Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 855/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.11.2022 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Adriano Parte_1
Caretta che lo rappresenta e difende con l'avv. Gianmaria Rosin per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Controparte_1
Lavoro, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Odetta Donazzan e CP_1
Maria Antonella Borsetto per procure generali alle liti;
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 237/22 del Tribunale di Vicenza
In punto: infortunio sul lavoro
Causa trattata all'udienza del 10.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “1. accertare che i postumi invalidanti dell'odierno appellante, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza dell'evento infortunistico del 2008 indicato in fatto e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente- appellante alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000
2. per tali effetti, condannare il resistente-appellato:
Controparte_2
P. IV , C.F.
[...] P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore con P.IVA_2
sede in Roma, p.le G. Pastore n. 6, c.a.p. 00144 e domiciliato presso la sede provinciale di Vicenza, Viale Milano n. 61/63, c.a.p. 36100;
a corrispondere all'odierno appellante le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in capitale, ovvero in rendita, per la menomazione dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso;
3. il tutto con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n.
296/2006;
4. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, sia di primo grado e sia di quello corrente, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi”
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Conclusioni per parte appellata: “1) Respingersi l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 237/2022 del Tribunale di Parte_1
Vicenza - Sez. Lavoro, resa inter partes, confermandosi per l'effetto in ogni sua parte l'impugnata decisione, attesa l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto atti a riconoscere le prestazioni previdenziali assicurative invocate nel giudizio di prime cure per lo stato morboso lamentato, o con qualunque altra statuizione. 2) Spese di lite come per legge per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.11.2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Vicenza ha rigettato la domanda volta ad ottenere la riconducibilità delle condizioni patologiche indicate nella domanda di aggravamento, inoltrata all' nel 2016, all'infortunio – già riconosciuto CP_1
dall'Istituto – risalente al 2008, e la conseguente richiesta di condanna dell' alla costituzione della rendita connessa al grado di CP_1
menomazione.
Il Giudice di prime cure, all'esito di CTU medico legale, ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata quale aggravamento, riferibile al complesso brachiale sinistro, e l'infortunio risalente al 2008, involgente la mano e il polso del braccio sinistro.
L'originario ricorrente propone appello sulla base di un unico articolato motivo con cui contesta le risultanze della CTU medico legale. Nello specifico sostiene che l'ausiliario avrebbe omesso di valutare compiutamente le cause della lesione non avendo considerato che l'infortunio del 2008 aveva convolto anche la spalla e che la lussazione sarebbe una delle cause più frequenti del distacco del cercine glenoideo anteroinferiore, che rende meno efficiente il
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legamento gleno omerale inferiore, come avvenuto nel caso di specie.
Parimenti, il CTU avrebbe omesso di valutare le cause delle sintomatologie comparse all'arto sinistro, limitandosi a riferirle genericamente ad altre cause ignote e non documentate. Nella ricostruzione offerta dall'appellante, inoltre, sarebbe soddisfatta la tradizionale criteriologia medico legale in merito alla sussistenza del nesso di causa e si rileva che diversi specialisti si erano espressi positivamente in merito alla riconducibilità della condizione patologica del lavoratore al trauma subito nel 2008. Di qui la richiesta di rinnovazione della CTU e di riforma della sentenza gravata.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo la completezza e CP_1
persuasività della consulenza medico legale svolta in primo grado, valorizzando in particolare la sensibile distanza temporale tra l'infortunio del 2008 e la patologia manifestatasi tra il 2015 e il 2016, nonché la diversità del distretto anatomico coinvolto dal sinistro del
2008 rispetto a quello che ha interessato la patologia successivamente denunciata quale aggravamento.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 10.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 – Il CTU medico legale officiato in primo grado ha compiutamente, e in modo argomentato, esposto le ragioni a sostegno dell'insussistenza del nesso di causalità, in coerenza con la documentazione medica agli atti. Parte appellante non condivide gli esiti di tale valutazione ma i rilievi svolti per sostenere le ragioni
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dell'appello non sono idonee a far emergere vizi logici, contraddizioni o incoerenze argomentative.
1.2 – Nell'elaborato peritale, dopo aver puntualmente ricostruito la storia clinica del paziente, per come documentata in atti, il CTU ha rilevato che “La natura della lesione conseguita all'infortunio sul lavoro è una distorsione di polso ed avambraccio sinistro e la sua entità può essere qualificata come lieve, sulla scorta di:
- inquadramento diagnostico, trattamento (applicazione di tutore per una settimana) e prognosi (10 gg s.c.) assegnata all'accesso in Pronto
Soccorso;
- obiettività loco- regionale rilevata sia nell'immediatezza del fatto
(cfr ESAME OBIETTIVO del Pronto Soccorso di Bassano nel quale è segnalato dolore al polso sinistro ed ESAME OBIETTIVO rilevato ad un mese dall'evento - cfr visita fisiatrica del 17/10/2008 nella quale è evidenziato “non tumefazione, mobilità attiva e passiva conservata, non algie. Diagnosi: esiti di distorsione polso sinistro … mantenga polsiera quando lavori più gravosi …”).
- Referto della RMN polso sinistro eseguita in data 28/10/2008 e cioè
a poco più di un mese dal trauma: “… non segni di versamento endoarticolare. Regolari le strutture capsulo-legamentose. Esile falda liquida nella guaina comune dei tendini estensori delle dita e dell'indice. Nei limiti il resto e le componenti tendinee. Non rilievi particolari a carico del tunnel carpale. Regolari i rapporti dei capi articolari e il segnale midollare delle ossa esaminate …” In definitiva, per quanto attiene alle conseguenze lesive dell'infortunio lavorativo del 18/09/2008 (trauma distorsivo del polso sinistro a bassa vis lesiva), non si può che concordare con la diagnosi inizialmente posta dai sanitari dell'Ospedale di Bassano e cioè distorsione del polso sinistro, trattata conservativamente con riposo
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lavorativo, terapia medica e fisica e successiva remissione sintomatologica. La lesione si è evoluta con una ripresa lavorativa entro un tempo compatibile con le conseguenze ragionevolmente prevedibili di una distorsione non complicata, senza alcuna necessità di effettuare visita con il medico competente della Ditta, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di una (o più d'una) limitazioni nello svolgimento della propria mansione. Questo, in base al criterio dell'id quod plerumque accidit in casi consimili, sulla scorta di quanto desumibile dagli atti di causa.
Di tutt'altra fattispecie nosologica – in termini di natura ed entità – è invece la “malattia da cui è affetto” (cfr quesito del giudice) il Pt_1
attualmente; malattia il cui esordio sintomatologico è lontano nel tempo rispetto all'evento infortunistico (primi sintomi di malattia, documentati, a fine 2015 e cioè 7 anni dopo l'evento oggetto di causa)
e che solo a partire dal suo esordio clinico fu oggetto di plurimi accertamenti specialistici.
Si deve, per inciso, sottolineare che il ricorso alle cure mediche risalente al 2012 era, ancora, di tutt'altra fattispecie e sotteso da dolori all'epicondilo1 dell'arto superiore sinistro, tanto che lo specialista fisiatra, che all'epoca visitò il , si espresse come di Pt_1
seguito: “Attualmente lamenta algie al carpo, polso, pollice, prevalentemente durante le attività. Nega episodi di tumefazione.
Fans con beneficio. Lavoratore manuale, destrimane. Utilizza polsiera a tempo parziale. … esame obiettivo: polso e mano sx non tumefatti, indolenti alla palpazione locale, fatta eccezione per l'IF del pollice. Articolarità e forza polso dita conservata. Si rileva dolenzia alla pressione all'epicondilo laterale del gomito sx con dolore all'estensione contrastata del dito medio … diagnosi: possibile tendinite estensori polso sx con epicondilite …laserterapia polso e
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gomito sx. Si raccomanda adeguato risparmio funzionale, limitando la frequenza e la velocità delle azioni il più possibile, sino a remissione. ed eventuale bracciale per epicondilite … gladio CP_3
Parte_
… in fase acuta per qualche gg. … si programmerà …”. Nessun disturbo di carattere neurologico era descritto dal paziente e la diagnosi era orientata – in termini probabilistici, del tutto verosimili in base a segni e sintomi di presentazione, nonché dell'obiettività clinica rilevata – nel senso di una patologia osteoarticolare cronica
(tendinite degli estensori del polso sinistro, con epicondilite), da trattare conservativamente con antinfiammatori per os e terapia fisica. E' pacifico che tale esacerbazione clinica di tendinopatia infiammatoria (cronica) a carico dell'epicondilo NON sia in relazione causale con l'infortunio, risalente a quattro anni prima e verificatosi su altro distretto anatomico”.
