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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa SS AB - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 890 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Dello Vicario, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Cilea n.14, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Luigi Dello Vicario, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Cilea n.14, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito hachiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa (CE) il 29.08.1998
e che dalla loro unione erano nati tre figli, di cui due maggiorenni ed economicamente autosufficienti e una minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell'08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
“1) affidare la figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a Teverola, alla via Roma VI Trav., II tratto, 3;
2) il sig. si impegna a versare un assegno mensile a titolo di mantenimento Pt_1 di euro 200,00 (duecento/00) per la figlia minore , che già vive con la madre e Per_1 provvederà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Napoli Nord, oltre al 100% dell'assegno unico che già percepisce la sig,ra
; Parte_2
3) la figlia minore trascorrerà le festività nel seguente modo: i giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua, verranno trascorsi con la madre e con il padre ad anni alterni.
2 In particolare, le festività natalizie si alterneranno nel seguente modo: una settimana con la madre fino al 30 dicembre, l'altra settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e poi alternativamente. Così per Pasqua: alcuni giorni fino al giorno di Pasqua con la madre, altri dalla Pasquetta in poi con il padre. I coniugi si impegnano per quanto possibile a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia per far condividere la festa del compleanno con entrambi i genitori, cosi come le festività di comunione e cresima o altri eventi importanti;
4) durante il periodo estivo, i minori e si Persona_2 Persona_3 recheranno in vacanza con il padre nelle due settimane di ferie dal lavoro nel mese di agosto, e negli altri mesi di vacanze poiché il padre lavoro fuori regione si prosegue nell'esercitare il diritto di visita nei weekend compatibilmente sempre con il lavoro del padre, concordando le date delle vacanze dei tre minori Persona_2
e entro il 30 maggio di ogni anno”. Persona_3
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (CE) (atto n.200,
Parte II, Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.7.25
3 Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa SS AB
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa SS AB - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 890 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Dello Vicario, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Cilea n.14, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Luigi Dello Vicario, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Cilea n.14, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito hachiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa (CE) il 29.08.1998
e che dalla loro unione erano nati tre figli, di cui due maggiorenni ed economicamente autosufficienti e una minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell'08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
“1) affidare la figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a Teverola, alla via Roma VI Trav., II tratto, 3;
2) il sig. si impegna a versare un assegno mensile a titolo di mantenimento Pt_1 di euro 200,00 (duecento/00) per la figlia minore , che già vive con la madre e Per_1 provvederà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Napoli Nord, oltre al 100% dell'assegno unico che già percepisce la sig,ra
; Parte_2
3) la figlia minore trascorrerà le festività nel seguente modo: i giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua, verranno trascorsi con la madre e con il padre ad anni alterni.
2 In particolare, le festività natalizie si alterneranno nel seguente modo: una settimana con la madre fino al 30 dicembre, l'altra settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre e poi alternativamente. Così per Pasqua: alcuni giorni fino al giorno di Pasqua con la madre, altri dalla Pasquetta in poi con il padre. I coniugi si impegnano per quanto possibile a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia per far condividere la festa del compleanno con entrambi i genitori, cosi come le festività di comunione e cresima o altri eventi importanti;
4) durante il periodo estivo, i minori e si Persona_2 Persona_3 recheranno in vacanza con il padre nelle due settimane di ferie dal lavoro nel mese di agosto, e negli altri mesi di vacanze poiché il padre lavoro fuori regione si prosegue nell'esercitare il diritto di visita nei weekend compatibilmente sempre con il lavoro del padre, concordando le date delle vacanze dei tre minori Persona_2
e entro il 30 maggio di ogni anno”. Persona_3
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (CE) (atto n.200,
Parte II, Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.7.25
3 Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa SS AB
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