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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 1284/2021 R.G. promossa da:
, residente in [...]di Fassa, frazione Vigo di Parte_1
Fassa, Strada de Pralongial n° 7 rappresentato e difeso dall'avv. Katia Vasselai
RICORRENTE
C O N T R O
, residente in [...]di Fassa, frazione Vigo di Controparte_1
Fassa, Strada de Pralongial n° 5 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cigolla
CONVENUTA
OGGETTO: azione ex art. 843 c.c. e distanze legali
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Richiamando tutto quanto emerso in corso di causa e quanto ampiamente esposto, dedotto e prodotto nei precedenti atti del giudizio, voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in via principale pregiudiziale/preliminare:
1) dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali avanzate da controparte in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 36 c.p.c.;
2) dichiarare la propria incompetenza rispetto alle domande riconvenzionali avanzate da controparte in quanto devolute per materia alla competenza del Giudice di Pace. pagina 1 di 17 in via principale nel merito:
1) alla luce di tutto quanto esposto e prodotto, e di quanto emerso in corso di causa, riconosciuta la necessità ex art. 843 primo comma c.c., autorizzare il signor Pt_1
e/o chi per lui, ad accedere alla p.ed 803 in CC Vigo in proprietà alla signora
[...]
, per il tempo strettamente necessario, e con le modalità ritenute Controparte_1 congrue, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della staccionata situata tra la p.ed.
801 e la p.ed. 803 in CC Vigo. in ogni caso
2) Con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge. in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto giudicante ritenesse le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta ammissibili e dunque trattabili nel presente giudizio:
NEL MERITO
1) rigettare alla luce di tutto quanto emerso in corso di causa le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;
2) alla luce di tutto quanto esposto e prodotto, e di quanto emerso in corso di causa, riconosciuta la necessità ex art. 843 primo comma c.c., autorizzare il signor Pt_1
e/o chi per lui, ad accedere alla p.ed 803 in CC Vigo in proprietà alla signora
[...]
, per il tempo strettamente necessario, e con le modalità ritenute Controparte_1 congrue, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della staccionata situata tra la p.ed.
801 e la p.ed. 803 in CC Vigo.
3) vista la dichiarata disponibilità del di provvedere spontaneamente al taglio Pt_1 dei rami protesi sulla proprietà della signora e a fronte della contestuale CP_1 dichiarata disponibilità della convenuta ad acconsentire l'accesso alla sua proprietà per
l'incombente, dichiarare cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda riconvenzionale avente tale oggetto.
Reconventio reconventionis
1) qualora la signora non autorizzi spontaneamente il ad accedere alla CP_1 Pt_1 sua proprietà per il taglio dei rami protesi, accertare e dichiarare che la recisione di questi ultimi può essere effettuata dal solo accedendo alla proprietà e Pt_1 CP_1 conseguentemente autorizzare quest'ultimo, ex art. 843 c.c., ad accedervi per
l'incombente; pagina 2 di 17 2) accertare e dichiarare il reale confine intercorrente tra le P.ed 801 e 803 in CC Vigo, alla luce anche degli accordi a suo tempo intercorsi tra le parti e conseguentemente tenerne in debito conto ai fini dell'accertamento delle distanze legali di piante e siepi vive esistenti sulla proprietà . Pt_1
In ogni caso
2) Con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla seconda memoria ex art 183
c.p.c. dd. 25.12.2021 cui non si è dato corso, con opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie di parte avversa.”
così conclude: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, così giudicare:
1) in via pregiudiziale di rito, rigettare le domande riconvenzionali proposte da parte attrice in quanto formulate tardivamente;
2) nel merito, respingere tutte le domande proposte contro la signora in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale, accertare il protendersi sulla particella edificiale di proprietà della signora dei rami delle piante di proprietà del poste lungo il CP_1 Pt_1 confine e conseguentemente condannare quest'ultimo al taglio degli stessi;
4) in via riconvenzionale, accertare il mancato rispetto delle distanze legali delle piante di proprietà del signor poste lungo il confine tra l' e Pt_1 Parte_2
l' e, per l'effetto, condannare il signor all'estirpazione delle Controparte_2 Pt_1 piante medesime;
5) in ogni caso, con il favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante abrogazione ex D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”
FATTO E DIRITTO
Premesso, fra l'altro, di essere proprietario della p.ed. 801 C.C. Vigo, confinante con la p.ed. 803 di proprietà di , e che tali fondi erano separati da una Controparte_1 pagina 3 di 17 staccionata, di esclusiva proprietà di esso ricorrente, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
, esponeva, in estrema sintesi, che: Parte_1
➢ la detta staccionata, essendo in evidente stato di degrado, necessitava di urgenti lavori di manutenzione;
➢ tali lavori potevano essere agevolmente eseguiti soltanto all'interno della proprietà della convenuta, stante la presenza di siepi sulla p.ed. 801, che impedivano l'avvicinamento allo steccato;
➢ la non aveva consentito l'accesso al proprio fondo, per poi avanzare CP_1 inaccettabili pretese di rimozione di piante e siepi esistenti sulla p.ed. 801.
concludeva chiedendo di essere autorizzato, ex art. 843 c.c., ad Parte_1 accedere alla p.ed. 803 “per il tempo strettamente necessario e con le modalità ritenute congrue, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dello steccato posto
a confine tra la p.ed. 801 e la p.ed. 803 in CC Vigo”.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di rigettare la domanda del Controparte_1 ricorrente e, in via riconvenzionale, di condannarlo a recidere i rami delle piante esistenti sulla p.ed. 801 protesi oltre la linea di confine, nonché a estirpare le piante a distanza dal confine inferiore a quella legale.
Dopo aver sostenuto, fra l'altro, che per circa 2/3 della lunghezza della staccionata e a ridosso della stessa insistevano sul suo fondo piante da frutto e fiori,
eccepiva l'assenza del requisito della necessità richiesto dall'art. 843 Controparte_1
c.c., potendo il ricorrente eseguire i dedotti lavori di manutenzione all'interno della stessa p.ed. 801 dopo aver potato le piante ivi esistenti che gli impedivano l'avvicinamento alla staccionata, per poi evidenziare che:
➢ i lavori in questione avrebbero comportato la distruzione della area coltivata sul suo fondo;
➢ i rami di alcune piante del ricorrente si protendevano oltre la linea di confine, di talché dovevano essere recisi;
➢ alcune piante di controparte non rispettavano le distanze minime di cui all'art. 892 c.c.;
➢ l'inosservanza di tale distanza legale era oggetto di domanda (di competenza del giudice di pace) in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quella proposta dal ricorrente.
pagina 4 di 17 Sul ritenuto presupposto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, con ordinanza dd.
4.10.2021 veniva disposto di procedere secondo il rito ordinario.
Con memoria dd.
1.12.2021 depositata ai sensi dell'art. 183, 6° co., n° 1 c.p.c. nella sua previgente formulazione, , oltre a eccepire l'inammissibilità Parte_1 delle domande riconvenzionali della convenuta, nonché l'incompetenza per materia di quella proposta ex art. 892 c.c. e a reiterare la domanda iniziale, chiedeva, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di controparte avente a oggetto il taglio dei rami degli alberi protesi oltre la linea di confine, stante la sua disponibilità ad effettuare tale operazione previo accesso al fondo confinante;
inoltre chiedeva, per l'eventualità che la convenuta non autorizzasse l'accesso al proprio fondo per il taglio dei rami oltre confine, di accertare e dichiarare che tale recisione poteva essere eseguita soltanto dalla p.ed. 803 e, quindi, di essere autorizzato ad accedervi per tale incombente;
chiedeva, infine, di accertare la linea di confine in base all'accordo a suo tempo intercorso con la controparte e di tenere conto di tale accertamento nell'esame della domanda relativa alla distanza legale di alberi e siepi. eccepiva poi l'inammissibilità di queste ultime domande, Controparte_1 perché tardivamente proposte.
In corso di causa si provvedeva all'assunzione di prove orali e all'espletamento di due distinte consulenze tecniche d'ufficio, una affidata al geom. che si Persona_1 avvaleva dell'ausilio del perito agrario e l'altra al dott. Persona_2 [...]
Persona_3
Alle esito le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.
Sulle questioni pregiudiziali di rito
Considerato che la domanda proposta da nel ricorso introduttivo Parte_1 si fonda, fra l'altro, sull'assunto che i dedotti lavori di manutenzione della staccionata non siano eseguibili sul suo fondo per la presenza di piante che non consentono di raggiungerla e che la concessione dell'accesso sul fondo altrui ex art. 843 c.c. presuppone l'effettiva necessità di tale accesso, vi è ragione di ritenere che il rispetto della distanza legale di tali piante dalla linea di confine costituisce, in punto di fatto e di diritto, un necessario antecedente logico-giuridico rispetto alla decisione richiesta dal e Pt_1 che, quindi, le domande formulate dal ricorrente e dalla convenuta, rispettivamente, ai pagina 5 di 17 sensi dell'art. 843 c.c. e dell'art. 892 c.c. siano in un rapporto di pregiudizialità in grado di giustificarne la trattazione cumulativa nel presente giudizio.
