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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Servino Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. - EC: , C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Catanzaro alla Via Pugliese, 30
Appellanti/Appellati incidentali
E
P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario D'Elia Controparte_1 P.IVA_1
– EC , elettivamente C.F._5 Email_2 domiciliata presso il di lui studio in Catanzaro alla Via Milelli, 40
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni
Per gli appellanti/appellati incidentali:
“[…] in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame si chiede che
l'Ecc.ma Corte voglia:
- annullare e/ o revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda attrice ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite. - Conseguentemente, voglia:
- condannare parte appellata al pagamento della penale, pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, per il periodo cha va dal compimento di 80 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, quanto meno al 16.4.2014, data in cui la ditta ha consegnato ai committenti la Controparte_1 documentazione tecnica per consentire a questi ultimi di rivolgersi ad altra impresa per completare i lavori e per conseguire l'autorizzazione all'utilizzo dell'ascensore, ovvero condannare la società appellata al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per la causale anzidetta;
- condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta ex art. 93 c.p.c.;
- rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto, confermando la sentenza di primo grado in ordine a tale capo della domanda -confermare nel resto l'impugnata sentenza.
Per l'appellata/appellante incidentale:
“[…] si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Voglia rigettare integralmente
l'appello principale in quanto destituito di qualsiasi fondata argomentazione idonea a intaccare la coerenza e il percorso logico giuridico della sentenza del Giudice di prime cure.
In merito, si rileva come appaiano invece ineccepibili e puntuali le decisioni assunte nella sentenza impugnata, con esclusione soltanto:
a) della sezione in cui la stessa disattende le richieste di cui alla domanda riconvenzionale della
la cui fondatezza viene ribadita attraverso il presente atto di appello Controparte_1 incidentale e in forza delle ivi spiegate deduzioni e motivazioni a specifico sostegno e supporto;
b) della sezione in cui la sentenza di primo grado opta per la compensazione delle spese legali, nonostante, la domanda introduttiva degli attori, oggi appellanti principali, pur non trovando riconoscimento giuridico alcuno, abbia di fatto “costretto” la suo malgrado, Controparte_1 ad una dispendiosa e lunga attività difensiva di natura legale, protrattasi, addirittura, per moltissimi anni e sino al corrente grado di giudizio.
Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, rigettato integralmente l'appello principale, confermare la sentenza di primo grado e riconoscere la fondatezza di quello incidentale intorno alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado solo nel punto in cui non ha accolto la domanda riconvenzionale della e disposto la Controparte_1 compensazione delle spese. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, confermare
l'impugnata sentenza di primo grado e solo in parziale riforma della stessa, accogliere l'appello incidentale e condannare gli odierni appellanti al pagamento delle due fatture della
[...]
[...] rimaste inevase per una complessiva somma di € 5.500,00 oltre interessi di mora e CP_1 rivalutazione o per la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, nonché, coerentemente, riformare la sentenza di primo grado nella sezione in cui ha compensato, integralmente, le spese di lite, condannando per l'effetto parte attrice/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 novembre 2019, Parte_1
e hanno proposto appello avvero la sentenza n. 1447/2019, emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Catanzaro in data 28 maggio 2019 e pubblicata in data 20 giugno 2019, con la quale era stata rigettata la domanda da loro proposta nei confronti della tesa ad Controparte_1 ottenerne la condanna all'esecuzione integrale di quanto convenuto con contratto di appalto stipulato in data 28 marzo 2009 – avente ad oggetto l'installazione di un ascensore – e al pagamento della penale concordata – per ogni giorno di ritardo in euro 100 – per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Il Tribunale, in estrema sintesi, disattendendo le tesi attoree, ha ritenuto che la fornitura era stata effettuata nell'arco degli 80 giorni lavorativi previsti in contratto e che non deponesse in senso contrario il mancato rilascio del certificato di conformità in ragione della ritenuta estraneità di tanto alla obbligazione dedotta.
