Trib. Gela, sentenza 21/03/2025, n. 134
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Sentenza 21 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice Raimondo Cipolla, riguarda la richiesta di un assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/1984. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio status di invalido civile e l'erogazione dei benefici legali a partire dalla data di presentazione della domanda, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU) che aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari. Dall'altra parte, l'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del ricorso, sollevando una questione di decadenza per non aver rispettato i termini di presentazione.

Il Giudice ha disatteso la questione di decadenza, confermando che il ricorso era stato presentato nei termini previsti. Nel merito, ha accolto la domanda del ricorrente, ritenendo che il CTU avesse correttamente accertato i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, evidenziando che il complesso patologico del ricorrente comportava una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Il Giudice ha quindi disposto l'erogazione dell'assegno a partire dal 1° marzo 2023, con revisione al 1° marzo 2026, e ha stabilito che le spese legali e i costi della CTU fossero a carico dell'I.N.P.S.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 21/03/2025, n. 134
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 134
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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