Tale modus procedendi appare appropriato anche in relazione alla domanda della convenuta avente a oggetto la recisione dei rami degli alberi del ricorrente protesi oltre la linea di confine (che rientra nella competenza del giudice unico di Tribunale - v. Cass., n°
20051/2018), in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui “se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus” (così, per tutte, Cass., n° 5484/2024), il che è ravvisabile nel caso di specie, atteso che l'individuazione della linea di confine, di tutta evidenza necessaria in ordine alla domanda ex art. 896 c.c., rileva, per quanto sopra esposto, anche ai fini della decisione in ordine alla domanda ex art. 843 c.c..
Dovendosi, quindi, in ogni caso procedere a tale accertamento incidentale, appare priva di effettivo rilievo la tardività dell'espressa domanda proposta sul punto dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c..
Tale modalità temporale di proposizione della reconventio reconventionis rileva, invece, in ordine alla domanda formulata da al punto 1 delle conclusioni Parte_1 ivi rassegnate, visto che nel termine assegnato ai sensi della detta disposizione codicistica erano consentite soltanto la precisazione e la modificazione di domanda, eccezioni e conclusioni già proposte, non anche la proposizione di domande nuove.
[... Sul confine tra la p.ed. 801 C.C. Vigo di e la p.ed. 803 C.C. Vigo Parte_1
Controparte_3
Essendo necessario, ai fini della decisione relativa alla domanda ex art. 843 c.c., accertare innanzi tutto se ed eventualmente quali piante del siano allocate a Pt_1 distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 892 c.c., sì da non consentirgli di avvicinarsi alla staccionata e di sottoporla ai necessari lavori di manutenzione, occorre preliminarmente procedere all'individuazione della linea di demarcazione tra i due fondi delle parti e poi verificare se la vegetazione esistente sulla p.ed. 801 del ricorrente rispetta le distanze di cui all'art. 892 c.c..
Considerato, infatti, che l'obbligo, gravante sul proprietario di un fondo, di consentire l'accesso ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari per costruire o pagina 6 di 17 riparare un muro o altra opera, non trova la sua fonte in un diritto di servitù a favore del fondo finitimo, “integrando, per converso, gli estremi di una "obligatio propter rem" che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo, funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino (da adempiere indipendentemente dall'accertamento del giudice, la cui eventuale pronuncia ha carattere meramente dichiarativo) e consistente nel dovere di consentire l'accesso o la momentanea occupazione degli spazi necessari al compimento delle operazioni di manutenzione e rifacimento…tutte le volte in cui l'impedimento dell'accesso stesso renderebbe impossibile il compimento delle necessarie riparazioni” (così Cass., n°
10474/1998), e che, quindi, l'accoglimento di una domanda proposta ex art. 843 c.c. presuppone che l'opera dedotta possa essere eseguita soltanto in caso di accesso sull'altrui fondo, ai fini della valutazione della fondatezza delle contrapposte prospettazioni delle parti, si deve innanzi tutto individuare la linea di confine tra i due fondi, per poi accertare se la manutenzione della staccionata all'interno della stessa p.ed.
801 di proprietà di non sia realmente possibile soltanto perché le piante Parte_1 ivi allocate si trovano a una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 892
c.c..
Nel deporre in udienza, il teste ha rammentato che nel corso di un Testimone_1 sopralluogo risalente al 2005-2006 e il marito della convenuta Parte_1
“concordarono di posizionare la staccionata in corrispondenza della linea di confine”.
Tale affermazione (che proviene da teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare), oltre a non risultare contraddetta da univoci elementi probatori di segno contrario, trova sostanziale conferma sia nel contenuto dello stesso ricorso introduttivo, ove si è rappresentato (v. pag. 3 e 5) che la staccionata in legno è “posta a confine”
(anche nel capitolo di prova n° 5 si è sostenuto che lo steccato in legno “segna il confine”), sia nell'allegata corrispondenza stragiudiziale tra le parti (v. la missiva del legale del ricorrente dd. 14.5.2020, allegata al ricorso come doc. n° 2, ove parimenti si legge “la staccionata posta a confine”, nonché la mail dd. 12.6.2020 prodotta come doc.
n° 4, ove si legge “…staccionata che delimita il confine tra le due proprietà”).
Pertanto, tenuto conto del principio di diritto secondo cui
“il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma pagina 7 di 17 scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum"” (così Cass. n° 4835/2019), vi è ragione di ritenere che il confine fra i fondi degli odierni contendenti sia effettivamente rappresentato dalla staccionata esistente in loco (non essendo del resto stato provato, né specificamente dedotto alcun valido motivo per il quale avrebbe dovuto installare la Parte_1 recinzione sul proprio fondo e a mezzo metro di distanza dal confine concordato con il proprietario confinante).
Sulla domanda di parte convenuta ex art. 892 c.c..
Al riguardo occorre fare riferimento, in primo luogo, agli elaborati peritali depositati dal CT il quale, nel condividere “il lavoro di identificazione e Per_3 riconoscimento delle varie essenze che costituiscono la siepe” effettuato in precedenza dal perito agrario del cui ausilio si era avvalso il CT geom. , ha sostenuto, Per_2 Per_1 fra l'altro, che:
a) se si escludono i RU IU, nessuna pianta, tra quelle che compongono la siepe del ricorrente, è simile all'ontano o al castagno, né è qualificabile come albero di alto o medio fusto.
b) le piante rinvenute sul fondo in prossimità del confine con la proprietà Pt_1 sono tutte classificabili, ai fini dell'art. 892 c.c., in termini di “siepe CP_1 viva/arbusto”, all'infuori dei dieci RU IU (contraddistinti dal n° 17 nelle tabelle riportate nelle relazioni), di cui sette “sicuramente classificabili come di alto fusto” e tre “più giovani” rientranti nella categoria degli “alberi da frutto di altezza non superiore ai 2,5 metri”;
c) la maggior parte della siepe presente in loco non è, quindi, riconducibile nella categoria di “alberi di alto o medio fusto”;
d) i tre RU IU, qualificati come alberi da frutto, sono stati potati e mantenuti ad un'altezza non eccedente mt. 2,40;
e) l'altezza dei è risultata pari a mt. 2,30 nella parte Parte_3 potata verso la proprietà e a mt. 5,30 nella parte prospiciente il fondo Pt_1
CP_1
f) l'altezza massima “alla quale il fusto principale inizia a ramificarsi in rami secondari” è risultata pari a mt. 2,30 per due Thuja Occidentalis Smaragd e per pagina 8 di 17 tre contraddistinti nelle tabelle riportate nelle Parte_3 relazioni peritali, le prime, con il n° 2 e gli altri con i n° 12 e n° 14 (il che va valutato unitamente a quanto riportato nella relazione peritale dell'ausiliare del
CT , laddove si era fatto presente che all'epoca nessuna pianta sul fondo Per_1
aveva un'altezza superiore a mt. 2,40); Pt_1
g) di contro, “le ramificazioni della pianta partono già al livello del suolo” per molti altri esemplari, e segnatamente per i due US BE n° 4, per il Laburnum anagyroides n° 5, per la RE HO n° 6, per i tre Acer negundo n° 9, per la Weigelia florida n° 10, per i sette Cornus alba ell n° 11, per le quattro Thuja occidentalis smaragd n° 13, per i sei Cornus alba ell n° 15, per le sette Forsythia
vahl n° 16 e per i tre Pinus mugo n° 18; non è significativamente diversa la situazione per la Thuja occidentalis smaragd n° 14, visto che la sua ramificazione inizia a cm 10 dal suolo.
Tanto premesso, devesi considerare innanzi tutto che, nell'indicare le distanze minime degli alberi dal confine, l'art. 892 c.c. distingue gli “alberi di alto fusto”
(individuandoli, nel n° 1, in quelli in cui “il fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole”, con ciò alludendo “alla suddivisione in branche del fusto, che continua in esse il suo naturale percorso in altezza” - così, in motivazione, Cass., n° 26130/2015), dagli “alberi di non alto fusto” (che identifica, invece, in quelli “il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami”, con ciò intendendo fare riferimento
“all'intenso propagarsi degli elementi secondari dell'albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto” - così, in motivazione, la citata Cass.,
n° 26130/2015).
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue, inoltre, le siepi formate da arbusti (termine che tanto per i botanici quanto per il senso comune, non individua un certo tipo di pianta, ma piuttosto ne coglie le caratteristiche morfologiche, peraltro influenzate anche dalle condizioni climatiche, oltre che ovviamente dalle tecniche di coltivazione adottate, sicché è riferibile a pianta di dimensioni limitate, che si ramifica fin dalla base), piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto (purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o pagina 9 di 17 barriera contro gli agenti esterni), le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine (in tal senso, per tutte, v. Cass., n° 29305 2024).
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità (v. Cass. civ., n° 3232/2015) si è poi avuto modo di precisare che la siepe è una struttura vegetale che assolve diverse funzioni
(garantire “l'habitat per centinaia di specie vegetali e animali minacciati, che in tal modo possono trovare rifugio nei territori antropizzati”; riparare dal vento;
schermare la vista in ambito abitativo;
proteggere i terreni dall'erosione e dalle immissioni).
Pertanto, tenuto conto, da un lato, che, il CT al pari del perito agrario Per_3 di cui si è avvalso il CT , ha escluso la riconduzione delle piante del Per_2 Per_1
nella categoria degli alberi di alto fusto, a eccezione dei , e che, se Pt_1 Persona_4 si escludono questi ultimi, all'epoca del primo sopralluogo effettuato dal CT Per_1 nessuna pianta aveva un'altezza superiore a mt. 2,40 (il che rileva visto che, come statuito da Cass., n° 20826/2016, “gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n. 1 c.c., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta classificata in botanica come di alto fusto ovvero, quando si tratti di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo assunto in concreto”); e dall'altro che, stando a quanto accertato dal CT le Per_3 ramificazioni delle 35 piante indicate al punto g) che precede partono al livello del suolo o comunque in prossimità dello stesso, appare fondato ricondurre queste ultime nell'ambito applicativo del n° 3 del 1° co. dell'art. 892 c.c. e, quindi, individuare in 50 centimetri la loro distanza minima dal confine, che nel caso di specie, avuto riguardo alla tolleranza di 1 cm per le misurazioni effettuate dal CT (v. pag. 4 della relazione Per_3 peritale dd.7.7.2024), risulta rispettato, di talché in parte qua la domanda della convenuta non appare meritevole di accoglimento.
Il detto limite minimo è riferibile anche alle nove piante contraddistinte dai nn. 1,
2, 3, 7 e 8 (che, stando alle misurazioni effettuate dal CT, non risultano allocate a distanza inferiore a mt. 0,50 dalla staccionata corrispondente alla linea di confine), avuto riguardo alla classificazione indicata dai CT, all'altezza della ramificazione non superiore a mt. 2,30 (misura che, stando a quanto riportato nel verbale di sopralluogo allegato alla relazione peritale, è stata accertata senza alcuna contestazione delle parti) e all'altezza
(non superiore a mt. 2,40) all'epoca del primo accertamento, nonché alle modalità di coltivazione a siepe.
pagina 10 di 17 Lo stesso dicasi in ordine ai tre RU IU da frutti, in quanto tutti piantumati nel rispetto della distanza minima di mt. 1,00 indicata nel n. 3 dell'art. 892 c.c..
La domanda in esame appare, invece, fondata in ordine a nove delle dieci piante di II, che, a dire del perito agrario (la cui classificazione è Parte_3 Per_2 stata, come detto, condivisa dal CT , “viene utilizzata come pianta da siepe Per_3 adattandosi alle diverse condizioni pedoclimatiche e per rapidità di crescita” e che, come specificato nelle relazioni peritali citate in alcune pronunce di merito (v. App. Napoli n°
4251/2024, Trib. Treviso n° 171/2017), costituisce pianta sempreverde della famiglia ovvero di un ibrido intergenerico di cipresso, creato per motivi ornamentali CP_4
e, caratterizzandosi per la rapidità di crescita, per la tolleranza a potature intense, per la resistenza ed adattabilità a climi e terreni diversi, nonché per l'estrema compattezza della chioma, spesso adibito a uso di siepe o schermature, sì da risultare confine di proprietà a guisa di vere e proprie recinzioni viventi produttive di biodiversità.
Considerato che nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche (in tal senso, v.
Cass., n° 17757/2014; in senso conforme, Cass. n° 14759/2007 e Cass., n° 11440/1997; si veda, altresì, Cass., sez. lav., 3.08.2004, n. 14849, ove il suddetto principio dell'onere di adeguata motivazione è stato ribadito anche in sede di impugnazione, in cui “il giudice
d'appello non è però tenuto ad uniformarsi alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico del giudice di primo grado ne' è tenuto ad effettuare una nuova consulenza, in caso di dissenso con le conclusioni cui questi è pervenuto”), ritiene il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dai predetti tecnici, le piante Parte_4
in ragione non solo e non tanto dello sviluppo assunto in concreto (avendo tutte
[...] raggiunto l'altezza di mt. 5,30, come esposto nella relazione peritale integrativa dd.
10.1.2025), ma soprattutto della detta classificazione botanica, ex se evocativa del genere cipresso menzionato nel n. 1 del 1° co. dell'art. 892 c.c., appaiono riconducibili nel campo applicativo del successivo 2° co., ove viene in rilievo la categoria di “piante simili” a ontano e castagno, quest'ultimo pure espressamente menzionato, insieme ai cipressi, nella prima parte della disposizione de qua.
pagina 11 di 17 Ad avvalorare tale conclusione sovviene un pronunciamento della Suprema Corte che, nell'ambito di un giudizio relativo proprio a una pianta di “Cupressus AR leylandi”, dunque assolutamente identica a quella oggetto di causa, ha ritenuto che
“anche gli alberi di alto e medio fusto, possano costituire siepe, come si desume dall'art.
892, 2° co., c.c., pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma, come i cipressi”, con la conseguenza che “ove il giudice di merito abbia accertato che la collocazione di essi sia stata finalizzata a costituire una siepe che adempia alla sua naturale funzione di barriere contro gli agenti esterni, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine” (così in motivazione, Cass., n° 1682/2015).
In adesione a tale impostazione interpretativa si può, quindi, ritenere che nel caso di specie le piante di (tutte con ramificazione a distanza dal Parte_3 suolo non superiore a mt. 2,30) non avendo all'epoca del primo sopralluogo nel 2023 un'altezza maggiore di mt. 2,40 (senz'altro consona ad una siepe) ed essendo state allocate in modo tale da costituire una schermatura visiva e acustica con la proprietà confinante e una barriera contro gli agenti esterni, rappresentano, per disposizione lineare, stato vegetativo e funzione, una vera e propria siepe e, quindi, avrebbero dovuto essere allocate a distanza non inferiore a 1 metro dal confine ai sensi del 3° co. dell'art. 892 c.c., limite rispettato soltanto da una delle cinque piante contraddistinte dal n° 14 nella tabella allegata alle relazioni peritali del CT Per_3
Né appare ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario al fatto che, nel caso di specie, a differenza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 892 c.c., non si sia in presenza di una periodica recisione dei rami vicino ai ceppi, avendo la Suprema Corte chiarito, in altra occasione in cui si era pure occupata di cipressi, che questa è unicamente una delle possibili modalità in concreto utilizzabili per far crescere la pianta in larghezza sicché, qualora il giudice del merito accerti che la collocazione delle piante è stata comunque in concreto realizzata allo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, come nel caso di specie, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un solo metro dal confine (Cass., n° 1412/1999, ove si è precisato che l'individuazione degli alberi di alto e medio fusto in relazione ai quali, se tenuti a siepe, si applica la distanza di mt. 1,00, al di là di quelli espressamente indicati dalla norma, è collegata alla possibilità che si tratti di alberi la cui coltivazione a siepe possa essere effettivamente realizzata (del resto, anche gli ontani, direttamente presi in considerazione dal 2° co. della norma in pagina 12 di 17 oggetto, la quale ne autorizza la permanenza ad una distanza di 1 mt. dal confine, crescono comunque normalmente ad una altezza superiore ai 10 mt.).
Alla luce delle considerazioni svolte va condannato ad arretrare Parte_1 alla distanza di mt. 1,00 dalla linea di confine i nove che allo Parte_3 stato si trovano a distanza inferiore.
Ad analoga conclusione deve addivenirsi in ordine ai 7 , che il CT Persona_4 ha qualificato come alberi di alto fusto, visto che si trovano tutti a distanza dalla staccionata, corrispondente alla linea di confine, inferiore a quella di mt. 3 indicata dal n°
1 dell'art. 892 c.c..
Di conseguenza, non essendo stata acquisita prova sufficiente e inequivoca di una loro allocazione per almeno venti anni prima della proposizione della domanda in esame e, quindi, della fondatezza dell'eccezione di usucapione formulata dal ricorrente, quest'ultimo deve essere condannato ad arretrarli sino al detto limite.
Sulla domanda di parte ricorrente ex art. 843 c.c.
Come già detto, sul ritenuto presupposto che la staccionata collocata tra la p.ed.
801 C.C. di sua proprietà e la confinante p.ed. 803 necessiti di lavori di manutenzione, non eseguibili dal proprio fondo per la presenza di piante che non consentono di raggiungerla, chiede, ai sensi dell'art. 843 c.c., di essere autorizzato ad Parte_1 accedere all'interno della p.ed. 803 C.C. Vigo di proprietà di “per il Controparte_1 tempo strettamente necessario e con le modalità ritenuta congrue”, al fine di eseguire i necessari lavori di manutenzione dello steccato in questione.
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che, stando a quanto esposto nella relazione peritale depositata dal primo CT, il geom. nominato in corso di causa, Persona_1 la staccionata in oggetto, essendo “soggetta agli eventi atmosferici” e avendo subito “un deterioramento evidente”, necessita effettivamente di interventi manutenzione, da eseguire direttamente in loco (“carteggiando pali e stecche verticali ed orizzontali…sostituendo o sistemando eventuali parti marcite, e ricolorando il tutto con impregnanti e vernici”) per circa ottanta ore lavorative all'interno del fondo di parte convenuta, in quanto la siepe e le piante presenti sul fondo del ricorrente non consentono di accedere agevolmente allo steccato, che è, invece, più facilmente raggiungibile dalla p.ed. 803 per i manutentori, i quali potrebbero limitarsi ad accedere con l'attrezzatura minuta necessaria e il materiale per riverniciare a recinzione. pagina 13 di 17 Ciò nonostante, la convenuta si oppone all'accoglimento della domanda de qua, assumendo che l'esecuzione dei lavori di manutenzione sul fondo dello stesso ricorrente sia preclusa unicamente dalla presenza di piante a distanza dal confine inferiore a quella indicata dall'art. 892 c.c..
Tale prospettazione non appare del tutto fondata alla luce dei rilievi svolti in ordine alla domanda formulata dalla convenuta ai sensi della disposizione codicistica da ultimo citata.
Nel rispondere ai quesiti formulati con il provvedimento dd. 23.2.2024, il CT dott. ha sostenuto che: Per_3
a) “le piante che più di tutte, a causa della loro posizione e della loro densità di vegetazione, non consentono in nessun modo razionale di provvedere alla manutenzione della recinzione dall'interno del fondo sono quelle Pt_1 identificate nelle tabelle precedentemente esposte dai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 18 e 19”;
b) tali piante “si trovano tutte ad una distanza corretta ad eccezione di una pianta di
US BE (numero 1), una pianta di RE HO (numero 6) e una pianta di CupressoAR II (numero 14) poiché la distanza tra queste tre piante e la recinzione è inferiore ai 50 centimetri”;
c) “lungo tutta la lunghezza della recinzione il lavoro di manutenzione risulterebbe indubbiamente molto più agevole se svolto dal fondo ; CP_1
d) “le piante coltivate dalla signora a ridosso della staccionata, al CP_1 momento del sopralluogo, erano identificabili come fragole e lamponi”;
e) “una eventuale manutenzione della staccionata espletata dall'interno del fondo della convenuta, se eseguita con i giusti accorgimenti e nel periodo giusto (…i mesi di aprile/maggio e settembre/ottobre o anche, temperature e neve permettendo, i mesi invernali) non comporta alcun danno alle coltivazioni della signora . CP_1
Tenuto conto, dunque, che, per quanto sopra esposto, le piante sub a), comprese quelle contraddistinte dai nn. 1 e 6 nelle tabelle riportate nelle relazioni peritali del CT
(stante la tolleranza di un centimetro relativa alle misurazioni effettuate dallo Per_3 stesso) e all'infuori dei nove di cui è stato disposto Parte_3
l'arretramento, si trovano a una distanza dal confine non inferiore a quella prescritta dall'art. 892 c.c.; che nulla osta all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione della pagina 14 di 17 staccionata all'interno della p.ed. 803; che, quindi, tale modus procedendi appare quello che consente il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo (v. Cass., n° 1801/2007), visto che l'esecuzione sulla p.ed. 801 potrebbe avvenire solo previo taglio delle piante sub a)
(come attestato a pagina 5 della relazione peritale del CT ), appare fondato Per_1 addivenire a una declaratoria di accoglimento della domanda ex art. 843 c.c..
Pertanto, la convenuta va condannata a consentire, nei mesi di settembre/ottobre oppure nei mesi di aprile/maggio, a e/o a soggetti da lui incaricati Parte_1
l'accesso al proprio fondo per eseguirvi, in un tempo complessivamente non superiore a ottanta ore e per non più di dieci giorni lavorativi, i lavori di manutenzione della staccionata corrispondente alla linea di confine tra i due fondi limitrofi.
Devesi poi considerare che “in tema di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della prova del danno da temporanea occupazione dell'area in cui
è avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del fondo” (così Cass., n° 32707/2024, ove si è sostenuto, fra l'altro, che il transito e l'accesso comportano “un concreto pregiudizio al fondo interessato (danno-evento), consistente nella persistente occupazione dell'area per tutto il corso dei lavori
…indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione si sarebbe dovuto procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura” e che “la possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento diretto è suscettibile di tutela indennitaria, in ragione della dimostrazione del fatto stesso dell'occupazione per un tempo significativo dell'intera superficie, senza che sia necessario fornire la prova - anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - del concreto godimento che il proprietario ne avrebbe esercitato”.
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, va condannato a versare alla convenuta l'indennità prevista Parte_1 dal 2° co. dell'art. 843 c.c., che può essere liquidata in via equitativa nella somma di €
400,00 indicata dal CT . Per_1
pagina 15 di 17 Sulla domanda di parte convenuta ex art. 896 c.c.
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, nel costituirsi in giudizio CP_1 ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare il ricorrente al taglio dei
[...] rami degli alberi che si protendono sulla p.ed. 803 C.C. Vigo di sua proprietà.
Nel primo successivo scritto difensivo il ricorrente, oltre a sostenere che è stata la stessa ricorrente a negargli l'accesso al detto fondo, con ciò impedendogli di provvedere alla recisione dei rami protesi, si è dichiarato disponibile a effettuare tale operazione, richiedendo, per l'effetto, declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A fronte di ciò, mette conto rilevare che, nel rispondere al quesito formulatogli sul punto (“dica se i rami degli alberi che si protendono sul fondo di proprietà della convenuta possono essere recisi dallo stesso fondo ”), il CT ha fatto
Pt_1 Per_3 presente che “una parte dei rami che annualmente, crescendo, si protendono sul fondo della proprietà della convenuta possono essere sicuramente recisi dal fondo , e,
Pt_1 lo stato della siepe lo dimostra, il sig. provvede annualmente a rimuoverli”, per
Pt_1 poi aggiungere che “ci sono zone della siepe dove la densità vegetativa della stessa impedisce al di tagliare i rami che si protendono sul fondo confinante” (il che
Pt_1 conferma quanto già accertato dall'ausiliare del primo CT, il quale aveva parimenti sostenuto che era “difficile effettuare una manutenzione di potatura della siepe esclusivamente dal fondo del sig. perché il sesto d'impianto e la densità della
Pt_1 vegetazione non lo permettono” e che, quindi, era “necessario effettuare due interventi di potatura annuali della siepe accedendo dal fondo della signora ). CP_1
Considerato, dunque, che il ha già provveduto alle operazioni di Pt_1 recisione dei rami eseguibili dal proprio fondo e che non si è trovato nelle condizioni di recidere quelli ancora protesi oltre la linea di confine, non avendogli la convenuta consentito di accedere al proprio fondo (appare sostanzialmente incontroverso il diniego opposto dalla all'effettuazione del taglio all'interno della p.ed. 803 di sua CP_1 proprietà), la domanda in esame non appare meritevole di accoglimento.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza vi è ragione di compensare integralmente le spese di lite e di porre gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di entrambe le parti in pari misura.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna a consentire, nei mesi di settembre/ottobre oppure Controparte_1
nei mesi di aprile/maggio, a e/o a soggetti da lui incaricati Parte_1
l'accesso al proprio fondo per eseguirvi, in un tempo complessivamente non superiore a ottanta ore e per non più di dieci giorni lavorativi, i lavori di manutenzione della staccionata corrispondente alla linea di confine tra la p.ed.
801 C.C. Vigo e la p.ed. 803 C.C. Vigo;
- per l'effetto, condanna a versare a Parte_1 Controparte_1 un'indennità pari a € 400,00;
- condanna ad arretrare Parte_1
i sette RU IU (n° 17 della tabella riportata al punto 5 della relazione peritale dd.
7.5.2024 del CT dott. a mt. 3,00 dalla linea di confine, Persona_3 corrispondente alla staccionata collocata tra la p.ed. 801 C.C. Vigo e la p.ed. 803 C.C.
Vigo; alla distanza di mt. 1,00 dalla linea di confine i nove (n° 12 e Parte_3
n° 14 della tabella riportata al punto 5 della relazione peritale dd. 7.5.2024) che allo stato si trovano a distanza inferiore;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così deciso in Trento in data 15.7.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 1284/2021 R.G. promossa da:
, residente in [...]di Fassa, frazione Vigo di Parte_1
Fassa, Strada de Pralongial n° 7 rappresentato e difeso dall'avv. Katia Vasselai
RICORRENTE
C O N T R O
, residente in [...]di Fassa, frazione Vigo di Controparte_1
Fassa, Strada de Pralongial n° 5 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cigolla
CONVENUTA
OGGETTO: azione ex art. 843 c.c. e distanze legali
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Richiamando tutto quanto emerso in corso di causa e quanto ampiamente esposto, dedotto e prodotto nei precedenti atti del giudizio, voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in via principale pregiudiziale/preliminare:
1) dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali avanzate da controparte in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 36 c.p.c.;
2) dichiarare la propria incompetenza rispetto alle domande riconvenzionali avanzate da controparte in quanto devolute per materia alla competenza del Giudice di Pace. pagina 1 di 17 in via principale nel merito:
1) alla luce di tutto quanto esposto e prodotto, e di quanto emerso in corso di causa, riconosciuta la necessità ex art. 843 primo comma c.c., autorizzare il signor Pt_1
e/o chi per lui, ad accedere alla p.ed 803 in CC Vigo in proprietà alla signora
[...]
, per il tempo strettamente necessario, e con le modalità ritenute Controparte_1 congrue, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della staccionata situata tra la p.ed.
801 e la p.ed. 803 in CC Vigo. in ogni caso
2) Con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge. in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto giudicante ritenesse le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta ammissibili e dunque trattabili nel presente giudizio:
NEL MERITO
1) rigettare alla luce di tutto quanto emerso in corso di causa le domande riconvenzionali avanzate da parte convenuta in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;
2) alla luce di tutto quanto esposto e prodotto, e di quanto emerso in corso di causa, riconosciuta la necessità ex art. 843 primo comma c.c., autorizzare il signor Pt_1
e/o chi per lui, ad accedere alla p.ed 803 in CC Vigo in proprietà alla signora
[...]
, per il tempo strettamente necessario, e con le modalità ritenute Controparte_1 congrue, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della staccionata situata tra la p.ed.
801 e la p.ed. 803 in CC Vigo.
3) vista la dichiarata disponibilità del di provvedere spontaneamente al taglio Pt_1 dei rami protesi sulla proprietà della signora e a fronte della contestuale CP_1 dichiarata disponibilità della convenuta ad acconsentire l'accesso alla sua proprietà per
l'incombente, dichiarare cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda riconvenzionale avente tale oggetto.
Reconventio reconventionis
1) qualora la signora non autorizzi spontaneamente il ad accedere alla CP_1 Pt_1 sua proprietà per il taglio dei rami protesi, accertare e dichiarare che la recisione di questi ultimi può essere effettuata dal solo accedendo alla proprietà e Pt_1 CP_1 conseguentemente autorizzare quest'ultimo, ex art. 843 c.c., ad accedervi per
l'incombente; pagina 2 di 17 2) accertare e dichiarare il reale confine intercorrente tra le P.ed 801 e 803 in CC Vigo, alla luce anche degli accordi a suo tempo intercorsi tra le parti e conseguentemente tenerne in debito conto ai fini dell'accertamento delle distanze legali di piante e siepi vive esistenti sulla proprietà . Pt_1
In ogni caso
2) Con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla seconda memoria ex art 183
c.p.c. dd. 25.12.2021 cui non si è dato corso, con opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie di parte avversa.”
così conclude: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, così giudicare:
1) in via pregiudiziale di rito, rigettare le domande riconvenzionali proposte da parte attrice in quanto formulate tardivamente;
2) nel merito, respingere tutte le domande proposte contro la signora in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale, accertare il protendersi sulla particella edificiale di proprietà della signora dei rami delle piante di proprietà del poste lungo il CP_1 Pt_1 confine e conseguentemente condannare quest'ultimo al taglio degli stessi;
4) in via riconvenzionale, accertare il mancato rispetto delle distanze legali delle piante di proprietà del signor poste lungo il confine tra l' e Pt_1 Parte_2
l' e, per l'effetto, condannare il signor all'estirpazione delle Controparte_2 Pt_1 piante medesime;
5) in ogni caso, con il favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante abrogazione ex D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”
FATTO E DIRITTO
Premesso, fra l'altro, di essere proprietario della p.ed. 801 C.C. Vigo, confinante con la p.ed. 803 di proprietà di , e che tali fondi erano separati da una Controparte_1 pagina 3 di 17 staccionata, di esclusiva proprietà di esso ricorrente, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
, esponeva, in estrema sintesi, che: Parte_1
➢ la detta staccionata, essendo in evidente stato di degrado, necessitava di urgenti lavori di manutenzione;
➢ tali lavori potevano essere agevolmente eseguiti soltanto all'interno della proprietà della convenuta, stante la presenza di siepi sulla p.ed. 801, che impedivano l'avvicinamento allo steccato;
➢ la non aveva consentito l'accesso al proprio fondo, per poi avanzare CP_1 inaccettabili pretese di rimozione di piante e siepi esistenti sulla p.ed. 801.
concludeva chiedendo di essere autorizzato, ex art. 843 c.c., ad Parte_1 accedere alla p.ed. 803 “per il tempo strettamente necessario e con le modalità ritenute congrue, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dello steccato posto
a confine tra la p.ed. 801 e la p.ed. 803 in CC Vigo”.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di rigettare la domanda del Controparte_1 ricorrente e, in via riconvenzionale, di condannarlo a recidere i rami delle piante esistenti sulla p.ed. 801 protesi oltre la linea di confine, nonché a estirpare le piante a distanza dal confine inferiore a quella legale.
Dopo aver sostenuto, fra l'altro, che per circa 2/3 della lunghezza della staccionata e a ridosso della stessa insistevano sul suo fondo piante da frutto e fiori,
eccepiva l'assenza del requisito della necessità richiesto dall'art. 843 Controparte_1
c.c., potendo il ricorrente eseguire i dedotti lavori di manutenzione all'interno della stessa p.ed. 801 dopo aver potato le piante ivi esistenti che gli impedivano l'avvicinamento alla staccionata, per poi evidenziare che:
➢ i lavori in questione avrebbero comportato la distruzione della area coltivata sul suo fondo;
➢ i rami di alcune piante del ricorrente si protendevano oltre la linea di confine, di talché dovevano essere recisi;
➢ alcune piante di controparte non rispettavano le distanze minime di cui all'art. 892 c.c.;
➢ l'inosservanza di tale distanza legale era oggetto di domanda (di competenza del giudice di pace) in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quella proposta dal ricorrente.
pagina 4 di 17 Sul ritenuto presupposto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, con ordinanza dd.
4.10.2021 veniva disposto di procedere secondo il rito ordinario.
Con memoria dd.
1.12.2021 depositata ai sensi dell'art. 183, 6° co., n° 1 c.p.c. nella sua previgente formulazione, , oltre a eccepire l'inammissibilità Parte_1 delle domande riconvenzionali della convenuta, nonché l'incompetenza per materia di quella proposta ex art. 892 c.c. e a reiterare la domanda iniziale, chiedeva, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di controparte avente a oggetto il taglio dei rami degli alberi protesi oltre la linea di confine, stante la sua disponibilità ad effettuare tale operazione previo accesso al fondo confinante;
inoltre chiedeva, per l'eventualità che la convenuta non autorizzasse l'accesso al proprio fondo per il taglio dei rami oltre confine, di accertare e dichiarare che tale recisione poteva essere eseguita soltanto dalla p.ed. 803 e, quindi, di essere autorizzato ad accedervi per tale incombente;
chiedeva, infine, di accertare la linea di confine in base all'accordo a suo tempo intercorso con la controparte e di tenere conto di tale accertamento nell'esame della domanda relativa alla distanza legale di alberi e siepi. eccepiva poi l'inammissibilità di queste ultime domande, Controparte_1 perché tardivamente proposte.
In corso di causa si provvedeva all'assunzione di prove orali e all'espletamento di due distinte consulenze tecniche d'ufficio, una affidata al geom. che si Persona_1 avvaleva dell'ausilio del perito agrario e l'altra al dott. Persona_2 [...]
Persona_3
Alle esito le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.
Sulle questioni pregiudiziali di rito
Considerato che la domanda proposta da nel ricorso introduttivo Parte_1 si fonda, fra l'altro, sull'assunto che i dedotti lavori di manutenzione della staccionata non siano eseguibili sul suo fondo per la presenza di piante che non consentono di raggiungerla e che la concessione dell'accesso sul fondo altrui ex art. 843 c.c. presuppone l'effettiva necessità di tale accesso, vi è ragione di ritenere che il rispetto della distanza legale di tali piante dalla linea di confine costituisce, in punto di fatto e di diritto, un necessario antecedente logico-giuridico rispetto alla decisione richiesta dal e Pt_1 che, quindi, le domande formulate dal ricorrente e dalla convenuta, rispettivamente, ai pagina 5 di 17 sensi dell'art. 843 c.c. e dell'art. 892 c.c. siano in un rapporto di pregiudizialità in grado di giustificarne la trattazione cumulativa nel presente giudizio.
Tale modus procedendi appare appropriato anche in relazione alla domanda della convenuta avente a oggetto la recisione dei rami degli alberi del ricorrente protesi oltre la linea di confine (che rientra nella competenza del giudice unico di Tribunale - v. Cass., n°
20051/2018), in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui “se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus” (così, per tutte, Cass., n° 5484/2024), il che è ravvisabile nel caso di specie, atteso che l'individuazione della linea di confine, di tutta evidenza necessaria in ordine alla domanda ex art. 896 c.c., rileva, per quanto sopra esposto, anche ai fini della decisione in ordine alla domanda ex art. 843 c.c..
Dovendosi, quindi, in ogni caso procedere a tale accertamento incidentale, appare priva di effettivo rilievo la tardività dell'espressa domanda proposta sul punto dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c..
Tale modalità temporale di proposizione della reconventio reconventionis rileva, invece, in ordine alla domanda formulata da al punto 1 delle conclusioni Parte_1 ivi rassegnate, visto che nel termine assegnato ai sensi della detta disposizione codicistica erano consentite soltanto la precisazione e la modificazione di domanda, eccezioni e conclusioni già proposte, non anche la proposizione di domande nuove.
[... Sul confine tra la p.ed. 801 C.C. Vigo di e la p.ed. 803 C.C. Vigo Parte_1
Controparte_3
Essendo necessario, ai fini della decisione relativa alla domanda ex art. 843 c.c., accertare innanzi tutto se ed eventualmente quali piante del siano allocate a Pt_1 distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 892 c.c., sì da non consentirgli di avvicinarsi alla staccionata e di sottoporla ai necessari lavori di manutenzione, occorre preliminarmente procedere all'individuazione della linea di demarcazione tra i due fondi delle parti e poi verificare se la vegetazione esistente sulla p.ed. 801 del ricorrente rispetta le distanze di cui all'art. 892 c.c..
Considerato, infatti, che l'obbligo, gravante sul proprietario di un fondo, di consentire l'accesso ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari per costruire o pagina 6 di 17 riparare un muro o altra opera, non trova la sua fonte in un diritto di servitù a favore del fondo finitimo, “integrando, per converso, gli estremi di una "obligatio propter rem" che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo, funzionale al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino (da adempiere indipendentemente dall'accertamento del giudice, la cui eventuale pronuncia ha carattere meramente dichiarativo) e consistente nel dovere di consentire l'accesso o la momentanea occupazione degli spazi necessari al compimento delle operazioni di manutenzione e rifacimento…tutte le volte in cui l'impedimento dell'accesso stesso renderebbe impossibile il compimento delle necessarie riparazioni” (così Cass., n°
10474/1998), e che, quindi, l'accoglimento di una domanda proposta ex art. 843 c.c. presuppone che l'opera dedotta possa essere eseguita soltanto in caso di accesso sull'altrui fondo, ai fini della valutazione della fondatezza delle contrapposte prospettazioni delle parti, si deve innanzi tutto individuare la linea di confine tra i due fondi, per poi accertare se la manutenzione della staccionata all'interno della stessa p.ed.
801 di proprietà di non sia realmente possibile soltanto perché le piante Parte_1 ivi allocate si trovano a una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 892
c.c..
Nel deporre in udienza, il teste ha rammentato che nel corso di un Testimone_1 sopralluogo risalente al 2005-2006 e il marito della convenuta Parte_1
“concordarono di posizionare la staccionata in corrispondenza della linea di confine”.
Tale affermazione (che proviene da teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare), oltre a non risultare contraddetta da univoci elementi probatori di segno contrario, trova sostanziale conferma sia nel contenuto dello stesso ricorso introduttivo, ove si è rappresentato (v. pag. 3 e 5) che la staccionata in legno è “posta a confine”
(anche nel capitolo di prova n° 5 si è sostenuto che lo steccato in legno “segna il confine”), sia nell'allegata corrispondenza stragiudiziale tra le parti (v. la missiva del legale del ricorrente dd. 14.5.2020, allegata al ricorso come doc. n° 2, ove parimenti si legge “la staccionata posta a confine”, nonché la mail dd. 12.6.2020 prodotta come doc.
n° 4, ove si legge “…staccionata che delimita il confine tra le due proprietà”).
Pertanto, tenuto conto del principio di diritto secondo cui
“il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma pagina 7 di 17 scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum"” (così Cass. n° 4835/2019), vi è ragione di ritenere che il confine fra i fondi degli odierni contendenti sia effettivamente rappresentato dalla staccionata esistente in loco (non essendo del resto stato provato, né specificamente dedotto alcun valido motivo per il quale avrebbe dovuto installare la Parte_1 recinzione sul proprio fondo e a mezzo metro di distanza dal confine concordato con il proprietario confinante).
Sulla domanda di parte convenuta ex art. 892 c.c..
Al riguardo occorre fare riferimento, in primo luogo, agli elaborati peritali depositati dal CT il quale, nel condividere “il lavoro di identificazione e Per_3 riconoscimento delle varie essenze che costituiscono la siepe” effettuato in precedenza dal perito agrario del cui ausilio si era avvalso il CT geom. , ha sostenuto, Per_2 Per_1 fra l'altro, che:
a) se si escludono i RU IU, nessuna pianta, tra quelle che compongono la siepe del ricorrente, è simile all'ontano o al castagno, né è qualificabile come albero di alto o medio fusto.
b) le piante rinvenute sul fondo in prossimità del confine con la proprietà Pt_1 sono tutte classificabili, ai fini dell'art. 892 c.c., in termini di “siepe CP_1 viva/arbusto”, all'infuori dei dieci RU IU (contraddistinti dal n° 17 nelle tabelle riportate nelle relazioni), di cui sette “sicuramente classificabili come di alto fusto” e tre “più giovani” rientranti nella categoria degli “alberi da frutto di altezza non superiore ai 2,5 metri”;
c) la maggior parte della siepe presente in loco non è, quindi, riconducibile nella categoria di “alberi di alto o medio fusto”;
d) i tre RU IU, qualificati come alberi da frutto, sono stati potati e mantenuti ad un'altezza non eccedente mt. 2,40;
e) l'altezza dei è risultata pari a mt. 2,30 nella parte Parte_3 potata verso la proprietà e a mt. 5,30 nella parte prospiciente il fondo Pt_1
CP_1
f) l'altezza massima “alla quale il fusto principale inizia a ramificarsi in rami secondari” è risultata pari a mt. 2,30 per due Thuja Occidentalis Smaragd e per pagina 8 di 17 tre contraddistinti nelle tabelle riportate nelle Parte_3 relazioni peritali, le prime, con il n° 2 e gli altri con i n° 12 e n° 14 (il che va valutato unitamente a quanto riportato nella relazione peritale dell'ausiliare del
CT , laddove si era fatto presente che all'epoca nessuna pianta sul fondo Per_1
aveva un'altezza superiore a mt. 2,40); Pt_1
g) di contro, “le ramificazioni della pianta partono già al livello del suolo” per molti altri esemplari, e segnatamente per i due US BE n° 4, per il Laburnum anagyroides n° 5, per la RE HO n° 6, per i tre Acer negundo n° 9, per la Weigelia florida n° 10, per i sette Cornus alba ell n° 11, per le quattro Thuja occidentalis smaragd n° 13, per i sei Cornus alba ell n° 15, per le sette Forsythia
vahl n° 16 e per i tre Pinus mugo n° 18; non è significativamente diversa la situazione per la Thuja occidentalis smaragd n° 14, visto che la sua ramificazione inizia a cm 10 dal suolo.
Tanto premesso, devesi considerare innanzi tutto che, nell'indicare le distanze minime degli alberi dal confine, l'art. 892 c.c. distingue gli “alberi di alto fusto”
(individuandoli, nel n° 1, in quelli in cui “il fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole”, con ciò alludendo “alla suddivisione in branche del fusto, che continua in esse il suo naturale percorso in altezza” - così, in motivazione, Cass., n° 26130/2015), dagli “alberi di non alto fusto” (che identifica, invece, in quelli “il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami”, con ciò intendendo fare riferimento
“all'intenso propagarsi degli elementi secondari dell'albero, cioè dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto” - così, in motivazione, la citata Cass.,
n° 26130/2015).
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue, inoltre, le siepi formate da arbusti (termine che tanto per i botanici quanto per il senso comune, non individua un certo tipo di pianta, ma piuttosto ne coglie le caratteristiche morfologiche, peraltro influenzate anche dalle condizioni climatiche, oltre che ovviamente dalle tecniche di coltivazione adottate, sicché è riferibile a pianta di dimensioni limitate, che si ramifica fin dalla base), piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto (purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o pagina 9 di 17 barriera contro gli agenti esterni), le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine (in tal senso, per tutte, v. Cass., n° 29305 2024).
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità (v. Cass. civ., n° 3232/2015) si è poi avuto modo di precisare che la siepe è una struttura vegetale che assolve diverse funzioni
(garantire “l'habitat per centinaia di specie vegetali e animali minacciati, che in tal modo possono trovare rifugio nei territori antropizzati”; riparare dal vento;
schermare la vista in ambito abitativo;
proteggere i terreni dall'erosione e dalle immissioni).
Pertanto, tenuto conto, da un lato, che, il CT al pari del perito agrario Per_3 di cui si è avvalso il CT , ha escluso la riconduzione delle piante del Per_2 Per_1
nella categoria degli alberi di alto fusto, a eccezione dei , e che, se Pt_1 Persona_4 si escludono questi ultimi, all'epoca del primo sopralluogo effettuato dal CT Per_1 nessuna pianta aveva un'altezza superiore a mt. 2,40 (il che rileva visto che, come statuito da Cass., n° 20826/2016, “gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n. 1 c.c., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta classificata in botanica come di alto fusto ovvero, quando si tratti di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo assunto in concreto”); e dall'altro che, stando a quanto accertato dal CT le Per_3 ramificazioni delle 35 piante indicate al punto g) che precede partono al livello del suolo o comunque in prossimità dello stesso, appare fondato ricondurre queste ultime nell'ambito applicativo del n° 3 del 1° co. dell'art. 892 c.c. e, quindi, individuare in 50 centimetri la loro distanza minima dal confine, che nel caso di specie, avuto riguardo alla tolleranza di 1 cm per le misurazioni effettuate dal CT (v. pag. 4 della relazione Per_3 peritale dd.7.7.2024), risulta rispettato, di talché in parte qua la domanda della convenuta non appare meritevole di accoglimento.
Il detto limite minimo è riferibile anche alle nove piante contraddistinte dai nn. 1,
2, 3, 7 e 8 (che, stando alle misurazioni effettuate dal CT, non risultano allocate a distanza inferiore a mt. 0,50 dalla staccionata corrispondente alla linea di confine), avuto riguardo alla classificazione indicata dai CT, all'altezza della ramificazione non superiore a mt. 2,30 (misura che, stando a quanto riportato nel verbale di sopralluogo allegato alla relazione peritale, è stata accertata senza alcuna contestazione delle parti) e all'altezza
(non superiore a mt. 2,40) all'epoca del primo accertamento, nonché alle modalità di coltivazione a siepe.
pagina 10 di 17 Lo stesso dicasi in ordine ai tre RU IU da frutti, in quanto tutti piantumati nel rispetto della distanza minima di mt. 1,00 indicata nel n. 3 dell'art. 892 c.c..
La domanda in esame appare, invece, fondata in ordine a nove delle dieci piante di II, che, a dire del perito agrario (la cui classificazione è Parte_3 Per_2 stata, come detto, condivisa dal CT , “viene utilizzata come pianta da siepe Per_3 adattandosi alle diverse condizioni pedoclimatiche e per rapidità di crescita” e che, come specificato nelle relazioni peritali citate in alcune pronunce di merito (v. App. Napoli n°
4251/2024, Trib. Treviso n° 171/2017), costituisce pianta sempreverde della famiglia ovvero di un ibrido intergenerico di cipresso, creato per motivi ornamentali CP_4
e, caratterizzandosi per la rapidità di crescita, per la tolleranza a potature intense, per la resistenza ed adattabilità a climi e terreni diversi, nonché per l'estrema compattezza della chioma, spesso adibito a uso di siepe o schermature, sì da risultare confine di proprietà a guisa di vere e proprie recinzioni viventi produttive di biodiversità.
Considerato che nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche (in tal senso, v.
Cass., n° 17757/2014; in senso conforme, Cass. n° 14759/2007 e Cass., n° 11440/1997; si veda, altresì, Cass., sez. lav., 3.08.2004, n. 14849, ove il suddetto principio dell'onere di adeguata motivazione è stato ribadito anche in sede di impugnazione, in cui “il giudice
d'appello non è però tenuto ad uniformarsi alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico del giudice di primo grado ne' è tenuto ad effettuare una nuova consulenza, in caso di dissenso con le conclusioni cui questi è pervenuto”), ritiene il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dai predetti tecnici, le piante Parte_4
in ragione non solo e non tanto dello sviluppo assunto in concreto (avendo tutte
[...] raggiunto l'altezza di mt. 5,30, come esposto nella relazione peritale integrativa dd.
10.1.2025), ma soprattutto della detta classificazione botanica, ex se evocativa del genere cipresso menzionato nel n. 1 del 1° co. dell'art. 892 c.c., appaiono riconducibili nel campo applicativo del successivo 2° co., ove viene in rilievo la categoria di “piante simili” a ontano e castagno, quest'ultimo pure espressamente menzionato, insieme ai cipressi, nella prima parte della disposizione de qua.
pagina 11 di 17 Ad avvalorare tale conclusione sovviene un pronunciamento della Suprema Corte che, nell'ambito di un giudizio relativo proprio a una pianta di “Cupressus AR leylandi”, dunque assolutamente identica a quella oggetto di causa, ha ritenuto che
“anche gli alberi di alto e medio fusto, possano costituire siepe, come si desume dall'art.
892, 2° co., c.c., pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma, come i cipressi”, con la conseguenza che “ove il giudice di merito abbia accertato che la collocazione di essi sia stata finalizzata a costituire una siepe che adempia alla sua naturale funzione di barriere contro gli agenti esterni, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine” (così in motivazione, Cass., n° 1682/2015).
In adesione a tale impostazione interpretativa si può, quindi, ritenere che nel caso di specie le piante di (tutte con ramificazione a distanza dal Parte_3 suolo non superiore a mt. 2,30) non avendo all'epoca del primo sopralluogo nel 2023 un'altezza maggiore di mt. 2,40 (senz'altro consona ad una siepe) ed essendo state allocate in modo tale da costituire una schermatura visiva e acustica con la proprietà confinante e una barriera contro gli agenti esterni, rappresentano, per disposizione lineare, stato vegetativo e funzione, una vera e propria siepe e, quindi, avrebbero dovuto essere allocate a distanza non inferiore a 1 metro dal confine ai sensi del 3° co. dell'art. 892 c.c., limite rispettato soltanto da una delle cinque piante contraddistinte dal n° 14 nella tabella allegata alle relazioni peritali del CT Per_3
Né appare ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario al fatto che, nel caso di specie, a differenza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 892 c.c., non si sia in presenza di una periodica recisione dei rami vicino ai ceppi, avendo la Suprema Corte chiarito, in altra occasione in cui si era pure occupata di cipressi, che questa è unicamente una delle possibili modalità in concreto utilizzabili per far crescere la pianta in larghezza sicché, qualora il giudice del merito accerti che la collocazione delle piante è stata comunque in concreto realizzata allo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, come nel caso di specie, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un solo metro dal confine (Cass., n° 1412/1999, ove si è precisato che l'individuazione degli alberi di alto e medio fusto in relazione ai quali, se tenuti a siepe, si applica la distanza di mt. 1,00, al di là di quelli espressamente indicati dalla norma, è collegata alla possibilità che si tratti di alberi la cui coltivazione a siepe possa essere effettivamente realizzata (del resto, anche gli ontani, direttamente presi in considerazione dal 2° co. della norma in pagina 12 di 17 oggetto, la quale ne autorizza la permanenza ad una distanza di 1 mt. dal confine, crescono comunque normalmente ad una altezza superiore ai 10 mt.).
Alla luce delle considerazioni svolte va condannato ad arretrare Parte_1 alla distanza di mt. 1,00 dalla linea di confine i nove che allo Parte_3 stato si trovano a distanza inferiore.
Ad analoga conclusione deve addivenirsi in ordine ai 7 , che il CT Persona_4 ha qualificato come alberi di alto fusto, visto che si trovano tutti a distanza dalla staccionata, corrispondente alla linea di confine, inferiore a quella di mt. 3 indicata dal n°
1 dell'art. 892 c.c..
Di conseguenza, non essendo stata acquisita prova sufficiente e inequivoca di una loro allocazione per almeno venti anni prima della proposizione della domanda in esame e, quindi, della fondatezza dell'eccezione di usucapione formulata dal ricorrente, quest'ultimo deve essere condannato ad arretrarli sino al detto limite.
Sulla domanda di parte ricorrente ex art. 843 c.c.
Come già detto, sul ritenuto presupposto che la staccionata collocata tra la p.ed.
801 C.C. di sua proprietà e la confinante p.ed. 803 necessiti di lavori di manutenzione, non eseguibili dal proprio fondo per la presenza di piante che non consentono di raggiungerla, chiede, ai sensi dell'art. 843 c.c., di essere autorizzato ad Parte_1 accedere all'interno della p.ed. 803 C.C. Vigo di proprietà di “per il Controparte_1 tempo strettamente necessario e con le modalità ritenuta congrue”, al fine di eseguire i necessari lavori di manutenzione dello steccato in questione.
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che, stando a quanto esposto nella relazione peritale depositata dal primo CT, il geom. nominato in corso di causa, Persona_1 la staccionata in oggetto, essendo “soggetta agli eventi atmosferici” e avendo subito “un deterioramento evidente”, necessita effettivamente di interventi manutenzione, da eseguire direttamente in loco (“carteggiando pali e stecche verticali ed orizzontali…sostituendo o sistemando eventuali parti marcite, e ricolorando il tutto con impregnanti e vernici”) per circa ottanta ore lavorative all'interno del fondo di parte convenuta, in quanto la siepe e le piante presenti sul fondo del ricorrente non consentono di accedere agevolmente allo steccato, che è, invece, più facilmente raggiungibile dalla p.ed. 803 per i manutentori, i quali potrebbero limitarsi ad accedere con l'attrezzatura minuta necessaria e il materiale per riverniciare a recinzione. pagina 13 di 17 Ciò nonostante, la convenuta si oppone all'accoglimento della domanda de qua, assumendo che l'esecuzione dei lavori di manutenzione sul fondo dello stesso ricorrente sia preclusa unicamente dalla presenza di piante a distanza dal confine inferiore a quella indicata dall'art. 892 c.c..
Tale prospettazione non appare del tutto fondata alla luce dei rilievi svolti in ordine alla domanda formulata dalla convenuta ai sensi della disposizione codicistica da ultimo citata.
Nel rispondere ai quesiti formulati con il provvedimento dd. 23.2.2024, il CT dott. ha sostenuto che: Per_3
a) “le piante che più di tutte, a causa della loro posizione e della loro densità di vegetazione, non consentono in nessun modo razionale di provvedere alla manutenzione della recinzione dall'interno del fondo sono quelle Pt_1 identificate nelle tabelle precedentemente esposte dai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 18 e 19”;
b) tali piante “si trovano tutte ad una distanza corretta ad eccezione di una pianta di
US BE (numero 1), una pianta di RE HO (numero 6) e una pianta di CupressoAR II (numero 14) poiché la distanza tra queste tre piante e la recinzione è inferiore ai 50 centimetri”;
c) “lungo tutta la lunghezza della recinzione il lavoro di manutenzione risulterebbe indubbiamente molto più agevole se svolto dal fondo ; CP_1
d) “le piante coltivate dalla signora a ridosso della staccionata, al CP_1 momento del sopralluogo, erano identificabili come fragole e lamponi”;
e) “una eventuale manutenzione della staccionata espletata dall'interno del fondo della convenuta, se eseguita con i giusti accorgimenti e nel periodo giusto (…i mesi di aprile/maggio e settembre/ottobre o anche, temperature e neve permettendo, i mesi invernali) non comporta alcun danno alle coltivazioni della signora . CP_1
Tenuto conto, dunque, che, per quanto sopra esposto, le piante sub a), comprese quelle contraddistinte dai nn. 1 e 6 nelle tabelle riportate nelle relazioni peritali del CT
(stante la tolleranza di un centimetro relativa alle misurazioni effettuate dallo Per_3 stesso) e all'infuori dei nove di cui è stato disposto Parte_3
l'arretramento, si trovano a una distanza dal confine non inferiore a quella prescritta dall'art. 892 c.c.; che nulla osta all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione della pagina 14 di 17 staccionata all'interno della p.ed. 803; che, quindi, tale modus procedendi appare quello che consente il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo (v. Cass., n° 1801/2007), visto che l'esecuzione sulla p.ed. 801 potrebbe avvenire solo previo taglio delle piante sub a)
(come attestato a pagina 5 della relazione peritale del CT ), appare fondato Per_1 addivenire a una declaratoria di accoglimento della domanda ex art. 843 c.c..
Pertanto, la convenuta va condannata a consentire, nei mesi di settembre/ottobre oppure nei mesi di aprile/maggio, a e/o a soggetti da lui incaricati Parte_1
l'accesso al proprio fondo per eseguirvi, in un tempo complessivamente non superiore a ottanta ore e per non più di dieci giorni lavorativi, i lavori di manutenzione della staccionata corrispondente alla linea di confine tra i due fondi limitrofi.
Devesi poi considerare che “in tema di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della prova del danno da temporanea occupazione dell'area in cui
è avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del fondo” (così Cass., n° 32707/2024, ove si è sostenuto, fra l'altro, che il transito e l'accesso comportano “un concreto pregiudizio al fondo interessato (danno-evento), consistente nella persistente occupazione dell'area per tutto il corso dei lavori
…indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione si sarebbe dovuto procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura” e che “la possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento diretto è suscettibile di tutela indennitaria, in ragione della dimostrazione del fatto stesso dell'occupazione per un tempo significativo dell'intera superficie, senza che sia necessario fornire la prova - anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - del concreto godimento che il proprietario ne avrebbe esercitato”.
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, va condannato a versare alla convenuta l'indennità prevista Parte_1 dal 2° co. dell'art. 843 c.c., che può essere liquidata in via equitativa nella somma di €
400,00 indicata dal CT . Per_1
pagina 15 di 17 Sulla domanda di parte convenuta ex art. 896 c.c.
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, nel costituirsi in giudizio CP_1 ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare il ricorrente al taglio dei
[...] rami degli alberi che si protendono sulla p.ed. 803 C.C. Vigo di sua proprietà.
Nel primo successivo scritto difensivo il ricorrente, oltre a sostenere che è stata la stessa ricorrente a negargli l'accesso al detto fondo, con ciò impedendogli di provvedere alla recisione dei rami protesi, si è dichiarato disponibile a effettuare tale operazione, richiedendo, per l'effetto, declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A fronte di ciò, mette conto rilevare che, nel rispondere al quesito formulatogli sul punto (“dica se i rami degli alberi che si protendono sul fondo di proprietà della convenuta possono essere recisi dallo stesso fondo ”), il CT ha fatto
Pt_1 Per_3 presente che “una parte dei rami che annualmente, crescendo, si protendono sul fondo della proprietà della convenuta possono essere sicuramente recisi dal fondo , e,
Pt_1 lo stato della siepe lo dimostra, il sig. provvede annualmente a rimuoverli”, per
Pt_1 poi aggiungere che “ci sono zone della siepe dove la densità vegetativa della stessa impedisce al di tagliare i rami che si protendono sul fondo confinante” (il che
Pt_1 conferma quanto già accertato dall'ausiliare del primo CT, il quale aveva parimenti sostenuto che era “difficile effettuare una manutenzione di potatura della siepe esclusivamente dal fondo del sig. perché il sesto d'impianto e la densità della
Pt_1 vegetazione non lo permettono” e che, quindi, era “necessario effettuare due interventi di potatura annuali della siepe accedendo dal fondo della signora ). CP_1
Considerato, dunque, che il ha già provveduto alle operazioni di Pt_1 recisione dei rami eseguibili dal proprio fondo e che non si è trovato nelle condizioni di recidere quelli ancora protesi oltre la linea di confine, non avendogli la convenuta consentito di accedere al proprio fondo (appare sostanzialmente incontroverso il diniego opposto dalla all'effettuazione del taglio all'interno della p.ed. 803 di sua CP_1 proprietà), la domanda in esame non appare meritevole di accoglimento.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza vi è ragione di compensare integralmente le spese di lite e di porre gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di entrambe le parti in pari misura.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna a consentire, nei mesi di settembre/ottobre oppure Controparte_1
nei mesi di aprile/maggio, a e/o a soggetti da lui incaricati Parte_1
l'accesso al proprio fondo per eseguirvi, in un tempo complessivamente non superiore a ottanta ore e per non più di dieci giorni lavorativi, i lavori di manutenzione della staccionata corrispondente alla linea di confine tra la p.ed.
801 C.C. Vigo e la p.ed. 803 C.C. Vigo;
- per l'effetto, condanna a versare a Parte_1 Controparte_1 un'indennità pari a € 400,00;
- condanna ad arretrare Parte_1
i sette RU IU (n° 17 della tabella riportata al punto 5 della relazione peritale dd.
7.5.2024 del CT dott. a mt. 3,00 dalla linea di confine, Persona_3 corrispondente alla staccionata collocata tra la p.ed. 801 C.C. Vigo e la p.ed. 803 C.C.
Vigo; alla distanza di mt. 1,00 dalla linea di confine i nove (n° 12 e Parte_3
n° 14 della tabella riportata al punto 5 della relazione peritale dd. 7.5.2024) che allo stato si trovano a distanza inferiore;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così deciso in Trento in data 15.7.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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