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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 772/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P IVA – già ) (doc. 1), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
sede in A-, via Terraglio, 63, in persona della dott.ssa , Parte_2
giusta procura notaio di A- (rep. 39722, racc. 14051) (doc. Persona_1
2), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia- Persona_1
ST (rep. 42351, racc. 15678) (doc. 3) ( Controparte_1 P.IVA_2
già , a seguito di cambio di denominazione sociale (doc. 4), con sede in CP_2
A-, via Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , giusta Parte_2
procura notaio di VeneziaST (rep. 43812; racc. 16503) (doc. 5), in Persona_1
Parte qualità di Responsabile Contenzioso (doc. 6), difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente l'atto d'appello (all. A) appellante contro (c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._1
per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv.
Claudio Defilippi del Foro di Milano e dall'Avv. Gianna Sammicheli del Foro di Milano appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“In via principale: - riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Massa, Giudice Dott.
IZ NI, pubblicata il 29/6/2022 nel procedimento RG 68/2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 773/2019 emesso dallo stesso Tribunale in data 13/11/2019 (RG 2055/2019) e quindi rigettare l'opposizione proposta dal sig.
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è CP_3 Parte_1 creditrice nei confronti del sig. della somma di € 30.101,15 (ovvero quella CP_3
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora come da domanda da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. In ogni caso - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA e
15% come per legge.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge IN VIA PRELIMINARE – PREGIUDIZIALE 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione dell'art. 342/1° Parte_1
comma nn. 1) e 2) c.p.c.; 2. Dichiarare la decaduta dal riproporre ai Parte_1
sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado;
NEL MERITO 3. Respingere le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
IN VIA DI APPELLO
INCIDENTALE 4. in parziale riforma della sentenza 475/2022, dichiarare la nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, per l'effetto, la nullità del ricorso stesso del decreto ingiuntivo n. 773/2019 emesso dal Tribunale di Massa;
5. in parziale riforma della sentenza n. 475/2022, condannare la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso a favore dell'appellato di pag. 2/10 spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge del primo grado di giudizio con distrazione 6. Annullare/revocare decreto ingiuntivo n. 773/2019 del
13.11.2019 emesso dal Tribunale di Massa procedimento R.G. n. 2055/19, per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma di giustizia. In ogni caso con vittoria di competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; In via istruttoria: Nella denegata ipotesi di non conferma della sentenza di primo grado, In applicazione degli artt. 356 e 345 c.p.c. si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori già formulati in primo grado nella memoria n. 2) ex art. 183/6° comma c.p.c. e da aversi qui integralmente ritrascritti. Con riserva di formulare ogni ulteriore istanza istruttoria nei termini di legge ed all'esito del comportamento processuale di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 475/2022 del 29/06/2022 il Tribunale di Massa revocava il decreto ingiuntivo nr. 773/019, emesso a favore di nei confronti di Parte_1 [...]
per l'importo di € 30.101,15 (richiesto per rimborso di capitale e CP_3
interessi del prestito personale n.13158414 concesso da Santander Consumer AN SpA, successivamente ceduto a e quindi pervenuto a per Pt_1 Parte_1
conferimento di ramo d'azienda), e rigettava la domanda della creditrice opposta, compensando le spese del giudizio. Con la sentenza impugnata è stato ritenuto che non vi sia prova della presenza del credito, oggetto del procedimento monitorio, tra quelli ceduti con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, per mancata produzione del contratto tra cedente e cessionario, con conseguente carenza di legittimazione in capo a . Pt_1
2- , quale mandataria di , ha Controparte_1 Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo quale unico motivo d'appello,
l'erroneità della decisione di primo grado ove non ha ritenuto provata la cessione del credito sulla base del solo avviso pubblicato in GU ai sensi dell'art.58 TUB. Al riguardo ha dedotto che già con il ricorso monitorio era stato prodotto il contratto di cessione del pag. 3/10 credito da Santander Consumer AN SpA a (doc.3 ricorso monitorio), CP_4
previa cartolarizzazione tramite la società veicolo PV DE AR srl. CP_4
(doc.8 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), cedeva successivamente il credito a all'atto del conferimento di ramo d'azienda (doc.6 ricorso Parte_1
monitorio, docc. 8, 9, 10 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), in relazione al quale opera, in ogni caso, la previsione di cui all'art.2559 cc, secondo cui la cessione ha carattere unitario e comporta il trasferimento al cessionario anche di tutti i crediti inerenti l'azienda ceduta, come chiarito da Cass.Sez.1, 13.6.2006 n.13676, con effetto della cessione nei confronti di tutti i terzi anche in assenza di notificazione o accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti, richiamando sul punto anche
Cas.Sez.3, 19.8.2013, n.19155 e Cass.Sez.3, 31.7.2012, n.13692.
3- L'appellato ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione da parte di delle parti di Pt_1
sentenza appellate, in relazione al difetto di legittimazione di , e chiesto, quale Pt_1
preliminare motivo di appello incidentale, dichiararsi decaduta dal riproporre le Pt_1
eccezioni svolte in primo grado e non accolte dal Tribunale. Nel merito ha chiesto rigettarsi l'appello proposto da per carenza di legittimazione, reiterando Pt_1
l'eccezione in ordine alla mancata prova documentata della cessione del credito, e svolto tre motivi d'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado. Con un primo motivo l'appellato ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di procura ad litem di IFIS. Con un secondo motivo l'appellato ha impugnato la pronuncia di compensazione delle spese di lite. Con un terzo motivo ha riproposto tutte le domande ed eccezioni svolte nel primo grado di giudizio, in particolare, in ordine al difetto di certezza e liquidità del credito, all'applicazione dell'anatocismo, per essere il contratto di mutuo intrinsecamente anatocistico, all'usurarietà degli interessi applicati (dovendosi prendere in considerazione il TAEG, comprensivo, tra l'altro, anche del costo dell'assicurazione o delle garanzie prestate), anche per gli effetti di cui all'art.1815 co.2 cc. Ha infine chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'azione promossa da , essendo stata presentata nell'interesse Pt_1 dell'appellato istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della pag. 4/10 L. 3/2012, innanzi il Tribunale di Massa. In via istruttoria l'appellato ha chiesto procedersi a CTU tecnico contabile, e disporsi ordine di esibizione ex art.210 cpc a Pt_1
relativamente ai rapporti bancari e di conto corrente “intercorsi con gli opposti ed i loro dante causa”.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica e decisa sulla relazione del consigliere relatore.
5- Questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellato. Con la pronuncia di primo grado è stata ritenuta la sussistenza della legittimazione di , e, conseguentemente, non essendo stato svolto alcun motivo Pt_1
d'appello principale sul punto da parte di , quest'ultima non aveva alcun onere di Pt_1
indicare eventuali parti di sentenza oggetto di impugnazione al riguardo.
6- Infondata è anche l'istanza dell'appellato diretta a sentire dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa da , in quanto il ricorso a procedura di composizione della Pt_1
crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 non costituisce ragione di improcedibilità dell'azione del creditore, non essendo applicabili per analogia le disposizioni già vigenti in materia di fallimento.
7- Superflue devono ritenersi le istanze istruttorie reiterate dall'appellato, in quanto la causa appare già sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti.
8- Per necessario ordine logico deve essere esaminato il motivo d'appello incidentale svolto dall'appellato in ordine al difetto di procura ad litem da parte dell'appellante
. L'eccezione è stata rigettata in primo grado dal Tribunale. In ordine alla necessità Pt_1
di proposizione di appello incidentale, con riguardo a tale eccezione, è stato affermato che, “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda,
pag. 5/10 chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (così Cass.Sez.3, 27 settembre 2024, n.25876; conformi Cass.Sez.3, 9 aprile 2024, n.9505; Cass.Sez.3, 1° dicembre 2023, n.33649). L'odierna parte appellante ha prodotto nel primo grado di giudizio la procura generale alle liti rilasciata innanzi a notaio (doc.1 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), così sanando l'originaria mancanza della stessa all'atto del deposito del ricorso monitorio. La procura alle liti, sottoscritta con firme digitali (all. A comparsa costituzione nel primo grado di giudizio), è redatta in conformità alle disposizioni sul processo civile telematico, non essendo pertanto necessaria anche l'apposizione di firma autografa. La Corte di
Cassazione ha inoltre precisato, in ordine alla certificazione del difensore della sottoscrizione, che, “in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.”(così Cass. 18381/24). Il motivo d'appello è pertanto infondato.
9- Deve essere quindi esaminato l'appello principale svolto dall'appellante, e, contestualmente l'eccezione di difetto di legittimazione riproposta dall'appellato, accolta con la sentenza impugnata. Al riguardo occorre ricordare che, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore
pag. 6/10 ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass.Sez.3, 22 giugno 2023, n.17944; v. anche, al riguardo, Cass.Sez.3, 10 febbraio 2023, ove è stato affermato che, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art.
58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”). E' pacifica in causa la produzione dell'estratto della pubblicazione in G.U., ai sensi dell'art.58 TUB, con indicazione generica delle categorie di crediti oggetto di cessione all'atto del conferimento di ramo d'azienda, essendo anche stato prodotto l'atto di conferimento di ramo d'azienda da a . Risulta peraltro prodotto, CP_4 Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza di primo grado, anche il contratto
25.3.2017 di cessione a di crediti pro soluto da parte di Santander CP_4
Consumer AN S.p.a. (anche in nome e per conto di PV DE AR (Securitisation) srl;
punto F contratto di cessione, ove sono indicate le relative procure azionate;
v. documenti allegati al fascicolo monitorio). E' inoltre prodotta in atti la comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione, a mezzo raccomandata A/R del 28.9.2017 ricevuta in data 12.10.2017 (v. documenti allegati al ricorso monitorio). In considerazione della giurisprudenza di legittimità, come sopra ricordata, ritiene questa Corte che sussistano sufficienti elementi che, unitariamente considerati, offrono la prova dell'avvenuta pag. 7/10 cessione del credito de quo in capo all'appellante. L'appello deve pertanto trovare al riguardo accoglimento, con riforma sul punto della sentenza appellata.
10- Rinviato al capo di sentenza relativo alle spese di lite l'esame del secondo motivo d'appello incidentale, concernente le spese, deve quindi essere prima esaminato il terzo motivo d'appello incidentale relativo alla lamentata applicazione dell'anatocismo, per essere eccepito che il contratto di mutuo con ammortamento cosiddetto “alla francese” è intrinsecamente anatocistico, e all'usurarietà degli interessi applicati, anche per gli effetti di cui all'art.1815 co.2 cc.
10.1- Con riguardo all'anatocismo che sarebbe intrinsecamente proprio dei contratti di mutuo con ammortamento “alla francese” non può che richiamarsi il principio da ultimo fissato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.Sez.Un., 29 maggio 2024, n.15130). Sebbene la
Corte di Cassazione abbia precisato, nella motivazione, di essere stata chiamata a pronunciarsi con riferimento a piano di ammortamento relativo a mutuo fondiario a tasso fisso, questa Corte non ravvisa ragioni per diversamente considerare la legittimità del piano di ammortamento “alla francese” nell'ambito di un contratto di mutuo personale a tasso fisso quale quello oggetto di causa, essendo tale contratto strutturato in modo identico a quello di un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso. Il secondo motivo d'appello incidentale, sul punto, è pertanto infondato.
10.2- In ordine alla lamentata usurarietà degli interessi applicati nel caso de quo, questa
Corte ritiene opportuno richiamare il principio secondo cui, “ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere
pag. 8/10 conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva” (Cass.Sez.2, 24 ottobre 2023, n.29501). Dal contratto prodotto con il ricorso monitorio (v. documenti ricorso monitorio) si evince che il
TAEG è pari al 12,66 % (tasso fisso) e dal collegato contratto di assicurazione (v. documenti ricorso monitorio) si evince che il costo dell'assicurazione è pari all'8% della somma da assicurare. Il tasso di interesse applicato, comprensivo dei costi di assicurazione, è pertanto pari al 20,66 %. Alla data della stipula del contratto (28 agosto
2012) il tasso soglia per i crediti personali era pari a 19,4250. Il contratto de quo prevede conseguentemente un tasso di interesse usurario, in quanto superiore al tasso soglia individuato dalla Banca d'Italia per il relativo periodo, con conseguente applicazione dell'art. 1815 co.2 cc., secondo cui, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il motivo d'appello incidentale deve trovare accoglimento sul punto, dovendosi accertare il credito dell'appellante nei limiti dell'importo capitale, pari ad € 29.999,92 (€ 8.608,3 importo a disposizione del consumatore + € 11.453,62 importo per estinzione pratica esterna + € 8.902,00 importo per estinzione pratica esterna + € 1.036,00 importo per estinzione pratica esterna). Su tale importo saranno dovuti gli interessi legali dalla domanda. Al riguardo, avendo trovato applicazione l'art.1815 co.2 cc, non vi è necessità di procedere a CTU contabile.
11- Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio (dovendo essere pertanto rigettato sul punto il secondo motivo d'appello incidentale, e trovando conferma in parte qua la sentenza appellata), sia del presente grado di giudizio, in applicazione del principio, secondo cui,
“nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con
pag. 9/10 cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass.Sez.1, 3 settembre 2009, n.19120).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata ed in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) dichiara accertato il credito dell'appellante nella misura di € 29.999,92, e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la somma di € 29.999,92 oltre interessi legali dalla domanda;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 772/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P IVA – già ) (doc. 1), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
sede in A-, via Terraglio, 63, in persona della dott.ssa , Parte_2
giusta procura notaio di A- (rep. 39722, racc. 14051) (doc. Persona_1
2), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia- Persona_1
ST (rep. 42351, racc. 15678) (doc. 3) ( Controparte_1 P.IVA_2
già , a seguito di cambio di denominazione sociale (doc. 4), con sede in CP_2
A-, via Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , giusta Parte_2
procura notaio di VeneziaST (rep. 43812; racc. 16503) (doc. 5), in Persona_1
Parte qualità di Responsabile Contenzioso (doc. 6), difesa dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente l'atto d'appello (all. A) appellante contro (c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._1
per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv.
Claudio Defilippi del Foro di Milano e dall'Avv. Gianna Sammicheli del Foro di Milano appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“In via principale: - riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Massa, Giudice Dott.
IZ NI, pubblicata il 29/6/2022 nel procedimento RG 68/2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 773/2019 emesso dallo stesso Tribunale in data 13/11/2019 (RG 2055/2019) e quindi rigettare l'opposizione proposta dal sig.
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è CP_3 Parte_1 creditrice nei confronti del sig. della somma di € 30.101,15 (ovvero quella CP_3
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora come da domanda da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma. In ogni caso - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA e
15% come per legge.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge IN VIA PRELIMINARE – PREGIUDIZIALE 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione dell'art. 342/1° Parte_1
comma nn. 1) e 2) c.p.c.; 2. Dichiarare la decaduta dal riproporre ai Parte_1
sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado;
NEL MERITO 3. Respingere le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
IN VIA DI APPELLO
INCIDENTALE 4. in parziale riforma della sentenza 475/2022, dichiarare la nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, per l'effetto, la nullità del ricorso stesso del decreto ingiuntivo n. 773/2019 emesso dal Tribunale di Massa;
5. in parziale riforma della sentenza n. 475/2022, condannare la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso a favore dell'appellato di pag. 2/10 spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge del primo grado di giudizio con distrazione 6. Annullare/revocare decreto ingiuntivo n. 773/2019 del
13.11.2019 emesso dal Tribunale di Massa procedimento R.G. n. 2055/19, per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma di giustizia. In ogni caso con vittoria di competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; In via istruttoria: Nella denegata ipotesi di non conferma della sentenza di primo grado, In applicazione degli artt. 356 e 345 c.p.c. si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori già formulati in primo grado nella memoria n. 2) ex art. 183/6° comma c.p.c. e da aversi qui integralmente ritrascritti. Con riserva di formulare ogni ulteriore istanza istruttoria nei termini di legge ed all'esito del comportamento processuale di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 475/2022 del 29/06/2022 il Tribunale di Massa revocava il decreto ingiuntivo nr. 773/019, emesso a favore di nei confronti di Parte_1 [...]
per l'importo di € 30.101,15 (richiesto per rimborso di capitale e CP_3
interessi del prestito personale n.13158414 concesso da Santander Consumer AN SpA, successivamente ceduto a e quindi pervenuto a per Pt_1 Parte_1
conferimento di ramo d'azienda), e rigettava la domanda della creditrice opposta, compensando le spese del giudizio. Con la sentenza impugnata è stato ritenuto che non vi sia prova della presenza del credito, oggetto del procedimento monitorio, tra quelli ceduti con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, per mancata produzione del contratto tra cedente e cessionario, con conseguente carenza di legittimazione in capo a . Pt_1
2- , quale mandataria di , ha Controparte_1 Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo quale unico motivo d'appello,
l'erroneità della decisione di primo grado ove non ha ritenuto provata la cessione del credito sulla base del solo avviso pubblicato in GU ai sensi dell'art.58 TUB. Al riguardo ha dedotto che già con il ricorso monitorio era stato prodotto il contratto di cessione del pag. 3/10 credito da Santander Consumer AN SpA a (doc.3 ricorso monitorio), CP_4
previa cartolarizzazione tramite la società veicolo PV DE AR srl. CP_4
(doc.8 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), cedeva successivamente il credito a all'atto del conferimento di ramo d'azienda (doc.6 ricorso Parte_1
monitorio, docc. 8, 9, 10 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), in relazione al quale opera, in ogni caso, la previsione di cui all'art.2559 cc, secondo cui la cessione ha carattere unitario e comporta il trasferimento al cessionario anche di tutti i crediti inerenti l'azienda ceduta, come chiarito da Cass.Sez.1, 13.6.2006 n.13676, con effetto della cessione nei confronti di tutti i terzi anche in assenza di notificazione o accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti, richiamando sul punto anche
Cas.Sez.3, 19.8.2013, n.19155 e Cass.Sez.3, 31.7.2012, n.13692.
3- L'appellato ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione da parte di delle parti di Pt_1
sentenza appellate, in relazione al difetto di legittimazione di , e chiesto, quale Pt_1
preliminare motivo di appello incidentale, dichiararsi decaduta dal riproporre le Pt_1
eccezioni svolte in primo grado e non accolte dal Tribunale. Nel merito ha chiesto rigettarsi l'appello proposto da per carenza di legittimazione, reiterando Pt_1
l'eccezione in ordine alla mancata prova documentata della cessione del credito, e svolto tre motivi d'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado. Con un primo motivo l'appellato ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di procura ad litem di IFIS. Con un secondo motivo l'appellato ha impugnato la pronuncia di compensazione delle spese di lite. Con un terzo motivo ha riproposto tutte le domande ed eccezioni svolte nel primo grado di giudizio, in particolare, in ordine al difetto di certezza e liquidità del credito, all'applicazione dell'anatocismo, per essere il contratto di mutuo intrinsecamente anatocistico, all'usurarietà degli interessi applicati (dovendosi prendere in considerazione il TAEG, comprensivo, tra l'altro, anche del costo dell'assicurazione o delle garanzie prestate), anche per gli effetti di cui all'art.1815 co.2 cc. Ha infine chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'azione promossa da , essendo stata presentata nell'interesse Pt_1 dell'appellato istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della pag. 4/10 L. 3/2012, innanzi il Tribunale di Massa. In via istruttoria l'appellato ha chiesto procedersi a CTU tecnico contabile, e disporsi ordine di esibizione ex art.210 cpc a Pt_1
relativamente ai rapporti bancari e di conto corrente “intercorsi con gli opposti ed i loro dante causa”.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica e decisa sulla relazione del consigliere relatore.
5- Questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellato. Con la pronuncia di primo grado è stata ritenuta la sussistenza della legittimazione di , e, conseguentemente, non essendo stato svolto alcun motivo Pt_1
d'appello principale sul punto da parte di , quest'ultima non aveva alcun onere di Pt_1
indicare eventuali parti di sentenza oggetto di impugnazione al riguardo.
6- Infondata è anche l'istanza dell'appellato diretta a sentire dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa da , in quanto il ricorso a procedura di composizione della Pt_1
crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 non costituisce ragione di improcedibilità dell'azione del creditore, non essendo applicabili per analogia le disposizioni già vigenti in materia di fallimento.
7- Superflue devono ritenersi le istanze istruttorie reiterate dall'appellato, in quanto la causa appare già sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti.
8- Per necessario ordine logico deve essere esaminato il motivo d'appello incidentale svolto dall'appellato in ordine al difetto di procura ad litem da parte dell'appellante
. L'eccezione è stata rigettata in primo grado dal Tribunale. In ordine alla necessità Pt_1
di proposizione di appello incidentale, con riguardo a tale eccezione, è stato affermato che, “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda,
pag. 5/10 chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (così Cass.Sez.3, 27 settembre 2024, n.25876; conformi Cass.Sez.3, 9 aprile 2024, n.9505; Cass.Sez.3, 1° dicembre 2023, n.33649). L'odierna parte appellante ha prodotto nel primo grado di giudizio la procura generale alle liti rilasciata innanzi a notaio (doc.1 comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), così sanando l'originaria mancanza della stessa all'atto del deposito del ricorso monitorio. La procura alle liti, sottoscritta con firme digitali (all. A comparsa costituzione nel primo grado di giudizio), è redatta in conformità alle disposizioni sul processo civile telematico, non essendo pertanto necessaria anche l'apposizione di firma autografa. La Corte di
Cassazione ha inoltre precisato, in ordine alla certificazione del difensore della sottoscrizione, che, “in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.”(così Cass. 18381/24). Il motivo d'appello è pertanto infondato.
9- Deve essere quindi esaminato l'appello principale svolto dall'appellante, e, contestualmente l'eccezione di difetto di legittimazione riproposta dall'appellato, accolta con la sentenza impugnata. Al riguardo occorre ricordare che, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore
pag. 6/10 ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass.Sez.3, 22 giugno 2023, n.17944; v. anche, al riguardo, Cass.Sez.3, 10 febbraio 2023, ove è stato affermato che, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art.
58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”). E' pacifica in causa la produzione dell'estratto della pubblicazione in G.U., ai sensi dell'art.58 TUB, con indicazione generica delle categorie di crediti oggetto di cessione all'atto del conferimento di ramo d'azienda, essendo anche stato prodotto l'atto di conferimento di ramo d'azienda da a . Risulta peraltro prodotto, CP_4 Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza di primo grado, anche il contratto
25.3.2017 di cessione a di crediti pro soluto da parte di Santander CP_4
Consumer AN S.p.a. (anche in nome e per conto di PV DE AR (Securitisation) srl;
punto F contratto di cessione, ove sono indicate le relative procure azionate;
v. documenti allegati al fascicolo monitorio). E' inoltre prodotta in atti la comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione, a mezzo raccomandata A/R del 28.9.2017 ricevuta in data 12.10.2017 (v. documenti allegati al ricorso monitorio). In considerazione della giurisprudenza di legittimità, come sopra ricordata, ritiene questa Corte che sussistano sufficienti elementi che, unitariamente considerati, offrono la prova dell'avvenuta pag. 7/10 cessione del credito de quo in capo all'appellante. L'appello deve pertanto trovare al riguardo accoglimento, con riforma sul punto della sentenza appellata.
10- Rinviato al capo di sentenza relativo alle spese di lite l'esame del secondo motivo d'appello incidentale, concernente le spese, deve quindi essere prima esaminato il terzo motivo d'appello incidentale relativo alla lamentata applicazione dell'anatocismo, per essere eccepito che il contratto di mutuo con ammortamento cosiddetto “alla francese” è intrinsecamente anatocistico, e all'usurarietà degli interessi applicati, anche per gli effetti di cui all'art.1815 co.2 cc.
10.1- Con riguardo all'anatocismo che sarebbe intrinsecamente proprio dei contratti di mutuo con ammortamento “alla francese” non può che richiamarsi il principio da ultimo fissato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.Sez.Un., 29 maggio 2024, n.15130). Sebbene la
Corte di Cassazione abbia precisato, nella motivazione, di essere stata chiamata a pronunciarsi con riferimento a piano di ammortamento relativo a mutuo fondiario a tasso fisso, questa Corte non ravvisa ragioni per diversamente considerare la legittimità del piano di ammortamento “alla francese” nell'ambito di un contratto di mutuo personale a tasso fisso quale quello oggetto di causa, essendo tale contratto strutturato in modo identico a quello di un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso. Il secondo motivo d'appello incidentale, sul punto, è pertanto infondato.
10.2- In ordine alla lamentata usurarietà degli interessi applicati nel caso de quo, questa
Corte ritiene opportuno richiamare il principio secondo cui, “ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere
pag. 8/10 conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva” (Cass.Sez.2, 24 ottobre 2023, n.29501). Dal contratto prodotto con il ricorso monitorio (v. documenti ricorso monitorio) si evince che il
TAEG è pari al 12,66 % (tasso fisso) e dal collegato contratto di assicurazione (v. documenti ricorso monitorio) si evince che il costo dell'assicurazione è pari all'8% della somma da assicurare. Il tasso di interesse applicato, comprensivo dei costi di assicurazione, è pertanto pari al 20,66 %. Alla data della stipula del contratto (28 agosto
2012) il tasso soglia per i crediti personali era pari a 19,4250. Il contratto de quo prevede conseguentemente un tasso di interesse usurario, in quanto superiore al tasso soglia individuato dalla Banca d'Italia per il relativo periodo, con conseguente applicazione dell'art. 1815 co.2 cc., secondo cui, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il motivo d'appello incidentale deve trovare accoglimento sul punto, dovendosi accertare il credito dell'appellante nei limiti dell'importo capitale, pari ad € 29.999,92 (€ 8.608,3 importo a disposizione del consumatore + € 11.453,62 importo per estinzione pratica esterna + € 8.902,00 importo per estinzione pratica esterna + € 1.036,00 importo per estinzione pratica esterna). Su tale importo saranno dovuti gli interessi legali dalla domanda. Al riguardo, avendo trovato applicazione l'art.1815 co.2 cc, non vi è necessità di procedere a CTU contabile.
11- Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio (dovendo essere pertanto rigettato sul punto il secondo motivo d'appello incidentale, e trovando conferma in parte qua la sentenza appellata), sia del presente grado di giudizio, in applicazione del principio, secondo cui,
“nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con
pag. 9/10 cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass.Sez.1, 3 settembre 2009, n.19120).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata ed in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) dichiara accertato il credito dell'appellante nella misura di € 29.999,92, e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la somma di € 29.999,92 oltre interessi legali dalla domanda;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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