TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
438/2021 R.G.
È comparso, per la parte opponente, l'avv. GIUSEPPE FARACI in sostituzione dell'avv. SALVATORE ZACCARIA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. Parte_1
CARMELO AMERICO RATTO anche in sostituzione dell'avv. ALESSANDRO
BARBARO per , il quale precisa le conclusioni riportandosi Controparte_1 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente il dott. per la pratica forense. Persona_1
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2021 R.G.
TRA
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 P.IVA_1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Salvatore C.F._1
Zaccaria presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO
(oggi Controparte_2 [...]
) (p. iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Carmelo Americo Ratto, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E
p. iva , nella persona dalla procuratrice Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(c.f. e p. iva ), in persona dell'amministratore delegato, con sede CP_5 P.IVA_4 legale in Messina, via Bonsignore n. 1, giusta procura (Rep. n. 10589) ai rogiti del notaio da Milano del 11/01/2024 cessionaria di un portafoglio di Persona_2 crediti in blocco originariamente vantati da Controparte_6
[..
[...] rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'avv. Alessandro Barbaro
[...]
e dall'avv. Mario Anzà
INTERVENUTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 18 marzo 2021 e proponevano Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il decreto n. 33/2021 con cui questo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di € 6.424,60 – oltre interessi e spese – in forza del contratto di prestito chirografario del 30 ottobre 2014 (rapporto n. 68/601/246412 CDG
1465493) stipulato da Controparte_7
poi incorporata nella prima e garantito dal secondo con fideiussione
[...] generale di importo fino a € 11.500,00.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 6 ottobre 2021, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecuzione e, esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 186, comma 3, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pervenuta per la prima volta la causa dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 13 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte), con ordinanza del 14 aprile 2023 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che gli opponenti non accettavano.
Dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio nonché per la definizione di controversie più risalenti ed intervenuta medio tempore CP_5 quale procuratrice di divenuto nelle more cessionario del Controparte_4 credito, il giudizio viene all'odierna udienza deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con il primo motivo gli opponenti censurano l'indeterminatezza del contratto di finanziamento “dato che in alcuna parte di esso viene specificato se è stato applicato un metodo di ammortamento alla francese o all'italiana e/o con capitalizzazione semplice o composta e, soprattutto,
3 non è specificato quale dei due metodi, tra loro documentalmente diversi, sia stato pattuito e applicato”.
Il motivo non coglie nel segno.
L'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento da cui si evince chiaramente la tipologia di rimborso, giacché ivi si legge
È pacifico, infatti, che il metodo di ammortamento utilizzato è quello alla francese ove la rata pattuita si mantiene costante per tutta la durata del rapporto e al suo interno viene calcolata una parte per interessi, via via decrescente, e una parte per capitale, via via crescente: all'inizio del rimborso, pertanto, la quota “interna” di interessi è più elevata, mentre la quota “interna” di capitale è inferiore.
Ora, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di merito, alla quale questo
Tribunale aderisce, va escluso in astratto qualsiasi profilo di illegittimità di tale sistema di rimborso poiché, in casi del genere, la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (ex multis v. Trib. Roma- sez. XVII, n. 5392/2020; Trib.
Milano, n. 6299/2019; Trib. Milano, n. 2490/2019; Trib. Parma, n. 305/2019; Trib.
Ferrara, n. 128/2019; Trib. Parma, n. 154/2019; Trib. Parma, n. 57/2019; Trib.
Livorno, n. 5/2019; Trib. Roma, n. 21351/2018; Trib. Busto Arsizio, n. 1586/2018;
Trib. Catania, n. 2948/2018).
Dalle superiori premesse consegue che non vi è alcun aumento mascherato della remunerazione del montante perché il fisiologico meccanismo operativo dell'ammortamento alla francese (i.e. rata costante) ha formato oggetto di accordo tra l'originario debitore Controparte_7 CP_7
– incorporato nell'odierna società opponente (v. anche visure in atti) – e la
[...]
come dimostra la sottoscrizione del contratto mai disconosciuta. Pt_1
4 Pertanto, non convince l'affermazione secondo cui sarebbe obbligo “della banca applicare, in forza del principio di solidarietà contrattuale, la metodologia più favorevole al cliente;
quest'ultimo, in ogni caso, deve essere messo a conoscenza dell'esistenza di forme alternative di redazione e sviluppo dei piani di ammortamento”.
Infatti, il debitore, sottoscrivendo il contratto, ha così dichiarato:
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso di interesse deve essere “desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale nè la perizia richiesta per la sua esecuzione (v., per tutte, Cass. n. 16907/2019); dati e criteri di calcolo che si evincono pacificamente dal documento di sintesi:
5 Insomma, a differenza di quanto sostenuto dalla parte, l'eventuale maggiore onerosità del mutuo alla francese, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (Cass., S.U., n. 15130/2024).
