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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED SE HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Michele Licata e Annunziata D'Andrea che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di n. 10194/2021, resa nel procedimento R.G. n. 10415/2019 –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava innanzi alla Parte_1
Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di n.10194/2021 chiedendone la riforma.
La si costituiva resistendo in diritto e chiedendo di respingere l'appello. Controparte_1
Con decreto del diciotto gennaio 2022 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con decreto del tre ottobre 2022.
All'udienza del ventotto novembre 2022 la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data trenta giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del ventidue aprile 2025.
Con provvedimento del trenta giugno 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, rinviava ex art. 309 c.p.c. al sette luglio 2025, udienza sostituita da note che le parti non depositavano.
Il Collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del trenta giugno 2025, come da decreto del ventidue aprile 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non hanno depositato note per l'udienza del sette luglio 2025 fissata ex art. 309 c.p.c. di cui avevano ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, camera di consiglio dell'otto luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED SE HE de Courtelary
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED SE HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Michele Licata e Annunziata D'Andrea che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di n. 10194/2021, resa nel procedimento R.G. n. 10415/2019 –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava innanzi alla Parte_1
Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di n.10194/2021 chiedendone la riforma.
La si costituiva resistendo in diritto e chiedendo di respingere l'appello. Controparte_1
Con decreto del diciotto gennaio 2022 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte con decreto del tre ottobre 2022.
All'udienza del ventotto novembre 2022 la Corte, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data trenta giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del ventidue aprile 2025.
Con provvedimento del trenta giugno 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, rinviava ex art. 309 c.p.c. al sette luglio 2025, udienza sostituita da note che le parti non depositavano.
Il Collegio riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del trenta giugno 2025, come da decreto del ventidue aprile 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non hanno depositato note per l'udienza del sette luglio 2025 fissata ex art. 309 c.p.c. di cui avevano ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, camera di consiglio dell'otto luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED SE HE de Courtelary
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