Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2025, proposto da
IE ZA, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
contro
Comune di Vodo di Cadore, non costituito in giudizio;
nei confronti
NL LO, LO LO, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento
- del silenzio diniego del Comune di Vodo di Cadore all’accesso agli atti, di cui alle istanze prot. n. 4915 del 9 dicembre 2024 e prot. n. 4961 del 12 dicembre 2024, relativi all’ampliamento del fabbricato di civile abitazione esistente con realizzazione di un’autorimessa pertinenziale in proprietà dei signori NL LO e LO LO e più precisamente alla SCIA prot. n. 5232 del 29 novembre 2018 e alla SCIA prot. n. 5211 del 26 novembre 2021, alle richieste di rinnovo dei progetti, alle delibere di giunta comunale di approvazione dei progetti, al permesso di costruire e alla concessione edilizia;
- di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità;
nonchè
per la condanna
del Comune di Vodo di Cadore all’esibizione dei suddetti documenti ed al rilascio di copia degli stessi al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori Masala, su delega dell’avv. Veronese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con atto depositato in data 30 aprile 2025, dopo avere premesso di avere chiesto l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento del silenzio diniego del Comune intimato all’accesso agli atti in epigrafe indicati, nonché la condanna del medesimo ente all’esibizione ed al rilascio di copia degli stessi, ha rappresentato che, in data 24 aprile 2025, l’amministrazione ha concesso l’accesso agli atti, facendo venir meno l’interesse di parte ricorrente alla decisione della causa.
Sulla base di tale accadimento, ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Tanto considerato, valutato il tenore della dichiarazione resa dal ricorrente, il Collegio, in ossequio alla previsione di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a., dichiara cessata la materia del contendere.
Per le spese del giudizio va disposta la compensazione, coerentemente all’istanza del 30 aprile 2025 di parte ricorrente che ha ottenuto gli atti richiesti successivamente all’instaurazione di questo contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Andrea Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Rizzo | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO