Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo, presidente rel. dott. ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5965/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. Apreda Christian e Sallusti Lorena per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 22.4.2021 appellante e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) C.F._3 rappresentati e difesi dall' avv. Menicucci Loredana per procura in calce alla comparsa di risposta appellati oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4703/2020 pubblicata in data 04/03/2020
IN FATTO E IN DIRITTO La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione proposta da
contro
Parte_1 il decreto ingiuntivo n.5183/2015 emesso dal tribunale di Roma il 27.2.2015, avente a oggetto il credito di € 90.000,00 che e avevano azionato Controparte_1 CP_2 deducendo di avere dato in prestito tale somma alla e allegando una scrittura Pt_1 privata ricognitiva che l'opponente aveva tempestivamente disconosciuto.
“…omissis…Nel caso di specie, parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando la scrittura sottoscritta in data 8.10.2013 da parte opponente, con cui la stessa si impegnava a restituire, in brevissimo tempo, la somma di euro 90.000,00 ricevuta dagli opposti a titolo di prestito. La suddetta scrittura privata ha, infatti, chiaramente natura di riconoscimento di debito…omissis...Pertanto, conformemente ai principi in materia di riconoscimento del debito e conseguente inversione dell'onere della prova, parte opposta ha pienamente assolto l'onere della prova su di essa gravante attraverso la produzione in giudizio della scrittura;
viceversa, parte opponente non ha fornito la prova dell'insussistenza del debito riconosciuto. Invero, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo parte opponente si è limitata a disconoscere la sottoscrizione contenuta nella scrittura privata prodotta dagli opposti, sostenendone la natura apocrifa, e a contestare, del tutto genericamente, il rapporto sottostante, riferendosi a un non precisato “favore” di cambio di assegni bancari. In particolare, ha richiamato le dichiarazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio innanzi ai Carabinieri di Roma – Stazione di Ostia in data 5.4.2014, nell'ambito del procedimento penale RGNR 40435/2015 pendente nei suoi confronti su denuncia degli opposti, informando il Tribunale dell'avvenuta richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma in data 30.01.2015 (doc. 2 e 4, all. atto di citazione). Si tratta di circostanze non pertinenti alla domanda spiegata e che non valgono a dimostrare l'insussistenza del credito azionato. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la contestazione relativa alla natura apocrifa della sottoscrizione non è stata in alcun modo precisata, riproponendosi pedissequamente l'assunto della mancata sottoscrizione da parte dell'opponente della scrittura privata prodotta dalla controparte. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte opponente ha avanzato richiesta di interrogatorio formale di e ha depositato copia di articoli del Controparte_1 quotidiano “Il messaggero” riportanti la notizia dell'arresto del nonché del CP_1 provvedimento di rinvio a giudizio emesso a suo carico;
ha depositato altresì copia del provvedimento di archiviazione emesso nei confronti della in data 11.11.2015 Pt_1
(doc. 5-7, all. memoria art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Nessuna delle produzioni documentali depositate da parte opponente è utile ai fini della prova dell'insussistenza del credito di cui è causa. Né, tantomeno, sono apparse ammissibili e rilevanti – in quanto estranee al thema decidendum – le richieste istruttorie relative all'interrogatorio formale del CP_1
Parimenti sono state disattese le richieste di prova contraria alle richieste istuttorie avanzate da parte opposta nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in ragione dell'inammissibilità e irrilevanza anche di queste seconde. Dunque, in considerazione dell'oggetto della domanda, l'unica reale contestazione di parte opponente meritevole di approfondimento è quella relativa al disconoscimento della sottoscrizione apposta nella scrittura di ricognizione di debito. All'esito degli accertamenti peritali, il CTU ha concluso nel senso che “La firma " " in calce alla scrittura privata in data 8.10.2013 è compatibile con Parte_1 la grafia della signora (cfr. p. 5 della consulenza depositata Parte_1
l'11/6/2018). Questo giudice condivide quanto sostenuto dal consulente. A tal proposito, non solo è parsa non necessaria la richiesta di integrazione della consulenza avanzata dall'opponente stante l'esaustività della stessa (v. ordinanza dell'8 gennaio 2019), ma neppure sono condivisibili i rilievi di parte opponente che tendono a minare la credibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU. In dettaglio, dall'affermazione del consulente per cui “l'indicazione di autografia, come meglio spiegato nella relazione, non può essere data in termini di certezza sia per la complessità tecnica dei casi di autodissimulazione che per l'ulteriore specificità della firma in oggetto di cui sul documento esaminato manca tutta la parte al di sotto della linea di base”, parte opponente ha capziosamente tratto spunto per sostenere che non si possa stabilire che la abbia sottoscritto la ricognizione del debito in Pt_1 oggetto. Va, invece, evidenziato che il CTU ha puntualmente chiarito, dopo le osservazioni avanzate dal CTP, gli aspetti contestati e confermato le conclusioni della relazione. Invero, occorre rilevare che il CTU, nell'esaminare il documento oggetto di verifica, ha accertato preliminarmente che non vi sono anomalie di sorta nel sostegno cartaceo;
che si annotano ripassi nella maiuscola iniziale, ripassi che in considerazione del tracciato seguente chiaro e sfibrato potrebbero essere legati ad una cattiva inchiostratura della penna;
che tutti i passaggi discendenti al di sotto della linea di base sono incompleti, con interruzioni orizzontali perfettamente allineate:“… anche se non vediamo la firma nella sua interezza, resta una impostazione stilistica originale e discretamente raffinata nella composizione di semplicità e ricombinazioni della prima e dell'ultima minuscola”. A seguito dell'esame della firma in verifica e delle scritture autografe raccolte, il CTU ha delineato un giudizio di autografia della sottoscrizione in esame sottolineando schemi grafici indifferenziati per motricità, spinta energetico estrinsecativa, modalità e atteggiamenti esecutivi, affermando che: “il tracciato disinvolto, ad eccezione della prima maiuscola, con vivace alternanza di chiaroscuro induceva sin dall'inizio ad escludere ipotesi di imitazione lenta. Così o siamo di fronte ad una firma falsa realizzata senza alcuna cura imitativa o deve essere approfondita l'ipotesi di una firma autentica realizzata con intenti dissimulativi…”. Ancora, nell'elaborato peritale si legge che le scritture esaminate hanno una compatibilità seppur generica imprescindibile e corrispondenze di dettaglio difficili da spiegare in grafie che non hanno nulla in comune e … “il passaggio da sagome tondeggianti ampie in orizzontale e sovrapposte nelle autografe e sagome affusolate e verticalizzate nella firma in può assolutamente rientrare nella ricerca di produrre una grafia “opposta” alla propria nelle caratteristiche esteriori emergenti da parte di chi voglia dissimulare”. Inoltre, il CTU ha proseguito la sua indagine affermando che, seppur la perizia grafica si fonda sullo studio delle abitudini e degli automatismi, nei casi in cui come quello in esame c'è un volontario distacco da queste abitudini ed automatismi si deve tener conto di un minor grado di certezza delle conclusioni. Infine, ha affermato: “D'altro canto le corrispondenze rinvenute sono obiettivamente troppe per qualità e quantità per essere archiviate come casuali in un contesto di firme apparentemente “molto diverse”. Pertanto, a fronte dell'accertata riconducibilità a parte opponente della firma di sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimento di debito, parte opposta null'altro doveva provare in ordine al rapporto fondamentale sottostante la ricognizione, spettando, invece, a parte opponente dimostrare l'inesistenza del debito riconosciuto. Nella specie, parte opponente si è limitata a disconoscere la firma di sottoscrizione della ricognizione di debito, disconoscimento sconfessato dalla espletata consulenza grafologica, e ha prodotto in atti documenti irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere. Per le ragioni anzi dette, nessuna prova è stata fornita da parte opponente relativamente all'insussistenza del credito e, pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
4. La domanda di parte opposta di restituzione, ovvero di pagamento per equivalente degli apparecchi elettronici consegnati a parte opponente e non restituiti costituisce domanda nuova in quanto avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, pertanto, è inammissibile.
5. La domanda di parte opposta di condanna alle spese per lite temeraria è infondata. Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, n. 29812). Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza. Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata dalla con un atto di appello volto Pt_1 all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza n. 4703 R.G. 30595/2015 del 02.03.2020 Tribunale di Roma Sezione XVII CIVILE, Giudice Dr.ssa Stefania Garrisi e nel merito, riformare la suddetta sentenza di primo e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 5183/2015 (R.G.1284/2015) con cui veniva ingiunto all'odierna appellante il pagamento della somma di euro 90.000,00 oltre interessi e spese, da precetto calcolate in euro 141.528,61. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P. di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Resistono all'appello e che ne hanno eccepito l'inammissibilità sotto CP_2 CP_1 vari profili e ne hanno contestato il merito, così concludendo: “1)= Rigettare l'istanza di sospensiva della esecutività della sentenza impugnata in quanto priva dei presupposti previsti ai sensi dell'art. 283 c.p.c., con condanna dell'appellante al pagamento della pena pecuniaria e alle spese della fase cautelare;
2)= Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 ex ante rappresentati stante la nullità della notifica, il difetto di procura alle liti e violazione dell'art. 342 cpc nn. 1) e 2), con conseguente conferma in toto della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo n. 5183/2015 (r.g. 11284/2015)
3)= Dichiarare la inammissibilità della formulazione di nuovi mezzi istruttori e della produzione documentale e per l'effetto rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU e disporre lo stralcio dei nuovi documenti.;
4)= Rigettare nel merito l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare in toto la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 5183/2015
(rgn.11284/2015); 5)= Condannare l'appellante al pagamento delle spese tutte del presente grado di giudizio, compensi, spese borsuali e oneri accessori”. In via istruttoria, l'appellante ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. disposta in primo grado e gli appellati, in via di estremo subordine, hanno reiterato le istanze istruttorie respinte in primo grado.
§ 3. - Respinta l'istanza ex art.283 c.p.c., la causa, già rinviata per la precisazione delle conclusioni e ulteriormente rinviata per eccedenza del carico del ruolo, trattenuta in decisione all'udienza del 22.3.2024 all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata rimessa sul ruolo con un'ordinanza del seguente tenore:
“ritenuto che tutte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellante possano essere utilmente decise insieme al merito, ritenuto che sia infondata l'eccezione di inammissibilità ex art.345 c.p.c. della consulenza di parte del dott. prodotta in allegato all'atto di appello Persona_1
e successiva alla pronuncia impugnata, in quanto le argomentazioni difensive in essa contenute, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, non introducono nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e sono volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio
(Cass.S.U.n.5624/2022), ritenuto, nel merito, che sia necessario un approfondimento istruttorio, tenuto conto di alcuni aspetti critici della consulenza già espletata evidenziati già nelle note critiche della c.t.p. di parte nel corso del giudizio di primo grado e ribaditi con l'atto Pt_1 di appello oltre che della obiettiva difficoltà dell'accertamento dovuta all'incompletezza del tracciato.
PQM
rimette la causa sul ruolo all'udienza del 10 maggio 2024 ore 9.30; nomina c.t.u. la dott.ssa con studio in Roma, via del Persona_2
Casaletto,201 e la convoca all'udienza suddetta per il conferimento dell'incarico di rispondere al seguente quesito:
“previa lettura della relazione della c.t.u. dott.ssa delle note Persona_3 critiche del c.t.p. dott.ssa e delle ulteriori note critiche del c.t.p. Persona_4 dott. dica se la firma a nome in calce al documento Persona_1 Parte_1 datato 8.10.2013 sia riconducibile alla scrittura dell'appellante, prendendo a comparazione le scritture già utilizzate dalla dott.ssa e il saggio grafico dalla Per_3 stessa raccolto oltre a un nuovo saggio grafico da raccogliere a propria cura”.
§ 4. - Conferito l'incarico alla consulente nominata, le operazioni peritali si sono svolte regolarmente, sia pure con una breve sospensione dovuta all'impedimento della per motivi di salute, e la relazione di c.t.u. è stata depositata tempestivamente Pt_1
e successivamente integrata con la risposta alle note critiche del difensore dell'appellante, che risultavano inviate alla dott.ssa entro il termine fissato Per_2
e non pervenute per ragioni non imputabili alla parte. All'esito la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna, sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi atti, incluse le note autorizzate.
§ 5. – Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della notifica a mezzo p.e.c. dell'atto di citazione in appello, in quanto priva della relazione di notificazione, si osserva che la nullità è stata sanata con effetti ex tunc dalla costituzione in giudizio degli appellati, anche se fosse stata eseguita al solo fine di eccepire la nullità della notificazione, in ossequio al principio di cui all'art.156 u.co. c.p.c. (Cass.S.U.n.14916/2016 tra le molte). Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della procura all'avv. Antonino Guida allegata all'atto introduttivo, poiché la nullità è stata sanata, anche in questo caso con effetto ex tunc (Cass.S.U.n.4248/2016), dalla costituzione come nuovi difensori degli avv.ti Apreda e Sallusti, che hanno allegato alla memoria di costituzione la procura autenticata con firma digitale ai sensi dell'art.83 comma 3 c.p.c.. E' infondata, come già scritto nella motivazione dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, anche l'eccezione di inammissibilità ex art.345 c.p.c. della consulenza di parte del dott. prodotta in allegato all'atto di appello e successiva Persona_1 alla pronuncia impugnata, in quanto le argomentazioni difensive in essa contenute, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, non introducono nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e sono volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio
(Cass.S.U.n.5624/2022). Infine, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo, ritiene la corte che l'appellante abbia esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata, sia pure argomentando in modo discorsivo e rivolgendo le sue critiche alla relazione del c.t.u. piuttosto che a specifici passaggi della motivazione della sentenza, essendo chiaro, comunque, che la sentenza è criticata per aver recepito le valutazioni del c.t.u. e per aver valorizzato l'aspetto assertivo di dette conclusioni a scapito di quello dubitativo, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012:
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
§ 6. - L'atto di appello espone in modo discorsivo e in parte ripetitivo varie critiche alla c.t.u. svolta dalla dott.ssa nel giudizio di primo grado, che si traducono Per_3 corrispondenti critiche alla sentenza che l'ha recepita. In primo luogo, l'appellante afferma la dott.ssa non avrebbe risposto al quesito Per_3 se la firma fosse o meno ascrivibile alla perché ha affermato che la firma in Pt_1 verifica “è compatibile con le firme in comparazione”. Inoltre, l'appellante critica il giudizio tecnico sulla corrispondenza di numerosi segni individualizzanti tra la firma in verifica e le scritture comparative, asserendo che questi segni individualizzanti non sarebbero stati identificati dal consulente. L'appellante critica anche i mezzi tecnici utilizzati la dott.sa per fotografare le Per_3 scritture da confrontare. Ebbene, quanto alle conclusioni apparentemente non univoche della prima relazione di c.t.u., occorre dare atto che la dott.ssa pur nella difficoltà derivante dal fatto che Per_3 la firma in verifica non è completa, mancando la parte inferiore come se vi fosse stato un altro foglio parzialmente sovrapposto, e dalla grande variabilità riscontrata nella scrittura della una volta acquisito il saggio grafico, aveva comunque asserito Pt_1 che nel confronto tra la firma in verifica e le scritture comparative “le corrispondenze rinvenute sono obiettivamente troppe per qualità e quantità per essere archiviate come casuali in un contesto di firme apparentemente “molto diverse”. Tenendo conto degli elementi di obiettiva difficoltà dell'accertamento tecnico il collegio ha disposto una nuova consulenza tecnica che ha dato risultati corrispondenti alla precedente. La dott.ssa dopo aver raccolto un lungo e accurato saggio grafico, Per_2 utilizzando mezzi tecnici sofisticati (lampada di Wood, microcamera Ciano Digital 2 a luce radente, incidente, ai raggi UV, ai raggi infrarossi con assorbimento degli inchiostri a 780, 850, 950 nm, controluce, in trasparenza o luce trasmessa, sul retro del foglio), ha individuato, pur nella riscontrata variabilità della scrittura della Pt_1 degli elementi individualizzanti, descritti e illustrati nel paragrafo intitolato
“Confronto” pagine da 52 a 62, che le hanno consentito di esprimere con tranquillante certezza un parere di rispondenza della firma in verifica alla grafia dell'appellante. Si tratta di particolarità espressive (lettera eseguita a chiocciola preceduta da un movimento sinuoso, lettera che si innalza formando una specie di angolo, avvio alto della lettera presumibilmente la p e annodamento curvo e morbido alla sua base, finale ricombinato e rigido che termina a gancio), rapporti dimensionali (il primo ovale particolarmente sviluppato e sproporzionato), inclinazione degli assi (orientati a destra), direzione della riga (convessa nel nome), direzione delle forze (regressivo e progressivo), presenza di un'inchiostrazione nella stessa porzione della curva superiore nella lettera a chiocciola, impostazione spaziale (la firma sporge a sinistra del nome dattiloscritto). Si osserva che i suddetti elementi individualizzanti sono in parte sovrapponibili a quelli già elencati nella precedente relazione di consulenza della dott.ssa che pure Per_3 aveva riscontrato delle peculiarità nell'inclinazione assiale e nella sagoma dell'ansa superiore della lettera P. Le osservazioni dell'appellante alla consulenza tecnica della dott.ssa sono Per_2 in parte inconferenti, perché si risolvono nell'immotivata attribuzione alla consulente di un approccio pregiudizialmente sfavorevole all'appellante stessa o perché addirittura si addentrano in valutazioni sul contenuto del documento su cui è apposta la firma in verifica, e in parte infondate, come dimostrano le risposte puntuali ed esaustive fornite dalla consulente. Sono inammissibili i rilievi dell'appellante sulla presunta sottoscrizione di un foglio in bianco - basati sulla incompletezza della firma nella parte inferiore, che fa presumere che sia stata apposta quando al documento recante il testo sottoscritto era sovrapposto nella parte inferiore un altro foglio - perché si sostanziano in deduzioni nuove e quindi inammissibili in quanto non tempestivamente formulate nel giudizio di primo grado. Il disconoscimento della paternità del documento è cosa diversa dalla contestazione del contenuto ideologico del documento stesso basata sull'assunto che sia stato formato dopo la sottoscrizione. Tale contestazione può esser fatta valere in giudizio – qualora si assuma, come fa l'appellante, di aver firmato un foglio in bianco al di fuori di qualunque accordo di riempimento con la controparte – solo impugnando il documento con querela di falso. Peraltro la tesi dell'appellante è anche illogica, perché il foglio sovrapposto nella fattispecie sarebbe collocato al di sotto del testo sottoscritto. Quanto al contenuto della dichiarazione, è vero che coniuga uno stile formale con imprecisioni grafiche e di contenuto, ma questa è una caratteristica piuttosto frequente nelle scritture provenienti da persone non qualificate come operatori del diritto e che certamente non può, di per sé, porre in dubbio l'autenticità del documento. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00. Le spese della c.t.u. svolta in questo grado, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell'appellata, che deve quindi essere condannata, in accoglimento della domanda proposta dagli appellati nelle note conclusive, a rifondere agli stessi la somma anticipata all'ausiliaria.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4703/2020, pubblicata in data 04/03/2020 , così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2 le spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate in € 14.317,00 per
[...] compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- pone le spese della c.t.u. svolta in questo grado interamente a carico di CP_3 che condanna pertanto a rimborsare agli appellati l'anticipo da essi
[...] versato alla dott.ssa in corso di causa;
Per_2
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Roma, 21.2.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo