Sentenza 19 giugno 2025
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- 1. Accesso agli atti e DVR: tra esigenze difensive e protezione dei dati sensibiliAccesso limitatoPatrizia Vocale · https://www.altalex.com/ · 16 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01945/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2025, proposto da
IC SI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Papandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo “G. Arcoleo V Da Feltre” di AG - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio VII Ambito Territoriale di CA - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento del 18.03.2025, a firma della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Arcoleo – V. Da Feltre”, avente ad oggetto il rigetto della propria istanza di accesso del 17.02.2025;
e per l’accertamento
del proprio diritto ad avere accesso ed estrarre copia dei documenti richiesti, con conseguente ordine all’Amministrazione scolastica di provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo “G. Arcoleo V Da Feltre” di AG - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio VII Ambito Territoriale di CA - Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IC SI EL, odierno ricorrente, quale docente di scienze motorie a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Arcoleo – V. Da Feltre” di AG , ha presentato via pec alla Dirigente scolastica del predetto Istituto scolastico, in data 17.02.2025, istanza di accesso, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990, avente ad oggetto i seguenti documenti:
“- Verbale della riunione del Consiglio di classe della 1^ F (plesso centrale Vittorino da Feltre, AG) di venerdì 11 ottobre 2024, in quanto componente del predetto Consiglio di classe, al fine di verificare che tale documento riporti integralmente quanto dibattuto ;
- Verbale della riunione del Consiglio di classe della 1^ F (plesso centrale Vittorino da Feltre, AG) di lunedì 2 dicembre 2024, in quanto componente del predetto Consiglio di classe, al fine di verificare che tale documento riporti integralmente quanto dibattuto;
- Verbale degli scrutini e tabellone dei voti relativi alla classe 1^ F (plesso centrale Vittorino da Feltre, AG) del 5 febbraio 2025, in quanto componente del predetto Consiglio di classe, al fine di verificare, date le discussioni intervenute durante tale riunione, che tali documenti riportino integralmente quanto dibattuto;
- Copia del verbale del Consiglio di Istituto relativo alla convenzione con la ditta a A. S. D. QAL'AT di AG per la fruizione pomeridiana della palestra del plesso Vittorino da Feltre di via San Domenico Savio, in quanto essendo docente di Educazione motoria deve tener conto nella programmazione del lavoro della disponibilità della stessa;
- Copia del verbale della RSU di Istituto con il quale è stato comunicato alla S.V. il nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, in quanto componente della RSU;
- (...) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in quanto lavoratore della scuola ”.
La richiesta di accesso è stata finalizzata ad ottenere l’estrazione di copia di tutti i suddetti documenti, eccezion fatta per il Documento di Valutazione dei Rischi, di cui il ricorrente ha chiesto unicamente la presa visione.
Con nota trasmessa via pec il 18.03.2025 la Dirigente scolastica ha rigettato la suddetta istanza, rilevando che “... non si evince l’esistenza di un interesse personale come stabilito dalla normativa ”.
2. Con ricorso notificato in data 9.04.2025 e depositato il 15.04.2025 il sig. SI ha impugnato il predetto provvedimento del 18.03.2025, a firma della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale, “G. Arcoleo – V. Da Feltre”, di rigetto della propria istanza di accesso del 17.02.2025, chiedendo, altresì, il riconoscimento del proprio diritto ad avere accesso ed estrarre copia dei documenti richiesti, con conseguente ordine all’Amministrazione scolastica di provvedere in tal senso.
Il ricorso è stato presentato per il seguente, unico, motivo di diritto: Eccesso di potere per errore sul presupposto, insufficienza e inadeguatezza della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della L. 241/90 e del d.lgs. n. 81 del 2008 .
2.1. Il ricorrente deduce, in particolare, il difetto di motivazione del provvedimento di diniego, nel quale, secondo la prospettazione di parte, l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto indicare - con specifico riguardo a ciascuno dei documenti oggetto dell’istanza di accesso - le ragioni per le quali non abbia rinvenuto un interesse personale all’ostensione.
Secondo la parte che ricorre in giudizio tale motivazione, oltreché carente, sarebbe anche erronea.
Per quanto concerne i documenti “ Verbale della riunione del Consiglio di classe della 1^ F (plesso centrale Vittorino da Feltre, AG) di Venerdì 11 ottobre 2024, in quanto componente del predetto Consiglio di classe, al fine di verificare che tale documento riporti integralmente quanto dibattuto; Verbale della riunione del Consiglio di classe della 1^ F (plesso centrale Vittorino da Feltre, AG) di Lunedì 2 dicembre 2024, in quanto componente del predetto Consiglio di classe, al fine di verificare che tale documento riporti integralmente quanto dibattuto; Verbale degli scrutini e tabellone dei voti relativi alla classe 1^ F (plesso centrale Vittorino da Feltre, AG) del 5 febbraio 2025, in quanto componente del predetto Consiglio di classe, al fine di verificare, date le discussioni intervenute durante tale riunione, che tali documenti riportino integralmente quanto dibattuto ” il ricorrente ritiene che il proprio interesse all’ostensione discenda dal fatto di essere componente dell’organo collegiale - ossia il Consiglio di classe - che ha adottato tali documenti.
Riguardo, invece, alla richiesta di accesso alla “ Copia del verbale del Consiglio di Istituto relativo alla convenzione con la ditta a A. S. D. QAL'AT di AG per la fruizione pomeridiana della palestra del plesso Vittorino da Feltre di via San Domenico Savio”, la presenza del proprio interesse concreto e attuale all’ostensione sarebbe da correlarsi alla sua posizione di docente di educazione motoria presso l’Istituto scolastico, in quanto la disponibilità del locale adibito a palestra inciderebbe sulla programmazione della propria attività lavorativa.
Per quanto concerne, in ultimo, i documenti “ Copia del verbale della RSU di Istituto con il quale è stato comunicato alla S.V. il nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, in quanto componente della RSU; Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ”, l’interesse all’accesso sarebbe invece correlato al proprio ruolo di componente della RSU, che lo porrebbe nel diritto di verificare se nell’Istituto scolastico siano stati presi in considerazione tutti i rischi e che siano state adottate le conseguenti idonee misure di salvaguardia.
3. L’Amministrazione scolastica intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 22.04.2025 e, con successiva memoria del 26.05.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1. Viene preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non risultando adeguatamente dedotto l’interesse qualificato e differenziato all’ostensione dei documenti richiesti. Si rileva, nello specifico, l’assenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata alla documentazione rispetto alla quale è richiesto l’accesso, giacché l’ostensione di quest’ultima non porterebbe alcun beneficio sostanziale alla posizione del ricorrente. Ne discenderebbe, secondo la prospettazione di chi resiste in giudizio, che l’interesse sotteso all’istanza di accesso sia di mero fatto, e che tale richiesta sia stata finalizzata a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione scolastica.
3.2. Nel merito, viene rilevato, in particolare:
(i) rispetto ai verbali del Consiglio di classe, che l’istanza del ricorrente sia preordinata a un pervasivo e generico controllo dell’attività dell’Ente di appartenenza. È altresì evidenziato che in tali verbali sono contenuti numerosi dati sensibili, riguardanti sia gli altri docenti che i discenti, i quali richiedono un trattamento particolarmente rigoroso al fine di garantirne la massima protezione e riservatezza e, in ogni caso, da trattare solo con l’esplicito consenso degli interessati;
(ii) in merito alla richiesta di “ Copia del Verbale del Consiglio di Istituto relativo alla convenzione con la ditta a A. S. D. QAL'AT di AG per la fruizione pomeridiana della palestra del plesso Vittorino da Feltre di via San Domenico Savio ”, che il ricorrente svolge l’attività di docente esclusivamente nelle ore antimeridiane e che l’utilizzo della palestra è stato concesso all’associazione citata per alcune ore settimanali nel tardo pomeriggio, ossia in orario extra-scolastico, senza interferire con le attività didattiche svolte nelle ore antimeridiane. Si evidenzia, inoltre, che le “programmazioni del lavoro” didattico sono curate dagli organi collegiali e dal Dirigente scolastico, e non dal singolo docente e che il ricorrente non abbia mai manifestato il proposito di svolgere attività pomeridiane;
(iii) con riguardo alla richiesta di “ Copia del verbale della RSU di Istituto con il quale è stato comunicato alla S.V. il nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, in quanto componente della RSU ”, che tale verbale sia custodito dalla stessa RSU e che, pertanto, la richiesta di accesso non è stata avanzata alla pubblica amministrazione che detiene tale documento, la quale non sarebbe tenuta a procurarsene la relativa disponibilità;
(iv) quanto alla richiesta del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. n), del D.lgs. n. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia l’unico soggetto legittimato a prenderne visione.
4. Alla camera di consiglio del 18.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è infondata.
5.1. Il Collegio ritiene che nella propria istanza di accesso il ricorrente abbia adeguatamente riportato, con riguardo a ciascuno dei documenti, le ragioni sottese alla propria richiesta ostensiva, evidenziando taluni elementi dai quali è possibile trarre il convincimento che quest’ultimo sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione.
Il ricorrente, in particolare, ha individuato in tale istanza la propria specifica posizione giuridica legittimante, differenziandola alla luce di ogni tipologia di documento richiesto.
La richiesta di accesso, infatti, è stata presentata, graduandola in considerazione della natura della documentazione richiesta, nelle vesti di componente del Consiglio di classe, di docente di scienze motorie a tempo indeterminato presso l’Istituto scolastico, di componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (c.d. RSU) e quale lavoratore impiegato nelle proprie mansioni presso la struttura, ed è stata correlata a potenziali esigenze di natura difensiva innanzi alle autorità giurisdizionali competenti, atteso che l’istante riporta di avere “ un interesse concreto e attuale all’azione amministrativa suscettibile di tutela dinanzi all’autorità giudiziaria ”.
La disciplina riservata dalla L. 241/1990 al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in linea di principio, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici. Il ricorso allo strumento dell’accesso agli atti, pertanto, presuppone una connessione con un interesse giuridicamente rilevante, che assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo.
Si rammenta, inoltre, che secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021, “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .”
Non può peraltro ritenersi che la richiesta ostensiva in esame presenti dei connotati tipicamente emulativi o risulti preordinata a realizzare un controllo generalizzato sull’attività dell’Istituto scolastico che resiste in giudizio, in quanto dalla parcellizzazione dei documenti richiesti così come dalla specificazione delle ragioni sottese all’ostensione di ciascuno di essi si desume che essa non abbia natura esplorativa, risultando al contrario correlata alla necessità di orientare i propri comportamenti per curare o difendere i propri interessi giuridici.
6. Il ricorso, nel merito, è fondato per quanto di seguito esposto e considerato.
6.1. Giova premettere che il giudizio innanzi al giudice amministrativo previsto in materia di accesso presenta una struttura bicefala, in quanto, pur atteggiandosi come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso perché rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego.
Ne consegue che il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego di accesso ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato.
Il giudice, pertanto, può ordinare all’Amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere , solo se ne sussistono i presupposti. Ciò implica che, al di là degli specifici vizi e della motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso.
6.2. Ciò chiarito, nella fattispecie per cui è causa si osserva che:
(i) l’istante, odierno ricorrente, ha presentato una istanza di accesso la quale risulta “motivata”, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, della L. 241/1990, con riguardo a ciascun documento rispetto al quale viene richiesta l’ostensione, indicandosi le ragioni dalle quali si evincerebbe la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione e all’estrazione di copia;
(ii) l’Istituto scolastico ha denegato l’accesso a tutti i documenti richiesti ritenendo che “... non si evince l’esistenza di un interesse personale come stabilito dalla normativa ”.
Tale motivazione, ad avviso del Collegio, risulta - innanzitutto - insufficiente, in quanto adottata in violazione di quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 25, comma 3, della L. 241/1990.
Non rileva che l’Amministrazione resistente, al fine di colmare tale gap motivazionale, abbia specificato, nell’ambito dell’attività difensiva resa nel presente giudizio, le proprie e specifiche ragioni sottese al respingimento dell’istanza, atteso che i riferimenti ivi inseriti non risultano affatto enucleabili dal corpo dell’atto gravato e assumono, pertanto, le vesti di motivazione postuma, da ritenersi inammissibile allorquando la stessa non sia evincibile, come nel caso di specie, dagli atti del procedimento. Per costante giurisprudenza amministrativa, invero, “ l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069).
Il diniego di accesso, infatti, costituisce un provvedimento amministrativo e, come tale, deve essere adeguatamente motivato, mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche “... che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ”.
Ebbene, la motivazione resa dall’Ente scolastico che resiste in giudizio risulta genericamente “appiattita” sul rilievo dell’asserita mancanza di un “ interesse personale come stabilito dalla normativa ”, senza alcuna evidenza dalla quale possa desumersi l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione impugnata, utile a verificare, in concreto, le ragioni per le quali, con riguardo a ciascun documento oggetto di istanza ostensiva, l’Amministrazione abbia ritenuto mancante tale “ interesse personale ”.
Tale carenza motivazionale risulta peraltro ancor più evidente alla luce del fatto che l’istante abbia specificato, con riguardo a ciascun documento, il “titolo” della propria richiesta, ossia gli elementi dai quali egli abbia tratto il personale convincimento in ordine alla presenza del proprio interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione.
6.3. Acclarata l’insufficienza della motivazione resa nel provvedimento impugnato, il Collegio rileva che sussistono – nel caso di specie – i presupposti per riconoscere in capo all’odierno ricorrente, con riferimento a ciascuno dei documenti oggetto della propria istanza, il diritto all’accesso.
Si osserva, sul punto, che secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3, della L. 241/1990 “ Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati ”.
L’art. 24 della stessa Legge sul procedimento amministrativo, a sua volta, prevede:
- al comma 1, che “ Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi ”.
- al comma 2, che “ Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 ”;
- al comma 3, che “ Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” .
Non si rinviene, nella presente fattispecie, nessuno dei casi in presenza dei quali l’Amministrazione scolastica possa escludere il diritto di accesso, peraltro nemmeno riportati o indicati da quest’ultima nella propria decisione di diniego; di contro, sussiste, con riguardo a ciascuno di tali documenti, l’interesse differenziato e qualificato del ricorrente all’ostensione.
6.3.1. Con specifico riferimento ai verbali dell’organo collegiale scolastico di cui l’istante è componente (verbale della riunione del Consiglio di classe della 1^ F dell’11.10 2024; verbale della riunione del Consiglio di classe della 1^ F del 2.12.2024; verbale degli scrutini e tabellone dei voti relativi alla classe 1^ F del 5.02.2025), in particolare, deve rilevarsi che proprio quale componente del Consiglio di classe l’istante abbia un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all'attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell'iter di formazione della volontà collegiale. Tale interesse si riconnette proprio alla qualità di componente di un organo collegiale dell'Istituzione scolastica, dovendosi ritenere che la disponibilità della documentazione possa essere funzionale ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’Ente scolastico stesso (Cons. Stato, sez. VI, 6.05.2013, n. 2423).
L’eventuale presenza di dati sensibili, riguardanti sia gli altri docenti che i discenti, i quali richiedono un peculiare trattamento al fine di garantirne la massima protezione e riservatezza, non può costituire ragione di per sé ostativa all’accesso a tale documentazione, risultando possibile, se del caso, oscurare le sole parti dei documenti da cui possano emergere eventuali elementi rispetto ai quali prevalgono esigenze di riservatezza.
6.3.2. Per quanto concerne il “ verbale del Consiglio di Istituto relativo alla convenzione con la ditta a A. S. D. QAL'AT di AG per la fruizione pomeridiana della palestra del plesso Vittorino da Feltre di via San Domenico Savio ”, deve evidenziarsi, preliminarmente, che secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 1, del D.lgs. 297/1994 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - “ Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola ”.
Ne discende quindi, sotto tale profilo, l’obbligo di pubblicità degli “atti” del Consiglio di Istituto dell’Ente scolastico che resiste in giudizio.
Prescindendosi, in ogni caso, dall’inquadramento del verbale del Consiglio di Istituto oggetto di istanza di accesso nel perimetro degli “atti” sottoposti a tale obbligo di trasparenza, sussiste, comunque, l’interesse differenziato e qualificato ad accedere a tale documento in capo all’istante secondo le regole della L. 241/1990, a cui lo stesso art. 43 del D.lgs. 297/1994 fa rinvio, al comma 4.
L’odierno ricorrente, infatti, motiva la propria istanza evidenziando di voler accedere a tale documento alla luce della propria peculiare qualifica di insegnante di educazione motoria, la quale determina, ex se , la necessità lavorativa di fruire del locale palestra del plesso scolastico. Risulta conseguentemente adeguatamente motivata la ragione della propria richiesta, correlata al fatto di dover “... tener conto nella programmazione del lavoro della disponibilità della stessa [palestra]”, non potendosi escludere, aprioristicamente, che nel corso dell’intero anno scolastico talune attività correlate alla disciplina oggetto di insegnamento da parte del ricorrente, anche di eventuale natura extracurriculare, siano svolte nelle ore pomeridiane. Allo stesso tempo, non può parimenti escludersi, in astratto, che la conoscenza delle modalità di fruizione del locale palestra da parte di terzi nelle ore pomeridiane possa avere un impatto organizzativo sulle attività scolastiche previste per le ore antimeridiane.
6.3.3. In ordine alla “ copia del verbale della RSU di Istituto con il quale è stato comunicato alla S.V. il nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ”, è di tutta evidenza che l’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione del ricorrente discenda dalla propria qualifica di componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (c.d. RSU), esplicitata nell’istanza, a cui si correla il diritto di accedere ai documenti che risultino necessari per svolgere la propria funzione sindacale, tra i quali deve farsi rientrare il suddetto verbale.
Non osta al richiesto accesso il fatto che tale documento di cui si domanda l’ostensione possa essere, eventualmente, già nella disponibilità del richiedente, rilevato che “ la possibile disponibilità da parte del richiedente degli atti oggetto dell’istanza di accesso che, peraltro, potrebbero essere stati nel frattempo dallo stesso smarriti, non impedisce l’accesso, atteso che nessuna norma dispone in tal senso ” (T.A.R. Sicilia, CA, sez. III, 9.12.2024, n. 4032; Consiglio di Stato, sez. V, 23.03.2015, n. 1545).
6.3.4. Quanto, in ultimo, alla richiesta di prendere visione del “ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ” , il Collegio rileva, preliminarmente, che alla luce del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. n) e o), e 50, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, la “consegna” di tale documento sia prevista esclusivamente in favore del c.d. rappresentante di lavoratori per la sicurezza.
Ciò non può escludere, tuttavia, che un dipendente che chieda l’ostensione di tale documento, limitandola esclusivamente alla “presa visione”, possa legittimamente ottenerla “ in quanto lavoratore della scuola ”, ove sussistano i requisiti previsti dalla L. 241/1990 in materia di accesso agli atti.
Trattasi, peraltro, di un documento le cui previsioni hanno un chiaro legame con l’attività di natura pubblica svolta dall’Istituto, in quanto correlato ai rischi per la sicurezza sul lavoro che possono sussistere nell’esercizio della funzione di pubblico interesse che gli insegnanti e tutto il personale scolastico svolgono nei locali dell’Istituto. Ebbene, l’odierno ricorrente, ad avviso del Collegio, quale insegnante di eduzione motoria presso l’Istituto scolastico resistente ha un interesse personale differenziato e qualificato a prendere visione del D.V.R. di tale Ente, tenuto conto, in particolare, della peculiarità dell’attività scolastica svolta dallo stesso all’interno del plesso, a cui si correlano “ rischi particolari per la sicurezza ” connaturati alla disciplina oggetto del proprio insegnamento.
7. Per quanto sopra esposto e considerato il ricorso, pertanto, è da ritenersi fondato, con conseguente annullamento del diniego serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso per cui è causa e ordine al medesimo Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire alla parte ricorrente l’intera documentazione richiesta.
Nello specifico, di tutti gli atti deve essere consentito l’accesso secondo le modalità indicate nella relativa istanza, avendo cura di oscurare le sole parti dei documenti da cui possano emergere eventuali profili di riservatezza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, prescrivendosi che, ove tale documentazione non sia nella disponibilità dell’Amministrazione resistente, entro il medesimo termine sia adottato un motivato provvedimento di diniego dell’istanza per cui è causa.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento presentata dal ricorrente e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Istituto Comprensivo Statale “G. Arcoleo – V. Da Feltre” di AG di esibire alla parte ricorrente la documentazione richiesta, secondo le modalità indicate nella relativa istanza di accesso, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, del presente provvedimento;
- condanna l’Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO