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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1264/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BARDI DAVID Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA – Fall. Controparte_1 P.IVA_1
n. 144/2021 del 07.10.2021) con il patrocinio dell'Avv. MIRANDA STEFANO VALERIO
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1621/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.05.2022
CONCLUSIONI
In data 3/04/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni altra contraria domanda, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
pagina 1 di 11 Nel merito, accertare e dichiarare che il ricorso in riassunzione relativo alla domanda di usucapione proposto dall'appellante nei confronti del Controparte_1 in sede ordinaria anziché in sede fallimentare è stato corretto;
[...]
Nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. è proprietario esclusivo per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Vanini 15/A
S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune Comune al Foglio 58, particella
274, sub 26, Cat. A/10, classe 4 per i motivi di cui in narrativa;
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge.
In via istruttoria, si chiede ammettere prova per testi nei confronti del Dott. Testimone_1 sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “D.C.V. che”:
1) il Sig. quantomeno dal mese di giugno dell'anno 2001 ha provveduto a Parte_1 pagare le spese relative all'immobile che possiede in Firenze alla Via Vanini n. 15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26,
Cat. A/10, classe 4, che per legge spetterebbero al proprietario dell'immobile quali le spese straordinarie (ad esempio la ristrutturazione delle facciate e del tetto) e talune delle spese ordinarie quali l'onorario dell'amministratore, l'assicurazione dello stabile.
2) dalla data sopra indicata per ogni questione condominiale relativa alla gestione delle parti comuni e la manutenzione delle stesse inerente l'immobile sopra descritto avete sempre avuto confronti con il Sig. e mai con il Sig. Parte_1 CP_2 Parte_2
e
[...] Controparte_1
3) il Sig. quantomeno dal mese di giugno dell'anno 2001 non ha corrisposto Parte_1 alcuna somma all'intestatario dell'immobile a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo.
3 bis) il Sig. quantomeno dal mese di giugno dell'anno 2001 ha omesso di Parte_1 corrispondere alcuna somma all'intestatario dell'immobile a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo.
4) il Sig. nell'arco di tempo dal mese di giugno dell'anno 2001 ad oggi ha Parte_1 provveduto ad effettuare lavori straordinari di manutenzione e ristrutturazione all'interno dell'immobile.
4 bis) la firma apposta sul documento che Vi si mostra (esibire doc.4) appartiene a Voi.
pagina 2 di 11 In via istruttoria, si chiede ammettere prova per testi nei confronti del Sig. Parte_3 sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “D.C.V. che”:
[...]
5) Il Sig. possiede dal 29.03.1988 ininterrottamente l'immobile posto in Parte_1
Firenze alla Via Vanini n. 15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto
Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26, Cat. A/10, classe 4.
6) Siete a conoscenza che il Sig. è proprietario dell'immobile sopra detto e si Pt_1 comporta come tale dal 29.03.1988.
7) Il Sig. dal 29.03.1988 ad oggi ha provveduto ad effettuare lavori Parte_1 straordinari di manutenzione e ristrutturazione all'interno dell'immobile.
In via istruttoria, si chiede ammettere interrogatorio formale nei confronti del legale rappresentante pro tempore della (P.IVA sue Controparte_1 P.IVA_1 seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “D.C.V. che”:
8) Il Sig. non Vi ha mai corrisposto somme tanto a titolo di locazione che a Parte_1 qualsiasi altro titolo per il possesso dell'immobile posto in Firenze alla Via Vanini n. 15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26, Cat. A/10, classe 4.
8 bis) Il Sig. ha omesso di corrispondervi somme tanto a titolo di locazione Parte_1 che a qualsiasi altro titolo per il possesso dell'immobile posto in Firenze alla Via Vanini n.
15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella
274, sub 26, Cat. A/10, classe 4.
9) il Sig. possiede l'immobile dal 29.03.1988 e da tale termine ad oggi non ha mai Pt_1 corrisposto somme a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo anche nei confronti del
Sig. CP_2 Parte_4
9 bis) il Sig. possiede l'immobile dal 29.03.1988 e da tale termine ad oggi ha Pt_1 omesso di corrispondere somme a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo anche nei confronti del Sig. CP_2 Parte_4
10) il Sig. dal 29.03.1988 ha provveduto a corrispondere le spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
11) avete omesso di corrispondere le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
12) non avete mai corrisposto le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
pagina 3 di 11 13) il Sig. ha realizzato lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile senza Pt_1 chiederVi il permesso per la realizzazione.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico relativo al procedimento di primo grado”.