A fondamento del gravame, gli appellanti hanno posto un unico ed articolato motivo (sul quale più ampiamente, infra): hanno denunciato l'errore del giudice di prime cure nella interpretazione dei fatti, della legge (art. 1362 c.c.) e delle clausole contrattuali (artt. 1, 4, 5 e 7 a vario titolo citate) e dunque la non condivisibile motivazione addotta a sostegno della ritenuta tempestività e completezza della prestazione offerta dalla convenuta.
Con comparsa depositata in data 18 febbraio 2020 si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
L'appellata ha poi proposto appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della sua domanda riconvenzionale1, non essendole stato riconosciuto il diritto al pagamento dei lavori straordinari eseguiti “extra appalto” e su espressa richiesta del committente: sul punto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della pretesa.
La Corte, dopo due rinvii d'ufficio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, all'udienza del 9 marzo 2021, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, ha rinviato la causa all'udienza del 23 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di ulteriori rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito di note scritte e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Per come sopra indicato, con l'unico ma articolato motivo di gravame, gli appellanti hanno analiticamente criticato la decisione di primo grado in ordine al mancato riconoscimento dell'inadempimento della rispetto a quanto contrattualmente previsto. Controparte_1
In particolare, hanno denunciato l'errore commesso dal Tribunale per avere ritenuto tempestivo l'adempimento della ditta convenuta a fronte del fatto che nel termine pattuito non era stato rilasciato il certificato di conformità e collaudo da parte dell'Ente verificatore;
hanno sostenuto gli appellanti che l'interpretazione delle clausole contrattuali avrebbe dovuto condurre a ritenere che costituisse specifica obbligazione convenzionale la consegna dei certificati in questione e la richiesta al Comune del numero di matricola.
E posto che con il verbale redatto dall'organo verificatore in data 8 luglio 2009 era stata accertata la mancanza della installazione del collegamento bidirezionale con un centro di pronto intervento, era da ritenere acclarato l'inadempimento della società appaltatrice;
hanno poi fatto rilevare che il certificato di conformità era stato definitivamente rilasciato solo il 16 aprile 2014.
Ancora, gli appellanti hanno denunciato l'errore commesso dal primo giudice, responsabile di aver erroneamente interpretato l'intervenuto integrale pagamento dell'opera quale sua sostanziale accettazione.
Il motivo non appare fondato. Viene in rilievo la specifica pattuizione contrattuale contenuta all'articolo 4 del contratto sottoscritto dalle parti in data 28 marzo 2009; così si legge per quanto in rilievo: “Le opere oggetto del presente contratto saranno ultimate entro 80 giorni lavorativi decorrenti dalla data del 30 marzo corrente anno. Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori, non giustificata da causa di forza maggiore, si applicherà a carico dell'impresa appaltatrice una penale giornaliera pari ad euro 100, salvo deroghe consentite con apposito verbale della direzione dei lavori. Detta penale verrà detratta dalla somma dovuta a saldo. In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione dei lavori non riesca a pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del committente. …”.
E così l'art. 5: “Il prezzo della fornitura compensa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, indennità di cave virgola di passaggio di deposito virgola di cantiere di occupazione temporanea ad altra specie eccetera … e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente tetti o richiamati nell'offerta più volte richiamata”.
Disponeva poi l'articolo 7: “La verifica e collaudo delle opere strutturali (fossa ed incastellatura metallica) sarà effettuata entro 15 giorni dalla ultimazione dei lavori, a cura del committente e previo avviso all'impresa appaltatrice della data di inizio delle operazioni di collaudo che dovranno essere ultimate entro 15 giorni. La consegna non comporterà quindi accettazione delle opere. Trascorso il termine di ulteriori 15 giorni dalla data prevista per l'ultimazione delle operazioni di collaudo, senza notifiche di riserva da parte del committente, le opere si intenderanno accettate, per gli effetti di cui all'articolo 1665 del codice civile l'opera completa sarà consegnata al committente con le certificazioni di conformità e di collaudo dell'ente certificante con la prova del deposito delle relazioni presso il comune chiedendo il numero di matricola”.
Il testo dell'accordo sottoscritto tra le parti, con particolare riguardo a quanto indicato all'articolo 4, indica senza margini di dubbio in 80 giorni lavorativi decorrenti dal 30 marzo 2029 il termine di ultimazione dei lavori
Non è stato previsto, espressamente, che nel medesimo termine dovessero essere consegnati tutti i documenti attestanti l'avvenuto positivo esito dei controlli rimessi all'autorità incaricata di fornire le certificazioni di idoneità all'uso dell'ascensore. Quel che le parti appaiono incontestabilmente aver concordato è solo il termine dell'esecuzione delle opere.
Nessuna menzione è stata operata ad altro.
Anzi, il rinvio ad ulteriori 15 giorni utili per garantire il collaudo delle opere strutturali - profilo che pure non attiene alla specifica questione oggi in disamina - rende evidente che le parti stabilirono una specifica scansione per le ulteriori attività successive alla realizzazione delle opere.
Merita di essere sottolineato, in ogni caso, che non è in contestazione il rispetto del termine degli 80 giorni lavorativi in rapporto alle opere strutturali.
L'interpretazione letterale e sistematica del contratto, ai sensi dell'articolo 1362 e seguenti c.c. appare allora conforme a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, senza che peraltro assumano rilievo le ulteriori e invero superflue considerazioni all'uopo spese dal Tribunale di
Catanzaro in ordine alla valenza da attribuire ai pagamenti intervenuti.
Ma v'è di più.
Occorre esaminare, in particolare quanto accertato nel verbale del 9 luglio 2009 dall'organo incaricato della verifica.
Viene in particolare rilievo l'accertamento compiuto da personale della : dalla sua Pt_4 lettura si evince la non conformità ostativa al positivo esito nel controllo: “il dispositivo di allarme per il collegamento bidirezionale con un centro di pronto intervento non è collegato alla linea telefonica. Lo stesso dovrà essere realizzato prima della messa in esercizio”.
La Corte non può fare a meno di rilevare che il predetto collegamento non risulta in alcuna misura essere stato previsto né nel contratto di appalto né nell'allegata offerta.
Di esso non compare alcuna menzione fra le opere da realizzare e da consegnare nel termine pattuito, né nel contratto di appalto né nell'allegata “offerta”,
Ergo, nessun inadempimento – sia pur del tutto marginale e non conducente a ritenere di essere a cospetto di mancata compiuta consegna delle opere commesse – appare anche solo astrattamente configurabile nel caso in esame.
Si sottrae così alla positiva valutazione della Corte la tesi sostenuta dalla parte appellante in ordine alla responsabilità della mancata attivazione del collegamento;
ma ove pure fosse da ritenere addebitabile alla parte appaltatrice l'omesso inserimento della scheda telefonica per l'attivazione del collegamento, dovrebbe osservarsi che un'interpretazione del contratto secondo buona fede non potrebbe che condurre a ritenere del tutto residuale e minimale il mancato rispetto delle obbligazione in questione. A fronte di un contratto di appalto di importo superiore ad euro 33.800, la mancata specifica attivazione del collegamento - a chiunque fosse addebitabile - non vale certamente a sostenere la tesi secondo la quale si sarebbe a cospetto di condotta determinante e rilevante ai fini dell'invocata dichiarazione di inadempimento e connesso diritto al pagamento della penale.
Ne discende, in conclusione, la carenza di fondamento del motivo di impugnazione proposto dagli appellanti principali.
§3
Parimenti, sorte negativa deve essere riconosciuta all'appello incidentale proposto dalla volto ad ottenere la modifica della sentenza impugnata in relazione al Controparte_1 mancato riconoscimento del diritto al pagamento della somma di euro 5500 per ulteriori opere realizzate e non indicate in seno al contratto sottoscritto tra le parti.
Nella ribadita natura del giudizio di impugnazione - costituente una revisio prioris instantiae e non già un novum judicium - appare preliminare osservare che il gravame incidentale proposto non si caratterizza per l'esplicitazione di puntuale critica al capo di decisione cristallizzato nella sentenza impugnata.
Ed invero, a fronte della ritenuta carenza di “riscontri probatori in ordine alla ricostruzione fattuale di parte convenuta da cui scaturirebbe la presenta di esecuzione di lavori extra appalto” e della carenza di conducenza allo scopo delle fatture allegate (nn. 549 e 550 del 31 dicembre 2009),
l'appellante incidentale ha meramente riproposto la tesi secondo la quale le prova delle pretese azionate sarebbero portate dai documenti contabili sopraindicati.
L'impugnazione incidentale, detto in altri termini, non si confronta con l'argomentazione spesa dal primo giudice e non contiene elementi critici idonei a sostenere la tesi della sua presunta fallacia.
Peraltro, il ragionamento svolto dal Tribunale di Catanzaro, in parte qua, appare del tutto corretto, non essendosi rinvenuto in atti alcun elemento di prova circa il fatto che tra le parti fossero intervenuti accordi extratestuali funzionali all'esecuzione lavori complementari e diversi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti in seno all'accordo scritto.
Ne discende il rigetto anche dell'appello incidentale.
Le determinazioni accessorie
La reciproca soccombenza impone di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, impone alla Corte di dare atto della sussistenza dei presupposti per tutte le parti impugnanti dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 notificato in data 22 novembre 2019, e sull'appello incidentale proposta dalla Controparte_1
avverso la sentenza n. 1447/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro, in data 28 maggio 2019,
[...] pubblicata in data 20 giugno 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
3) dà atto della sussistenza per le parti appellanti dell'onere di versamento di un ulteriore contributo unificato in misura pari a quanto già versato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo completo:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Servino Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. - EC: , C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Catanzaro alla Via Pugliese, 30
Appellanti/Appellati incidentali
E
P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario D'Elia Controparte_1 P.IVA_1
– EC , elettivamente C.F._5 Email_2 domiciliata presso il di lui studio in Catanzaro alla Via Milelli, 40
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni
Per gli appellanti/appellati incidentali:
“[…] in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame si chiede che
l'Ecc.ma Corte voglia:
- annullare e/ o revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda attrice ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite. - Conseguentemente, voglia:
- condannare parte appellata al pagamento della penale, pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, per il periodo cha va dal compimento di 80 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, quanto meno al 16.4.2014, data in cui la ditta ha consegnato ai committenti la Controparte_1 documentazione tecnica per consentire a questi ultimi di rivolgersi ad altra impresa per completare i lavori e per conseguire l'autorizzazione all'utilizzo dell'ascensore, ovvero condannare la società appellata al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per la causale anzidetta;
- condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta ex art. 93 c.p.c.;
- rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto, confermando la sentenza di primo grado in ordine a tale capo della domanda -confermare nel resto l'impugnata sentenza.
Per l'appellata/appellante incidentale:
“[…] si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Voglia rigettare integralmente
l'appello principale in quanto destituito di qualsiasi fondata argomentazione idonea a intaccare la coerenza e il percorso logico giuridico della sentenza del Giudice di prime cure.
In merito, si rileva come appaiano invece ineccepibili e puntuali le decisioni assunte nella sentenza impugnata, con esclusione soltanto:
a) della sezione in cui la stessa disattende le richieste di cui alla domanda riconvenzionale della
la cui fondatezza viene ribadita attraverso il presente atto di appello Controparte_1 incidentale e in forza delle ivi spiegate deduzioni e motivazioni a specifico sostegno e supporto;
b) della sezione in cui la sentenza di primo grado opta per la compensazione delle spese legali, nonostante, la domanda introduttiva degli attori, oggi appellanti principali, pur non trovando riconoscimento giuridico alcuno, abbia di fatto “costretto” la suo malgrado, Controparte_1 ad una dispendiosa e lunga attività difensiva di natura legale, protrattasi, addirittura, per moltissimi anni e sino al corrente grado di giudizio.
Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, rigettato integralmente l'appello principale, confermare la sentenza di primo grado e riconoscere la fondatezza di quello incidentale intorno alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado solo nel punto in cui non ha accolto la domanda riconvenzionale della e disposto la Controparte_1 compensazione delle spese. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, confermare
l'impugnata sentenza di primo grado e solo in parziale riforma della stessa, accogliere l'appello incidentale e condannare gli odierni appellanti al pagamento delle due fatture della
[...]
[...] rimaste inevase per una complessiva somma di € 5.500,00 oltre interessi di mora e CP_1 rivalutazione o per la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, nonché, coerentemente, riformare la sentenza di primo grado nella sezione in cui ha compensato, integralmente, le spese di lite, condannando per l'effetto parte attrice/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 novembre 2019, Parte_1
e hanno proposto appello avvero la sentenza n. 1447/2019, emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Catanzaro in data 28 maggio 2019 e pubblicata in data 20 giugno 2019, con la quale era stata rigettata la domanda da loro proposta nei confronti della tesa ad Controparte_1 ottenerne la condanna all'esecuzione integrale di quanto convenuto con contratto di appalto stipulato in data 28 marzo 2009 – avente ad oggetto l'installazione di un ascensore – e al pagamento della penale concordata – per ogni giorno di ritardo in euro 100 – per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Il Tribunale, in estrema sintesi, disattendendo le tesi attoree, ha ritenuto che la fornitura era stata effettuata nell'arco degli 80 giorni lavorativi previsti in contratto e che non deponesse in senso contrario il mancato rilascio del certificato di conformità in ragione della ritenuta estraneità di tanto alla obbligazione dedotta.
A fondamento del gravame, gli appellanti hanno posto un unico ed articolato motivo (sul quale più ampiamente, infra): hanno denunciato l'errore del giudice di prime cure nella interpretazione dei fatti, della legge (art. 1362 c.c.) e delle clausole contrattuali (artt. 1, 4, 5 e 7 a vario titolo citate) e dunque la non condivisibile motivazione addotta a sostegno della ritenuta tempestività e completezza della prestazione offerta dalla convenuta.
Con comparsa depositata in data 18 febbraio 2020 si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
L'appellata ha poi proposto appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della sua domanda riconvenzionale1, non essendole stato riconosciuto il diritto al pagamento dei lavori straordinari eseguiti “extra appalto” e su espressa richiesta del committente: sul punto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della pretesa.
La Corte, dopo due rinvii d'ufficio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, all'udienza del 9 marzo 2021, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, ha rinviato la causa all'udienza del 23 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di ulteriori rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito di note scritte e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Per come sopra indicato, con l'unico ma articolato motivo di gravame, gli appellanti hanno analiticamente criticato la decisione di primo grado in ordine al mancato riconoscimento dell'inadempimento della rispetto a quanto contrattualmente previsto. Controparte_1
In particolare, hanno denunciato l'errore commesso dal Tribunale per avere ritenuto tempestivo l'adempimento della ditta convenuta a fronte del fatto che nel termine pattuito non era stato rilasciato il certificato di conformità e collaudo da parte dell'Ente verificatore;
hanno sostenuto gli appellanti che l'interpretazione delle clausole contrattuali avrebbe dovuto condurre a ritenere che costituisse specifica obbligazione convenzionale la consegna dei certificati in questione e la richiesta al Comune del numero di matricola.
E posto che con il verbale redatto dall'organo verificatore in data 8 luglio 2009 era stata accertata la mancanza della installazione del collegamento bidirezionale con un centro di pronto intervento, era da ritenere acclarato l'inadempimento della società appaltatrice;
hanno poi fatto rilevare che il certificato di conformità era stato definitivamente rilasciato solo il 16 aprile 2014.
Ancora, gli appellanti hanno denunciato l'errore commesso dal primo giudice, responsabile di aver erroneamente interpretato l'intervenuto integrale pagamento dell'opera quale sua sostanziale accettazione.
Il motivo non appare fondato. Viene in rilievo la specifica pattuizione contrattuale contenuta all'articolo 4 del contratto sottoscritto dalle parti in data 28 marzo 2009; così si legge per quanto in rilievo: “Le opere oggetto del presente contratto saranno ultimate entro 80 giorni lavorativi decorrenti dalla data del 30 marzo corrente anno. Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori, non giustificata da causa di forza maggiore, si applicherà a carico dell'impresa appaltatrice una penale giornaliera pari ad euro 100, salvo deroghe consentite con apposito verbale della direzione dei lavori. Detta penale verrà detratta dalla somma dovuta a saldo. In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione dei lavori non riesca a pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del committente. …”.
E così l'art. 5: “Il prezzo della fornitura compensa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, indennità di cave virgola di passaggio di deposito virgola di cantiere di occupazione temporanea ad altra specie eccetera … e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente tetti o richiamati nell'offerta più volte richiamata”.
Disponeva poi l'articolo 7: “La verifica e collaudo delle opere strutturali (fossa ed incastellatura metallica) sarà effettuata entro 15 giorni dalla ultimazione dei lavori, a cura del committente e previo avviso all'impresa appaltatrice della data di inizio delle operazioni di collaudo che dovranno essere ultimate entro 15 giorni. La consegna non comporterà quindi accettazione delle opere. Trascorso il termine di ulteriori 15 giorni dalla data prevista per l'ultimazione delle operazioni di collaudo, senza notifiche di riserva da parte del committente, le opere si intenderanno accettate, per gli effetti di cui all'articolo 1665 del codice civile l'opera completa sarà consegnata al committente con le certificazioni di conformità e di collaudo dell'ente certificante con la prova del deposito delle relazioni presso il comune chiedendo il numero di matricola”.
Il testo dell'accordo sottoscritto tra le parti, con particolare riguardo a quanto indicato all'articolo 4, indica senza margini di dubbio in 80 giorni lavorativi decorrenti dal 30 marzo 2029 il termine di ultimazione dei lavori
Non è stato previsto, espressamente, che nel medesimo termine dovessero essere consegnati tutti i documenti attestanti l'avvenuto positivo esito dei controlli rimessi all'autorità incaricata di fornire le certificazioni di idoneità all'uso dell'ascensore. Quel che le parti appaiono incontestabilmente aver concordato è solo il termine dell'esecuzione delle opere.
Nessuna menzione è stata operata ad altro.
Anzi, il rinvio ad ulteriori 15 giorni utili per garantire il collaudo delle opere strutturali - profilo che pure non attiene alla specifica questione oggi in disamina - rende evidente che le parti stabilirono una specifica scansione per le ulteriori attività successive alla realizzazione delle opere.
Merita di essere sottolineato, in ogni caso, che non è in contestazione il rispetto del termine degli 80 giorni lavorativi in rapporto alle opere strutturali.
L'interpretazione letterale e sistematica del contratto, ai sensi dell'articolo 1362 e seguenti c.c. appare allora conforme a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, senza che peraltro assumano rilievo le ulteriori e invero superflue considerazioni all'uopo spese dal Tribunale di
Catanzaro in ordine alla valenza da attribuire ai pagamenti intervenuti.
Ma v'è di più.
Occorre esaminare, in particolare quanto accertato nel verbale del 9 luglio 2009 dall'organo incaricato della verifica.
Viene in particolare rilievo l'accertamento compiuto da personale della : dalla sua Pt_4 lettura si evince la non conformità ostativa al positivo esito nel controllo: “il dispositivo di allarme per il collegamento bidirezionale con un centro di pronto intervento non è collegato alla linea telefonica. Lo stesso dovrà essere realizzato prima della messa in esercizio”.
La Corte non può fare a meno di rilevare che il predetto collegamento non risulta in alcuna misura essere stato previsto né nel contratto di appalto né nell'allegata offerta.
Di esso non compare alcuna menzione fra le opere da realizzare e da consegnare nel termine pattuito, né nel contratto di appalto né nell'allegata “offerta”,
Ergo, nessun inadempimento – sia pur del tutto marginale e non conducente a ritenere di essere a cospetto di mancata compiuta consegna delle opere commesse – appare anche solo astrattamente configurabile nel caso in esame.
Si sottrae così alla positiva valutazione della Corte la tesi sostenuta dalla parte appellante in ordine alla responsabilità della mancata attivazione del collegamento;
ma ove pure fosse da ritenere addebitabile alla parte appaltatrice l'omesso inserimento della scheda telefonica per l'attivazione del collegamento, dovrebbe osservarsi che un'interpretazione del contratto secondo buona fede non potrebbe che condurre a ritenere del tutto residuale e minimale il mancato rispetto delle obbligazione in questione. A fronte di un contratto di appalto di importo superiore ad euro 33.800, la mancata specifica attivazione del collegamento - a chiunque fosse addebitabile - non vale certamente a sostenere la tesi secondo la quale si sarebbe a cospetto di condotta determinante e rilevante ai fini dell'invocata dichiarazione di inadempimento e connesso diritto al pagamento della penale.
Ne discende, in conclusione, la carenza di fondamento del motivo di impugnazione proposto dagli appellanti principali.
§3
Parimenti, sorte negativa deve essere riconosciuta all'appello incidentale proposto dalla volto ad ottenere la modifica della sentenza impugnata in relazione al Controparte_1 mancato riconoscimento del diritto al pagamento della somma di euro 5500 per ulteriori opere realizzate e non indicate in seno al contratto sottoscritto tra le parti.
Nella ribadita natura del giudizio di impugnazione - costituente una revisio prioris instantiae e non già un novum judicium - appare preliminare osservare che il gravame incidentale proposto non si caratterizza per l'esplicitazione di puntuale critica al capo di decisione cristallizzato nella sentenza impugnata.
Ed invero, a fronte della ritenuta carenza di “riscontri probatori in ordine alla ricostruzione fattuale di parte convenuta da cui scaturirebbe la presenta di esecuzione di lavori extra appalto” e della carenza di conducenza allo scopo delle fatture allegate (nn. 549 e 550 del 31 dicembre 2009),
l'appellante incidentale ha meramente riproposto la tesi secondo la quale le prova delle pretese azionate sarebbero portate dai documenti contabili sopraindicati.
L'impugnazione incidentale, detto in altri termini, non si confronta con l'argomentazione spesa dal primo giudice e non contiene elementi critici idonei a sostenere la tesi della sua presunta fallacia.
Peraltro, il ragionamento svolto dal Tribunale di Catanzaro, in parte qua, appare del tutto corretto, non essendosi rinvenuto in atti alcun elemento di prova circa il fatto che tra le parti fossero intervenuti accordi extratestuali funzionali all'esecuzione lavori complementari e diversi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti in seno all'accordo scritto.
Ne discende il rigetto anche dell'appello incidentale.
Le determinazioni accessorie
La reciproca soccombenza impone di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, impone alla Corte di dare atto della sussistenza dei presupposti per tutte le parti impugnanti dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 notificato in data 22 novembre 2019, e sull'appello incidentale proposta dalla Controparte_1
avverso la sentenza n. 1447/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro, in data 28 maggio 2019,
[...] pubblicata in data 20 giugno 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
3) dà atto della sussistenza per le parti appellanti dell'onere di versamento di un ulteriore contributo unificato in misura pari a quanto già versato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo completo:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.