Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35/2024 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante, con sede in Camposampiero Parte_1
(Pd) (c.f. e p.iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia P.IVA_1
Mainardi per mandato e domiciliata come in atti - appellante -
contro
(C.F. e P.IVA ) con sede in Limena (PD), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Fabrizio Filì e Alberto Assirelli per mandato e domiciliata come in atti
- appellata -
o 0 o
appello sentenza del tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
iudicando del provvedimento impugnato ed, in ogni caso, la sua ingiustizia perché frutto di una ingiusta valutazione delle prove offerte, dei fatti e del riferimento dei fatti al diritto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, premesse le conclusioni svolte nel giudizio di I° grado, da intendersi qui richiamate e confermate, in riforma della sentenza n. 2558/2023
Tribunale di Padova nel merito: in via principale: in accoglimento dei motivi d'appello 1^, 2^, 3^, rigettare la domanda formulata da di Controparte_1
adempimento del contratto di compravendita dello spettrometro di massa
LCMS-8045, sottoscritto in data 23.02.2021 e di conseguente condanna di al pagamento dell'importo di Euro 200.000,00 oltre iva e interessi Parte_1
di mora a decorrere dal 12.09.2021 ed al ritiro dello spettrometro di massa dal magazzino in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Controparte_1
fosse confermata la fondatezza della domanda di adempimento del contratto di compravendita dello spettrometro di massa LCMS-8045 e di condanna al pagamento del relativo prezzo, in accoglimento del 4^ motivo di appello,
rideterminare la decorrenza degli interessi di mora ex D.Lgvo n. 231/2002 dal
12.10.2021 da conteggiarsi esclusivamente sull'importo di Euro 60.000,00
relativo all'acconto richiesto in pagamento da e non anche sulle Controparte_1
restante parte di prezzo, né sull'i.v.a. non essendo stata emessa fattura;
disporre la restituzione dell'importo di Euro 308.477,97 versato dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi di mora ex art. 1284, comma 4°, c.c. dall'esborso (13.03.2024) al saldo;
in ogni caso: con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (CPA e IVA ove dovuta) relativi sia al presente
2 contenzioso, sia al precedente grado di giudizio;
in via istruttoria: con riserva di più compiuta illustrazione nel termine che il Giudice vorrà concedere ex art. 281 duodecies, comma 4°, c.p.c., si chiede di provare per testi le circostanze dedotte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta del
03.11.2023, precedute dalla locuzione “vero che”, con i seguenti testi e con altri da indicare nel summenzionato termine: dottor , dottor Controparte_3
dottor , signora tutti presso CP_4 CP_5 CP_6 Pt_1
[...]
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, omnibus contrariis reiectis, In
via principale respingere integralmente l'appello promosso da in Parte_1
quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa e negli atti del procedimento di primo grado;
e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Padova n.
2558/2023, pubblicata il 21.12.2023. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello ovvero del terzo motivo di appello, accertare la risoluzione del contratto in forza della presupposizione ovvero accertare il grave inadempimento di alle Parte_1
proprie obbligazioni stabilite nel contratto di compravendita dello spettrometro di massa LCMS-8045, sottoscritto il 23.02.2021, e l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. a seguito della formale diffida inviata da il 15.11.2021; e, per l'effetto, condannare in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di CP_1
la somma complessiva di Euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del
[...]
danno derivante dall'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita
3 dello spettrometro di massa LCMS-8045, sottoscritto il 23.02.2021, ovvero la differente somma maggiore o minore che dovesse essere quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. (anche in considerazione del costo dello Spettrometro sostenuto da e della sua sostanziale incommerciabilità), oltre interessi legali CP_1
dalla data di proposizione del procedimento di primo grado;
nonché, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del quarto motivo di appello,
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare anche l'IVA pari ad Euro 44.000,00. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche a norma dell'art. 96, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario spese generali CPA e IVA, come per legge. In via istruttoria laddove ritenuto necessario dall'Ecc.ma Corte adita, autorizzare CP_1
alla produzione del documento 4 del fascicolo di primo grado in formato
[...]
.xml; nella denegata ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi di appello, per mero scrupolo difensivo al fine di non indurre a ritenere implicitamente rinunciate le istanze di primo grado, alla luce delle specifiche eccezioni sollevate da controparte, si rinnova l'istanza di concessione dei termini ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. per la produzione di documentazione rilevante ai fini della decisione e formulare le definitive istanze istruttorie.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 10 gennaio 2024 evocava Parte_1 CP_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...]
2558/2023 del Tribunale di Padova (pubblicata il 21 dicembre 2023 e notificata il 8 gennaio successivo) che aveva accolto la domanda di
4 pagamento del corrispettivo di vendita di uno spettrometro di massa LCMS-
8045 condannandola alle spese. Censurava la pronuncia deducendo con il primo motivo l'errore integratosi nell'essersi ritenuto concluso un contratto di vendita in forza dei documenti nn. 3 e 4 con negazione, al contempo, della prova testimoniale volta a dimostrare il contrario;
con il secondo motivo si doleva del giudizio di irrilevanza della non installabilità del macchinario presso i locali propri;
con il terzo motivo censurava l'accoglimento della domanda di adempimento in presenza della pregressa risoluzione del contratto operata con la diffida ad adempiere di e con il quarto CP_1
motivo si doleva della decorrenza degli interessi di mora, dal 12 settembre
2021, sull'intero importo e sull'iva. Con separata istanza chiedeva la sospensione.
Si costituiva contestando l'appello anche per manifesta Controparte_1
infondatezza e chiedendo la conferma della sentenza con la condanna di ai danni per responsabilità processuale aggravata. Pt_1
Si opponeva alla sospensiva.
Disattesa l'istanza cautelare la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, con modalità telematiche non in presenza e con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e illustrative finali.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è solo in parte fondato quanto al calcolo degli interessi di mora. La
sentenza del Tribunale di Padova con le precisazioni di cui sotto, va parzialmente riformata. Le spese vanno compensate per 1/5 e per la restante parte (4/5), per i due gradi, seguono la soccombenza e liquidate secondo i
5 criteri del DM 55/2014, vanno poste a carico dell'appellante. La domanda ex
art. 96 Cod. proc. Civ. dell'appellata va rigettata all'esito.
3.1.- Il Tribunale accolse la domanda di condanna al corrispettivo di vendita dello spettrometro di massa, regolando le spese, osservando che:
-) la prova della conclusione del contratto di vendita si ricavava dai documenti
3 e 4 sottoscritti duplicemente da e dai quali, anche ex artt. 1341 e 1342 Pt_1
c.c., si evinceva “Vendita strumenti” e di “Offerta firmata”;
-) il mancato perfezionamento del contratto non avrebbe potuto trarsi dalla clausola n. 2 che anzi confermava la conclusione del contratto prevedendo che “Il contratto si intenderà concluso quando la venditrice avrà ricevuto l'accettazione del Cliente effettuata anche mediante inoltro della proposta di vendita (“Preventivo”) firmata in tutte le sue parti”:
-) era irrilevante la mancata sottoscrizione di ciascuna pagina posto che il modulo utilizzato prevede appositamente solo due spazi finali per la sottoscrizione da parte de “il cliente” compratore;
-) la questione della non installabilità dello spettrometro presso i locali della convenuta era un motivo del contratto come tale irrilevante;
-) la prova per testimoni, riferibile ad un patto in forza del quale i documenti
3 e 4 non sarebbero stati vincolanti per , non poteva essere ammessa in Pt_1
quanto non era stato articolato alcun capitolo di prova mentre quelli indicati erano generici mancando in essi le circostanze di tempo e di luogo;
-) l'accoglimento della domanda di adempimento non poteva essere preclusa dalla diffida ad adempiere - ex art. 1454 c.c. - inviata da il 15 CP_1
novembre 2021 in quanto era possibile la rinuncia alla risoluzione di diritto
6 anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, come nel caso.
3.2.- La motivazione, con le precisazioni di cui sotto, regge alle censure salvo che per la questione degli interessi.
4.1.- Con il terzo motivo, che pone in via preliminare e potenzialmente Pt_1
assorbente, si censura l'accoglimento della domanda di adempimento nonostante la pregressa risoluzione di diritto del contratto (art. 1454 Cod.
Civ.) a seguito, si sostiene, del recesso di del 15 novembre 2015 con CP_1
invio della diffida ad adempiere indicante, in difetto di pagamento entro il termine di 15 giorni, la risoluzione. Si imputa l'omesso rilievo (richiamo)
alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 553/2009 ed ai principi ivi posti e l'erroneità, conseguente, della statuizione.
Il motivo è infondato.
4.2.- Premettendosi che il sistema processuale italiano non è, di regola,
fondato sul principio del precedente vincolante, è necessario rilevare che le recenti, costanti e condivisibili pronunce in materia depongono nel senso del consolidamento del principio della disponibilità del diritto della parte alla risoluzione del contratto avviato con la diffida ad adempiere, diritto che ben può essere oggetto di rinuncia tanto che la risoluzione non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
il tutto per la natura, appunto, disponibile del diritto in predicato e fermo restando che l'effetto irretrattabile può ammettersi ove si sia in presenza (appunto come per l'art. 1453 2^ co. Cod. Civ.) di una chiara previsione normativa.
Si è così osservato che la diffida ad adempiere costituisce una facoltà che si esprime nella libertà di scegliere tale mezzo di risoluzione del contratto a
7 preferenza di altri e nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già
prodotti: il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (Cass. 8 novembre 2007, n. 23315; in tema cfr. ad es. pure Casa. 1^ aprile 2005, n. 6891). Il principio trova applicazione anche con riguardo a fattispecie quale quella in esame: infatti, il contraente non inadempiente che abbia intimato diffida ad adempiere alla controparte,
dichiarando espressamente che, allo spirare del termine fissato, il contratto si avrà per risoluto di diritto, ben può rinunciare, successivamente, anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo
(Cass. 4 agosto 1997, n. 7182). D'altro canto, il termine contenuto nella diffida ha carattere essenziale in relazione agli effetti che la legge riconnette alla sua inosservanza e soltanto al creditore, nel cui esclusivo interesse l'essenzialità è posta, è rimessa la valutazione della convenienza di far valere l'inutile decorso di quel termine: sicché l'effetto risolutorio rimane nella libera disponibilità di detto soggetto. Ciò è tanto vero che il giudice non potrebbe dichiarare d'ufficio la risoluzione del contratto a seguito dell'inutile decorso del termine indicato nella diffida, senza che vi sia stata apposita domanda del creditore (Cass. 18 maggio 1987, n. 4535; Cass. 31 maggio 1971, n. 1637 ed in termini conformi Cass. 2420/2020 e Cass. 26687/2023). Il dissenso, da parte del primo giudice del merito, rispetto i principi posti dalla sentenza n.
553/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, non avrebbe dovuto richiedere alcuna motivazione, essendo idoneo, per altro, il richiamo ad indirizzi giurisprudenziali successivi, plausibili e costanti che hanno determinato il superamento del principio ancorato ad un dato non previso
8 dalla norma e per il quale la diffida avrebbe avuto gli stressi effetti della domanda di risoluzione (art. 1453 2^ co. Cod. Civ.) in quanto, altrimenti,
assai punitiva per il contraente inadempiente. Tale indirizzo anteriore non merita condivisione alla luce della disponibilità dei diritti in contesa ed in assenza di dato normativo giustificativo contrario.
5.1.- Il primo motivo, volto a negare la conclusione del contratto di vendita,
ritenuta invece dal primo giudice, appare infondato essendo condivisibile la sentenza che, in forza dei documenti 3 e 4 e per quanto di seguito, ha desunto la prova della stipula del contratto.
Premettendosi che non risulta introdotta valida istanza per la prova costituenda non avendo, l'appellante, specificato i capitoli di prova in termini idonei a comprovare la propria tesi si condivide quanto deciso ovverossia che
“Può essere senz'altro accolta la domanda principale con cui ha CP_1
chiesto il pagamento del prezzo relativo alla vendita dello spettrometro di massa LCMS-8045 conclusa il 23.02.2021 con la convenuta Che Parte_1
tale contratto sia stato definitivamente concluso dalle parti, è dimostrato dai docc. 3 e 4 attorei, ritualmente sottoscritti due volte da detta convenuta (la seconda volta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.): da tali documenti si evince infatti che si è trattato di “Vendita strumenti” e di “Offerta firmata”, sicché si
è realizzata la fattispecie prevista dall'art. 1326, primo comma, c.c., senza che il contrario possa dirsi sulla base della clausola n. 2, la quale conferma anzi la conclusione definitiva del contratto (essa prevede che “Il contratto si intenderà concluso quando la venditrice avrà ricevuto l'accettazione del
Cliente effettuata anche mediante inoltro della proposta di vendita
(“Preventivo”) firmata in tutte le sue parti”), non ostandovi la mancata
9 sottoscrizione di ciascuna pagina, considerando che il modulo utilizzato prevede appositamente solo due spazi finali per la sottoscrizione da parte de
“il cliente” compratore”.
La tesi contraria – che fa leva sulla mancata prova della pattuizione di cui alle prime due facciate del documento negoziale per il fatto di esser state sottoscritte duplicemente solo le “condizioni generali di contratto di vendita”
– appare ingiustificata.
5.2.- Si osserva innanzi tutto che l'interpretazione del contratto deve avvenire tenendo conto anche del contegno successivo alla conclusione (art. 1362 Cod.
Civ.). Infatti (Cass. Sez. L. sentenza n. 24560 del 1^ dicembre 2016) il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può
ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. E sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza
10 alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. ordinanza n. 13595 del 2020).
5.3.1.- Le condizioni generali di vendita, risultano duplicemente sottoscritte dalla compratrice dello spettro di massa, che non ha invece Parte_1
sottoscritto, negandone, per di più, la riconduzione al rapporto, le prime due pagine del contratto ove erano indicate le caratteristiche dello spettrometro di massa compravenduto, il corrispettivo con le modalità di pagamento ed ulteriori termini specifici;
ma il tutto erratamente.
Innanzi tutto in quanto non si ravvisa alcuna specifica contestazione su quello che sarebbe stato l'oggetto del contratto (lo spettrometro di massa) e sul corrispettivo con le modalità di pagamento e con quelle di fornitura tanto che la critica, di natura meramente formale, non può essere avvalorata anche tenuto conto che le condizioni generali, per ciò sole, non potevano avere alcun significato in assenza, appunto, delle specificazioni in ordine all'oggetto, al corrispettivo, alle modalità di pagamento e di fornitura (specificazioni indicanti, oltretutto, la compratrice, la sede la banca d'appoggio con i relativi,
dettagliati, codici e che solo avrebbe potuto fornire). Né, si osserva Pt_1
ancora, a prescindere dalla contestazione formale ha dedotto la stipula Pt_1
di altri contratti con la venditrice o la contrarietà di questi agli accordi sul corrispettivo, sul bene e sui tempi di pagamento con le modalità per far da questo derivare l'inesistenza del patto.
In secondo luogo, dal documento n. 4 (mail del 23 febbraio 2021) si apprende non solo la sottoscrizione dell'offerta da parte di , ma per la coincidenza Pt_1
temporale (essendo la nota di data pari a quella delle condizioni generali), la dimostrazione che l'offerta sottoscritta e restituita alla compratrice era
11 proprio quella del contratto che occupa e non solo dunque quella riferita alle due pagine con le condizioni generali. Non solo appare la perfetta coincidenza temporale tra il contratto e la mail di riscontro inviata da , compratrice Pt_1
e sottoscrittrice, ma emerge che l'appellante non ha diversamente spiegato cosa di diverso avrebbe sottoscritto se non le condizioni generali in una con la parte descrittiva riposta nelle prime due facciate. In terzo luogo, proprio in applicazione delle regole sopra indicate, si evidenzia che dopo la stipula di quel contratto, aveva comunicato (docc. 10 e 12) alla venditrice Pt_1
la richiesta dei dati per la pratica “Sabatini” richiedendo in modo CP_1
dettagliato a gli stessi per la compilazione del modulo. La legge CP_1
1329/1965 prevede a tal proposito particolari incentivi con determinati oneri,
per la vendita di macchinari anche a livello bancario (in generale Cass.
sentenza n. 14226 del 23 giugno 2014) il che non trova qui spiegazione se non nel fatto che lo spettrometro di massa LCMS-8045 fosse stato venduto da e fosse stato consegnato a (fattura e documento di trasporto CP_1 Pt_1
18). Si evidenzia, infine, che la sopraindicata ricostruzione appare plausibile alla luce delle domande ed eccezioni della compratrice che ha sostanzialmente negato rilievo alla revoca della diffida ad adempiere con questo ammettendo un contratto che, non può essere riferito solo alle condizioni generali, ma anche agli ulteriori profili del bene (non altrimenti contestati, anche per quanto di seguito) e del corrispettivo con le modalità
relative di pagamento. La stessa contestazione sul calcolo degli interessi sull'acconto comprova che il rapporto negoziale è stato pattuito.
5.3.2.- L'assunto di , giusto il quale sarebbero state sottoscritte le sole Pt_1
condizioni generali di contratto e null'altro, non merita condivisione proprio
12 in quanto le prove documentali ed il comportamento successivo alla stipula tenuto dalla parte evidenziano - non risultando contestato il corrispettivo e le altre condizioni di pagamento e fornitura - che quel contratto era stato in realtà
sottoscritto ed anche voluto, riguardo, le prime due facciate. Né l'appellante,
di rimando, ha dato diversa giustificazione del fatto di aver sottoscritto mere condizioni generali di vendita avulse da quanto sopra e da qualsivoglia accordo;
detta difesa si porrebbe in termini contrari a buona fede. Né convince la tesi giusta la quale, facendosi leva sulla pretesa violazione dell'art. 2.1 (“Il
contratto di intenderà concluso quando la venditrice avrà ricevuto l'accettazione del Cliente effettuata anche mediante inoltre della proposta di vendita (“Preventivo”) firmata in tutte le sue parti”), si adduce il mancato perfezionamento del contratto di vendita essendo mancate le sottoscrizioni nelle prime due facciate: non solo perché il mero dato formale contraddice il comportamento successivo tenuto in senso conforme alle dette obbligazioni dalla compratrice (e dalla venditrice) che aveva inteso obbligarsi proprio per l'acquisto dello spettrometro di massa non avendo contestato il contenuto economico (vedi anche il quarto motivo di appello sugli interessi e l'iva); non solo per i dati convergenti a dimostrare la stipula di quel contratto ma anche perché, in assenza di qualsivoglia allegazione (peraltro ut supra smentita) a comprovare una diversa obbligazione (per oggetto e corrispettivo), appare contrario a buona fede il contegno dell'acquirente che sottoscrive le condizioni generali di acquisto avulse (in sua tesi) da un qualsiasi contesto negoziale;
dichiara di non aver sottoscritto il contratto;
chiede la compilazione del modulo per i benefici della legge Sabadini e nega la pretesa
13 assumendo che a fronte del recesso l'adempimento non avrebbe potuto esser chiesto.
5.3.3.- Assumere, come fa l'appellante, che dal comportamento complessivo di deriverebbe la dimostrazione della mancata stipula del contratto CP_1
argomentando, il tutto, dalla mail del 27 aprile 2021 è operazione illogica posto che la mail in considerazione (“Buongiorno, con la presente siamo costretti ad annullare la vs. offerta 2021/000165 in quanto le autorità da noi interpellate negano l'autorizzazione ad installare il macchinario nei locali di
Via Tentori. Nell'incontro avuto con voi prima della nostra firma ci avevate assicurato che non esistevano problemi per l'installazione nei sopracitati locali e solo per tale motivo avevamo sottoscritto le condizioni generali di vendita. Per tanto non essendoci i presupposti consideriamo la vostra offerta annullata) inviata da a comprova esattamente la stipula del Pt_1 CP_1
contratto. Infatti, osserva la Corte, nella mail indicata si legge esattamente il richiamo alle prime due facciate iniziali del contratto che l'appellante assumerebbe non aver sottoscritto negando valore obbligatorio. Infatti nella
mail si fa esplicito riferimento alla offerta 2021/000165 e tale offerta numeraria appariva solo nella prima pagina del contratto cioè proprio in quella parte della scheda che, secondo , non vi sarebbe stata la Pt_1
sottoscrizione. Il richiamo comprova dunque che le prime due facciate non solo erano note ma anche erano state fatte proprie, con l'intero contratto, da parte dell'acquirente . La mancata richiesta di pagamento con la Pt_1
mancata emissione delle fatture si scontrano proprio con il comportamento processuale e con il dato incontrovertibile della emissione delle fatture da parte di oltre che della consegna dello spettrometro. CP_1
14 Questioni inerenti l'acquisto da parte di da terzi non tolgono affatto CP_1
rilievo, in quanto irrilevanti, alla stipula, tra la venditrice e l'acquirente, del bene come sopra precisato valendo il principio consensualistico.
6.- Il terzo strumento pone censura alla sentenza per essersi ritenuto, quale mero motivo e non quale condizione sospensiva inespressa
(presupposizione), la non installabilità dello spettrometro di massa.
Anche tale censura è infondata.
Non senza evidenziare la palese contraddizione tra tale profilo (art. 116 Cod.
proc. Civ.) ed il primo motivo posto che assumere la presupposizione significherebbe ammettere la stipula di un contratto che nel contempo si nega,
si rileva che la presupposizione, o condizione inespressa, che dottrina e giurisprudenza riferiscono ad un fatto ben noto e comune ad entrambi i contraenti (Cass. ordinanza n. 1995 del 28 gennaio 2025) opera quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. Nel caso, in alcun punto della sceda risulta che le parti avevano convenuto che la questione, il fatto, della installazione dello spettrometro presso la compratrice sarebbe stata essenziale Pt_1
nell'economia del contratto ed alcuna prova documentale o costituenda risulta addotta. Non emerge allegazione negoziale a dimostrare che le parti, nella disciplina della compravendita, avevano convenuto la “cessione” di un macchinario complesso con il patto che l'installazione avrebbe costituito condizione inespressa ma essenziale. Non solo l'appellante non ha indicati i
15 presupposti spaziali, temporali e dunque logistici inerenti l'installazione dello spettrometro, presupposto per la “presupposizione”; non solo non ha allegato alcun intervento della venditrice a verifica di un tanto, ma soprattutto alcun dato pratico e negoziale ha dedotto tanto che la presupposizione, mal invocata, va disattesa con il coevo motivo.
7.1.- Con il quarto motivo si censurano la decorrenza e la modalità di calcolo degli interessi di mora operate dal primo giudice dal 12 settembre 2021 e sull'intero importo di €. 200.000, per di più maggiorato dell'iva; ha CP_1
contrastato la doglianza eccependone la novità e l'infondatezza.
Il motivo appare fondato mentre la contrapposta eccezione di inammissibilità,
per la novità del motivo non proponibile in appello, va rigettata.
La sentenza va parzialmente riformata.
7.2.- Innanzi tutto appare infondata l'eccezione di violazione dell'art. 345
Cod. proc. Civ. e questo perché (Cass. ordinanza n. 28413 del 2024 in motivazione) in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti. La natura automatica, ex lege, della decorrenza degli interessi moratori, dunque, e l'effetto di diritto nella relativa decorrenza comprova che la pretesa per gli interessi stessi, pur richiedendosi l'allegazione ex actis (nel caso presente nel ricorso in primo grado indicante acconti e pretese), non
16 costituisce eccezione in senso stretto essendo, la debeità, ricondotta non alla volontà della parte ma alla previsione normativa.
La relativa questione, quindi di diritto, può essere proposta validamente anche in appello essendo eccezione comunque in senso lato.
7.3.- Ciò detto, la decorrenza degli interessi avrebbe dovuto essere, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento quindi trenta giorni dalla data di ricevimento fattura.
Nel caso la fattura non era stata emessa e quindi il termine di pagamento decorreva dal 12 ottobre 2021 (trenta giorni dal 12 settembre 2021) e sull'importo di €. 60.000 in quanto in assenza della fattura indicante l'iva, il calcolo sull'imposta era solo virtuale e gli interessi sulla imposta stessa non avrebbero potuto essere pretesi. Per la parte restante del debito gli interessi moratori ex lege (D.Lgs. 231/2002) decorreranno dalle relative scadenze di pagamento.
L'iva, per altra parte, risulta dovuta in presenza dei presupposti impositivi.
8.- Alcuna allegazione in tema di rilevanza, viene infine offerta in merito alla rilevanza dei documenti che si chiede di produrre.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, condanna a pagare a la somma di €. 200.000 oltre ad iva ed Parte_1 CP_1
interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla richiesta di pagamento e dalle fatture come in motivazione sia per importi che per decorrenza;
17 - compensa le spese processuali per i due gradi di giudizio nella misura di 1/5
e condanna ai 4/5 che si liquidano (i 4/5) in €. 11.282 per il primo grado Pt_1
per compensi ed in €.
8.618 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta,
cpa e spese generali del 15%;
Venezia lì 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
18