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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2961/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] Parte_1
(ME) il 03.02.1973,
Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Messina Via XXVII
Luglio 34 is. 195 presso lo studio dell'Avvocato Francesco Micali che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Messina, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a provvedimento di indebito. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2023 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione CAT. IO n. 15055477.
Lamentava che l' , con nota del 15.02.2023 gli aveva comunicato CP_1
la riliquidazione della suddetta prestazione con decorrenza dal 1°
Gennaio 2021, per un importo lordo complessivo di € 14,659,96 ma, tuttavia, corrispondeva soltanto il minor importo di € 5.209,23 avendo trattenuto l'importo di € 9.377,36, senza fornire alcuna giustificazione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, erroneo calcolo dell'indebito (anche alla luce del mancato rispetto del limite del quinto pignorabile), nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza CP_1
della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto a percepire per intero la prestazione di cui è titolare, avversando la trattenuta operata dall' con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Occorre precisare che il Giudice ordinario, quale Giudice dei diritti, non è investito di questioni concernenti la regolarità formale del procedimento amministrativo, dovendo conoscere incidentalmente
2 l'atto amministrativo ed eventualmente disapplicarlo ove sia ritenuto lesivo di diritti. Non possono essere, pertanto, esaminati in questa sede doglianze relative a presunti vizi attinenti alla regolarità del procedimento amministrativo.
Ancora, deve evidenziarsi come non trattasi di una richiesta di indebito rispetto alla restituzione di somme già erogate e chieste a titolo di ripetizione di indebito, ma oggetto della controversia è la correttezza del ridotto ammontare del pagamento rispetto a quanto richiesto dal beneficiario.
Orbene, in merito alla liquidazione, appare che parte ricorrente fosse a conoscenza di tutte le richieste di indebito già comunicate dall' . CP_1
L' ha effettuato la trattenuta per più indebiti pari ad 1/5 degli CP_1
arretrati per revoca indennità di malattia. In particolare: il provvedimento di indebito n. 13716804, relativo al periodo dal
15/01/2010 al 09/04/2010, pari ad euro 2.568,55, dovuto alla cancellazione anno 2009 ditta Trusso Alo' Armando, risulta ricevuto in data 9 novembre 2017; il provvedimento di indebito n. 15856211, relativo al periodo dal 16/01/2019 al 06/02/2019, pari ad euro 485,67 , dovuto alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno
2018, risulta ricevuto in data 7 dicembre 2020; il provvedimento di indebito n. 15856219, per il periodo dal 08/02/2019 al 21/02/2019, pari ad euro 355,22 e dovuto a cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2018, risulta ricevuto in data 7 dicembre 2020.
La conoscenza di suddetti indebiti da parte dell'odierno opponente non può essere messa in dubbio, essendo stata prodotta in atti la prova della ricezione delle comunicazioni, eppure non risulta che parte ricorrente si sia attivata amministrativamente né giudizialmente avverso tale pretesa restitutoria, né sulla stessa ha inteso prendere posizione nel presente giudizio, neppure nel primo atto utile successivo al deposito della memoria costitutiva dell' . CP_1
3 L' ha poi operato trattenute sulla somma liquidata a titolo di CP_1
assegno ordinario al ricorrente, a compensazione di somme erogate e non dovute, dal momento che il ricorrente ha esercitato il diritto di opzione in favore del trattamento più favorevole tra la e Pt_2
l'assegno ordinario di invalidità, come comprovato dalla documentazione presente agli atti.
Sul punto, non solo non vi è stata alcuna contestazione da parte del ricorrente, ma non è stato neanche dedotto alcunché proprio sulla scelta operata: difatti, appare dalla documentazione prodotta che originariamente erogata una prestazione e poi riconosciuta un'altra,
l'opzione svolta dalla ricorrente non può, in alcun modo, giustificare una doppia erogazione che risulterebbe, per l'effetto, indebita, con moltiplicazione dele prestazioni godute per il periodo.
Né vi è stata una specifica deduzione di parte ricorrente all'eventuale mancata erogazione di dette somme.
Venendo alla seconda posta di indebito, la stessa appare riferibile a trattenute fiscali che l' è obbligato ad effettuare quale sostituto CP_1
d'imposta.
Le argomentazioni difensive ex adverso spiegate non appaiono sufficienti a ritenere errato il conteggio operato dall' ai fini della CP_1
determinazione della misura di tali trattenute,
Sul punto, parte ricorrente si limita ad allegare una tabella con gli scaglioni di reddito da assoggettare alle diverse aliquote IRPEF, ma non allega né prova come ed in qual misura l' abbia errato nel CP_1 calcolare l'imposta pur dovuta.
Si condividono le conclusioni secondo cui salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo
4 complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di
"cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che
l'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata (cass. n. 12796/2005).
Tuttavia, appare necessario che in caso di contestazione sul punto sia necessario fornire allegazioni che possano supportare detta contestazione, che non è avvenuto nel caso di specie.
La domanda va, pertanto rigettata.
Si esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, contro l' con ricorso depositato il 15.02.2023, Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Patti, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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