoscere € 8.641,98 a titolo di interessi di mora maturati su somme diverse da quelle costituenti il capitale;
4. respinto la richiesta di indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2167/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
19.3.2025.
si è costituita anche in appello (24.2.2025) e ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame avverso in quanto infondato.
Alla prima udienza (19.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 10.9.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 2.9.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con il primo motivo di gravame, sostiene l'erroneità della pronuncia impugnata, laddove il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse fornito adeguata prova in merito ai crediti relativi a 155 fatture emesse dalla seguenti società fornitrici:
Zimmer OM Italia Srl;
Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
(ex ; Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
; (cfr. elenco prodotto sub doc. 1 appello BF). CP_11 Controparte_12
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va ricordato il principio - già puntualmente richiamato dal giudice di prime cure - secondo cui a soddisfare l'onere della prova “non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dalla parte, ma è altresì necessario che questa indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in
pagina 8 di 18 tutto o in parte impedito;
né la stessa parte, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dalla legge, non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa” (Cass. n. 3022/2018; Cass. n. 10700/2016; Cass. S.U. n. 2435/2008;
Cass. n. 10343/2000).
In altri termini, "... alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (ex multis, Cass. civ., n. 6020/2011, Cass. n. 20265/2005; Cass. n. 5711/2005; Cass.
23976/2004; Cass. n. 5149/2001).
Part Nel caso in esame, ha tenuto una condotta processuale che ha contribuito a complicare la risoluzione della controversia e ha reso estremamente difficile valutare la fondatezza delle pretese azionate.
In particolare, l'odierna appellante ha versato in atti un'ingente mole di documenti in modo alluvionale e disordinato, spesso senza specifica indicazione o raccordo logico con le proprie deduzioni difensive, rendendo oltremodo gravoso, sia per la controparte, sia per il giudicante, individuare i documenti rilevanti rispetto alle questioni controverse. Part A tal riguardo, la Corte osserva che, nel corpo dell'atto di appello, la difesa di dapprima sostiene che la documentazione comprovante il credito è stata prodotta sub docc. 21 e 24 di primo grado (cfr. pag. 7 atto di appello), per poi, poche pagine più avanti, affermare che “i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, vale a dire: i) fatture, ii) contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l ha richiesto alle società fornitrici le CP_1
forniture/prestazioni iii) documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sono stati prodotti sub doc. 11…” (v. pag. 14 atto di appello).
pagina 9 di 18 Part Ebbene, al doc. 11 risulta prodotta unicamente la visura camerale di e non già la documentazione indicata.
In disparte ciò, la stessa relazione tecnica espletata in primo grado conferma la Part confusione generata da ed evidenzia, nonostante l'ingente mole di documenti depositati, significative lacune proprio riguardo ai documenti indispensabili a provare il credito (cfr. pagg.
4-8 relazione di consulenza).
Infatti, muovendo dalle conclusioni a cui è pervenuto il Ctu (non contestate dal Ctp e dal difensore della cessionaria tanto in primo grado, quanto in appello), la Corte rileva - con Part particolare riferimento alle fatture per cui insiste in questa sede - che:
- quanto ai crediti ceduti da Zimmer OM Italia s.r.l., sono prodotte le tre fatture di cui si chiede il pagamento (nn. 1621208170, 1621252419 e 1621265315, cfr. doc. 21 Part primo grado , ma non risulta prodotto alcun contratto di fornitura/ordinativo;
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte tutte le fatture Controparte_4
Part (in totale 4: SI2012867; SI2012940; SI2012941; SI2108484, v. doc. 21 primo grado , ma, anche in questo caso, non è prodotto alcun contratto di fornitura.
Part ha prodotto in atti, nella cartella dei documenti relativa a Controparte_4
sub doc. 21 cit., un Decreto Dirigenziale del 24 giugno 2020 emesso dal Dirigente responsabile dell'Assessorato all'Economia della regione Sicilia, con cui si autorizza l'acquisto di medicinali dalla predetta società.
Un documento, quindi, che nulla ha a che vedere con l Controparte_1
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte tutte le 6 fatture azionate Controparte_5
(2020312438; 2020315959; 2021300180; 2021302241; 2021302873; 2021308658, cfr. doc. 21 cit.), ma non è prodotto alcun contratto di fornitura;
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte le 30 fatture per cui CP_6
insiste in appello (20123643, 20123644, 20123645, 20123646, 20110145, 20110146,
20125413, 20126662, 20138676, 20138677, 20167395, 20167396, 20167397, 20167398,
20167831, 21005321, 21009890, 21011761, 21012125, 21012128, 21012129, 21015048,
21024986, 21024987, 21024988, 21040379, 21040380, 21040381, 21040383, 21063012, doc. pagina 10 di 18 21 cit.), ma, anche in questo caso, non risulta prodotto alcun ordinativo o contratto di fornitura;
- quanto ai crediti ceduti da (già , Controparte_7 CP_8
richiama nell'elenco prodotto in appello sub doc. 1 la nota di credito n.
2002027381, che - oltre a non essere stata prodotta - riguarda una somma spettante all'Amministrazione appellata;
- quanto ai crediti ceduti da risultano prodotte tutte le 107 Controparte_9
Part fatture per cui insiste in appello, nonché il contratto d'appalto tra la
[...]
e la società fornitrice (datato 8 luglio 2015 e prorogato Controparte_13
sino al 30 giugno 2022, cfr. doc. 21 cit.) con cui si disciplina la fornitura di gas medicale e i servizi accessori, compresi la manutenzione.
Non risultano tuttavia depositati documenti o ricevute idonei ad attestare l'esecuzione delle prestazioni pattuite - né per quanto riguarda la consegna del gas, né per quanto concerne l'esecuzione degli interventi periodici di manutenzione -, il che impedisce alla Corte di verificare concretamente l'effettivo adempimento delle obbligazioni poste a fondamento del credito;
- quanto ai crediti ceduti da sono prodotte le 4 Controparte_10
fatture di cui si chiede il pagamento (2021600854; 2021600867; 2021601092;
2021601713, doc. 21 cit.), mentre non risulta prodotto alcun ordinativo o documento di consegna.
Part produce, infatti, uno screenshot della pagina del sito “acquistiinretepa.it” da cui si evincerebbe l'ordine della fornitrice accettato da . CP_1
La schermata, tuttavia, non reca alcuna sottoscrizione - come invece esplicitamente richiesto nel documento stesso (ove, in calce, è esplicitato che “questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale”) - e, pertanto, non può essere ritenuto prova della stipula di un valido contratto;
pagina 11 di 18 - relativamente ai crediti ceduti da e da , non risultano CP_11 CP_12
prodotte né le fatture, né i contratti/ordinativi, né tanto meno i documenti comprovanti l'esecuzione delle forniture.
Part Tali rilievi portano alla conclusione che non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., non avendo prodotto la documentazione idonea a provare il credito per il cui pagamento insiste nel presente grado di giudizio.
Né può validamente sostenersi – come vorrebbe l'odierna appellante – che CP_1
avrebbe posto in essere comportamenti e sollevato eccezioni che hanno carattere confessorio in ordine all'esistenza dei contratti di fornitura.
La difesa dell appellata ha puntualmente evidenziato, sin dalla comparsa di CP_1
costituzione di primo grado, la mancanza di documentazione idonea a dimostrare la Part sussistenza del credito azionato da contestando le varie somme richieste dalla cessionaria (cfr. paragrafi 2, 4 e 5 comp. cost. primo grado, nonché paragrafi 1 e da 8 a 11 seconda memoria istruttoria . CP_1
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di BF di condanna della controparte al pagamento di euro € 131.244,19 a titolo di sorte capitale va respinta.
Al riguardo, va altresì evidenziato che, non essendo dovuto tale importo a titolo di capitale, non risultano dovuti neppure i relativi interessi moratori e anatocistici, oltre che l'indennizzo di cui all'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, considerato che il riconoscimento di tali ulteriori somme presuppone necessariamente la prova della debenza del capitale o del ritardato pagamento da parte della debitrice.
Venendo, poi, all'esame del secondo motivo di appello, la Corte ne rileva l'infondatezza.
BF sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di condanna di al pagamento di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, interessi anatocistici e CP_1
indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 in relazione alla sorte capitale rinunciata dalla cessionaria in corso di causa.
pagina 12 di 18 Part Tali importi non possono essere riconosciuti in favore di
Infatti, l'odierna appellante ha ridimensionato nel corso del giudizio - tanto in primo grado, quanto in appello - gli importi richiesti a titolo di capitale senza specificare le fatture per le quali la rinuncia fosse dipesa dall'avvenuto pagamento e senza allegare, né fornire elementi di prova in relazione al momento in cui i singoli versamenti di CP_1
sarebbero avvenuti.
Tali carenze assertive rendono de facto impossibile individuare le fatture azionate per le quali le somme non siano state tempestivamente corrisposte e verificare la dedotta tardività dei pagamenti rispetto alle scadenze previste.
In tal senso, non è certamente idonea a colmare tali lacune la nota riassuntiva dei Part pagamenti effettuati da prodotta in appello da sub doc. 2, trattandosi di CP_1
documento inammissibile ex art. 345 c.p.c. (in quanto tardivamente prodotto) e, in ogni caso, di formazione unilaterale, da cui, in assenza di documentazione comprovante le date, gli importi e le imputazioni dei singoli versamenti effettuati da , non può desumersi CP_1
una valida prova del tardivo adempimento dell'odierna appellata.
Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione articolato da Pt_1
Va preliminarmente osservato che non ha impugnato la sentenza nella parte in cui CP_1
Part il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto a la somma di € 2.648,63 a titolo di interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e ha condannato l'odierna appellata al relativo pagamento.
Di conseguenza, tale capo della sentenza è passato in giudicato.
Part Ciò posto, si osserva che la richiesta di di condanna dell'Amministrazione ad euro €
8.641,98 (pari alla differenza tra l'importo domandato in primo grado - € 11.290,41 - e la somma riconosciuta dal Tribunale a tale titolo) non può comunque trovare accoglimento.
pagina 13 di 18 Infatti, con riguardo alle somme richieste per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, non risulta traccia né dei contratti di fornitura, né tanto meno delle relative fatture (cfr. relazione Ctu pagg. 14-20).
La Corte osserva che, in assenza della produzione delle fatture e dei contratti di fornitura relativi agli importi richiesti ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, non è possibile verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza delle pretese, anche in relazione agli interessi anatocistici e all'indennizzo per ritardato pagamento ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002.
E, in tal senso, non possono certo colmare siffatte lacune probatorie né, per un verso, i contratti di cessione dei crediti (che non forniscono elementi utili in ordine agli elementi sopra evidenziati), né, per altro verso, le note di debito (per quanto corredate dei vari elementi Part evidenziati da quali: il nominativo della società che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
la data di fine calcolo degli interessi di mora;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale;
il tasso di interesse di mora;
l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale, cfr. docc. 4a e 4b primo grado BF), le relative fatture emesse per il ritardato pagamento, nonché i prospetti riepilogativi delle fatture, in tesi, saldate tardivamente da Part
, trattandosi di documenti elaborati unilateralmente da ed espressamente CP_1
contestati dall sin dal primo grado del giudizio (cfr. pag. 6 comp. cost. Controparte_2
. CP_1
Part Va, infine, respinto anche il quarto motivo di appello, con cui reitera la richiesta di pagamento della somma di euro 25.120,00 in relazione al mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, pari all'importo forfetario di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate in giudizio.
In merito alle fatture per le quali non è stata fornita prova idonea dell'esistenza del credito, si è già osservato (v. pagg. 12 e 13) come la richiesta risulti assorbita dal rigetto della domanda di condanna al pagamento della sorte capitale azionata da BF. pagina 14 di 18 Per quanto riguarda, invece, l'indennizzo relativo al capitale cui l è stata CP_1
condannata al pagamento (con statuizione passata in giudicato, stante la mancata impugnazione di
, va osservato che la Corte non condivide le argomentazioni offerte dal Tribunale CP_1
Part circa il fatto che fosse onerata della prova di aver effettivamente sostenuto dei costi per recuperare il credito.
L'art. 6 del d.lgs. 231/2002, avente ad oggetto le spese di recupero del credito, distingue, infatti, due ipotesi.
Il comma 1 prevede che il creditore possa richiedere il rimborso delle spese in concreto sostenute per il recupero del credito ed è evidente che, in questo caso, esse debbano essere specificamente indicate e provate, in quanto si tratta di un importo variabile a seconda delle circostanze del caso concreto.
Diversamente, il comma 2 riconosce al creditore un importo forfetario - pari a 40,00 euro - in caso di mancato/ritardato pagamento dal debitore.
Si tratta, in sostanza, di una somma predeterminata dalla legge, che opera automaticamente e non richiede la prova di aver sostenuto uno specifico costo, con funzione compensativa per il creditore che non ottiene il pagamento di quanto dovuto nei termini pattuiti. Part Nel caso di specie, ha espressamente richiesto la condanna dell al CP_1
pagamento dell'indennizzo previsto dal comma 2 della citata norma e, pertanto, non era tenuta a dimostrare di aver sostenuto specifici costi per il recupero del credito.
Tanto precisato, non risulta comunque che tali importi possano essere riconosciuti all'odierna appellante.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado – condivisa in toto dal
Tribunale e, come detto, mai contestata dalla difesa dell'odierna appellante – risulta che Part abbia versato in atti la documentazione necessaria a fornire piena prova del credito soltanto con riguardo alle seguenti fatture:
- n. 3202106100, cedente CK ON S.p.A. (importo residuo pari a 0);
pagina 15 di 18 - n. 3202116941, cedente CK ON S.p.A. (importo residuo pari a € 19,04);
- n. 2002027089, cedente (importo residuo pari a € 13.800,36); Controparte_7
- n. 2002029683, cedente (importo residuo pari a € 1.193,12). Controparte_7
- n. 2102101352, cedente (importo residuo pari a € 1.475,88). Controparte_7
Part Ebbene, la Corte osserva che i contratti di cessione dei crediti stipulati tra e le due Part società fornitrici (cfr. doc. 7 primo grado non risultano comprendere anche il credito indennitario che la cessionaria intende far valere in questo giudizio.
Segnatamente:
- per quanto concerne il contratto tra e la società fornitrice CK ON, la cessione fa esclusivo riferimento alla somma a titolo di capitale, senza che siano ricompresi i frutti, gli accessori e il diritto all'indennizzo di cui all'art. 6 c. 2 d.lgs.
231/02;
- per quanto concerne il contratto tra e (oggi , l'art. 3 del CP_8 CP_7
contratto prevede che la fornitrice cede alla cessionaria anche i frutti maturati e da maturarsi, gli accessori, i privilegi, le garanzie e le cause di prelazione che assistono i crediti, ma, anche in questo caso, non vi è alcuno specifico riferimento all'indennizzo di cui si discute.
Sul punto, la Corte ritiene che, affinché il credito di cui all'art. 6 c. 2 del d.lgs. 231/2002 possa essere fatto valere dalla cessionaria, risulti necessaria una sua specifica cessione da parte dei fornitori originari.
L'indennizzo previsto dalla norma, infatti, non rappresenta semplicemente una voce accessoria del credito (come gli interessi), ma costituisce l'oggetto di uno specifico diritto indennitario, non scevro da connotati sanzionatori – ben distinto rispetto al diritto di credito – la cui esigibilità sorge in caso di mancato/ritardato pagamento da parte del debitore.
pagina 16 di 18 Per questo motivo, la cessione del credito per capitale e dei relativi frutti/accessori, in assenza di una chiara e specifica previsione contrattuale, non può comportare automaticamente anche il trasferimento del diritto all'indennizzo di cui all'art. 6 c. 2
d.lgs. 231/02, che, in tal caso, rimane in capo al cedente originario.
Pertanto, pur con motivazione diversa rispetto a quella offerta dal giudice di prime cure, va respinta la richiesta di indennizzo ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02 avanzata da Pt_1
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (52.000-260.000) e dunque in complessivi € 9.991,00 (di cui euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Busto Arsizio n. 9 resa e pubblicata l'8 gennaio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 17 di 18 3) dà atto che nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 10 settembre 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 18 di 18