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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1722/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4041/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077139379 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 19/30 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accolse il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella notificatagli il 30 giugno 2022 per il pagamento della TARI dovuta relativamente all'anno 2015.
Il Comune di Palermo ha proposto appello,chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Il Resistente_1 non si è costituito.
Indi, all'udienza del 16 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dal Resistente_1, sul rilievo che la cartella da lui impugnata gli era stata notificata il 30 giugno 2022, per cui, in mancanza di prova di atti interruttivi, alla data del 30 giugno
2022, in cui era avvenuta la notifica della cartella di pagamento, il tributo preteso dal Comune (TARI 2015) era già incorso nella prescrizione quinquennale normativamente prevista.
Sennonché, nel costituirsi in questo grado del giudizio, il Comune appellante, producendo la relativa documentazione, ha dato prova che il 15 gennaio 2018 ha provveduto a notificare al contribuente, mediante consegna al portiere e susseguente raccomandata informativa, l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento.
In presenza di detto atto interruttivo, ciò è sufficiente a escludere che si sia verificata la prescrizione quinquennale del tributo, erroneamente ritenuta dalla Corte di primo grado.
In riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado dal Resistente_1 deve essere conseguentemente rigettato.
Poiché la riforma trova causa nella produzione di documenti prodotti per la prima volta in appello, le spese del grado vanno lasciate a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 397/2024 dei giorni 19 gennaio/30 gennaio 2024, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento notificatagli il 30 giugno 2022 e lascia a carico dell'appellante le spese di questo secondo grado del giudizio. Palermo, 20 febbraio 2026
Il Presidente est.
AN NO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4041/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077139379 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 19/30 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accolse il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella notificatagli il 30 giugno 2022 per il pagamento della TARI dovuta relativamente all'anno 2015.
Il Comune di Palermo ha proposto appello,chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Il Resistente_1 non si è costituito.
Indi, all'udienza del 16 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dal Resistente_1, sul rilievo che la cartella da lui impugnata gli era stata notificata il 30 giugno 2022, per cui, in mancanza di prova di atti interruttivi, alla data del 30 giugno
2022, in cui era avvenuta la notifica della cartella di pagamento, il tributo preteso dal Comune (TARI 2015) era già incorso nella prescrizione quinquennale normativamente prevista.
Sennonché, nel costituirsi in questo grado del giudizio, il Comune appellante, producendo la relativa documentazione, ha dato prova che il 15 gennaio 2018 ha provveduto a notificare al contribuente, mediante consegna al portiere e susseguente raccomandata informativa, l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento.
In presenza di detto atto interruttivo, ciò è sufficiente a escludere che si sia verificata la prescrizione quinquennale del tributo, erroneamente ritenuta dalla Corte di primo grado.
In riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado dal Resistente_1 deve essere conseguentemente rigettato.
Poiché la riforma trova causa nella produzione di documenti prodotti per la prima volta in appello, le spese del grado vanno lasciate a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 397/2024 dei giorni 19 gennaio/30 gennaio 2024, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento notificatagli il 30 giugno 2022 e lascia a carico dell'appellante le spese di questo secondo grado del giudizio. Palermo, 20 febbraio 2026
Il Presidente est.
AN NO