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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/06/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 102/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
I Sigg.ri (C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), nata ad [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Paternò, via
G.B. Nicolosi n. 10/F, presso lo studio dell'avv. Paolo La Spina (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
opponenti
E
(C.F.: ) con socio unico e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Scardavilla Antonella (PEC: ed Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Caronda n. 136;
Opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : "Voglia lo Ill.mo Tribunale Civile di Catania Parte_1 Parte_2
adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con sentenza,
1 – ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1
per essa di in difetto della prova della cessione del credito, non essendo Controparte_2
stata fornita la prova;
2) in subordine, ritenere e dichiarare i sigg. e Parte_1 Parte_2
consumatori;
3) ritenere e dichiarare che i giudici dell'opposizione a decreto ingiuntivo non hanno mai effettuato le verifiche circa la violazione o meno di norme consumeristiche di cui al codice al consumo;
4) conseguentemente, accertare e verificare la sussistenza di clausole abusive in seno ai due contratti fideiussori sottesi ai ricorsi per decreto ingiuntivi proposti ai danni degli odierni attori;
5) fissare il termine di giorni quaranta agli opponenti per proporre eventuale opposizione
a decreto ingiuntivo limitatamente alle parti aventi ad oggetto la violazione di norme del codice al consumo;
6) ritenere e dichiarare comunque la nullità dell'art. 5 di cui al contratto di fideiussione nella parte in cui è stato derogato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 33 lett. t codice al consumo.
Le spese seguono la soccombenza.
Per “In via preliminare: Controparte_1
- ritenere e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione a seguito della mancata notifica alla parte convenuta Controparte_1
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione riguardante l'asserita carenza di legittimazione attiva di e, per essa, di per le Controparte_1 CP_3
motivazioni espresse in comparsa;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di controparte di fissazione del termine per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 c.p.c. per le motivazioni espresse in comparsa.
pagina 2 di 11 Nel merito:
- rigettare tutte le inammissibili e infondate domande proposte dai sigg. Parte_1
e con l'atto di citazione in “riassunzione” notificato il 3.01.2024; Parte_2
- condannare gli attori opponenti al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.01.2024 i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno riassunto nel merito l'opposizione proposta in data 10.05.2023 ex art. 615, 2^
[...]
comma c.p.c. in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 429/2020 R.G.E. con cui hanno contestato la sopraggiunta caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare e la nullità della fideiussione omnibus, sul rilievo della presenza di clausole abusive di natura consumeristica nel contratto sottoscritto dagli opponenti, nonché l'inefficacia della garanzia per l'asserito mancato rispetto del “riviviscente termine semestrale ex art. 1957 c.c.”, chiedendo, previa sospensione della procedura esecutiva, dichiararsi la nullità o l'inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare.
Ripercorrendo brevemente i fatti, va premesso che la presente procedura immobiliare è stata azionata da rappresentata dalla successore Controparte_1 CP_3
inter vivos a titolo particolare nella posizione di Unicredit S.p.A., già Banco di Sicilia S.p.A., sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 5019/2017 reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale in data 4.9.2017.
Nel luglio del 2021, in virtù di altro decreto ingiuntivo n. 3367/2018, concesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Catania in data 8.6.2018, la stessa società creditrice è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n.429/2020 per l'ulteriore credito di €. 506.099,90.
Con sentenza n. 943/2021, pubblicata il 02.03.2021, il Tribunale di Catania, statuendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5019/2017, ha rigettato l'opposizione condannando gli odierni opponenti al pagamento di euro 829.315,38 in favore di Unicredit s.p.a.
Il G.E., con provvedimento cautelare del 11.07.2023, ha respinto l'istanza di sospensione fondata sulla mancanza di titolo esecutivo, tenuto conto della sostituzione del pagina 3 di 11 decreto ingiuntivo con la sentenza intervenuta a delibare sull'opposizione al decreto ingiuntivo e, altresì, dell'esistenza di altro titolo esecutivo ( costituito dall'altro d.i. con opposizione pendente).
A fronte della invocata applicazione delle sentenze della CGUE in merito alla garanzia di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali a tutela del consumatore, il G.E. ha sottolineato, dapprima, che gli opponenti non potessero essere qualificati quali consumatori e, ad ogni modo, che le sentenze europee, volte a dare tutela sostanziale a quelle parti che non avessero impugnato il titolo, non potevano essere invocate nel caso di specie, stante l'avvenuta opposizione a D.I. proposta da parte opponente innanzi al giudice della cognizione ( innanzi al quale eccepire il carattere abusivo delle clausole contrattuali).
Il giudice della fase cautelare, ad ogni buon conto, ha rilevato altresì l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa perché proposta oltre il termine fissato dalla legge all'art. 615 c.p.c., ossia “dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569…”, rigettando la richiesta sospensione della procedura esecutiva e assegnando il termine per introdurre la causa di merito.
La suddetta ordinanza ha costituito oggetto di reclamo ai sensi degli artt. 624, 2^ comma e 669 terdecies c.p.c., respinto motivatamente dal Collegio che ha confermato, per l'effetto, il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione.
Nelle more, avverso la sentenza n. 943/2021 gli odierni opponenti hanno proposto appello ed il giudizio si è concluso con la sentenza n. 802/2023 mediante cui la Corte
d'Appello di Catania ha revocato il D.I. opposto, comunque condannando gli appellanti al pagamento della somma determinata in primo grado.
Anche il D.I. n. 3367/2018 è stato revocato in sede di impugnazione della sentenza n.
2335/2021 R.G. dalla Corte d'Appello di Catania (sentenza n. 433/2024), la quale ha condannato gli appellanti al pagamento della somma di euro 469.287,87, oltre spese di giudizio.
Con istanza depositata il 27.03.2024 nella procedura immobiliare, la
[...] ha dichiarato di voler portare avanti l'esecuzione in forza della sentenza n. Controparte_1
433/2024 (stante l'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 802/2023 della Corte d'Appello di Catania). Avverso la detta sentenza, i debitori esecutati hanno pagina 4 di 11 proposto ricorso in Cassazione e, con istanza ex art. 373 c.p.c., hanno chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento giudiziale, che è stata concessa dalla Corte
d'Appello di Catania con provvedimento del 3.07.2024.
Nelle more, preso atto di quanto sopra, la procedura esecutiva immobiliare è stata sospesa ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
*******
e , con il presente giudizio di merito, hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio la riproponendo le medesime doglianze svolte in fase Controparte_1
cautelare lamentando, altresì, la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente che non avrebbe provato la cessione del credito in suo favore.
In citazione, gli opponenti hanno chiesto la fissazione del termine di giorni 40 per la proposizione dell'opposizione ( ultra)tardiva a D.I. ai sensi dell'art. 650 c.p.c. alla luce dell'invocata applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza eurounitaria in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19,
1503, e C-831/19, Banco;
sentenza in C-725/19, Impuls CP_4 Controparte_5
Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) e dalle Sezioni Unite, in ordine alla tutela da garantire al consumatore contro le clausole contrattuali considerate abusive.
Nel presente giudizio si è costituita la creditrice che, Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione poiché effettuata al difensore di parte convenuta;
condividendo interamente il provvedimento reso dal G.E., ha contestato le domande di parte opponente chiedendone il rigetto, con il favore delle spese processuali.
All'udienza del 25.06.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
18.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla suddetta udienza, il G.I. ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta poiché effettuata nei confronti del legale costituito nella procedura immobiliare, anziché direttamente alla parte Controparte_1
pagina 5 di 11 Per costante giurisprudenza, infatti, “L'elezione di domicilio presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata per il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, non espressamente limitata alla fase sommaria, conserva validità oltre tale fase, sicché la citazione per il giudizio di merito che la segue è validamente notificata al procuratore costituito. […] Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi” ma anche di opposizione all'esecuzione, com'è possibile rilevare dalla lettura della sentenza richiamata “pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase di merito è in collegamento con la fase sommaria. Da ciò discende che la procura, rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria, con conseguente validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito effettuata presso il procuratore costituito nella fase sommaria.” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7997/15).
Nel caso di specie, non sembra potersi dedurre dagli atti di causa che il creditore procedente abbia inteso conferire procura all'avv. Scardavilla limitatamente al giudizio propriamente esecutivo.
Merita, d'altra parte, accoglimento l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione, avanzata dalla società opposta.
Venendo allo scrutinio del primo motivo di opposizione, va respinta la doglianza relativa alla mancanza di legittimazione attiva della società opposta a coltivare la procedura esecutiva immobiliare odierna. Si rammenta, come rilevato correttamente dal G.E. nell'ordinanza resa in fase cautelare della presente opposizione, che il titolo esecutivo in origine azionato (D.I.