L'infondatezza della censura trova infine riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “[i]n tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass., S.U., cit.).
Ne consegue che anche il secondo motivo di doglianza (“La banca, conseguentemente, non solo ha preteso somme che non le competevano, poiché contrattualmente non previste, ma, anche in forza della garanzia ricevuta, in sede di pattuizione, non ha chiaramente informato il cliente/garante circa i metodi di ammortamento del contratto (italiano o francese) e di capitalizzazione (semplice o composta)”) è infondato, non riscontrandosi alcun obbligo nei confronti del fideiussore e in capo alla banca di etichettare espressamente il piano di rimborso come ammortamento all'italiana o alla francese ovvero di qualificare il metodo di capitalizzazione.
Non vi è neppure prova che il creditore ha determinato l'aggravamento delle esposizioni, nonché, successivamente alla stipulazione del contratto, abbia modificato le condizioni contrattuali e applicato condizioni in violazione di legge – invocato a fondamento della exceptio doli generalis – né appare conferente la exceptio doli seu preteritis giacché la parte ha fatto riferimento a un rapporto – contratti di conto corrente e di apertura di credito anticipi – avulso da questo giudizio.
Con il terzo motivo di opposizione viene eccepita la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 33 Codice Consumo con particolare riferimento all'art. 5 del contratto alla cui stregua “il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia
6 richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”.
Ora, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendosi reputare consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa (Cass., S.U., n. 5868/2023).
Nella specie non ha fornito (o chiesto di fornire) elementi idonei a Parte_3 dimostrare, anche in via presuntiva, di avere prestato la garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale. Al contrario le emergenze processuali lasciano intendere che l'impegno sia stato assunto proprio al fine di agevolare CP_7 CP_7
e nell'ambito della propria “funzione istituzionale”, giacché egli risulta
[...] amministratore di che è stata socia accomandataria di e risulta pure Parte_2 CP_7 nella ragione sociale di ragione sociale che, come noto, deve includere il CP_7 nome di almeno uno dei soci accomandatari, che ha funzione di amministratore.
Pertanto, tutte le censure che presuppongono la qualità di consumatore in capo al fideiussore sono infondate, dovendosi altresì rilevare che, in ogni caso, nel contratto
(a dimostrazione dell'adempimento degli obblighi informativi) si legge:
Anche il quarto motivo di opposizione è infondato perché rimasto generico: la giurisprudenza ivi richiamata (Cass., S.U., n. 12639/2018) non è pertinente giacché riguarda il mutuo fondiario e l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) e non già il prestito chirografario oggetto di controversia.
D'altra parte, l'art. 4 del contratto prevede che
7 e sul punto gli opponenti non hanno dimostrato alcuna anomalia (e.g. mediante consulenza di parte) né, invero, hanno effettuato specifiche allegazioni in merito.
Infondato è anche il quinto motivo con cui si sostiene la perdita della garanzia, giacché
“[i]l fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.
1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass., n. 23422/2016); prova che nella specie non è stata fornita anche a prescindere dal rilievo secondo cui l'onere di chiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo non sussiste “allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass.,
n. 7444/2017; Cass., n. 31227/2019).
È infine infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in favore del
Tribunale di Ragusa “[i]n subordine, e qualora il Tribunale dovesse ritenere il garante non consumatore” giacché dalla lettura del contratto di prestito e di fideiussione non si evince in maniera inequivoca l'elezione di un foro esclusivo, ma il Foro di è rimesso Pt_1 alla scelta della Banca (Cass., n. 33203/2024: “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo
(...)”).
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo senza necessità di disporre alcuna C.T.U. che avrebbe avuto natura esplorativa.
8 3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del recente intervento di Cass., S.U., n. 15130/2024, vanno compensate per ¼.
I restanti ¾ vanno posti a carico degli opponenti in solido e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
Ne va disposto il pagamento in favore di Controparte_2
(oggi ) e di
[...] Controparte_3
rappresentata in giudizio da in solido, giacché il Controparte_4 CP_5 credito è stato medio tempore ceduto (in difetto di contestazioni di debitore e fideiussore) alla seconda costituitasi ex art. 111 c.p.c. e la prima non è stata estromessa dal giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 438/2021 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
33/2021 emesso da questo Tribunale il 29 gennaio 2021 (dep. il 30 gennaio 2021);
2) condanna in solido e a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...]
(oggi Controparte_2 [...]
) e a , rappresentata in giudizio da Controparte_3 Controparte_4
, in solido, i ¾ delle spese di lite, che liquida in € 1.905,00 oltre spese CP_5 generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge, compensando il residuo quarto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
9
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
438/2021 R.G.
È comparso, per la parte opponente, l'avv. GIUSEPPE FARACI in sostituzione dell'avv. SALVATORE ZACCARIA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. Parte_1
CARMELO AMERICO RATTO anche in sostituzione dell'avv. ALESSANDRO
BARBARO per , il quale precisa le conclusioni riportandosi Controparte_1 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente il dott. per la pratica forense. Persona_1
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2021 R.G.
TRA
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 P.IVA_1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Salvatore C.F._1
Zaccaria presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO
(oggi Controparte_2 [...]
) (p. iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Carmelo Americo Ratto, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E
p. iva , nella persona dalla procuratrice Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(c.f. e p. iva ), in persona dell'amministratore delegato, con sede CP_5 P.IVA_4 legale in Messina, via Bonsignore n. 1, giusta procura (Rep. n. 10589) ai rogiti del notaio da Milano del 11/01/2024 cessionaria di un portafoglio di Persona_2 crediti in blocco originariamente vantati da Controparte_6
[..
[...] rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'avv. Alessandro Barbaro
[...]
e dall'avv. Mario Anzà
INTERVENUTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 18 marzo 2021 e proponevano Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il decreto n. 33/2021 con cui questo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di € 6.424,60 – oltre interessi e spese – in forza del contratto di prestito chirografario del 30 ottobre 2014 (rapporto n. 68/601/246412 CDG
1465493) stipulato da Controparte_7
poi incorporata nella prima e garantito dal secondo con fideiussione
[...] generale di importo fino a € 11.500,00.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 6 ottobre 2021, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecuzione e, esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 186, comma 3, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pervenuta per la prima volta la causa dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 13 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte), con ordinanza del 14 aprile 2023 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che gli opponenti non accettavano.
Dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio nonché per la definizione di controversie più risalenti ed intervenuta medio tempore CP_5 quale procuratrice di divenuto nelle more cessionario del Controparte_4 credito, il giudizio viene all'odierna udienza deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Con il primo motivo gli opponenti censurano l'indeterminatezza del contratto di finanziamento “dato che in alcuna parte di esso viene specificato se è stato applicato un metodo di ammortamento alla francese o all'italiana e/o con capitalizzazione semplice o composta e, soprattutto,
3 non è specificato quale dei due metodi, tra loro documentalmente diversi, sia stato pattuito e applicato”.
Il motivo non coglie nel segno.
L'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento da cui si evince chiaramente la tipologia di rimborso, giacché ivi si legge
È pacifico, infatti, che il metodo di ammortamento utilizzato è quello alla francese ove la rata pattuita si mantiene costante per tutta la durata del rapporto e al suo interno viene calcolata una parte per interessi, via via decrescente, e una parte per capitale, via via crescente: all'inizio del rimborso, pertanto, la quota “interna” di interessi è più elevata, mentre la quota “interna” di capitale è inferiore.
Ora, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di merito, alla quale questo
Tribunale aderisce, va escluso in astratto qualsiasi profilo di illegittimità di tale sistema di rimborso poiché, in casi del genere, la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (ex multis v. Trib. Roma- sez. XVII, n. 5392/2020; Trib.
Milano, n. 6299/2019; Trib. Milano, n. 2490/2019; Trib. Parma, n. 305/2019; Trib.
Ferrara, n. 128/2019; Trib. Parma, n. 154/2019; Trib. Parma, n. 57/2019; Trib.
Livorno, n. 5/2019; Trib. Roma, n. 21351/2018; Trib. Busto Arsizio, n. 1586/2018;
Trib. Catania, n. 2948/2018).
Dalle superiori premesse consegue che non vi è alcun aumento mascherato della remunerazione del montante perché il fisiologico meccanismo operativo dell'ammortamento alla francese (i.e. rata costante) ha formato oggetto di accordo tra l'originario debitore Controparte_7 CP_7
– incorporato nell'odierna società opponente (v. anche visure in atti) – e la
[...]
come dimostra la sottoscrizione del contratto mai disconosciuta. Pt_1
4 Pertanto, non convince l'affermazione secondo cui sarebbe obbligo “della banca applicare, in forza del principio di solidarietà contrattuale, la metodologia più favorevole al cliente;
quest'ultimo, in ogni caso, deve essere messo a conoscenza dell'esistenza di forme alternative di redazione e sviluppo dei piani di ammortamento”.
Infatti, il debitore, sottoscrivendo il contratto, ha così dichiarato:
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso di interesse deve essere “desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale nè la perizia richiesta per la sua esecuzione (v., per tutte, Cass. n. 16907/2019); dati e criteri di calcolo che si evincono pacificamente dal documento di sintesi:
5 Insomma, a differenza di quanto sostenuto dalla parte, l'eventuale maggiore onerosità del mutuo alla francese, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (Cass., S.U., n. 15130/2024).
L'infondatezza della censura trova infine riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “[i]n tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass., S.U., cit.).
Ne consegue che anche il secondo motivo di doglianza (“La banca, conseguentemente, non solo ha preteso somme che non le competevano, poiché contrattualmente non previste, ma, anche in forza della garanzia ricevuta, in sede di pattuizione, non ha chiaramente informato il cliente/garante circa i metodi di ammortamento del contratto (italiano o francese) e di capitalizzazione (semplice o composta)”) è infondato, non riscontrandosi alcun obbligo nei confronti del fideiussore e in capo alla banca di etichettare espressamente il piano di rimborso come ammortamento all'italiana o alla francese ovvero di qualificare il metodo di capitalizzazione.
Non vi è neppure prova che il creditore ha determinato l'aggravamento delle esposizioni, nonché, successivamente alla stipulazione del contratto, abbia modificato le condizioni contrattuali e applicato condizioni in violazione di legge – invocato a fondamento della exceptio doli generalis – né appare conferente la exceptio doli seu preteritis giacché la parte ha fatto riferimento a un rapporto – contratti di conto corrente e di apertura di credito anticipi – avulso da questo giudizio.
Con il terzo motivo di opposizione viene eccepita la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 33 Codice Consumo con particolare riferimento all'art. 5 del contratto alla cui stregua “il fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia
6 richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”.
Ora, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendosi reputare consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa (Cass., S.U., n. 5868/2023).
Nella specie non ha fornito (o chiesto di fornire) elementi idonei a Parte_3 dimostrare, anche in via presuntiva, di avere prestato la garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale. Al contrario le emergenze processuali lasciano intendere che l'impegno sia stato assunto proprio al fine di agevolare CP_7 CP_7
e nell'ambito della propria “funzione istituzionale”, giacché egli risulta
[...] amministratore di che è stata socia accomandataria di e risulta pure Parte_2 CP_7 nella ragione sociale di ragione sociale che, come noto, deve includere il CP_7 nome di almeno uno dei soci accomandatari, che ha funzione di amministratore.
Pertanto, tutte le censure che presuppongono la qualità di consumatore in capo al fideiussore sono infondate, dovendosi altresì rilevare che, in ogni caso, nel contratto
(a dimostrazione dell'adempimento degli obblighi informativi) si legge:
Anche il quarto motivo di opposizione è infondato perché rimasto generico: la giurisprudenza ivi richiamata (Cass., S.U., n. 12639/2018) non è pertinente giacché riguarda il mutuo fondiario e l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) e non già il prestito chirografario oggetto di controversia.
D'altra parte, l'art. 4 del contratto prevede che
7 e sul punto gli opponenti non hanno dimostrato alcuna anomalia (e.g. mediante consulenza di parte) né, invero, hanno effettuato specifiche allegazioni in merito.
Infondato è anche il quinto motivo con cui si sostiene la perdita della garanzia, giacché
“[i]l fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.
1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass., n. 23422/2016); prova che nella specie non è stata fornita anche a prescindere dal rilievo secondo cui l'onere di chiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo non sussiste “allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass.,
n. 7444/2017; Cass., n. 31227/2019).
È infine infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in favore del
Tribunale di Ragusa “[i]n subordine, e qualora il Tribunale dovesse ritenere il garante non consumatore” giacché dalla lettura del contratto di prestito e di fideiussione non si evince in maniera inequivoca l'elezione di un foro esclusivo, ma il Foro di è rimesso Pt_1 alla scelta della Banca (Cass., n. 33203/2024: “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo
(...)”).
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo senza necessità di disporre alcuna C.T.U. che avrebbe avuto natura esplorativa.
8 3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del recente intervento di Cass., S.U., n. 15130/2024, vanno compensate per ¼.
I restanti ¾ vanno posti a carico degli opponenti in solido e liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
Ne va disposto il pagamento in favore di Controparte_2
(oggi ) e di
[...] Controparte_3
rappresentata in giudizio da in solido, giacché il Controparte_4 CP_5 credito è stato medio tempore ceduto (in difetto di contestazioni di debitore e fideiussore) alla seconda costituitasi ex art. 111 c.p.c. e la prima non è stata estromessa dal giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 438/2021 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
33/2021 emesso da questo Tribunale il 29 gennaio 2021 (dep. il 30 gennaio 2021);
2) condanna in solido e a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...]
(oggi Controparte_2 [...]
) e a , rappresentata in giudizio da Controparte_3 Controparte_4
, in solido, i ¾ delle spese di lite, che liquida in € 1.905,00 oltre spese CP_5 generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge, compensando il residuo quarto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
9