Il CTU ha poi proseguito affermando che “detto quadro sindromico può essere considerato prodromico, come neppure in alcun modo correlato alla malattia da cui è affetto (attualmente e dal 2015-16) il
” atteso che la stessa “sembra potersi ragionevolmente Pt_1
inquadrare, in base all'integrazione di tutti gli elementi documentali a disposizione, come una neuropatia del tronco inferiore del plesso brachiale di sinistra, la cui evidenza strumentale risale al mese di febbraio 2016”.
Alla luce del referto medico del febbraio 2016, rileva come lo stesso indicava quale ipotesi eziopatogenetica più probabile una sindrome dell'egresso toracico, descritta puntualmente in nota nei seguenti termini: “La sindrome dell'egresso toracico superiore trae origine da una situazione compressiva delle strutture vasculo-nervose che dal mediastino arrivano al braccio. Tale compressione può essere causata da malformazioni, sia congenite che acquisite, ma anche da
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elementi costituzionali e da sforzo;
fra le cause di carattere anatomo- morfologico (costituzionali) della sindrome, vi sono: la presenza di una costa sovrannumeraria, anomalie ossee o fibrose o ipertrofia di masse muscolari che riducono la pervietà dello stretto toracico superiore”.
L'ausiliario, quindi, prendendo in considerazione la sintomatologia comparsa (contrariamente a quanto affermato nel ricorso in appello dove ci si duole di tale asserita mancanza), rileva che i disturbi di carattere neuropatico che il periziando iniziò a lamentare fra la fine del 2015 ed il 2016 – o il cui esordio risulta riconducibile a tale periodo in base alla documentazione in atti – “sono assai probabilmente sostenuti da una riduzione delle dimensioni dello stretto toracico superiore di sinistra, con correlata compressione del fascio vascolo-nervoso e dei tronchi nervosi del plesso brachiale corrispondente. Un'altra possibile causa della neuropatia del plesso brachiale sinistro è rappresentata dal complesso di lesioni benigne a carico delle strutture osteoarticolari della spalla sinistra interessanti la glena omerale ed il trochine dell'omero sinistro, molteplici e di sede antero inferiore, rilevate originariamente nell'ottobre 2015 mediante lo studio RMN dal quale scaturirono i successivi accertamenti clinico- strumentali, studio che era stato motivato da dolore alla spalla sinistra ed evidenziava: “rilievi clinici: algie...
Nella spongiosa del trochine evidenti gangli subcondrali di 5-10 mm.
La glena scapolare nel suo versante infero-anteriore presenta immagine cistica complessa del diametro di circa 15 mm che sembra riferire a fissurazione del cercine glenoideo con ganglio associato. ..”
e concludeva per: “gangli subcondrali per il trochine. Ganglio complesso a partenza del cercine glenoideo da ore 3 a ore 6”.
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Come nell'ipotesi precedentemente discussa (sindrome dell'egresso toracico), si tratta di alterazioni anatomiche (di carattere benigno) che, per dimensioni e sede, possono comprimere – anche indirettamente – le strutture vascolo- nervose contigue e/o adiacenti, determinandone una alterazione nel funzionamento”.
Proprio in relazione alla rilevata presenza di cisti e di fissurazione del cercine glenoideo, la difesa dell'appellante sostiene che tali emergenze dovessero ricondursi al riferito trauma del 2008, involgente anche la spalla. Parte appellante, sin dal ricorso in primo grado, ha affermato che il trauma avesse coinvolto anche la spalla sinistra e così si prospetta anche nella consulenza di parte dimessa
(redatta sulla base di quanto riferito dal lavoratore sotto il profilo della ricostruzione dell'evento) ma, a ben vedere, non si rinviene in atti (e neppure parte appellante lo indica) alcun documento medico risalente all'epoca dell'infortunio attestante una lesione di qualunque tipo alla spalla. D'altro canto, lo stesso appellante a pag. 13 del ricorso in appello ammette che non vennero svolti accertamenti specifici alla spalla ma solo al gomito e alla mano.
Il CTU riporta nella relazione la documentazione medica disponibile a partire dal verbale di pronto soccorso del 11.09.2008 ove si legge “… anamnesi: trauma distorsivo polso sinistro. … esame obiettivo: polso sinistro: dolore al 1/3 medio distale di radio, dolore al carpo. Mano dx: dolore al primo raggio, abrasioni al 1-2 e 5 dito, riferita parestesia al 5 dito … diagnosi: trauma distorsivo avambraccio polso mano a sinistra, abrasioni a 1-2 e 5 dito … prognosi 10 gg sc …”.
Risalgono alla stessa data anche - Visita specialistica ortopedica: “… stiramento avambraccio – polso – mano sinistra. Applicata valva gessata x 1 settimana. Si consiglia arto in scarico (braccio al collo), efferalgan …”. - Primo certificato di infortunio lavorativo: “… CP_1
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diagnosi: trauma distorsivo avambraccio-polso-mano sinistra, abrasioni a 1-2 e 5 dito …”.
Risale al 17.10.2008 la visita specialistica fisiatrica nel cui referto si legge “… esiti trauma polso mano sinistra. In data 11.09 infortunio sul lavoro con distorsione polso sin, non fratture, trattata con immobilizzazione per 10 gg. Attualmente lamenta deficit funzionale e saltuaria algia. Alla visita polso sn: non tumefazione, mobilità attiva e passiva conservata, non algie. Diagnosi: esiti di distorsione polso sinistro … mantenga polsiera quando lavori più gravosi”. Segue poi referto della RMN alla mano sinistra del 28.10.2008 “… non segni di versamento endoarticolare. Regolari le strutture capsulo- legamentose. Esile falda liquida nella guaina comune dei tendini estensori delle dita e dell'indice. Nei limiti il resto le componenti tendinee. Non rilievi particolari a carico del tunnel carpale. Regolari
i rapporti dei capi articolari e il segnale midollare delle ossa esaminate …”. Si passa poi alla visita specialistica fisiatrica del
18.09.2012: “… inviato per esiti trauma distorsivo polso sx, occorso nel 2008, infortunio sul lavoro;
… riferisce trattamento con AG per
10 gg, in assenza di fratture ossee. Attualmente lamenta algie al carpo, polso, pollice, prevalentemente durante le attività. Nega episodi di tumefazione. Fans con beneficio. Lavoratore manuale, destrimane. Utilizza polsiera a tempo parziale. … esame obiettivo: polso e mano sx non tumefatti, indolenti alla palpazione locale, fatta eccezione per l'IF del pollice. Articolarità e forza polso dita conservata. Si rileva dolenzia alla pressione all'epicondilo laterale del gomito sx con dolore all'estensione contrastata del dito medio … diagnosi: possibile tendinite estensori polso sx con epicondilite … laserterapia polso e gomito sx. Si raccomanda adeguato risparmio funzionale, limitando la frequenza e la velocità delle azioni il più
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possibile, sino a remissione. ed eventuale bracciale per CP_3
epicondilite … gladio … in fase acuta per qualche gg. … si Parte_ programmerà .
Le prime evidenze di problemi alla spalla sinistra, come correttamente rilevato dal CTU, risalgono al 25.10.2015 con il referto della RMN, successiva di quasi otto anni all'infortunio sul lavoro e non vi sono riscontri medici che possano suffragare una lesione alla spalla in occasione di tale infortunio. Anche le valutazioni – meramente probabilistiche – espresse da alcuni specialisti circa la riconducibilità della sofferenza alla spalla sinistra riscontrata dopo il 2015 all'infortunio del 2008 presuppongono necessariamente che un trauma alla spalla vi sia stato in tale occasione (avente comunque una significativa rilevanza clinica, non una mera lieve contusione) ma, per quanto detto, non vi è prova sul punto. Neppure l'ammissione dei capp. di prova orale sub nn. 3 e 4 potrebbe giovare alla parte appellante, atteso che il teste non potrebbe certo fornire indicazioni
(inevitabilmente valutative) circa le conseguenze alla spalla del riferito infortunio (conseguenze che, se vi fossero state e fossero state apprezzabili, sarebbero emerse dalle valutazioni mediche svolte nell'immediatezza dei fatti).
Risulta, quindi, coerente la valutazione del CTU in ordine alla criteriologia medico legale:
“1. Il criterio di idoneità lesiva (in base alla descritta dinamica traumatica nonché a natura ed entità delle lesioni rilevate) NON sostiene la riconducibilità causale della neuropatia del plesso brachiale di sinistra all'evento traumatico del settembre 2008; infatti, come detto, trattavasi ditrauma distorsivo ad estrinsecazione al distretto polso- mano, ove determinò una lesione complessivamente
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lieve, trattata con terapia conservativa e riposo e risoltasi nell'arco di tempo di poco più di un mese;
2. Il criterio cronologico (tempo intercorrente fra evento lesivo ed esordio clinico di segni e sintomi di malattia) NON sostiene la riconducibilità causale della neuropatia del plesso brachiale di sinistra all'evento oggetto di causa;
infatti, l'esordio clinico della malattia è posticipato di circa 7 anni rispetto all'evento traumatico e tale gap fra evento ed esordio clinico non si giustifica nemmeno nell'ottica di una sindrome a ponte, anche in ragione dell'insussistenza del criterio più sotto esplicitato;
3. Il criterio di continuità fenomenica (evolutività clinico-terapeutica sino alla stabilizzazione del quadro clinico) NON sostiene la riconducibilità della malattia all'evento oggetto di causa, in quanto nell'arco di 7 anni non vi fu un solo accertamento clinico- strumentale suggerito da un corteo di segni e sintomi correlati all'evento traumatico in oggetto;
4. Il criterio di esclusione di altre cause, infine, NON supporta la riconducibilità causale della patologia all'evento infortunistico in quanto, come più sopra argomentato, sussiste altra causa autonomamente idonea a determinare la patologia inquadrabile, in termini di elevata probabilità, alla sindrome dell'egresso toracico in combinazione con le alterazioni anatomo- morfologiche di carattere benigno (gangli ossei/cisti) a carico del cingolo scapolare di sinistra”.
Ad ulteriore sostegno delle già persuasive conclusioni, il CTU, in replica alle osservazioni (tardive) del CTP attoreo, ha ribadito che
“L'assenza di accertamenti, oggettivi e documentati e di accessi sanitari rilevanti (clinici/strumentali/laboratoristici), nell'arco di ben sette anni, è espressione inequivoca dell'assenza di sintomi e segni
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attestanti la ragionevole “continuità” clinica con l'evento lesivo, che il
CTP odierno asserisce. In particolare, manca l'evidenza di un quadro clinico meritevole di approfondimento diagnostico ed in continuità con il sinistro, al di là delle dichiarazioni odierne” e che “i sintomi neurologici lamentati dal periziato a distanza dai fatti, forieri del percorso di approfondimento diagnostico successivamente intrapreso, insistono in un distretto anatomico non corrispondente alla sede di estrinsecazione diretta del trauma. Ed in tal senso anche il criterio topografico risulta quantomeno piuttosto debole”.
Il percorso argomentativo seguito dal CTU, tenuto conto anche dei rilievi svolti sopra in merito all'assenza di documentazione medica coeva all'infortunio nel 2008 attestante una lesione della spalla sinistra, risulta logico e coerente con la documentazione sanitaria in atti e conduce ad escludere la sussistenza dell'invocato nesso di causalità.
Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Quanto alle spese di lite, pur dovendo astrattamente gravare sulla parte soccombente, nel caso di specie l'appellante ne deve essere esentato alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte e prodotta unitamente al ricorso di primo grado.
È ben vero che tale dichiarazione non è stata nuovamente reiterata in grado d'appello ma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
“l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di
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esonero” (Cass. n. 21630 del 2013, n. 16284 del 2011; Cass. n. 18510 del 2015).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Nulla sulle spese;
− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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