TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 8332/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8332/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pt dott. , rappresentata e difeso dall' Avv. Vincenzo FIORILLO Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
Salerno alla Via Santi Martiri n. 31 attrice-opponente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ) CP_2 C.F._3 convenuti-opposti/contumaci OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 19.10.2021, la
[...] ha interposto opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di Parte_1
€ 17.442,76, notificatole da e in data 13.10.2021. Controparte_1 CP_2
Premetteva l'opponente che detta intimazione traeva scaturigine dalla sentenza recante n. 65/2020 del Tribunale di Salerno che, nel definire i giudizi riuniti e rubricati ai n.ri R.G. 8264/2008 e 8993/2008, alla lettera sub b) così provvedeva: “previa compensazione di un terzo delle spese processuali riferite all'attività professionale svolta nell'interesse degli stessi e Controparte_1
dal loro difensore, condanna la in persona del legale rappresentante “pro CP_2 Parte_1 tempore”, al pagamento dell'intero complesso liquidato al C.T.U. ing. con separato decreto, Persona_1 nonché alla refusione – in favore dei citati coniugi – dei residui due terzi delle medesime spese processuali, due terzi liquidati in euro 357,87 per esborsi ed in euro 10.744 per compenso , oltre il rimborso forfettario pari al 15% dello stesso compenso, nonché l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge”. Eccepiva l'opponente la parziale nullità dell'atto impugnato e la non debenza della voce riferita agli anticipi pagati al CTU, giacché non contemplata nel dispositivo del titolo in parola. Concludeva, quindi, testualmente: “1) in via preliminare sospendere l'esecutività del titolo con riferimento alla somma indicata in narrativa;
2) nel merito dichiarare comunque la parziale nullità del precetto impugnato per le ragioni indicate in narrativa;
3) in ogni caso condannare la parte opposta al pagamento delle spese, anche generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate”. 1.1 Parte opposta ometteva di costituirsi, nonostante ritualmente citata a comparire attraverso comunicazione pec del 19.10.2021, di talché il G.I. precedente titolare del ruolo istruttorio ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 17.03.2022. 1.2 Con comparsa conclusionale versata in atti in data 05.05.2025, parte opponente ribadiva quanto già riportato nelle note predisposte per l'udienza del 26.03.2025, ovvero che la Corte di Appello di Salerno aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado in virtù della quale gli opposti avevano notificato il precetto oggetto del presente giudizio, instando per la declaratoria di nullità del precetto de quo, vinte le spese con distrazione al procuratore antistatario.
1.3 Il giudizio perveniva all'udienza del 17.05.2025, celebrata ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Tanto premesso in punto di fatto, va osservato, in via preliminare, come la caducazione del titolo giudiziale, che avvenga nel corso del giudizio di opposizione al precetto che quel titolo sottende, determini la cessazione della materia del contendere: per cui, in apertura, si deve stimare come inaccoglibili le conclusioni formulate da parte opponente, la quale ha instato per l'accertamento della nullità dell'opposto atto. Ed infatti, costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esiga l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. Tale regola generale - abitualmente sintetizzata col brocardo nulla executio sine título - è stata affermata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Il problema della caducazione del titolo esecutivo verificatasi nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione è cogente ove il titolo sia per sua stessa natura soggetto a venir meno a seguito di successive vicende maturatesi nell'ambito del processo di cognizione, come nel caso di specie, ove è stata azionata una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c. A dimostrazione di quanto sia decisiva la permanenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per l'intera durata del processo di esecuzione, va rilevato che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza, d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789). Sulla questione relativa alla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha assunto posizioni interpretative differenti per quanto concerne la decisione da adottare e la regolamentazione delle spese di lite. Secondo un primo orientamento, se il titolo esecutivo viene caducato, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare cessata la materia del contendere;
in tal caso, però, l'opposizione è da ritenere fondata, col risultato che il debitore opponente non può essere condannato al pagamento delle relative spese, risultando altrimenti violato il principio secondo cui queste non possono essere poste a carico della parte (sia pure virtualmente) vittoriosa (in tal senso v. le sentenze 25 maggio 2009, n. 12089, 13 marzo 2012, n. 3977, e 11 giugno 2014, n. 13249, nonché l'ordinanza 6 settembre 2017, n. 20868). Con la sentenza n. 3977 del 2012, in particolare, la Suprema Corte ha osservato che la fondatezza - o, viceversa, l'infondatezza - dei motivi proposti dall'opponente nel giudizio di opposizione all'esecuzione diventano irrilevanti «posto che, per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo in questione, i suddetti motivi risultano superati e, in definitiva, assorbiti». In altri termini, quali che fossero le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, «quel titolo era stato rimosso con efficacia ex tunc dalla realtà giuridica, sicché l'opposizione risultava fondata». Cionondimeno, tali pronunce non si esimono dal rilevare, in ogni caso, come la circostanza che creditore che avvii l'esecuzione forzata sulla base di un titolo soggetto a caducità intrinseca lo faccia «a suo rischio e pericolo», perché sa che quel titolo potrebbe venire meno in seguito. Secondo un'altra posizione, formatasi specialmente in seno alla sezione Terza Civile della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sentenze n. 30857 e n. 31955 del 2018, nonché l'ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1005.), alla declaratoria di cessazione della materia del contendere non debba accompagnarsi sic et simpliciter una statuizione di condanna del creditore intimante, non potendosi ritenere suffragata la tesi che ritiene ex se fondata l'opposizione all'esecuzione. In particolare, viene evidenziato come il giudizio di opposizione all'esecuzione si regga sul principio della domanda, e quindi sui motivi in base ai quali l'opposizione viene promossa. Si badi che la circostanza che il titolo esecutivo venga ad essere caducato in corso di causa per motivi ultronei e autonomi rispetto a quelli per cui è proposta l'azione, non determina la automatica fondatezza della stessa. Precipitato logico di tali considerazioni è che la liquidazione delle spese del giudizio non possa effettuarsi automaticamente in favore dell'opponente, in quanto deve trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale. Da ultimo, al fine di dirimere definitivamente tale contrasto interpretativo sugli effetti della caducazione del titolo giudiziale nel corso dell'opposizione all'esecuzione, specialmente con riguardo al profilo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, sono intervenute le Sezioni Unite, con decisione n. 25478/2021, che hanno inteso privilegiare gli esiti della posizione emersa in seno alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. Il Supremo Consesso ha condiviso l'assunto per cui il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti, sicché anche la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per un fatto esterno al giudizio non potrebbe giustificare l'accoglimento della domanda sulla scorta di motivi di doglianza diversi da quelli effettivamente proposti. Inoltre, ha rilevato come far discendere dalla caducazione del titolo, una regolamentazione delle spese giudiziali in favore del debitore potrebbe determinare un incremento di opposizioni strumentali, proposte solo al fine di lucrare il recupero delle spese di lite. Infine, la Corte ha evidenziato come sia significativo che “liquidare le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata. Senza contare che quel criterio è quello normalmente assunto quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (in tal senso v. la citata sentenza n. 6016 del 2017)” (cfr. Cass. SU 25478/2021). Pertanto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione» (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 03322 del 13.07.2021). Venendo ora al caso all'attenzione del Tribunale, mette conto scrutinare le doglianze articolate dalla parte opponente (unica costituita nel presente giudizio) nei propri scritti defensionali, onde stabilire virtualmente la soccombenza processuale ed addivenire all'imputazione delle spese di causa. Ebbene, è consentito, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., lamentare il solo ammontare del credito per cui si procede, dedurre, cioè, che la somma precettata è superiore a quella indicata nel titolo esecutivo: configura opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza - originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (cfr., ad esempio, Cass. 5 maggio 2009, n. 10295; Cass. 10 marzo 1998, n. 2638, nonché Cass. 25 settembre 2000, n. 12664, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 10/03/2010 n° 5797). In ogni caso l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II. Ed invero la Suprema Corte (cfr. la Cass. n. 8096/2022), richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo. Ancora, l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente. Nel caso di specie, il precetto opposto non poteva dirsi nullo laddove intimante un errato importo come dovuto. Peraltro, la opponente ha fondato le proprie difese sull'assunto che il titolo riformato nulla avesse “stabilito con riferimento ad ipotetici anticipi pagati al CTU”, deducendo che detti
“anticipi” non rientrassero nel compenso globalmente recato. Ed infatti, la statuizione de qua si riferisce globalmente “al pagamento dell'intero compenso pagato al CTU ing. con separato decreto”, come tale ictu oculi comprensivo degli eventuali Persona_1 acconti, imputati come interamente dovuti (nel globale compenso) dalla società opponente che, tra l'altro, non ne ha neppure provato il pregresso pagamento. Dunque, allorquando i precettanti (nel corpo del precetto) richiedono l'anticipo, intendono riferirsi alla circostanza di aver corrisposto parte del compenso al CTU in luogo dell'odierna opponente, a tanto tenuta in forza della successiva condanna, richiedendo in buona sostanza la retrocessione di importo comunque riconducibile alle somme per cui vi è stata condanna nella sentenza riformata. Peraltro, anche qualora fosse stata effettivamente dovuta una somma minore rispetto a quella intimata, si sarebbe determinata al più la necessità di una rimodulazione dell'importo intimato. Infine, per mera completezza, avuto conto della sentenza di appello versata in atti, è d'uopo evidenziare che ai fini dell'odierna cognizione a nulla rileva che le spese di CTU siano state, in sede di gravame, poste poi interamente a carico degli appellati-odierni opposti, dovendo il giudice dell'opposizione valutare le sole ragioni proposte al momento dell'opposizione, cui resta vincolato ai fini della decisione, a mente dell'insegnamento delle Sezioni Unite sopra riportato (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, n.25478). Per tutto quanto innanzi esposto, la domanda attorea avrebbe trovato, quindi, reiezione. La mancata costituzione della parte “virtualmente” vittoriosa rende superflua la statuizione in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Salerno, lì 13.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8332/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pt dott. , rappresentata e difeso dall' Avv. Vincenzo FIORILLO Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._1
Salerno alla Via Santi Martiri n. 31 attrice-opponente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. ) CP_2 C.F._3 convenuti-opposti/contumaci OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 19.10.2021, la
[...] ha interposto opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di Parte_1
€ 17.442,76, notificatole da e in data 13.10.2021. Controparte_1 CP_2
Premetteva l'opponente che detta intimazione traeva scaturigine dalla sentenza recante n. 65/2020 del Tribunale di Salerno che, nel definire i giudizi riuniti e rubricati ai n.ri R.G. 8264/2008 e 8993/2008, alla lettera sub b) così provvedeva: “previa compensazione di un terzo delle spese processuali riferite all'attività professionale svolta nell'interesse degli stessi e Controparte_1
dal loro difensore, condanna la in persona del legale rappresentante “pro CP_2 Parte_1 tempore”, al pagamento dell'intero complesso liquidato al C.T.U. ing. con separato decreto, Persona_1 nonché alla refusione – in favore dei citati coniugi – dei residui due terzi delle medesime spese processuali, due terzi liquidati in euro 357,87 per esborsi ed in euro 10.744 per compenso , oltre il rimborso forfettario pari al 15% dello stesso compenso, nonché l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge”. Eccepiva l'opponente la parziale nullità dell'atto impugnato e la non debenza della voce riferita agli anticipi pagati al CTU, giacché non contemplata nel dispositivo del titolo in parola. Concludeva, quindi, testualmente: “1) in via preliminare sospendere l'esecutività del titolo con riferimento alla somma indicata in narrativa;
2) nel merito dichiarare comunque la parziale nullità del precetto impugnato per le ragioni indicate in narrativa;
3) in ogni caso condannare la parte opposta al pagamento delle spese, anche generali, da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate”. 1.1 Parte opposta ometteva di costituirsi, nonostante ritualmente citata a comparire attraverso comunicazione pec del 19.10.2021, di talché il G.I. precedente titolare del ruolo istruttorio ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 17.03.2022. 1.2 Con comparsa conclusionale versata in atti in data 05.05.2025, parte opponente ribadiva quanto già riportato nelle note predisposte per l'udienza del 26.03.2025, ovvero che la Corte di Appello di Salerno aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado in virtù della quale gli opposti avevano notificato il precetto oggetto del presente giudizio, instando per la declaratoria di nullità del precetto de quo, vinte le spese con distrazione al procuratore antistatario.
1.3 Il giudizio perveniva all'udienza del 17.05.2025, celebrata ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Tanto premesso in punto di fatto, va osservato, in via preliminare, come la caducazione del titolo giudiziale, che avvenga nel corso del giudizio di opposizione al precetto che quel titolo sottende, determini la cessazione della materia del contendere: per cui, in apertura, si deve stimare come inaccoglibili le conclusioni formulate da parte opponente, la quale ha instato per l'accertamento della nullità dell'opposto atto. Ed infatti, costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esiga l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata. Tale regola generale - abitualmente sintetizzata col brocardo nulla executio sine título - è stata affermata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Il problema della caducazione del titolo esecutivo verificatasi nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione è cogente ove il titolo sia per sua stessa natura soggetto a venir meno a seguito di successive vicende maturatesi nell'ambito del processo di cognizione, come nel caso di specie, ove è stata azionata una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c. A dimostrazione di quanto sia decisiva la permanenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per l'intera durata del processo di esecuzione, va rilevato che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza, d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789). Sulla questione relativa alla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha assunto posizioni interpretative differenti per quanto concerne la decisione da adottare e la regolamentazione delle spese di lite. Secondo un primo orientamento, se il titolo esecutivo viene caducato, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare cessata la materia del contendere;
in tal caso, però, l'opposizione è da ritenere fondata, col risultato che il debitore opponente non può essere condannato al pagamento delle relative spese, risultando altrimenti violato il principio secondo cui queste non possono essere poste a carico della parte (sia pure virtualmente) vittoriosa (in tal senso v. le sentenze 25 maggio 2009, n. 12089, 13 marzo 2012, n. 3977, e 11 giugno 2014, n. 13249, nonché l'ordinanza 6 settembre 2017, n. 20868). Con la sentenza n. 3977 del 2012, in particolare, la Suprema Corte ha osservato che la fondatezza - o, viceversa, l'infondatezza - dei motivi proposti dall'opponente nel giudizio di opposizione all'esecuzione diventano irrilevanti «posto che, per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo in questione, i suddetti motivi risultano superati e, in definitiva, assorbiti». In altri termini, quali che fossero le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, «quel titolo era stato rimosso con efficacia ex tunc dalla realtà giuridica, sicché l'opposizione risultava fondata». Cionondimeno, tali pronunce non si esimono dal rilevare, in ogni caso, come la circostanza che creditore che avvii l'esecuzione forzata sulla base di un titolo soggetto a caducità intrinseca lo faccia «a suo rischio e pericolo», perché sa che quel titolo potrebbe venire meno in seguito. Secondo un'altra posizione, formatasi specialmente in seno alla sezione Terza Civile della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sentenze n. 30857 e n. 31955 del 2018, nonché l'ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1005.), alla declaratoria di cessazione della materia del contendere non debba accompagnarsi sic et simpliciter una statuizione di condanna del creditore intimante, non potendosi ritenere suffragata la tesi che ritiene ex se fondata l'opposizione all'esecuzione. In particolare, viene evidenziato come il giudizio di opposizione all'esecuzione si regga sul principio della domanda, e quindi sui motivi in base ai quali l'opposizione viene promossa. Si badi che la circostanza che il titolo esecutivo venga ad essere caducato in corso di causa per motivi ultronei e autonomi rispetto a quelli per cui è proposta l'azione, non determina la automatica fondatezza della stessa. Precipitato logico di tali considerazioni è che la liquidazione delle spese del giudizio non possa effettuarsi automaticamente in favore dell'opponente, in quanto deve trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale. Da ultimo, al fine di dirimere definitivamente tale contrasto interpretativo sugli effetti della caducazione del titolo giudiziale nel corso dell'opposizione all'esecuzione, specialmente con riguardo al profilo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, sono intervenute le Sezioni Unite, con decisione n. 25478/2021, che hanno inteso privilegiare gli esiti della posizione emersa in seno alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. Il Supremo Consesso ha condiviso l'assunto per cui il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti, sicché anche la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per un fatto esterno al giudizio non potrebbe giustificare l'accoglimento della domanda sulla scorta di motivi di doglianza diversi da quelli effettivamente proposti. Inoltre, ha rilevato come far discendere dalla caducazione del titolo, una regolamentazione delle spese giudiziali in favore del debitore potrebbe determinare un incremento di opposizioni strumentali, proposte solo al fine di lucrare il recupero delle spese di lite. Infine, la Corte ha evidenziato come sia significativo che “liquidare le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata. Senza contare che quel criterio è quello normalmente assunto quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (in tal senso v. la citata sentenza n. 6016 del 2017)” (cfr. Cass. SU 25478/2021). Pertanto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione» (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 03322 del 13.07.2021). Venendo ora al caso all'attenzione del Tribunale, mette conto scrutinare le doglianze articolate dalla parte opponente (unica costituita nel presente giudizio) nei propri scritti defensionali, onde stabilire virtualmente la soccombenza processuale ed addivenire all'imputazione delle spese di causa. Ebbene, è consentito, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., lamentare il solo ammontare del credito per cui si procede, dedurre, cioè, che la somma precettata è superiore a quella indicata nel titolo esecutivo: configura opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza - originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (cfr., ad esempio, Cass. 5 maggio 2009, n. 10295; Cass. 10 marzo 1998, n. 2638, nonché Cass. 25 settembre 2000, n. 12664, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 10/03/2010 n° 5797). In ogni caso l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II. Ed invero la Suprema Corte (cfr. la Cass. n. 8096/2022), richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo. Ancora, l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente. Nel caso di specie, il precetto opposto non poteva dirsi nullo laddove intimante un errato importo come dovuto. Peraltro, la opponente ha fondato le proprie difese sull'assunto che il titolo riformato nulla avesse “stabilito con riferimento ad ipotetici anticipi pagati al CTU”, deducendo che detti
“anticipi” non rientrassero nel compenso globalmente recato. Ed infatti, la statuizione de qua si riferisce globalmente “al pagamento dell'intero compenso pagato al CTU ing. con separato decreto”, come tale ictu oculi comprensivo degli eventuali Persona_1 acconti, imputati come interamente dovuti (nel globale compenso) dalla società opponente che, tra l'altro, non ne ha neppure provato il pregresso pagamento. Dunque, allorquando i precettanti (nel corpo del precetto) richiedono l'anticipo, intendono riferirsi alla circostanza di aver corrisposto parte del compenso al CTU in luogo dell'odierna opponente, a tanto tenuta in forza della successiva condanna, richiedendo in buona sostanza la retrocessione di importo comunque riconducibile alle somme per cui vi è stata condanna nella sentenza riformata. Peraltro, anche qualora fosse stata effettivamente dovuta una somma minore rispetto a quella intimata, si sarebbe determinata al più la necessità di una rimodulazione dell'importo intimato. Infine, per mera completezza, avuto conto della sentenza di appello versata in atti, è d'uopo evidenziare che ai fini dell'odierna cognizione a nulla rileva che le spese di CTU siano state, in sede di gravame, poste poi interamente a carico degli appellati-odierni opposti, dovendo il giudice dell'opposizione valutare le sole ragioni proposte al momento dell'opposizione, cui resta vincolato ai fini della decisione, a mente dell'insegnamento delle Sezioni Unite sopra riportato (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, n.25478). Per tutto quanto innanzi esposto, la domanda attorea avrebbe trovato, quindi, reiezione. La mancata costituzione della parte “virtualmente” vittoriosa rende superflua la statuizione in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Salerno, lì 13.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO