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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. ME TI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa LI NI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 483/2024, promossa
da
già C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in AREZZO, CORSO ITALIA, 162, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
SANTICCIOLI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO VERCELLI, 40, presso lo studio UniQLegal Stapa,
rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANA CIPOLLA, ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO pagina 1 di 9 , e giusta CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
procura generale alle liti a rogito del Notaio di Milano del 9 aprile 2020 (Rep. 32163 Persona_1
- racc. 14918), allegata in atti,
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per già “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1 Parte_2
Milano, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa, in parziale riforma della
sentenza n. 205/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 9/01/2024 nel procedimento civile n.
24650/2022 RG per i motivi tutti indicati in narrativa, A) In via istruttoria Rimettere la causa in
istruttoria ed ammettere CTU la quale, esaminati gli atti di causa, esaminati gli estratti conto del conto
corrente n. 30066165 intestato a presso , esaminati i contratti di Parte_2 CP_1
prestito d'uso di oro depositati da in primo grado, accerti per il periodo dal 2008 al CP_1
2020 gli importi effettivamente dovuti da a titolo di competenze ed interessi per Parte_2
prestito d'uso per i periodi per i quali sono stati prodotti contratti di prestito d'uso, epurando lo stesso
conto delle somme illegittimamente addebitate in assenza di pattuizione scritta. B) Nel merito
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o inefficacia delle obbligazioni
derivanti dai prestiti d'uso d'oro, per illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di
massimo scoperto e/o affidamento e/o competenze e capitalizzazione trimestrale degli interessi
collegati al rapporto di conto corrente n. 30066165. Accertare e dichiarare non dovute, perché mai
pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla alla , Parte_2 Controparte_6
per le motivazioni sopra indicate. Rideterminare, fermo quanto già accertato dalla sentenza impugnata
riferitamente ad operazioni con l'estero, il saldo effettivo del conto corrente n. 30066165 al momento
della data della citazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto
pagina 2 di 9 e/o affidamento e/o competenze e spese in relazione ai rapporti di prestito d'uso di oro intercorsi tra le
parti per tutta la durata dei rapporti. Per l'effetto accertare addebiti illegittimi sul conto corrente
ordinario n. 30066165 in relazione ai rapporti di prestito d'uso di oro per complessivi € 331.733,92,
ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di
compensi e spese di primo e secondo grado”;
per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
rito sia di merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte le domande
formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 205/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 9
gennaio 2024, nell'ambito del giudizio n. 24650/2022 R.G.; IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere la
richiesta di CTU contabile ex adverso formulata;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: - nella
denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, in riforma della sentenza di primo grado
accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dalla in primo grado richiesta e disporre che CP_6
l'eventuale CTU contabile tenga conto dell'eccezione; IN OGNI CASO - con vittoria di spese, diritti e
onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_2
di EZ nei confronti di , chiedendo che venissero rideterminati e corretti il saldo del CP_1
conto corrente n. 30066165 e quello del conto anticipi n. 30069590, in essere con la banca convenuta e,
che, per l'effetto, i conti de quibus fossero epurati dagli addebiti illegittimi, con diritto alla restituzione della somma di € 739.664,28, di cui € 523.210,93 in relazione al rapporto di prestito d'uso d'oro. A
fondamento delle sue domande parte attrice asseriva: 1) di essere una società che operava da anni nel pagina 3 di 9 settore orafo e di intrattenere rapporti bancari dal 2004 con l'Agenzia di EZ con Controparte_7
riferimento, in particolare, al rapporto di conto corrente n. 30066165, a cui era collegato il conto anticipi n. 30069590, il conto anticipi export n. 07150/000000005434862 e un rapporto di prestito d'uso d'oro; 2) che tale ultimo rapporto era regolato sul conto principale n. 30069590, nel quale risultavano annotati addebiti per il prestito d'uso, mai rendicontati dalla banca;
3) di avere sempre adempiuto negli anni agli obblighi derivanti dai rapporti in essere con la banca, movimentando frequentemente e per somme ingenti il rapporto di conto corrente intestato;
4) di avere fatto eseguire nel 2020 una analisi dei rapporti bancari all'esito della quale erano stati accertati, con riferimento al periodo 2008-2020, illegittimi addebiti sul conto corrente per competenze, spese e interessi relativamente a tutti i rapporti in essere;
5) che, con particolare riferimento al rapporto di prestito d'uso d'oro, erano stati accertati addebiti illegittimi per un importo complessivo di € 523.210,93.
costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_1
tribunale adito in favore del tribunale di Milano o di Bologna.
Il tribunale di EZ, con ordinanza resa in data 23.03.2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, indicando come competente a decidere il Tribunale di Milano o Bologna e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c., fissava il termine di tre mesi per la riassunzione del processo.
riassumeva il giudizio davanti al tribunale di Milano, insistendo nelle domande già Parte_2
svolte.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, insistendo nelle proprie CP_1
eccezioni e contestazioni.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 205/2024, depositata il 9.01.2024, ha accolto parzialmente le domande di nei confronti di riducendo il saldo passivo del conto corrente Parte_2 CP_1
altre domande svolte e ponendo a carico della banca le spese di lite e quelle di CTU. pagina 4 di 9 già ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla Parte_1 Parte_2
base del fatto che il tribunale ha erroneamente omesso di accertare la nullità e/o invalidità delle obbligazioni derivanti dai prestiti d'uso e la illegittima applicazione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e/o di affidamento e/o di competenze e della capitalizzazione trimestrale degli interessi collegati al rapporto di conto corrente n. 30066165.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 28.05.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità essendo conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione del motivo di appello, con indicazione specifica delle parti e dei punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni poste a fondamento delle censure articolate e del gravame.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la doglianza relativa alle commissioni sul prestito d'uso ritenendola generica,
tenuto conto della “pletora di commissioni e di tassi indicati nel contratto di prestito d'uso”,
regolarmente prodotto.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto il tribunale non avrebbe verificato che la produzione dei contratti di prestito d'uso in oro era stata solo parziale, riguardando esclusivamente il periodo tra il 17.03.2016 e il 28.05.2020, sebbene gli addebiti per pagina 5 di 9 commissioni/spese/interessi relativi al medesimo rapporto fossero stati effettuati dal 2008 al 2020, con conseguente omessa verifica in ordine alla effettiva produzione di tutte le pattuizioni scritte relative a tutto il rapporto.
Tale motivo di appello è infondato.
La Corte evidenzia, innanzitutto, che parte appellante non ha denunciato la nullità genetica dei contratti di prestito in uso in oro per il periodo 2008-2016 per non averli le parti mai stipulati in forma scritta,
costituente elemento invalidante del rapporto per difetto di forma scritta, ma ha dedotto profili di nullità
per la loro mancata produzione, lamentando il fatto che la banca aveva provveduto a una produzione solo di una parte della documentazione. È evidente che così facendo, per sua stessa ammissione, parte appellante non ha mai specificatamente eccepito la nullità genetica per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, la cui disposizione, peraltro, prevedendo che all'atto di conclusione e sottoscrizione del contratto una copia debba essere consegnata al cliente, onera quest'ultimo di giustificare lo smarrimento (cfr. Cass. 6511/2016). Alla luce di ciò e in mancanza di valide giustificazioni in ordine allo smarrimento di tale documentazione che gravano sul cliente, è evidente che l'eccezione svolta dall'appellante non sia rilevante, non potendosi invocare al riguardo il principio di prossimità o vicinanza della prova, in forza del quale doveva essere la a fornire la documentazione che la CP_6
cliente non aveva avuto cura di conservare. Del resto, si rileva che oggi Parte_2 Parte_1
è una società di capitali che, a sua volta, per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi, sia soci, sia
[...]
contraenti, della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione richiesta alla banca e che soltanto in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi avrebbe potuto chiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Tale principio di CP_6
prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui
pagina 6 di 9 dicit non ei qui negat, principio secondo cui tocca a chi promuove un giudizio fornire le prove dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, non a chi lo nega, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, “I contratti sono redatti per iscritto e
un esemplare è consegnato ai clienti” (cfr. Cass. 6511/2016).
Si osserva, peraltro, che, a fronte della produzione di parte convenuta di una pluralità di contratti, fra cui anche, pacificamente, quelli di prestiti d'uso in oro per gli anni 2016 – 2020, parte appellante, alla prima udienza e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non ha contestato la produzione parziale, ma ha lamentato la difficoltà di ricostruzione (“nella concreta fattispecie, invero, la
rendicontazione degli addebiti di commissioni, interessi e spese collegate al prestito d'uso in oro non
viene svolta specificatamente dalla Banca convenuta, ma viene fatta all'interno dei movimenti di conto
corrente e, pertanto, la descrizione che viene fornita nella causale di addebito non ne consente la
ricostruzione”). E tuttavia tale difficoltà non sembra imputabile alla banca, ma alla stessa parte appellante, che, come correttamente rilevato dal tribunale, non ha chiesto per tempo i contratti in modo tale da consentire una corretta analisi ed esposizione in sede di atto di citazione. In realtà, a fronte di tale produzione, contestata come parziale in atto di appello, parte appellante, nel giudizio di primo grado non ha preso alcuna posizione sulle singole voci di addebito di costo effettuate in conto corrente,
al fine di consentire al giudice di verificare, come già rilevato anche dal tribunale, se tali voci rientrino nell'elenco dei costi contrattualmente previsti, in forza del principio dispositivo e a pena di violazione degli artt. 24 Cost. e 112 c.p.c..
A seguito di tale produzione, peraltro, si ritiene inammissibile la richiesta di produzione ex art. 119
TUB, come inizialmente formulata in atto di citazione, genericamente richiamata anche in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dal momento che parte appellante, come era suo onere, non pagina 7 di 9 ha specificato meglio la sua richiesta precisando quale documentazione voleva effettivamente acquisire. Nessuna rilevanza assume, infine, la istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., costituendo un principio fermo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210
c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. 17946/2006).
Nel rigetto dell'appello svolto in via principale, resta assorbito l'appello svolto in via incidentale condizionata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del valore della controversia (€ 331.733,92), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 260.001 a €
520.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
LI NI ME TI
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30066165 dell'importo di € 165.783,33, rideterminandolo in € 363.114,33, rigettando per il resto le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. ME TI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa LI NI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 483/2024, promossa
da
già C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in AREZZO, CORSO ITALIA, 162, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
SANTICCIOLI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO VERCELLI, 40, presso lo studio UniQLegal Stapa,
rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANA CIPOLLA, ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO pagina 1 di 9 , e giusta CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
procura generale alle liti a rogito del Notaio di Milano del 9 aprile 2020 (Rep. 32163 Persona_1
- racc. 14918), allegata in atti,
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per già “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1 Parte_2
Milano, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa, in parziale riforma della
sentenza n. 205/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 9/01/2024 nel procedimento civile n.
24650/2022 RG per i motivi tutti indicati in narrativa, A) In via istruttoria Rimettere la causa in
istruttoria ed ammettere CTU la quale, esaminati gli atti di causa, esaminati gli estratti conto del conto
corrente n. 30066165 intestato a presso , esaminati i contratti di Parte_2 CP_1
prestito d'uso di oro depositati da in primo grado, accerti per il periodo dal 2008 al CP_1
2020 gli importi effettivamente dovuti da a titolo di competenze ed interessi per Parte_2
prestito d'uso per i periodi per i quali sono stati prodotti contratti di prestito d'uso, epurando lo stesso
conto delle somme illegittimamente addebitate in assenza di pattuizione scritta. B) Nel merito
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o inefficacia delle obbligazioni
derivanti dai prestiti d'uso d'oro, per illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di
massimo scoperto e/o affidamento e/o competenze e capitalizzazione trimestrale degli interessi
collegati al rapporto di conto corrente n. 30066165. Accertare e dichiarare non dovute, perché mai
pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla alla , Parte_2 Controparte_6
per le motivazioni sopra indicate. Rideterminare, fermo quanto già accertato dalla sentenza impugnata
riferitamente ad operazioni con l'estero, il saldo effettivo del conto corrente n. 30066165 al momento
della data della citazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto
pagina 2 di 9 e/o affidamento e/o competenze e spese in relazione ai rapporti di prestito d'uso di oro intercorsi tra le
parti per tutta la durata dei rapporti. Per l'effetto accertare addebiti illegittimi sul conto corrente
ordinario n. 30066165 in relazione ai rapporti di prestito d'uso di oro per complessivi € 331.733,92,
ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di
compensi e spese di primo e secondo grado”;
per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
rito sia di merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte le domande
formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 205/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 9
gennaio 2024, nell'ambito del giudizio n. 24650/2022 R.G.; IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere la
richiesta di CTU contabile ex adverso formulata;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: - nella
denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, in riforma della sentenza di primo grado
accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dalla in primo grado richiesta e disporre che CP_6
l'eventuale CTU contabile tenga conto dell'eccezione; IN OGNI CASO - con vittoria di spese, diritti e
onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_2
di EZ nei confronti di , chiedendo che venissero rideterminati e corretti il saldo del CP_1
conto corrente n. 30066165 e quello del conto anticipi n. 30069590, in essere con la banca convenuta e,
che, per l'effetto, i conti de quibus fossero epurati dagli addebiti illegittimi, con diritto alla restituzione della somma di € 739.664,28, di cui € 523.210,93 in relazione al rapporto di prestito d'uso d'oro. A
fondamento delle sue domande parte attrice asseriva: 1) di essere una società che operava da anni nel pagina 3 di 9 settore orafo e di intrattenere rapporti bancari dal 2004 con l'Agenzia di EZ con Controparte_7
riferimento, in particolare, al rapporto di conto corrente n. 30066165, a cui era collegato il conto anticipi n. 30069590, il conto anticipi export n. 07150/000000005434862 e un rapporto di prestito d'uso d'oro; 2) che tale ultimo rapporto era regolato sul conto principale n. 30069590, nel quale risultavano annotati addebiti per il prestito d'uso, mai rendicontati dalla banca;
3) di avere sempre adempiuto negli anni agli obblighi derivanti dai rapporti in essere con la banca, movimentando frequentemente e per somme ingenti il rapporto di conto corrente intestato;
4) di avere fatto eseguire nel 2020 una analisi dei rapporti bancari all'esito della quale erano stati accertati, con riferimento al periodo 2008-2020, illegittimi addebiti sul conto corrente per competenze, spese e interessi relativamente a tutti i rapporti in essere;
5) che, con particolare riferimento al rapporto di prestito d'uso d'oro, erano stati accertati addebiti illegittimi per un importo complessivo di € 523.210,93.
costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_1
tribunale adito in favore del tribunale di Milano o di Bologna.
Il tribunale di EZ, con ordinanza resa in data 23.03.2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, indicando come competente a decidere il Tribunale di Milano o Bologna e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c., fissava il termine di tre mesi per la riassunzione del processo.
riassumeva il giudizio davanti al tribunale di Milano, insistendo nelle domande già Parte_2
svolte.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, insistendo nelle proprie CP_1
eccezioni e contestazioni.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 205/2024, depositata il 9.01.2024, ha accolto parzialmente le domande di nei confronti di riducendo il saldo passivo del conto corrente Parte_2 CP_1
altre domande svolte e ponendo a carico della banca le spese di lite e quelle di CTU. pagina 4 di 9 già ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla Parte_1 Parte_2
base del fatto che il tribunale ha erroneamente omesso di accertare la nullità e/o invalidità delle obbligazioni derivanti dai prestiti d'uso e la illegittima applicazione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e/o di affidamento e/o di competenze e della capitalizzazione trimestrale degli interessi collegati al rapporto di conto corrente n. 30066165.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 28.05.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità essendo conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione del motivo di appello, con indicazione specifica delle parti e dei punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni poste a fondamento delle censure articolate e del gravame.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la doglianza relativa alle commissioni sul prestito d'uso ritenendola generica,
tenuto conto della “pletora di commissioni e di tassi indicati nel contratto di prestito d'uso”,
regolarmente prodotto.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto il tribunale non avrebbe verificato che la produzione dei contratti di prestito d'uso in oro era stata solo parziale, riguardando esclusivamente il periodo tra il 17.03.2016 e il 28.05.2020, sebbene gli addebiti per pagina 5 di 9 commissioni/spese/interessi relativi al medesimo rapporto fossero stati effettuati dal 2008 al 2020, con conseguente omessa verifica in ordine alla effettiva produzione di tutte le pattuizioni scritte relative a tutto il rapporto.
Tale motivo di appello è infondato.
La Corte evidenzia, innanzitutto, che parte appellante non ha denunciato la nullità genetica dei contratti di prestito in uso in oro per il periodo 2008-2016 per non averli le parti mai stipulati in forma scritta,
costituente elemento invalidante del rapporto per difetto di forma scritta, ma ha dedotto profili di nullità
per la loro mancata produzione, lamentando il fatto che la banca aveva provveduto a una produzione solo di una parte della documentazione. È evidente che così facendo, per sua stessa ammissione, parte appellante non ha mai specificatamente eccepito la nullità genetica per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, la cui disposizione, peraltro, prevedendo che all'atto di conclusione e sottoscrizione del contratto una copia debba essere consegnata al cliente, onera quest'ultimo di giustificare lo smarrimento (cfr. Cass. 6511/2016). Alla luce di ciò e in mancanza di valide giustificazioni in ordine allo smarrimento di tale documentazione che gravano sul cliente, è evidente che l'eccezione svolta dall'appellante non sia rilevante, non potendosi invocare al riguardo il principio di prossimità o vicinanza della prova, in forza del quale doveva essere la a fornire la documentazione che la CP_6
cliente non aveva avuto cura di conservare. Del resto, si rileva che oggi Parte_2 Parte_1
è una società di capitali che, a sua volta, per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi, sia soci, sia
[...]
contraenti, della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione richiesta alla banca e che soltanto in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi avrebbe potuto chiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Tale principio di CP_6
prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui
pagina 6 di 9 dicit non ei qui negat, principio secondo cui tocca a chi promuove un giudizio fornire le prove dei fatti posti a fondamento della propria pretesa, non a chi lo nega, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, “I contratti sono redatti per iscritto e
un esemplare è consegnato ai clienti” (cfr. Cass. 6511/2016).
Si osserva, peraltro, che, a fronte della produzione di parte convenuta di una pluralità di contratti, fra cui anche, pacificamente, quelli di prestiti d'uso in oro per gli anni 2016 – 2020, parte appellante, alla prima udienza e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non ha contestato la produzione parziale, ma ha lamentato la difficoltà di ricostruzione (“nella concreta fattispecie, invero, la
rendicontazione degli addebiti di commissioni, interessi e spese collegate al prestito d'uso in oro non
viene svolta specificatamente dalla Banca convenuta, ma viene fatta all'interno dei movimenti di conto
corrente e, pertanto, la descrizione che viene fornita nella causale di addebito non ne consente la
ricostruzione”). E tuttavia tale difficoltà non sembra imputabile alla banca, ma alla stessa parte appellante, che, come correttamente rilevato dal tribunale, non ha chiesto per tempo i contratti in modo tale da consentire una corretta analisi ed esposizione in sede di atto di citazione. In realtà, a fronte di tale produzione, contestata come parziale in atto di appello, parte appellante, nel giudizio di primo grado non ha preso alcuna posizione sulle singole voci di addebito di costo effettuate in conto corrente,
al fine di consentire al giudice di verificare, come già rilevato anche dal tribunale, se tali voci rientrino nell'elenco dei costi contrattualmente previsti, in forza del principio dispositivo e a pena di violazione degli artt. 24 Cost. e 112 c.p.c..
A seguito di tale produzione, peraltro, si ritiene inammissibile la richiesta di produzione ex art. 119
TUB, come inizialmente formulata in atto di citazione, genericamente richiamata anche in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dal momento che parte appellante, come era suo onere, non pagina 7 di 9 ha specificato meglio la sua richiesta precisando quale documentazione voleva effettivamente acquisire. Nessuna rilevanza assume, infine, la istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., costituendo un principio fermo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210
c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. 17946/2006).
Nel rigetto dell'appello svolto in via principale, resta assorbito l'appello svolto in via incidentale condizionata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del valore della controversia (€ 331.733,92), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 260.001 a €
520.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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30066165 dell'importo di € 165.783,33, rideterminandolo in € 363.114,33, rigettando per il resto le