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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 302/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di divorzio, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato in separato foglio, dall'Avv.
Valeria Migliorisi , ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in
Ragusa, Via Angelo Maiorana n. 48
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cannezio n°27, C.F , elettivamente domiciliata a C.F._2
Ragusa in Via Sant'Anna n°162, presso lo studio dell'Avv. Giovanna M. Grazia
Criscione, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria costitutiva
RESISTENTE 3
data comunicazione degli atti al P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
“accogliere la presente istanza di modifica parziale delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 29 cpc nei confronti della sig.ra CP_1
e .. disporre che: 1) non sia più dovuto a carico del sig.
[...] Pt_1
ed in favore della sig.ra l'assegno di
[...] Controparte_1 mantenimento pari ad € 300,00 disposto in suo favore a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle Persona_1 spese straordinarie, in ragione del venir meno dei presupposti stabiliti in sede di divorzio e conseguentemente disporne la revoca con effetto immediato a partire dalla data della presente domanda. 2) il sig. Pt_1
sia tenuto a versare un assegno di mantenimento pari ad € 250,00,
[...] in misura ridotta rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio (€ 550 di cui € 300 per ) e solo in favore del figlio Persona_1 Per_2
ancora minorenne e convivente con la madre;
In subordine, nella
[...] non negata ipotesi in cui il Giudice non voglia accogliere la superiore domanda, disporre il versamento diretto in favore della figlia
[...] di un contributo economico in misura determinata dal Persona_1
Giudice”.
Si costituiva la resistente, , la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, e,
“in caso di accoglimento anche parziale delle stessa, effettuare le opportune indagini patrimoniali in ordine al reddito del ricorrente, disporre a carico del un assegno di mantenimento a favore del figlio di Pt_1 Persona_2 4
importo non inferiore ad € 350,00, e a favore della figlia un Per_1 contributo di mantenimento pari ad € 200 o a quell'altro somma anche minore nel caso in cui la figlia dovesse confermare la propria totale indipendenza economica. In accoglimento poi della domanda riconvenzionale avanzata, condannare il Sig. al pagamento di € Pt_1
3.781,76 a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento a favore dei figli disposto in sentenza, oltre ai successivi ratei frattanto maturati”.
In sede di verbale di udienza di comparizione delle parti del 09 giugno 2025 le stesse raggiungevano un accordo nei termini seguenti:
“- La revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
- l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio ad euro 320,00 Per_2 mensili”.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, le condizioni concordemente statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
5
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo a parziale modifica della sentenza divorzile n. 73/2020, emessa da questo Tribunale in data 22.01.2020, pubblicata il 23.01.2020 (R.G.n.
5490/2014)
omologa le condizioni dell'accordo raggiunto tra le parti nei termini di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 302/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di divorzio, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato in separato foglio, dall'Avv.
Valeria Migliorisi , ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in
Ragusa, Via Angelo Maiorana n. 48
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cannezio n°27, C.F , elettivamente domiciliata a C.F._2
Ragusa in Via Sant'Anna n°162, presso lo studio dell'Avv. Giovanna M. Grazia
Criscione, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria costitutiva
RESISTENTE 3
data comunicazione degli atti al P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
“accogliere la presente istanza di modifica parziale delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 29 cpc nei confronti della sig.ra CP_1
e .. disporre che: 1) non sia più dovuto a carico del sig.
[...] Pt_1
ed in favore della sig.ra l'assegno di
[...] Controparte_1 mantenimento pari ad € 300,00 disposto in suo favore a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle Persona_1 spese straordinarie, in ragione del venir meno dei presupposti stabiliti in sede di divorzio e conseguentemente disporne la revoca con effetto immediato a partire dalla data della presente domanda. 2) il sig. Pt_1
sia tenuto a versare un assegno di mantenimento pari ad € 250,00,
[...] in misura ridotta rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio (€ 550 di cui € 300 per ) e solo in favore del figlio Persona_1 Per_2
ancora minorenne e convivente con la madre;
In subordine, nella
[...] non negata ipotesi in cui il Giudice non voglia accogliere la superiore domanda, disporre il versamento diretto in favore della figlia
[...] di un contributo economico in misura determinata dal Persona_1
Giudice”.
Si costituiva la resistente, , la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, e,
“in caso di accoglimento anche parziale delle stessa, effettuare le opportune indagini patrimoniali in ordine al reddito del ricorrente, disporre a carico del un assegno di mantenimento a favore del figlio di Pt_1 Persona_2 4
importo non inferiore ad € 350,00, e a favore della figlia un Per_1 contributo di mantenimento pari ad € 200 o a quell'altro somma anche minore nel caso in cui la figlia dovesse confermare la propria totale indipendenza economica. In accoglimento poi della domanda riconvenzionale avanzata, condannare il Sig. al pagamento di € Pt_1
3.781,76 a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento a favore dei figli disposto in sentenza, oltre ai successivi ratei frattanto maturati”.
In sede di verbale di udienza di comparizione delle parti del 09 giugno 2025 le stesse raggiungevano un accordo nei termini seguenti:
“- La revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
- l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio ad euro 320,00 Per_2 mensili”.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, le condizioni concordemente statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
5
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo a parziale modifica della sentenza divorzile n. 73/2020, emessa da questo Tribunale in data 22.01.2020, pubblicata il 23.01.2020 (R.G.n.
5490/2014)
omologa le condizioni dell'accordo raggiunto tra le parti nei termini di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti