Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Luca Ponzillo Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3451 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
- nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Paraguay n.5 presso lo studio dell'Avv. Elena Del Trono, c.f. , (pec: C.F._2
- fax 068540537), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, Email_1
CP_1
- in persona del procuratore Avv. Alessandra Boccanera, che si costituisce quale mandataria di
[...] _2 Controparte_3
(p. iva , elettivamente domiciliata in Roma al viale Pinturicchio n.204 presso e nello studio dell'avv. Anna Paola P.IVA_1
Mormino (c.f. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti (fax 06/3232159 – pec: C.F._3
), - APPELLATA Email_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.07.2020, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.795/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, pubblicata in data 28.05.2020, notificata in data 05.06.2020, resa nel giudizio di primo grado dalla predetta appellante promosso nei confronti di . P_
§.2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato.
<< Con atto di citazione notificato il 18.7.2018, ha convenuto in giudizio la per ottenerne la Parte_1 P_
condanna al risarcimento dei danni verificatesi a seguito di infiltrazioni di acqua all'interno di unità immobiliare di proprietà esclusiva. La citante ha riferito: che è proprietaria di unità immobiliare (locale) situata in Albano Laziale (località Pavona), alla
Via Taranto n.2; che nell'anno 2015 nel bene di proprietà esclusiva sono state rilevate infiltrazioni d'acqua; che dopo un intervento
1
che ha diritto al risarcimento del danno subito a seguito dell'illecito descritto (euro 47.000 per la riparazione della cosa e euro 20.000 per il mancato utilizzo della stessa).
La Società ha replicato: che le cause delle infiltrazioni denunciate sono incerte;
che in ogni caso non sussistono le conseguenze dannose allegate (per prolungata non utilizzazione e deterioramento dell'immobile); che la domanda deve essere rigettata. Durante il processo è stata compiuta una consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 28.5.2020, previo scambio di note scritte, la causa è stata decisa ex artt. 83 lett. h D.L. 17 marzo 2020 n.18 e 281 sexies c.p.c.>>.
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: le spese della consulenza tecnica di ufficio, definitivamente ed integralmente, a carico della parte attrice.>>.
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
<< Va anzitutto individuata la norma regolatrice della fattispecie.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa (conduttura idrica) in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa (cfr. C.
n.26086/2005). Individuata come precede la norma regolatrice della fattispecie va esaminata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.). La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la stessa, relazione idonea ad esercitare un controllo ed eliminare le situazioni di pericolo insorte;
il danneggiato deve provare l'esistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. C. n.800512010). L'ausiliario ha quindi appurato: "[...] si sono verificate delle infiltrazioni a causa di una rottura di una condotta idrica. La perdita [...] ed è stata riparata dall' P_
2 in data 26.11.2016 [...}" (cfr. rel. tec.). Dall'accertamento (sinteticamente) riprodotto non si ricava la prova di un nesso causale
[...]
tra cosa (conduttura) di proprietà della società e danno. Similmente, il rapporto redatto dai vigili del fuoco ( "[...] Dopo avere effettuato una ricognizione nel condominio di Via Napoli n.10, si diffidavano i proprietari di effettuare i lavori per determinare la causa e le responsabilità dell'evento [...] ") non consente di affermare l'esistenza di un nesso causale certo tra cosa della società e danno (cfr. doc. n.1 fasc. attrice). Il consulente tecnico della citante ha altresì precisato: "[...] La porzione [...] ha subito copiose e persistenti venute di acqua chiara, la cui responsabilità ancora non risulta essere chiara [...]" (cfr. doc. n.8 fasc. attrice), manifestando incertezze sulla provenienza delle penetrazioni di acqua. Ancora, l'antecedente provvedimento pronunciato da questo
Tribunale (prescindendo dall'efficacia [o meno] di giudicato dello stesso) non individua alcun nesso tra tubature della società, riparazione delle stesse e danneggiamento della cosa ("[...] avendo la difesa della ricorrente dichiarato che le infiltrazioni sono cessate [...] successivamente all'intervento in loco di " [...]) perché fondato su dichiarazioni della parte attrice. Dalle P_
argomentazioni suesposte deriva l'impossibilità di riscontrare l'esistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e danno supposto.
2 Va infine posta in risalto l'impossibilità di ricorrere alla c.d. causa ignota. L'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, non esime da responsabilità il custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr. C.
n.25029/2008). Orbene, nella fattispecie non è possibile (come detto) stabilire una derivazione delle infiltrazioni da tubature dell'ente convenuto. Le enunciazioni surriferite determinano, il rigetto della domanda. L'esistenza delle infiltrazioni, idonee ad ingenerare aspettative di diritto nella citante, giustificano la compensazione delle spese di lite.>>.
§.5. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: <
contraria istanza eccezione e deduzione rejetta, in accoglimento del presente appello: IN VIA DEFINITIVA: Riformare la prefata impugnata sentenza, per tutti i gravi motivi in fatto ed in diritto illustrati, con vittoria di spese e compensi di legge, oltre Iva, Cap e rimborso spese generali come per legge;
[…]>>.
§.6. L'appellata , costituitasi a mezzo della mandataria con comparsa di costituzione e risposta depositata in data P_ _2
26.10.2020, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati. Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
§.9. Nel merito, l'appello merita tuttavia solo parziale accoglimento.
§.9.1. I primi due motivi di appello, rubricati rispettivamente «Violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. nonché dell'art. 2051 c.c.»
e «Violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., nonché risarcimento del danno ex artt. 1218, 1223 c.c.» sono trattati congiuntamente perché inerenti l'intera vicenda in esame sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum debeatur.
In particolare, l'appellante censura la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il primo giudice che, da un lato, avrebbe correttamente richiamato i principi generali in tema di responsabilità oggettiva di cui all'art.2051 c.c. e di onere della prova ex art.2697 c.c., mentre, dall'altro, avrebbe fatto erronea applicazione dei suddetti principi;
ad avviso dell'appellante, invero, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria, essendo stato sufficientemente dimostrata l'esistenza, oltre che del danno (circostanza questa neppure contestata dalla società appellata), del nesso causale tra la rottura della tubazione di proprietà dell' ed il danno al P_
locale di sua proprietà; di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la medesima società al risarcimento nella misura indicata dal proprio consulente di parte, Ing. in complessivi euro 67.000 (euro 47.000 per la riparazione della Persona_1
cosa e euro 20.000 per il mancato utilizzo della stessa) ovvero in quella «determinata alla stregua delle risultanze di causa».
3 Ebbene, ritiene il Collegio che la censure dell'appellante siano almeno in parte condivisibili per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente osservato che la riconduzione della fattispecie alla disposizione di cui all'art.2051 c.c. - che attiene alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - appare corretta e che lo stesso inquadramento non sia stato contestato da alcuna delle parti in causa.
E' noto, al riguardo, che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art.2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (cfr tra le tante: Cass. 29.1.2019 n.2345); ne deriva che, affinchè la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato (cfr tra le tante: Cass. 10.3.2005 n.5326); sul piano processuale, ciò comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito ovvero che «l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa» (Cass. 11.3.2011 n.5910), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato che, ex art.1227 c.c. può anche aver concorso alla produzione del danno.
Il principio è stato ribadito e rimarcato, anche di recente, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. U., ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Orbene, ad avviso del Collegio, l'istruttoria espletata in primo grado ha asseverato la ricostruzione dei fatti prospettata dall'originaria attrice e, in particolare, la sussistenza dell'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità con il bene in custodia dell' ; P_
non risulta, invece, acquisita alcuna prova di caso fortuito, tenuto peraltro conto che «La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. 31.10.2017 n.25837; conforme Cass. 11152 del 27/04/2023 «La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole»).
Ciò premesso in diritto, va, in fatto, innanzitutto evidenziato che, all'esito delle indagini tecniche compiute presso l'immobile in esame (piano seminterrato, sito in Albano Laziale, Via Taranto n. 2, con superficie complessiva di mq 168,00, composto di due vani di cui il primo di mq. 50,00 ed il secondo vano di mq. 118,00.) con metodologia logico-analitica condivisibile (che ha tenuto in debito
4 conto le consulenze tecniche delle parti in causa, le osservazioni alla bozza di c.t.u. nonchè le risultanze dei sopralluoghi eseguiti a mezzo di rilievi metrici, fotografici e constatazioni obiettive) ed esente da vizi, il consulente tecnico d'ufficio, Geom Persona_2
ha potuto accertare: - che, effettivamente si erano verificate infiltrazioni d'acqua che avevano interessato il locale nella parte di confine con Via Napoli, come riconosciuto dagli stessi tecnici delle parti in causa («La perdita, è stata individuata di fronte al civico
164 di Via del Mare, ubicata a pochi metri dal locale interessato, ed è stata riparata dall' in data 26/11/2016»; - che P_
alla data dei sopralluoghi (febbraio-marzo 2019), le infiltrazioni risultavano cessate;
- che, nonostante l'inattività dell'evento infiltrativo, risultavano visibili evidenti danneggiamenti alla parete controterra a confine con via Napoli, alla pavimentazione in battuto di cemento e alla rete fognaria interrata (“all'interno del locale, vi sono due piccoli pozzetti in clsv, collegati con la griglia della rampa. Tali pozzetti, sono risultati completamente otturati ed in disuso”) (cfr. c.t.u. in atti); -che per il ripristino del locale danneggiato era necessario eseguire lavori di: «- demolizione della tamponatura in mattoni forati, ormai lesionata e distaccata, e ripristino della stessa;
- demolizione del massetto in cls;
- costipamento dello strato di ghiaia presente, saturazione con altra ghiaia
o pietrisco, per rendere omogeneo lo stesso;
- rifacimento del massetto con getto in cls battuto, sp. 10 cm».
Quanto alla cause delle infiltrazioni, il consulente ha potuto accertare, sempre con l'ausilio della documentazione tecnica prodotta dalle parti ed all'esito dei sopralluoghi effettuati personalmente, che nel locale «si sono verificate delle infiltrazioni a causa Pt_1
di una rottura di condotta idrica. La perdita, è stata individuata di fronte al civico 164 di Via del Mare, ubicata a pochi metri dal locale interessato, ed è stata riparata dall in data 26/11/2016» (cfr. pag. 12 c.t.u.). P_
Orbene, reputa il Collegio che, contrariamente alla motivazione del Tribunale, proprio alla luce dei richiamati accertamenti tecnici d'ufficio (i cui esiti, relativamente all'an, appaiono peraltro conformi alle risultante delle consulenze tecniche di parte e Pt_1
) può ritenersi provata la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la res in custodia all' ed P_ P_
il danno subito dalla . Pt_1
Innanzitutto, il verificarsi del fenomeno infiltrativo deve ritenersi pacificamente accertato (e comunque mai contestato dalla convenuta/appellata) all'esito del sopralluogo eseguito dai Vigili del Fuoco che, accorsi presso il locale danneggiato in data
16.04.2016, hanno potuto constatare la presenza di «una leggera perdita di acqua alla base del muro portante costituito in blocchi di tufo, proveniente probabilmente dalla proprietà confinante. Si precisa che tale muro di contenimento rappresenta il confine dello due proprietà, una con accesso in via Taranto n.2 l'altra da via Napoli n.l».
Quanto all'accertamento del dedotto rapporto eziologico e dei danni, è la stessa società a riferire di aver eseguito lavori P_
di ripristino nel tratto di conduttura interessato dalle infiltrazioni e a constatare che, successivamente a detti lavori, i fenomeni infiltrativi siano cessati. In particolare, proprio dall'esame della consulenza tecnica redatta dalla per Controparte_4 conto di risulta che l' dopo diverse ricerche ed indagini: P_ Pt_2
- aveva riscontrato la rottura di un portatore e «una forte perdita occulta in proprietà privata tra l'edificio di via Napoli 1 (via del
Mare 164 e civ 166) sotto la chiostrina dell'edificio di via Napoli»;
- a seguito di controlli sui manufatti a terra e allineamento del portatore del civico 219 di fronte al civ. 164 della strada medesima, aveva riscontrato «una probabile presenza di perdita idrica occulta»;
5 - a seguito di una video ispezione sul tratto fognario acque chiare sottostante la proprietà del 1/Via del Mare Controparte_5
164, aveva rinvenuto «un punto di infiltrazione per il quale è stato richiesta l'esecuzione di uno scavo di indagine innanzi il civico
219 per verifica presunto danno»;
- aveva verificato «la presenza di infiltrazione» a seguito della video ispezione sul collettore acque meteoriche in corrispondenza del civ. 164 di Via del Mare.
Il consulente infine, così conclude: «da quanto potuto accertare la riparazione è stata effettuata fronte civico 164 P_ P_
di via del Mare ed in prossimità del locale danneggiato. Al ns sopralluogo è stato possibile prendere visione del locale garage interessato dallo spargimento d'acqua, in particolare si sono potute constatare alcune lievi fessurazioni sulla tamponatura esterna
e su una tramezzatura interna ed un lieve abbassamento del pavimento»…« confermava l'intervento di riparazione sulla P_
Co condotta idrica in sua gestione per rottura verificatasi nei pressi del fabbricato di ed emerge quindi responsabilità dell'Assicurata»….Sulla scorta dei possibili riscontri il danno da noi stimato ammonta a complessivi € 4.800,00 – al lordo della franchigia contrattuale… e proposto quale importo al fine di transigere la causa la cifra complessiva di euro 6.000,00..
Ebbene, considerate le ammissioni della stessa società danneggiante, oltre le risultanze dell'elaborato tecnico d'ufficio, ritiene il
Collegio non possa dubitarsi sul fatto che i danni reclamati siano stati causalmente determinati dalla rottura di un bene in custodia dell'appellata; tanto è vero, peraltro, che, come riferito dal c.t.u., successivamente ai lavori di ripristino da parte di P_
(ottobre/novembre 2016) le infiltrazioni -incontestabilmente constatate dai Vigili del Fuoco in data 16.04.2016- erano cessate (cfr. pag. 5 c.t.u.: «Attualmente, le infiltrazioni risultano cessate»). D'altronde, anche le osservazioni alla bozza di c.t.u. depositata da in primo grado mirano a contestare esclusivamente la stima dei lavori di ripristino data dal consulente d'ufficio (proponendo P_ una quantificazione di euro 3.001,79, detratto il degrado d'uso del 15%), ma non investono minimamente questioni afferenti la riconosciuta responsabilità della società danneggiante.
In un contesto quale quello appena descritto, ritiene il Collegio che la dinamica causale non possa essere ridotta od esclusa in conseguenza della asserita, ma non provata, concorrente responsabilità della danneggiata ex art.1227 c.c. (individuata dalla società
nello stato di degrado e cattiva manutenzione dell'immobile ), ove si consideri che: a) i fenomeni di infiltrazione P_ Pt_1
si sono indiscutibilmente verificati a causa della rottura di una condotta idrica, distante pochi metri dall'immobile interessato, sulla quale solo la società poteva esercitare il controllo e la vigilanza ex art. 2051 c.c.; b) la causa accertata è stata da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, atteso che il c.t.u. non ha posto in alcuna correlazione eziologica lo stato di vetustà ed abbandono del locale con i danni.
A tanto va aggiunto ad abundatiam che, contrariamente alla motivazione del Tribunale, seppur fosse stata ignota - il che non è - la causa del danno, la responsabilità di non sarebbe pertanto esclusa alla stregua del principio di diritto per cui “… qualora P_ persiste l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass. 22.03.2024 n.7789).
Venendo al quantum, il Collegio ritiene di condividere la quantificazione dei danni effettuata dal c.t.u. nella propria relazione tecnica per il ripristino dello stato dei luoghi di parte appellante pari al complessivo congruo importo di euro 17.545,16, tenendo conto sia
6 che i lavori sono stati stimati per la realizzazione delle stesse opere preesistenti (e solo per quelle) sia che nella stima dei lavori è stato valutato il rifacimento completo della parete muraria e della pavimentazione, poiché l'intervento mirato in più zone, avrebbe comunque comportato il danneggiamento di quello ancora intatto (cfr. c.t.u. pag. 12: «non si è ritenuto di procedere al ripristino per interventi mirati ad una zona, poiché da quanto esaminato, le parti danneggiate non sono circoscritte. Quindi, i lavori eventualmente eseguiti su zone puntuali, andrebbero a pregiudicare la struttura delle zone ritenute integre, salvo verifica accurata»).
E pertanto deve essere condannata al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di della somma P_ Parte_1
di euro 17.545,16; su tale importo devono riconoscersi interessi e rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito (anno
2015); oltre ulteriori interessi dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Alcuna somma, invece, può essere riconosciuta per il mancato uso del locale, non avendo la fornito alcuna prova al riguardo Pt_1
e stante l'evidente e dichiarato stato di abbandono dell'immobile risalente nel tempo (cfr. c.t.u. pag. 4).
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini innanzi esposti, dovendosi ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità tra la res in custodia della società appellata ed i danni reclamati dalla;
per il che deve ritenersi Pt_1 P_
responsabile nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa.
§.9.2. Resta assorbito il terzo motivo di appello, inerente le spese del giudizio e di c.t.u., in quanto l'accoglimento parziale dell'impugnazione ne impone comunque una diversa regolamentazione.
§.10. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado sono compensate nella misura della metà e poste per la restante parte a carico dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. P_
n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: euro 17.545,16, tabelle 2 e 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria non espletata), in favore di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale Parte_1
ordinario di Velletri n.795/2020, pubblicata in data 28.05.2020, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
b) condanna , costituita a mezzo la mandataria in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di P_ _2
, della somma di euro 17.545,16 più iva, oltre interessi e rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito Parte_1
(anno 2015) ed oltre ulteriori interessi dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
c)- compensa per la metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna , costituita a mezzo la mandataria P_ _2
in persona del suo legale rapp.te p.t., alla refusione, in favore dell'appellante , della restante metà delle spese Parte_1
processuali del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in euro 380,00 per esborsi ed euro 2.539,00 compensi e, quanto al secondo grado, in euro 569,25 per esborsi ed euro 1.980,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge per entrambi i gradi;
d)- pone definitivamente e per l'intero a carico di , costituita a mezzo la mandataria le spese della consulenza P_ _2 tecnica d'ufficio come liquidate dal Tribunale.
7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
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