Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1419/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1419/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 30.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Bresci e Marco Santini del foro di Prato, elettivamente domiciliati in Prato (PO), via F. Ferrucci
n. 203/c, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], c.f.
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca C.F._2
Barontini del foro di Pistoia, elettivamente domiciliata in Pistoia
(PT), P.tta S. Biagio n. 3, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pietrasanta (LU) in data 09.09.2017, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 13.08.2018) e Per_1 Per_2
(03.08.2020).
Le parti evidenziavano peraltro che da tempo tra loro insorgevano dissidi e contrasti che comportavano un progressivo affievolimento del rapporto affettivo tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) i coniugi e vivranno separati Parte_1 Parte_2 portandosi reciproco rispetto;
b) i figli minori e vengono affidati con regime di affido Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre;
c) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre ogni decisione attinente questioni di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente concordata da entrambi i coniugi;
d) la casa coniugale in Pistoia via Francesco Berni n. 87/A di proprietà di viene assegnata a Parte_1 Parte_2 che vi coabiterà con i figli minori e . Per_1 Per_2 Parte_1 trasferirà altrove la propria dimora abituale e curerà il ritiro dei propri effetti personali entro il 30 agosto 2024. Si dà atto che i genitori di – e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 manterranno la residenza nell'immobile di proprietà del figlio in
2 Pistoia via Francesco Berni n. 87/A. provvederà al Parte_1 pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas);
e) i figli trascorreranno con il padre:
e1) una settimana 3 giorni infrasettimanali dalle 16 alle 19;
e2) la settimana successiva due giorni infrasettimanali sempre dalle 16 alle 19 oltre alla domenica pomeriggio dalle 12 alle 19- I giorni saranno concordati tempestivamente e possibilmente avranno la medesima cadenza ogni settimana al fine di dare ai bambini certezze organizzative;
e3) durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
e4) durante le vacanze natalizie due distinti periodi: il primo dal
25.12 al 31.12 compresi, il secondo dal 01.01 al 06.01 compresi ad anni alterni salvo diverso accordo dei genitori. I minori trascorreranno il 24.12 con il genitore con il quale non passano il
Natale;
e5) durante le vacanze pasquali tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta;
e6) negli altri giorni i bambini staranno con la madre, compresi quindici giorni nel periodo estivo con le medesime modalità paterne.
I tempi di permanenza dei figli con l'uno o l'altro genitore potranno essere modificati secondo gli accordi che i genitori coaffidatari prenderanno di volta in volta, comunque, nel pieno rispetto delle esigenze di vita e di relazione dei figli minori, avendo riguardo al loro interesse morale e materiale.
Resta inteso che l'applicazione della disciplina di cui ai punti e1) e e2) resterà sospesa per il periodo in cui i figli trascorreranno le ferie estive con la madre e, comunque, per un periodo massimo di due settimane consecutive;
f) contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
: Per_2
f1) mercè la corresponsione di un assegno mensile di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun figlio da versare, entro il giorno dieci
3 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto Poste Pay IBAN
[...] intestato a . Parte_2
L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
f2) mercé il pagamento del 50% delle spese straordinarie come dettagliate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Pistoia il cui estratto si allega (doc. 7) al quale si rimanda salvo precisare (i) che faranno carico al 100% a le spese straordinarie Parte_1 scolastiche per entrambi i figli;
la scuola russa;
la danza e il pattinaggio a carico del padre in ragione del 100%; (ii) ogni altra spesa per attività sportiva e/o ricreativa dovrà essere previamente concordata e eventuale deroga alla ripartizione al 50% oggetto di apposito accordo;
g) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento;
h) le spese del presente procedimento vengono compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.01.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4 Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2
(Moldavia) il 26.05.1989 che hanno contratto matrimonio in
Pietrasanta (LU) in data 09.09.2017, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pietrasanta (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 318, P. 2, S. C, anno 2017);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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