5019/2017), emesso nei confronti della Unicredit s.p.a è stato sostituito, dapprima, dalla sentenza che ha statuito sull'opposizione al decreto ingiuntivo (sentenza del Tribunale di
Catania n. 943/2021 nella quale la ha spiegato intervento) e, Controparte_1
successivamente, dalla sentenza n. 433/2024, emessa in seguito ad opposizione ad altro decreto ingiuntivo (il n. 3367/2018), mediante cui la Corte d'Appello ha condannato i debitori esecutati al pagamento della somma di euro 469.287,87 nei confronti proprio dell'odierna società opposta Controparte_1
Di talché, non è possibile eccepire il difetto di legittimazione ad agire per la caducazione del titolo esecutivo in origine fatto valere. Come anzidetto, in data 27.03.2024, la società
pagina 6 di 11 creditrice ha dichiarato di voler proseguire la procedura esecutiva immobiliare in esecuzione della sentenza n.433/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio n.1042/2021
R.G.
Sull'asserita carenza di prova della cessione del credito tra la Unicredit s.p.a. e la
[...]
quale fondamento del lamentato difetto di legittimazione della parte Controparte_1
opposta ad agire per il pignoramento azionato, occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità della domanda poiché fondata su motivi nuovi, diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della fase cautelare.
E, difatti, se nel ricorso dinanzi al G.E. il difetto di legittimazione è ancorato alla prospettata caducazione del titolo esecutivo, nel presente giudizio si chiede al decidente di dichiarare la carenza di legittimazione “in difetto della prova della cessione del credito, non essendo stata fornita la prova”.
Orbene, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, “in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso.” (Cass., Sez. III, ord. 4 gennaio 2023, n. 153).
L'orientamento richiamato si pone a valle del principio di diritto enunciato dalla stessa
Corte in tema di c.d. struttura bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive. Tale struttura, “per come risulta delineata nell'attuale sistema normativo costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione. Ciò senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito della domanda.”
(Cass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170)
pagina 7 di 11 Va altresì rilevato come tale questione unitamente agli altri motivi di opposizione ( il difetto di legittimazione processuale e sostanziale in capo alla la Controparte_1
nullità parziale del contratto di fideiussione, la sussistenza di clausole abusive nello stesso contratto di garanzia, la chiesta concessione del termine di giorni 40 per la proposizione di un'opposizione a D.I. “limitatamente alle parti aventi ad oggetto la violazione di norme del codice del consumo”), sono inammissibili poiché attinenti al merito del titolo esecutivo e sono stati già sollevati in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 5019/2017 e 3367/2018, definiti in primo e in secondo grado, nonché oggi pendenti dinanzi la Suprema Corte.
Sul punto occorre rilevare che, per giurisprudenza ormai consolidata, con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. non può mettersi in discussione l'esattezza del titolo giudiziale e che tra il giudizio di merito sul titolo esecutivo di formazione giudiziale e quello di opposizione all'esecuzione non sussiste neppure un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 16601/2005; Cass. 15909/2008; Cass. 7631/2002 e Cass. 16998/2011).
Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, come nel caso di specie, il debitore può dedurre l'insussistenza del credito per fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, purché essi si siano verificati successivamente alla formazione o al passaggio in giudicato del titolo. Al contrario, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito avveratisi in epoca anteriore possono essere fatti valere unicamente nell'ambito del processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo ovvero nell'ambito dell'impugnazione di quest'ultimo.
L'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (tra le tante, Cass. n. 27159/2006;
Cass. civ., Sez. III, 12911/2012).
E' opportuno, a tal fine, ribadire che quando la parte destinataria dell'atto di pignoramento è minacciata di esecuzione forzata sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, se ha esperito giudizio di opposizione all'ingiunzione, non può proporre opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni, sia perché, come già detto,
l'opposizione non può avere ad oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo pagina 8 di 11 (tranne i casi di inesistenza giuridica) o al merito della decisione, sia perché manca di interesse (Cass. Civ. Ordinanza 3277 del 18/2/2015; 24752/2008).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, viene esaurito ogni possibile accertamento circa la fondatezza o meno delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere all'esecuzione; con la possibilità, per l'ingiunto, di ottenere tutela ed evitare l'esecuzione forzata, in virtù di quel titolo, attraverso la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8331/2001).
Il rilievo circa l'intervento, nelle more, della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n. 9479 e delle quattro pronunce CGUE del 17 maggio 2022 – postume rispetto all'emissione del titolo - in materia di superamento del giudicato implicito, per quanto riguarda le clausole abusive nei contratti con i consumatori, non può mutare la decisione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le sentenze europee mirano a dare tutela sostanziale a chi, per non aver impugnato il titolo/decreto ingiuntivo, non sia stato messo in condizione di porre all'attenzione del giudice le proprie doglianze relative alla violazione della disciplina consumeristica.
Per riprendere le condivise argomentazioni di questo Tribunale, emesse in sede di ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento cautelare del G.E., <il problema si pone soltanto di fronte ad un decreto ingiuntivo non opposto e che non contenga motivazioni sul profilo della abusività delle clausole contrattuali, fatto valere in una situazione di squilibrio nei confronti di un consumatore, inteso, a mente dell'art 3 del D.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, c.d. “Codice del consumo”, quale persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta.
In siffatta ipotesi il giudice dell'esecuzione, che non è tenuto a somministrare direttamente la tutela, posto che la tutela è rimessa al giudice della cognizione eccezionalmente riaperta sul titolo giudiziale attraverso una iniziativa del consumatore, ha il potere/dovere di compiere una attività finalizzata alla progressione della procedura esecutiva, informando il debitore esecutato che il titolo esecutivo speso nella esecuzione può essere rimesso in discussione sotto il profilo della abusività delle clausole. Egli mette l'esecutato in condizione di esercitare l'opposizione tardiva euro-unitaria (650 c.p.c.), non sospendendo il processo esecutivo ex art. 623 o 624 c.p.c., ma rinviandolo per il tempo utile alla interposizione dell'opposizione ultra-tardiva.>>
pagina 9 di 11 Così aggiunge: <Ora, nella specie, non solo entrambi i decreti ingiuntivi azionati dalla sono stati oggetto di giudizi a cognizione piena dinanzi al loro Controparte_1
giudice naturale, non solo gli esecutati hanno invocato tardivamente i principi dettati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia consumeristica, esperendo opposizione successiva sostanziale in prossimità del primo tentativo di vendita, a sette mesi di distanza dall'emissione dell'ordinanza di delega alla vendita, non solo i debitori ingiunti hanno già chiesto e ottenuto che con ordinanza emessa in data 3 luglio 2023 nell'ambito del processo esecutivo n. 2542/2022 dal Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi del Tribunale di
Catania, Dott. , recuperassero la possibilità di avere tutela di fronte a clausole CP_6
abusive, ma addirittura i reclamanti hanno riproposto le medesime eccezioni sollevate in sede di merito con riguardo, tra l'altro, all'invocata qualità di consumatori e alla nullità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c.>>.
Rileva, infine, evidenziare che per espressa previsione dell'art. 615 c.p.c.,
“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Il momento preclusivo, per concorde giurisprudenza, per la proposizione dell'opposizione è rintracciato nell'emissione dell'ordinanza di vendita del g.e. Per contro, nel caso de quo, l'opposizione esecutiva è stata promossa tardivamente, successivamente all'ordinanza di vendita del 3.10.2022.
Per completezza di motivazione, occorre considerare che “il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale non può essere considerato un fatto nuovo, tanto ciò vero che non giustifica la remissione in termini (Cass. 32827/2021)”
Si prende atto della sospensione del titolo esecutivo concessa, previa istanza, dalla
Corte d'Appello di Catania in attesa che si giunga ad una decisione sul ricorso che parte opponente ha proposto in Cassazione.
Rimane, in ogni caso, ferma la palese inammissibilità, sotto innumerevoli profili, della presente opposizione.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al valore della causa.
pagina 10 di 11 Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c
La palese inammissibilità della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
Di recente la Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
Appare, pertanto, adeguata la condanna degli opponenti al pagamento in favore della parte opposta di una somma, equitativamente determinata, a titolo di sanzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
-condanna gli opponenti a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.229,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA
e Cassa come per legge, nonché ad € 1.500,00 a titolo di sanzione ex art. 96, comma 3,
c.p.c., oltre interessi dalla data di deposito al soddisfo.
Catania, 2.6.2025
Il Giudice istruttore
Cristiana Delfa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
I Sigg.ri (C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), nata ad [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Paternò, via
G.B. Nicolosi n. 10/F, presso lo studio dell'avv. Paolo La Spina (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
opponenti
E
(C.F.: ) con socio unico e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Scardavilla Antonella (PEC: ed Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Caronda n. 136;
Opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : "Voglia lo Ill.mo Tribunale Civile di Catania Parte_1 Parte_2
adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con sentenza,
1 – ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1
per essa di in difetto della prova della cessione del credito, non essendo Controparte_2
stata fornita la prova;
2) in subordine, ritenere e dichiarare i sigg. e Parte_1 Parte_2
consumatori;
3) ritenere e dichiarare che i giudici dell'opposizione a decreto ingiuntivo non hanno mai effettuato le verifiche circa la violazione o meno di norme consumeristiche di cui al codice al consumo;
4) conseguentemente, accertare e verificare la sussistenza di clausole abusive in seno ai due contratti fideiussori sottesi ai ricorsi per decreto ingiuntivi proposti ai danni degli odierni attori;
5) fissare il termine di giorni quaranta agli opponenti per proporre eventuale opposizione
a decreto ingiuntivo limitatamente alle parti aventi ad oggetto la violazione di norme del codice al consumo;
6) ritenere e dichiarare comunque la nullità dell'art. 5 di cui al contratto di fideiussione nella parte in cui è stato derogato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 33 lett. t codice al consumo.
Le spese seguono la soccombenza.
Per “In via preliminare: Controparte_1
- ritenere e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione a seguito della mancata notifica alla parte convenuta Controparte_1
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione riguardante l'asserita carenza di legittimazione attiva di e, per essa, di per le Controparte_1 CP_3
motivazioni espresse in comparsa;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di controparte di fissazione del termine per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 c.p.c. per le motivazioni espresse in comparsa.
pagina 2 di 11 Nel merito:
- rigettare tutte le inammissibili e infondate domande proposte dai sigg. Parte_1
e con l'atto di citazione in “riassunzione” notificato il 3.01.2024; Parte_2
- condannare gli attori opponenti al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.01.2024 i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno riassunto nel merito l'opposizione proposta in data 10.05.2023 ex art. 615, 2^
[...]
comma c.p.c. in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 429/2020 R.G.E. con cui hanno contestato la sopraggiunta caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare e la nullità della fideiussione omnibus, sul rilievo della presenza di clausole abusive di natura consumeristica nel contratto sottoscritto dagli opponenti, nonché l'inefficacia della garanzia per l'asserito mancato rispetto del “riviviscente termine semestrale ex art. 1957 c.c.”, chiedendo, previa sospensione della procedura esecutiva, dichiararsi la nullità o l'inefficacia di tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare.
Ripercorrendo brevemente i fatti, va premesso che la presente procedura immobiliare è stata azionata da rappresentata dalla successore Controparte_1 CP_3
inter vivos a titolo particolare nella posizione di Unicredit S.p.A., già Banco di Sicilia S.p.A., sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 5019/2017 reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale in data 4.9.2017.
Nel luglio del 2021, in virtù di altro decreto ingiuntivo n. 3367/2018, concesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Catania in data 8.6.2018, la stessa società creditrice è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n.429/2020 per l'ulteriore credito di €. 506.099,90.
Con sentenza n. 943/2021, pubblicata il 02.03.2021, il Tribunale di Catania, statuendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5019/2017, ha rigettato l'opposizione condannando gli odierni opponenti al pagamento di euro 829.315,38 in favore di Unicredit s.p.a.
Il G.E., con provvedimento cautelare del 11.07.2023, ha respinto l'istanza di sospensione fondata sulla mancanza di titolo esecutivo, tenuto conto della sostituzione del pagina 3 di 11 decreto ingiuntivo con la sentenza intervenuta a delibare sull'opposizione al decreto ingiuntivo e, altresì, dell'esistenza di altro titolo esecutivo ( costituito dall'altro d.i. con opposizione pendente).
A fronte della invocata applicazione delle sentenze della CGUE in merito alla garanzia di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali a tutela del consumatore, il G.E. ha sottolineato, dapprima, che gli opponenti non potessero essere qualificati quali consumatori e, ad ogni modo, che le sentenze europee, volte a dare tutela sostanziale a quelle parti che non avessero impugnato il titolo, non potevano essere invocate nel caso di specie, stante l'avvenuta opposizione a D.I. proposta da parte opponente innanzi al giudice della cognizione ( innanzi al quale eccepire il carattere abusivo delle clausole contrattuali).
Il giudice della fase cautelare, ad ogni buon conto, ha rilevato altresì l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa perché proposta oltre il termine fissato dalla legge all'art. 615 c.p.c., ossia “dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569…”, rigettando la richiesta sospensione della procedura esecutiva e assegnando il termine per introdurre la causa di merito.
La suddetta ordinanza ha costituito oggetto di reclamo ai sensi degli artt. 624, 2^ comma e 669 terdecies c.p.c., respinto motivatamente dal Collegio che ha confermato, per l'effetto, il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione.
Nelle more, avverso la sentenza n. 943/2021 gli odierni opponenti hanno proposto appello ed il giudizio si è concluso con la sentenza n. 802/2023 mediante cui la Corte
d'Appello di Catania ha revocato il D.I. opposto, comunque condannando gli appellanti al pagamento della somma determinata in primo grado.
Anche il D.I. n. 3367/2018 è stato revocato in sede di impugnazione della sentenza n.
2335/2021 R.G. dalla Corte d'Appello di Catania (sentenza n. 433/2024), la quale ha condannato gli appellanti al pagamento della somma di euro 469.287,87, oltre spese di giudizio.
Con istanza depositata il 27.03.2024 nella procedura immobiliare, la
[...] ha dichiarato di voler portare avanti l'esecuzione in forza della sentenza n. Controparte_1
433/2024 (stante l'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 802/2023 della Corte d'Appello di Catania). Avverso la detta sentenza, i debitori esecutati hanno pagina 4 di 11 proposto ricorso in Cassazione e, con istanza ex art. 373 c.p.c., hanno chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento giudiziale, che è stata concessa dalla Corte
d'Appello di Catania con provvedimento del 3.07.2024.
Nelle more, preso atto di quanto sopra, la procedura esecutiva immobiliare è stata sospesa ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
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e , con il presente giudizio di merito, hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio la riproponendo le medesime doglianze svolte in fase Controparte_1
cautelare lamentando, altresì, la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente che non avrebbe provato la cessione del credito in suo favore.
In citazione, gli opponenti hanno chiesto la fissazione del termine di giorni 40 per la proposizione dell'opposizione ( ultra)tardiva a D.I. ai sensi dell'art. 650 c.p.c. alla luce dell'invocata applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza eurounitaria in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19,
1503, e C-831/19, Banco;
sentenza in C-725/19, Impuls CP_4 Controparte_5
Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) e dalle Sezioni Unite, in ordine alla tutela da garantire al consumatore contro le clausole contrattuali considerate abusive.
Nel presente giudizio si è costituita la creditrice che, Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione poiché effettuata al difensore di parte convenuta;
condividendo interamente il provvedimento reso dal G.E., ha contestato le domande di parte opponente chiedendone il rigetto, con il favore delle spese processuali.
All'udienza del 25.06.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
18.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla suddetta udienza, il G.I. ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta poiché effettuata nei confronti del legale costituito nella procedura immobiliare, anziché direttamente alla parte Controparte_1
pagina 5 di 11 Per costante giurisprudenza, infatti, “L'elezione di domicilio presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata per il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, non espressamente limitata alla fase sommaria, conserva validità oltre tale fase, sicché la citazione per il giudizio di merito che la segue è validamente notificata al procuratore costituito. […] Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi” ma anche di opposizione all'esecuzione, com'è possibile rilevare dalla lettura della sentenza richiamata “pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase di merito è in collegamento con la fase sommaria. Da ciò discende che la procura, rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria, con conseguente validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito effettuata presso il procuratore costituito nella fase sommaria.” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7997/15).
Nel caso di specie, non sembra potersi dedurre dagli atti di causa che il creditore procedente abbia inteso conferire procura all'avv. Scardavilla limitatamente al giudizio propriamente esecutivo.
Merita, d'altra parte, accoglimento l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione, avanzata dalla società opposta.
Venendo allo scrutinio del primo motivo di opposizione, va respinta la doglianza relativa alla mancanza di legittimazione attiva della società opposta a coltivare la procedura esecutiva immobiliare odierna. Si rammenta, come rilevato correttamente dal G.E. nell'ordinanza resa in fase cautelare della presente opposizione, che il titolo esecutivo in origine azionato (D.I.
5019/2017), emesso nei confronti della Unicredit s.p.a è stato sostituito, dapprima, dalla sentenza che ha statuito sull'opposizione al decreto ingiuntivo (sentenza del Tribunale di
Catania n. 943/2021 nella quale la ha spiegato intervento) e, Controparte_1
successivamente, dalla sentenza n. 433/2024, emessa in seguito ad opposizione ad altro decreto ingiuntivo (il n. 3367/2018), mediante cui la Corte d'Appello ha condannato i debitori esecutati al pagamento della somma di euro 469.287,87 nei confronti proprio dell'odierna società opposta Controparte_1
Di talché, non è possibile eccepire il difetto di legittimazione ad agire per la caducazione del titolo esecutivo in origine fatto valere. Come anzidetto, in data 27.03.2024, la società
pagina 6 di 11 creditrice ha dichiarato di voler proseguire la procedura esecutiva immobiliare in esecuzione della sentenza n.433/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio n.1042/2021
R.G.
Sull'asserita carenza di prova della cessione del credito tra la Unicredit s.p.a. e la
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quale fondamento del lamentato difetto di legittimazione della parte Controparte_1
opposta ad agire per il pignoramento azionato, occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità della domanda poiché fondata su motivi nuovi, diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della fase cautelare.
E, difatti, se nel ricorso dinanzi al G.E. il difetto di legittimazione è ancorato alla prospettata caducazione del titolo esecutivo, nel presente giudizio si chiede al decidente di dichiarare la carenza di legittimazione “in difetto della prova della cessione del credito, non essendo stata fornita la prova”.
Orbene, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, “in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso.” (Cass., Sez. III, ord. 4 gennaio 2023, n. 153).
L'orientamento richiamato si pone a valle del principio di diritto enunciato dalla stessa
Corte in tema di c.d. struttura bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive. Tale struttura, “per come risulta delineata nell'attuale sistema normativo costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione. Ciò senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito della domanda.”
(Cass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170)
pagina 7 di 11 Va altresì rilevato come tale questione unitamente agli altri motivi di opposizione ( il difetto di legittimazione processuale e sostanziale in capo alla la Controparte_1
nullità parziale del contratto di fideiussione, la sussistenza di clausole abusive nello stesso contratto di garanzia, la chiesta concessione del termine di giorni 40 per la proposizione di un'opposizione a D.I. “limitatamente alle parti aventi ad oggetto la violazione di norme del codice del consumo”), sono inammissibili poiché attinenti al merito del titolo esecutivo e sono stati già sollevati in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 5019/2017 e 3367/2018, definiti in primo e in secondo grado, nonché oggi pendenti dinanzi la Suprema Corte.
Sul punto occorre rilevare che, per giurisprudenza ormai consolidata, con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. non può mettersi in discussione l'esattezza del titolo giudiziale e che tra il giudizio di merito sul titolo esecutivo di formazione giudiziale e quello di opposizione all'esecuzione non sussiste neppure un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 16601/2005; Cass. 15909/2008; Cass. 7631/2002 e Cass. 16998/2011).
Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, come nel caso di specie, il debitore può dedurre l'insussistenza del credito per fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, purché essi si siano verificati successivamente alla formazione o al passaggio in giudicato del titolo. Al contrario, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito avveratisi in epoca anteriore possono essere fatti valere unicamente nell'ambito del processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo ovvero nell'ambito dell'impugnazione di quest'ultimo.
L'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (tra le tante, Cass. n. 27159/2006;
Cass. civ., Sez. III, 12911/2012).
E' opportuno, a tal fine, ribadire che quando la parte destinataria dell'atto di pignoramento è minacciata di esecuzione forzata sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, se ha esperito giudizio di opposizione all'ingiunzione, non può proporre opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni, sia perché, come già detto,
l'opposizione non può avere ad oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo pagina 8 di 11 (tranne i casi di inesistenza giuridica) o al merito della decisione, sia perché manca di interesse (Cass. Civ. Ordinanza 3277 del 18/2/2015; 24752/2008).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, viene esaurito ogni possibile accertamento circa la fondatezza o meno delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere all'esecuzione; con la possibilità, per l'ingiunto, di ottenere tutela ed evitare l'esecuzione forzata, in virtù di quel titolo, attraverso la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8331/2001).
Il rilievo circa l'intervento, nelle more, della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n. 9479 e delle quattro pronunce CGUE del 17 maggio 2022 – postume rispetto all'emissione del titolo - in materia di superamento del giudicato implicito, per quanto riguarda le clausole abusive nei contratti con i consumatori, non può mutare la decisione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le sentenze europee mirano a dare tutela sostanziale a chi, per non aver impugnato il titolo/decreto ingiuntivo, non sia stato messo in condizione di porre all'attenzione del giudice le proprie doglianze relative alla violazione della disciplina consumeristica.
Per riprendere le condivise argomentazioni di questo Tribunale, emesse in sede di ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento cautelare del G.E., <il problema si pone soltanto di fronte ad un decreto ingiuntivo non opposto e che non contenga motivazioni sul profilo della abusività delle clausole contrattuali, fatto valere in una situazione di squilibrio nei confronti di un consumatore, inteso, a mente dell'art 3 del D.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, c.d. “Codice del consumo”, quale persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta.
In siffatta ipotesi il giudice dell'esecuzione, che non è tenuto a somministrare direttamente la tutela, posto che la tutela è rimessa al giudice della cognizione eccezionalmente riaperta sul titolo giudiziale attraverso una iniziativa del consumatore, ha il potere/dovere di compiere una attività finalizzata alla progressione della procedura esecutiva, informando il debitore esecutato che il titolo esecutivo speso nella esecuzione può essere rimesso in discussione sotto il profilo della abusività delle clausole. Egli mette l'esecutato in condizione di esercitare l'opposizione tardiva euro-unitaria (650 c.p.c.), non sospendendo il processo esecutivo ex art. 623 o 624 c.p.c., ma rinviandolo per il tempo utile alla interposizione dell'opposizione ultra-tardiva.>>
pagina 9 di 11 Così aggiunge: <Ora, nella specie, non solo entrambi i decreti ingiuntivi azionati dalla sono stati oggetto di giudizi a cognizione piena dinanzi al loro Controparte_1
giudice naturale, non solo gli esecutati hanno invocato tardivamente i principi dettati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia consumeristica, esperendo opposizione successiva sostanziale in prossimità del primo tentativo di vendita, a sette mesi di distanza dall'emissione dell'ordinanza di delega alla vendita, non solo i debitori ingiunti hanno già chiesto e ottenuto che con ordinanza emessa in data 3 luglio 2023 nell'ambito del processo esecutivo n. 2542/2022 dal Giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi del Tribunale di
Catania, Dott. , recuperassero la possibilità di avere tutela di fronte a clausole CP_6
abusive, ma addirittura i reclamanti hanno riproposto le medesime eccezioni sollevate in sede di merito con riguardo, tra l'altro, all'invocata qualità di consumatori e alla nullità della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c.>>.
Rileva, infine, evidenziare che per espressa previsione dell'art. 615 c.p.c.,
“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Il momento preclusivo, per concorde giurisprudenza, per la proposizione dell'opposizione è rintracciato nell'emissione dell'ordinanza di vendita del g.e. Per contro, nel caso de quo, l'opposizione esecutiva è stata promossa tardivamente, successivamente all'ordinanza di vendita del 3.10.2022.
Per completezza di motivazione, occorre considerare che “il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale non può essere considerato un fatto nuovo, tanto ciò vero che non giustifica la remissione in termini (Cass. 32827/2021)”
Si prende atto della sospensione del titolo esecutivo concessa, previa istanza, dalla
Corte d'Appello di Catania in attesa che si giunga ad una decisione sul ricorso che parte opponente ha proposto in Cassazione.
Rimane, in ogni caso, ferma la palese inammissibilità, sotto innumerevoli profili, della presente opposizione.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al valore della causa.
pagina 10 di 11 Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c
La palese inammissibilità della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
Di recente la Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
Appare, pertanto, adeguata la condanna degli opponenti al pagamento in favore della parte opposta di una somma, equitativamente determinata, a titolo di sanzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
-condanna gli opponenti a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.229,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA
e Cassa come per legge, nonché ad € 1.500,00 a titolo di sanzione ex art. 96, comma 3,
c.p.c., oltre interessi dalla data di deposito al soddisfo.
Catania, 2.6.2025
Il Giudice istruttore
Cristiana Delfa
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