Per la parte appellata: “Il sottoscritto difensore, per il Controparte_1
si riporta integralmente alla comparsa di risposta depositata in data
[...]
21.9.2023.
Pertanto, per le ragioni ivi ampiamente esposte, chiede che sia rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà formulata dall'appellante, e che il Collegio, ritenendo la causa matura, la ponga in decisione.
A tal fine precisa le conclusioni come in comparsa di risposta e chiede termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
Qualora invece, in contestata ipotesi, la causa non sia ritenuta matura per la decisione, e si ritenga efficace il disconoscimento del contratto di comodato del 25.1.2010, si insiste nell'istanza di verificazione e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale di detto contratto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore.
Infine, nell'ipotesi contestata di ammissione delle prove testimoniali richieste dall'appellante, si chiede ammettersi a controprova la prova testimoniale del Sig.
[...]
(con domicilio in Spagna, Calle Antoni Jaume 2 Eivissa 07800) sui medesimi Testimone_2 capitoli”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 1621/2022, pubblicata il 26.05.2022, il Tribunale di Firenze ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
condannando l'attore al pagamento delle spese Controparte_1 processuali.
Più nel dettaglio, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 con atto notificato in data 28.5.2021, affinché venisse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà, per maturata usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Vanini 15/A
S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26,
Cat. A/10, classe 4 (doc.2 – visura storica immobile Agenzia delle Entrate). Egli sosteneva che pagina 4 di 11 dal 29.03.1988 non aveva mai corrisposto alcuna somma a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo a alla (precedenti titolari) né CP_2 Parte_2 all' L'attore sosteneva di aver sempre posseduto l'immobile Controparte_1 de quo senza interruzione temporale, in modo né violento né clandestino, comportandosi come il legittimo proprietario e pagando tanto le spese ordinarie che straordinarie per la conservazione e manutenzione del bene.
In data 17.09.2021, l'attore provveda a trascrivere la suddetta domanda giudiziale.
Poco dopo, in data 13.10.2021, l'attore veniva a conoscenza del fallimento della convenuta attraverso comunicazione PEC del curatore Dott. con la quale si Persona_1 dava atto che la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_1
Firenze in data 29.09.2021, con sentenza n. 147/2021.
All'udienza del 14.10.2021, il Giudice prendeva atto della sentenza di fallimento della società convenuta e dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. Con ricorso depositato in data 23.12.2021 e notificato il 10.2.2022, il riassumeva il Pt_1 giudizio nei confronti del fallimento dinanzi al giudice ordinario.
Il 6 maggio 2022, il si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto affermato dall'attore. In particolare, eccepiva l'improcedibilità della causa per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione e, soprattutto, in forza dell'art. 52, l. fall., alla luce del quale l'accertamento, non solo dei crediti, ma anche dei diritti reali, è soggetto al rito fallimentare di verifica del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall.
II. Il Tribunale di Firenze, all'udienza del 26 maggio 2022, con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c., così statuiva:
“a) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
b) condanna l'attore alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.627,00, oltre
[...] rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Il Tribunale, innanzitutto, evidenziava che ai sensi dell'art. 52 co. 2 l.fall., nella versione risultante dall'entrata in vigore del d.lgsl. n. 5/2006, tanto i crediti, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall., al fine di tutelare il principio della par condicio creditorum.
pagina 5 di 11 Il giudice di prime cure, inoltre, sottolineava che anche dall'art. 25 l.fall. - il quale ricomprende tra i compiti del giudice delegato anche quello di "procede[re] all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi" – si evince l'intenzione del legislatore di convogliare nella sede fallimentare tutte le domande dalle quali potrebbe scaturire una diminuzione del patrimonio del fallito e un conseguente potenziale indebito vantaggio per solo taluni dei creditori.
Per tali ragioni, il giudice di primo grado riteneva improcedibile la domanda dell'attore volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione su un bene immobile del fallito, in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta con domanda al giudice delegato in sede fallimentare e non riassunta nei confronti del curatore.
III. Con atto di citazione del 6 luglio 2022, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza per due motivi di appello:
1. “Errata applicazione norme di procedura civile (pagina 2 e 3)”;
2. “Inammissibilità documento 7 controparte”.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 03.04.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver dichiarato improcedibile la causa.
L'errore nel quale sarebbe incorso il giudice consiste nell'aver ritenuto che la causa dovesse essere svolta secondo il rito fallimentare e non con il rito ordinario. Sarebbe infatti
“riduttivo e superficiale accertare un diritto reale, quale il diritto di proprietà maturato per pagina 6 di 11 intervenuta usucapione, attraverso un procedimento che non contiene al proprio interno un contraddittorio fra le parti, che non attribuisce all'istante alcun poter istruttorio ma solo una mera rivendicazione” (v. p. 4 atto di citazione in appello).
E ancora, accertare il diritto reale in sede fallimentare sarebbe una palese “violazione dei diritti di difesa dell'appellante che non potrà chiedere l'ammissione della prova per testi nonché l'interrogatorio formale della controparte per dimostrare il maturato diritto di proprietà” (v. p. 4 atto di citazione in appell0).
L'appellante richiama la sentenza n. 12736/2021 della Suprema Corte, secondo la quale la verifica del passivo fallimentare, che vede come parte necessaria, non il fallito, ma la massa dei suoi creditori polarizzata nella persona del curatore, sarebbe un processo strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio di accertamento di compiuta usucapione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini che possono occorrere.
Insomma, ad avviso del in ambito fallimentare i suoi diritti sarebbero Pt_1 compromessi da un rito inidoneo a verificare quanto dallo stesso preteso.
2. Con il secondo e ultimo motivo di appello, il lamenta l'acquisizione del Pt_1 documento 7 di controparte, avvenuta all'udienza del 26.05.2022. Egli sostiene l'inammissibilità del detto documento in quanto la fase processuale non ne avrebbe permesso l'acquisizione ed altresì contesta la veridicità delle sottoscrizioni ivi apposte, infatti, le firme non apparterrebbero a Parte_1
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'appello risulta infondato, di conseguenza, deve essere confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'improcedibilità del processo, con assorbimento del secondo motivo di gravame.
3.1 Innanzitutto, occorre precisare che la normativa applicabile al caso di specie ratione temporis è la c.d. Legge Fallimentare R.D. n. 267/1942, così come modificata dal d.lgs. n.
5/2006 (il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, d.lgs. n. 14/2019, infatti, è entrato interamente in vigore solo nel luglio 2022).
In particolare, vengono in rilievo gli artt. 52 e 93 e ss. della Legge Fallimentare. Il primo
- chiaramente e in modo esplicito a seguito della riforma del 2006 – statuisce, al secondo comma, che “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o
pagina 7 di 11 immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”. Risulta dunque evidente, già dalla lettera della norma, che un diritto reale immobiliare (come quello oggetto di causa) debba essere accertato, nei confronti di un soggetto fallito, in sede fallimentare, dinanzi al giudice delegato.
Come sottolineato anche dal giudice di primo grado, infatti, dopo la sentenza dichiarativa del fallimento si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e, per l'effetto, tanto i crediti, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall. La legge impone, invero, la proposizione con ricorso al giudice delegato non solo delle domande volte all'accertamento di crediti, ma anche di quelle volte all'accertamento di diritti reali nei confronti del fallimento.
La volontà del legislatore di far confluire in un'unica sede (quella fallimentare dinanzi al giudice delegato) l'accertamento di tutto il patrimonio del fallito è stata resa ancor più evidente con la riforma del 2006, che ha inserito espressamente nell'art. 52 l.fall., accanto ai diritti di credito, l'espressione: “nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”.
Non solo. È necessario evidenziare altresì il disposto dell'art. 93 l.fall., il quale prevede che “La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo”. E nel caso in esame si è dinanzi ad una domanda di rivendicazione (per usucapione) di un bene immobile del fallito, che l'art. 93 l.fall. include proprio tra le domande di ammissione al passivo. Infine,
l'art. 25 l.fall. individua, tra i poteri del giudice delegato, quello di accertare i diritti reali vantati da terzi sul patrimonio del fallito. Da tutte queste norme si evince, pertanto, che la verifica del passivo fallimentare e la correlata verifica dell'intero patrimonio del fallito devono essere fatte nella sede speciale a ciò adibita dalla legge, ossia dinanzi al giudice delegato (e poi eventualmente in sede di opposizione allo stato passivo).
È da condividere, inoltre, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, laddove evidenzia che dal combinato disposto degli artt.51 e 52 della legge fallimentare può desumersi il c.d. “canone della universalità soggettiva”, comportante la soggezione dei creditori del fallito alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito (v. Cass. n. 322/2024).
pagina 8 di 11 3.2 Sulla critica dell'appellante circa l'inidoneità del procedimento fallimentare ad accertare un diritto reale immobiliare, si rileva che anche il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti (v. art. 94 l. fall.) e, ad ogni modo, è sempre ammessa l'opposizione allo stato passivo, procedimento in cui vi è una cognizione piena del giudice, con un contraddittorio pieno e con la possibilità di espletare tutti i mezzi istruttori ritenuti necessari all'accertamento.
Per di più, la giurisprudenza citata dall'appellante è, a ben vedere, inconferente. Nella richiamata sentenza n. 12736/2021 della Suprema Corte, infatti, il ricorrente, asserito creditore, aveva presentato, ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., istanza di rivendica di immobile del fallimento proprio dinanzi al giudice delegato ed aveva poi proposto opposizione ex artt.
98 e ss. l.fall., seguendo dunque il rito fallimentare e non è fatta alcuna questione circa la procedibilità o ammissibilità del procedimento. L'affermazione secondo cui “il procedimento di verifica fallimentare risulta in sé stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione” (v. p. 13 della motivazione in
Cass. n. 12736/2021) è un rilievo meramente incidentale, riferito ad un caso di specie difforme da quello in esame e, comunque, si tratta si un'affermazione isolata in giurisprudenza.
3.3 Come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende qui conformarsi, “ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass.19/08/2003, n. 12114; Cass.02/04/2004, n. 6502;
Cass.01/04/2005, n. 6918; Cass.18/05/2005, n. 10414). Questo principio generale trova ovviamente applicazione anche nella specifica ipotesi in cui, sebbene l'azione sia stata debitamente esperita con rito ordinario nei confronti della parte in bonis, sopravvenga la dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio. In tale ipotesi, all'esito dell'interruzione, il processo dovrà quindi essere riassunto nei confronti del curatore fallimentare dinanzi al giudice delegato, secondo il rito previsto dalla legge speciale, e non già dinanzi al giudice che aveva dichiarato l'interruzione. L'indebita proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza ma ad una questione di rito. Di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda (o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare (che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunale ordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità
o l'improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello pagina 9 di 11 previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (Cass. n. 322/2024; v. anche Cass. n. 2657/2019, Cass. n. 10414/2005 e Cass. n.
19718/2003).
Per tutte le ragioni sopraesposte, la domanda del volta ad ottenere Pt_1
l'accertamento dell'intervenuta usucapione sull'immobile del fallito, va considerata improcedibile, in quanto avrebbe dovuto essere riassunta dinanzi al giudice delegato.
Pertanto, anche assorbito il secondo motivo di gravame, la sentenza di primo grado qui impugnata deve essere confermata.
4. Fermo restando la statuizione di prime cure sulle spese di primo grado, occorre, da ultimo, liquidare le spese per il presente grado di giudizio.
Vista la nota spese del 3 giugno 2024, si applica il D.M. 55/2014 (come modificato dal
D.M. 147/2022), tutte le fasi tranne la n. 3 in concreto non svolta, parametri medi.
Il valore di causa va individuato in base all'art. 15 c.p.c.: pertanto, considerato che la rendita catastale dell'immobile preteso è di € 1.528,00 (doc. 2 allegato all'atto di citazione di primo grado), e che l'oggetto della causa riguarda la proprietà di esso, si ha un valore di €
(1.528,00 x 200=) 305.600,00.
Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2, € 7.298,00 fase 4, in tutto € 14.239,00, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1621/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, del 26.05.2022, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €
[...]
pagina 10 di 11 14.239,00, per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1264/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BARDI DAVID Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA – Fall. Controparte_1 P.IVA_1
n. 144/2021 del 07.10.2021) con il patrocinio dell'Avv. MIRANDA STEFANO VALERIO
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1621/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.05.2022
CONCLUSIONI
In data 3/04/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni altra contraria domanda, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
pagina 1 di 11 Nel merito, accertare e dichiarare che il ricorso in riassunzione relativo alla domanda di usucapione proposto dall'appellante nei confronti del Controparte_1 in sede ordinaria anziché in sede fallimentare è stato corretto;
[...]
Nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. è proprietario esclusivo per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Vanini 15/A
S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune Comune al Foglio 58, particella
274, sub 26, Cat. A/10, classe 4 per i motivi di cui in narrativa;
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge.
In via istruttoria, si chiede ammettere prova per testi nei confronti del Dott. Testimone_1 sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “D.C.V. che”:
1) il Sig. quantomeno dal mese di giugno dell'anno 2001 ha provveduto a Parte_1 pagare le spese relative all'immobile che possiede in Firenze alla Via Vanini n. 15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26,
Cat. A/10, classe 4, che per legge spetterebbero al proprietario dell'immobile quali le spese straordinarie (ad esempio la ristrutturazione delle facciate e del tetto) e talune delle spese ordinarie quali l'onorario dell'amministratore, l'assicurazione dello stabile.
2) dalla data sopra indicata per ogni questione condominiale relativa alla gestione delle parti comuni e la manutenzione delle stesse inerente l'immobile sopra descritto avete sempre avuto confronti con il Sig. e mai con il Sig. Parte_1 CP_2 Parte_2
e
[...] Controparte_1
3) il Sig. quantomeno dal mese di giugno dell'anno 2001 non ha corrisposto Parte_1 alcuna somma all'intestatario dell'immobile a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo.
3 bis) il Sig. quantomeno dal mese di giugno dell'anno 2001 ha omesso di Parte_1 corrispondere alcuna somma all'intestatario dell'immobile a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo.
4) il Sig. nell'arco di tempo dal mese di giugno dell'anno 2001 ad oggi ha Parte_1 provveduto ad effettuare lavori straordinari di manutenzione e ristrutturazione all'interno dell'immobile.
4 bis) la firma apposta sul documento che Vi si mostra (esibire doc.4) appartiene a Voi.
pagina 2 di 11 In via istruttoria, si chiede ammettere prova per testi nei confronti del Sig. Parte_3 sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “D.C.V. che”:
[...]
5) Il Sig. possiede dal 29.03.1988 ininterrottamente l'immobile posto in Parte_1
Firenze alla Via Vanini n. 15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto
Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26, Cat. A/10, classe 4.
6) Siete a conoscenza che il Sig. è proprietario dell'immobile sopra detto e si Pt_1 comporta come tale dal 29.03.1988.
7) Il Sig. dal 29.03.1988 ad oggi ha provveduto ad effettuare lavori Parte_1 straordinari di manutenzione e ristrutturazione all'interno dell'immobile.
In via istruttoria, si chiede ammettere interrogatorio formale nei confronti del legale rappresentante pro tempore della (P.IVA sue Controparte_1 P.IVA_1 seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “D.C.V. che”:
8) Il Sig. non Vi ha mai corrisposto somme tanto a titolo di locazione che a Parte_1 qualsiasi altro titolo per il possesso dell'immobile posto in Firenze alla Via Vanini n. 15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26, Cat. A/10, classe 4.
8 bis) Il Sig. ha omesso di corrispondervi somme tanto a titolo di locazione Parte_1 che a qualsiasi altro titolo per il possesso dell'immobile posto in Firenze alla Via Vanini n.
15/A piano S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella
274, sub 26, Cat. A/10, classe 4.
9) il Sig. possiede l'immobile dal 29.03.1988 e da tale termine ad oggi non ha mai Pt_1 corrisposto somme a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo anche nei confronti del
Sig. CP_2 Parte_4
9 bis) il Sig. possiede l'immobile dal 29.03.1988 e da tale termine ad oggi ha Pt_1 omesso di corrispondere somme a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo anche nei confronti del Sig. CP_2 Parte_4
10) il Sig. dal 29.03.1988 ha provveduto a corrispondere le spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
11) avete omesso di corrispondere le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
12) non avete mai corrisposto le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
pagina 3 di 11 13) il Sig. ha realizzato lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile senza Pt_1 chiederVi il permesso per la realizzazione.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico relativo al procedimento di primo grado”.
Per la parte appellata: “Il sottoscritto difensore, per il Controparte_1
si riporta integralmente alla comparsa di risposta depositata in data
[...]
21.9.2023.
Pertanto, per le ragioni ivi ampiamente esposte, chiede che sia rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà formulata dall'appellante, e che il Collegio, ritenendo la causa matura, la ponga in decisione.
A tal fine precisa le conclusioni come in comparsa di risposta e chiede termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
Qualora invece, in contestata ipotesi, la causa non sia ritenuta matura per la decisione, e si ritenga efficace il disconoscimento del contratto di comodato del 25.1.2010, si insiste nell'istanza di verificazione e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale di detto contratto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore.
Infine, nell'ipotesi contestata di ammissione delle prove testimoniali richieste dall'appellante, si chiede ammettersi a controprova la prova testimoniale del Sig.
[...]
(con domicilio in Spagna, Calle Antoni Jaume 2 Eivissa 07800) sui medesimi Testimone_2 capitoli”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con sentenza n. 1621/2022, pubblicata il 26.05.2022, il Tribunale di Firenze ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
condannando l'attore al pagamento delle spese Controparte_1 processuali.
Più nel dettaglio, conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1 con atto notificato in data 28.5.2021, affinché venisse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà, per maturata usucapione, dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Vanini 15/A
S1 identificato all'ufficio del catasto del predetto Comune al Foglio 58, particella 274, sub 26,
Cat. A/10, classe 4 (doc.2 – visura storica immobile Agenzia delle Entrate). Egli sosteneva che pagina 4 di 11 dal 29.03.1988 non aveva mai corrisposto alcuna somma a titolo di locazione ovvero a qualsiasi altro titolo a alla (precedenti titolari) né CP_2 Parte_2 all' L'attore sosteneva di aver sempre posseduto l'immobile Controparte_1 de quo senza interruzione temporale, in modo né violento né clandestino, comportandosi come il legittimo proprietario e pagando tanto le spese ordinarie che straordinarie per la conservazione e manutenzione del bene.
In data 17.09.2021, l'attore provveda a trascrivere la suddetta domanda giudiziale.
Poco dopo, in data 13.10.2021, l'attore veniva a conoscenza del fallimento della convenuta attraverso comunicazione PEC del curatore Dott. con la quale si Persona_1 dava atto che la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_1
Firenze in data 29.09.2021, con sentenza n. 147/2021.
All'udienza del 14.10.2021, il Giudice prendeva atto della sentenza di fallimento della società convenuta e dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. Con ricorso depositato in data 23.12.2021 e notificato il 10.2.2022, il riassumeva il Pt_1 giudizio nei confronti del fallimento dinanzi al giudice ordinario.
Il 6 maggio 2022, il si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto affermato dall'attore. In particolare, eccepiva l'improcedibilità della causa per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione e, soprattutto, in forza dell'art. 52, l. fall., alla luce del quale l'accertamento, non solo dei crediti, ma anche dei diritti reali, è soggetto al rito fallimentare di verifica del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall.
II. Il Tribunale di Firenze, all'udienza del 26 maggio 2022, con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c., così statuiva:
“a) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
b) condanna l'attore alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.627,00, oltre
[...] rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Il Tribunale, innanzitutto, evidenziava che ai sensi dell'art. 52 co. 2 l.fall., nella versione risultante dall'entrata in vigore del d.lgsl. n. 5/2006, tanto i crediti, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall., al fine di tutelare il principio della par condicio creditorum.
pagina 5 di 11 Il giudice di prime cure, inoltre, sottolineava che anche dall'art. 25 l.fall. - il quale ricomprende tra i compiti del giudice delegato anche quello di "procede[re] all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi" – si evince l'intenzione del legislatore di convogliare nella sede fallimentare tutte le domande dalle quali potrebbe scaturire una diminuzione del patrimonio del fallito e un conseguente potenziale indebito vantaggio per solo taluni dei creditori.
Per tali ragioni, il giudice di primo grado riteneva improcedibile la domanda dell'attore volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione su un bene immobile del fallito, in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta con domanda al giudice delegato in sede fallimentare e non riassunta nei confronti del curatore.
III. Con atto di citazione del 6 luglio 2022, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza per due motivi di appello:
1. “Errata applicazione norme di procedura civile (pagina 2 e 3)”;
2. “Inammissibilità documento 7 controparte”.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 03.04.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver dichiarato improcedibile la causa.
L'errore nel quale sarebbe incorso il giudice consiste nell'aver ritenuto che la causa dovesse essere svolta secondo il rito fallimentare e non con il rito ordinario. Sarebbe infatti
“riduttivo e superficiale accertare un diritto reale, quale il diritto di proprietà maturato per pagina 6 di 11 intervenuta usucapione, attraverso un procedimento che non contiene al proprio interno un contraddittorio fra le parti, che non attribuisce all'istante alcun poter istruttorio ma solo una mera rivendicazione” (v. p. 4 atto di citazione in appello).
E ancora, accertare il diritto reale in sede fallimentare sarebbe una palese “violazione dei diritti di difesa dell'appellante che non potrà chiedere l'ammissione della prova per testi nonché l'interrogatorio formale della controparte per dimostrare il maturato diritto di proprietà” (v. p. 4 atto di citazione in appell0).
L'appellante richiama la sentenza n. 12736/2021 della Suprema Corte, secondo la quale la verifica del passivo fallimentare, che vede come parte necessaria, non il fallito, ma la massa dei suoi creditori polarizzata nella persona del curatore, sarebbe un processo strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio di accertamento di compiuta usucapione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini che possono occorrere.
Insomma, ad avviso del in ambito fallimentare i suoi diritti sarebbero Pt_1 compromessi da un rito inidoneo a verificare quanto dallo stesso preteso.
2. Con il secondo e ultimo motivo di appello, il lamenta l'acquisizione del Pt_1 documento 7 di controparte, avvenuta all'udienza del 26.05.2022. Egli sostiene l'inammissibilità del detto documento in quanto la fase processuale non ne avrebbe permesso l'acquisizione ed altresì contesta la veridicità delle sottoscrizioni ivi apposte, infatti, le firme non apparterrebbero a Parte_1
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'appello risulta infondato, di conseguenza, deve essere confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'improcedibilità del processo, con assorbimento del secondo motivo di gravame.
3.1 Innanzitutto, occorre precisare che la normativa applicabile al caso di specie ratione temporis è la c.d. Legge Fallimentare R.D. n. 267/1942, così come modificata dal d.lgs. n.
5/2006 (il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, d.lgs. n. 14/2019, infatti, è entrato interamente in vigore solo nel luglio 2022).
In particolare, vengono in rilievo gli artt. 52 e 93 e ss. della Legge Fallimentare. Il primo
- chiaramente e in modo esplicito a seguito della riforma del 2006 – statuisce, al secondo comma, che “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o
pagina 7 di 11 immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”. Risulta dunque evidente, già dalla lettera della norma, che un diritto reale immobiliare (come quello oggetto di causa) debba essere accertato, nei confronti di un soggetto fallito, in sede fallimentare, dinanzi al giudice delegato.
Come sottolineato anche dal giudice di primo grado, infatti, dopo la sentenza dichiarativa del fallimento si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e, per l'effetto, tanto i crediti, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall. La legge impone, invero, la proposizione con ricorso al giudice delegato non solo delle domande volte all'accertamento di crediti, ma anche di quelle volte all'accertamento di diritti reali nei confronti del fallimento.
La volontà del legislatore di far confluire in un'unica sede (quella fallimentare dinanzi al giudice delegato) l'accertamento di tutto il patrimonio del fallito è stata resa ancor più evidente con la riforma del 2006, che ha inserito espressamente nell'art. 52 l.fall., accanto ai diritti di credito, l'espressione: “nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”.
Non solo. È necessario evidenziare altresì il disposto dell'art. 93 l.fall., il quale prevede che “La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo”. E nel caso in esame si è dinanzi ad una domanda di rivendicazione (per usucapione) di un bene immobile del fallito, che l'art. 93 l.fall. include proprio tra le domande di ammissione al passivo. Infine,
l'art. 25 l.fall. individua, tra i poteri del giudice delegato, quello di accertare i diritti reali vantati da terzi sul patrimonio del fallito. Da tutte queste norme si evince, pertanto, che la verifica del passivo fallimentare e la correlata verifica dell'intero patrimonio del fallito devono essere fatte nella sede speciale a ciò adibita dalla legge, ossia dinanzi al giudice delegato (e poi eventualmente in sede di opposizione allo stato passivo).
È da condividere, inoltre, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, laddove evidenzia che dal combinato disposto degli artt.51 e 52 della legge fallimentare può desumersi il c.d. “canone della universalità soggettiva”, comportante la soggezione dei creditori del fallito alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito (v. Cass. n. 322/2024).
pagina 8 di 11 3.2 Sulla critica dell'appellante circa l'inidoneità del procedimento fallimentare ad accertare un diritto reale immobiliare, si rileva che anche il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti (v. art. 94 l. fall.) e, ad ogni modo, è sempre ammessa l'opposizione allo stato passivo, procedimento in cui vi è una cognizione piena del giudice, con un contraddittorio pieno e con la possibilità di espletare tutti i mezzi istruttori ritenuti necessari all'accertamento.
Per di più, la giurisprudenza citata dall'appellante è, a ben vedere, inconferente. Nella richiamata sentenza n. 12736/2021 della Suprema Corte, infatti, il ricorrente, asserito creditore, aveva presentato, ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., istanza di rivendica di immobile del fallimento proprio dinanzi al giudice delegato ed aveva poi proposto opposizione ex artt.
98 e ss. l.fall., seguendo dunque il rito fallimentare e non è fatta alcuna questione circa la procedibilità o ammissibilità del procedimento. L'affermazione secondo cui “il procedimento di verifica fallimentare risulta in sé stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione” (v. p. 13 della motivazione in
Cass. n. 12736/2021) è un rilievo meramente incidentale, riferito ad un caso di specie difforme da quello in esame e, comunque, si tratta si un'affermazione isolata in giurisprudenza.
3.3 Come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende qui conformarsi, “ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass.19/08/2003, n. 12114; Cass.02/04/2004, n. 6502;
Cass.01/04/2005, n. 6918; Cass.18/05/2005, n. 10414). Questo principio generale trova ovviamente applicazione anche nella specifica ipotesi in cui, sebbene l'azione sia stata debitamente esperita con rito ordinario nei confronti della parte in bonis, sopravvenga la dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio. In tale ipotesi, all'esito dell'interruzione, il processo dovrà quindi essere riassunto nei confronti del curatore fallimentare dinanzi al giudice delegato, secondo il rito previsto dalla legge speciale, e non già dinanzi al giudice che aveva dichiarato l'interruzione. L'indebita proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza ma ad una questione di rito. Di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda (o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare (che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunale ordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità
o l'improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello pagina 9 di 11 previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (Cass. n. 322/2024; v. anche Cass. n. 2657/2019, Cass. n. 10414/2005 e Cass. n.
19718/2003).
Per tutte le ragioni sopraesposte, la domanda del volta ad ottenere Pt_1
l'accertamento dell'intervenuta usucapione sull'immobile del fallito, va considerata improcedibile, in quanto avrebbe dovuto essere riassunta dinanzi al giudice delegato.
Pertanto, anche assorbito il secondo motivo di gravame, la sentenza di primo grado qui impugnata deve essere confermata.
4. Fermo restando la statuizione di prime cure sulle spese di primo grado, occorre, da ultimo, liquidare le spese per il presente grado di giudizio.
Vista la nota spese del 3 giugno 2024, si applica il D.M. 55/2014 (come modificato dal
D.M. 147/2022), tutte le fasi tranne la n. 3 in concreto non svolta, parametri medi.
Il valore di causa va individuato in base all'art. 15 c.p.c.: pertanto, considerato che la rendita catastale dell'immobile preteso è di € 1.528,00 (doc. 2 allegato all'atto di citazione di primo grado), e che l'oggetto della causa riguarda la proprietà di esso, si ha un valore di €
(1.528,00 x 200=) 305.600,00.
Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2, € 7.298,00 fase 4, in tutto € 14.239,00, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1621/2022 del Parte_1
Tribunale di Firenze, del 26.05.2022, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €
[...]
pagina 10 di 11 14.239,00, per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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