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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE REL.
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 21.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5976 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Lorenzo Tonini
e
EL PE resistente, contumace pagina 1 di 5 Conclusioni: come precisate da parte ricorrente con memoria in data 24.12.2024.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.5.2024, ha esposto che: i) in Parte_1 data 17.6.2019 aveva sottoscritto con CH LI il “contratto quadro […] con il quale vendeva a quest'ultima il 50% delle quote di partecipazione della società DO NO Italia S.r.l.” (da ora,
DO NO); ii) “all'art. 11.2), le parti prevedevano, in caso di volontà dell'acquirente di affittare il ramo d'azienda, il diritto del Sig. di esercitare la prelazione nelle modalità previste Parte_1 dall'art. 10 dello statuto sociale”; iii) in caso di violazione della prelazione, al successivo art. 11.3), “le parti prevedevano il diritto del Sig. di ottenere dalla Sig.ra CH LI il pagamento Parte_1 della penale pari ad Euro 100.000,00 con esplicita salvezza del maggior danno”; iv) con atto notaio in data 29.12.2023 (recte 15.12.2023), nn. 22.061 rep. - 14.639 racc., DO NO Persona_1
aveva affittato a tale Tre Rossi s.r.l. il ramo d'azienda di sua proprietà “corrente in Monticelli Brusati
[…] esercente l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di prodotti di pasticceria senza magazzino […].”; v) la LI, divenuta nel frattempo titolare del 100% delle quote di DO
NO, aveva omesso di dare avviso della conclusione del contratto di affitto ad esso ricorrente, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;
vi) nonostante i solleciti, la LI non aveva mai corrisposto la penale;
vii) il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo.
Ciò premesso, il ha concluso per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della LI e Pt_1
per la conseguente condanna della stessa al pagamento “a titolo di penale […] della somma di Euro
100.000,00 o della somma che sarà ritenuta più equa oltre agli interessi e alla rivalutazione”.
La LI, nonostante la regolare notificazione del ricorso-decreto (perfezionata per compiuta giacenza in data 28.6.2024), non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale avanti al collegio tenutasi all'udienza del 21.2.2025, sulle conclusioni di parte ricorrente richiamate in epigrafe.
pagina 2 di 5 2. Merito.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
Risulta difatti documentalmente provato che:
a) con “contratto quadro” in data 17.6.2019 il si è obbligato a vendere il 50% delle quote di Pt_1
DO NO alla LI, la quale si è obbligata all'acquisto delle stesse (doc. n. 1, poi prodotto in copia integrale e con firme leggibili con deposito in data 23.12.1024);
b) l'art. 11.2) del “contratto quadro” prevede che “nel caso in cui l'acquirente, divenuto socio unico della società dopo l'acquisto della partecipazione di cui al presente contratto, dovesse autorizzare
l'alienazione e/o il trasferimento, a qualsiasi titolo, del compendio aziendale esercitato sotto l'insegna
DO NO sito in Monticelli Brusati Via Europa nr. 51 […] a e/o società da lui Parte_1
partecipata, spetterà il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità previste dall'art. 10 del vigente statuto sociale […]”;
c) la nota n. 2 a pag. 11 del contratto precisa che “l'alienazione e/o il trasferimento, a qualsiasi titolo, del compendio aziendale” di cui all'art. 11.2) ricomprende atti di “cessione, conferimento, affitto, comodato, usufrutto ecc”;
d) l'art. 11.3) prevede una penale di € 100.000,00= per la violazione del diritto di prelazione accordato dall'articolo precedente, salvo il maggior danno;
e) la LI è divenuta titolare del 100% delle quote di DO NO a far data dal 10.8.2022 (come da visura camerale prodotta sub doc. n. 2);
f) con atto notaio n. 22.061 rep. n. 14.639 racc., in data 15.12.2023, DO NO ha Persona_1
affittato a tale Tre Rossi s.r.l. il ramo d'azienda descritto sub 1. (doc. n. 4).
La LI, rimasta contumace, non ha poi, come ovvio, né allegato né provato di aver inoltrato al Pt_1
la comunicazione necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione secondo le modalità stabilite dall'art. 10 dello statuto sociale di DO NO.
pagina 3 di 5 Va pertanto accertata la violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 11.2) da parte della LI e, per l'effetto, il diritto del di ottenere il pagamento della penale cui all'art. 11.3). Pt_1
Si aggiunga, quanto alla misura della penale, che per giurisprudenza costante “il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo
d'ufficio. […]” (così Cass. 34021/2019, da cui è tratta la massima).
Ne deriva l'insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'esercizio officioso del potere equitativo di riduzione della penale, tenuto conto del comportamento inerte della LI (rimasta come detto contumace) e non emergendo, in ogni caso, dagli atti alcuna delle circostanze (parziale adempimento o manifesta eccessività) contemplate dall'art. 1384 c.c.
va perciò condannata al pagamento, in favore del della somma di € 100.000,00=, CP_1 Pt_1
somma su cui spettano gli interessi che, in difetto di espressa domanda di riconoscimento del maggior tasso ex art. 1284, 4° comma, c.c. e di allegazione di una diversa decorrenza, vanno riconosciuti al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. e dalla data della domanda giudiziale (notificazione del ricorso introduttivo in data 28.6.2024) al saldo.
Non compete, di contro, la “rivalutazione”, trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza;
la LI va perciò condannata alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si liquidano in € 786,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi Pt_1
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi di per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna la resistente CH LI al pagamento, in favore del ricorrente della somma Parte_1
di € 100.000,00=, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché della somma di € 786,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 21 febbraio 2025.
Il presidente est.
dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE REL.
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 21.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5976 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Lorenzo Tonini
e
EL PE resistente, contumace pagina 1 di 5 Conclusioni: come precisate da parte ricorrente con memoria in data 24.12.2024.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.5.2024, ha esposto che: i) in Parte_1 data 17.6.2019 aveva sottoscritto con CH LI il “contratto quadro […] con il quale vendeva a quest'ultima il 50% delle quote di partecipazione della società DO NO Italia S.r.l.” (da ora,
DO NO); ii) “all'art. 11.2), le parti prevedevano, in caso di volontà dell'acquirente di affittare il ramo d'azienda, il diritto del Sig. di esercitare la prelazione nelle modalità previste Parte_1 dall'art. 10 dello statuto sociale”; iii) in caso di violazione della prelazione, al successivo art. 11.3), “le parti prevedevano il diritto del Sig. di ottenere dalla Sig.ra CH LI il pagamento Parte_1 della penale pari ad Euro 100.000,00 con esplicita salvezza del maggior danno”; iv) con atto notaio in data 29.12.2023 (recte 15.12.2023), nn. 22.061 rep. - 14.639 racc., DO NO Persona_1
aveva affittato a tale Tre Rossi s.r.l. il ramo d'azienda di sua proprietà “corrente in Monticelli Brusati
[…] esercente l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di prodotti di pasticceria senza magazzino […].”; v) la LI, divenuta nel frattempo titolare del 100% delle quote di DO
NO, aveva omesso di dare avviso della conclusione del contratto di affitto ad esso ricorrente, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;
vi) nonostante i solleciti, la LI non aveva mai corrisposto la penale;
vii) il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo.
Ciò premesso, il ha concluso per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della LI e Pt_1
per la conseguente condanna della stessa al pagamento “a titolo di penale […] della somma di Euro
100.000,00 o della somma che sarà ritenuta più equa oltre agli interessi e alla rivalutazione”.
La LI, nonostante la regolare notificazione del ricorso-decreto (perfezionata per compiuta giacenza in data 28.6.2024), non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale avanti al collegio tenutasi all'udienza del 21.2.2025, sulle conclusioni di parte ricorrente richiamate in epigrafe.
pagina 2 di 5 2. Merito.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
Risulta difatti documentalmente provato che:
a) con “contratto quadro” in data 17.6.2019 il si è obbligato a vendere il 50% delle quote di Pt_1
DO NO alla LI, la quale si è obbligata all'acquisto delle stesse (doc. n. 1, poi prodotto in copia integrale e con firme leggibili con deposito in data 23.12.1024);
b) l'art. 11.2) del “contratto quadro” prevede che “nel caso in cui l'acquirente, divenuto socio unico della società dopo l'acquisto della partecipazione di cui al presente contratto, dovesse autorizzare
l'alienazione e/o il trasferimento, a qualsiasi titolo, del compendio aziendale esercitato sotto l'insegna
DO NO sito in Monticelli Brusati Via Europa nr. 51 […] a e/o società da lui Parte_1
partecipata, spetterà il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità previste dall'art. 10 del vigente statuto sociale […]”;
c) la nota n. 2 a pag. 11 del contratto precisa che “l'alienazione e/o il trasferimento, a qualsiasi titolo, del compendio aziendale” di cui all'art. 11.2) ricomprende atti di “cessione, conferimento, affitto, comodato, usufrutto ecc”;
d) l'art. 11.3) prevede una penale di € 100.000,00= per la violazione del diritto di prelazione accordato dall'articolo precedente, salvo il maggior danno;
e) la LI è divenuta titolare del 100% delle quote di DO NO a far data dal 10.8.2022 (come da visura camerale prodotta sub doc. n. 2);
f) con atto notaio n. 22.061 rep. n. 14.639 racc., in data 15.12.2023, DO NO ha Persona_1
affittato a tale Tre Rossi s.r.l. il ramo d'azienda descritto sub 1. (doc. n. 4).
La LI, rimasta contumace, non ha poi, come ovvio, né allegato né provato di aver inoltrato al Pt_1
la comunicazione necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione secondo le modalità stabilite dall'art. 10 dello statuto sociale di DO NO.
pagina 3 di 5 Va pertanto accertata la violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 11.2) da parte della LI e, per l'effetto, il diritto del di ottenere il pagamento della penale cui all'art. 11.3). Pt_1
Si aggiunga, quanto alla misura della penale, che per giurisprudenza costante “il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo
d'ufficio. […]” (così Cass. 34021/2019, da cui è tratta la massima).
Ne deriva l'insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'esercizio officioso del potere equitativo di riduzione della penale, tenuto conto del comportamento inerte della LI (rimasta come detto contumace) e non emergendo, in ogni caso, dagli atti alcuna delle circostanze (parziale adempimento o manifesta eccessività) contemplate dall'art. 1384 c.c.
va perciò condannata al pagamento, in favore del della somma di € 100.000,00=, CP_1 Pt_1
somma su cui spettano gli interessi che, in difetto di espressa domanda di riconoscimento del maggior tasso ex art. 1284, 4° comma, c.c. e di allegazione di una diversa decorrenza, vanno riconosciuti al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. e dalla data della domanda giudiziale (notificazione del ricorso introduttivo in data 28.6.2024) al saldo.
Non compete, di contro, la “rivalutazione”, trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza;
la LI va perciò condannata alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si liquidano in € 786,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi Pt_1
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi di per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna la resistente CH LI al pagamento, in favore del ricorrente della somma Parte_1
di € 100.000,00=, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché della somma di € 786,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 21 febbraio 2025.
Il presidente est.
dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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