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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 304/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.05.2023 da
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliate presso gli avv.ti Enrico Cornelio, Claudia Cornelio, Carlo
Enrico Cornelio e Livia Cornelio che le rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Pietro CP_1
Scianna e Giuliana Caira che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
e elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea CP_2
Cesare che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-terza chiamata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 252/23 del Tribunale di Venezia
In punto: risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 22.05.2025
Conclusioni per parte appellante: “in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi la domanda di primo grado con vittoria di spese per i due gradi.”
Conclusioni per parte appellata: “(i) nel merito: respingere l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
(ii) in via incidentale condizionata: nella denegata ipotesi in cui la Corte accogliesse l'appello avversario, condannare la a CP_2
manlevare e tenere indenne la a corrisponderle CP_1
quanto quest'ultima dovesse eventualmente pagare alle appellanti nonché a restituirle l'importo corrisposto dalla a CP_1
titolo di spese legali in forza della sentenza di I grado;
(iii) in ogni caso, con condanna delle appellanti al pagamento dei compensi e delle spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% sui compensi e oltre a IVA e CPA come per legge”
Conclusioni per la terza chiamata: “IN VIA PRELIMINARE:
− dichiararsi la inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 434 e 348 bis c.p.c. con ogni conseguente provvedimento ex art. 436 bis c.p.c..
NEL MERITO:
− respingersi l'appello perché infondato
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
− nella denegata ipotesi di ritenuto accoglimento del gravame, respingersi – in ogni caso – ogni domanda formulata nei confronti di per i motivi di cui in narrativa. CP_2
IN OGNI CASO:
− con rifusione delle spese e competenze legali del presente grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19.05.2023, le sig.re
[...]
e , rispettivamente figlia e moglie del sig. Parte_1 Parte_2
, deceduto il 27.04.2020, hanno impugnato la Persona_1
sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda volta ad accertare l'eziologia professionale della patologia che aveva condotto al decesso il loro congiunto e ad ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis biologico, terminale e da perdita dell'aspettativa di vita.
Il Giudice di prime cure, all'esito di approfondita istruttoria, ha ritenuto che non fosse dimostrata l'esposizione professionale ad amianto e, conseguentemente anche il nesso di causa tra tale esposizione e il tumore polmonare contratto dal de cuius. Parimenti, sulla base delle risultanze della CTU svolta, ha escluso che l'eventuale esposizione a vapori di acido solforico potesse essere correlata all'insorgenza di tale patologia.
Le originarie ricorrenti propongono appello sulla base di due motivi:
a) Con il primo censurano la sentenza per aver ritenuto insussistente la presenza di amianto nell'ambiente di lavoro pur a fronte di dichiarazioni testimoniali di segno contrario e dell'accertamento della natura professionale della patologia da parte dell' CP_3
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
b) Con il secondo si dolgono del fatto che il fascicolo delle indagini svolte dall sia stato acquisito dopo il deposito CP_3
della CTU, con conseguente impossibilità per l'ausiliario di prenderlo in considerazione ai fini delle successive valutazioni in merito alla sussistenza dell'eziologia professionale.
Si è costituita in giudizio la società eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e sostenendo, nel merito, l'accuratezza delle valutazioni svolte nella sentenza di primo grado con riferimento alle emergenze istruttorie, da cui non sarebbe emersa prova dell'esposizione all'amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa del de cuius. Ribadisce anche come fossero dimostrati l'utilizzo da parte dei lavoratori di appositi d.p.i. e l'impiego di impianti di aspirazione dell'aria. Rileva che le valutazioni svolte dall' come CP_3
si ricava dalla lettura degli atti acquisiti, sarebbero basate su mere presunzioni, sulle dichiarazioni dell'interessato e su un giudizio di tipo ipotetico e di mera verosimiglianza in relazione all'esposizione professionale a sostanze nocive, peraltro prendendo in considerazione anche pregresse attività lavorative. Ha, inoltre, formulato – per l'ipotesi di accoglimento dell'appello – un appello incidentale condizionato in relazione alla statuizione di primo grado ove si afferma che la polizza non sarebbe operante in relazione alla richiesta risarcitoria azionata in giudizio.
Si è costituita, altresì, la compagnia di assicurazione sostenendo l'inammissibilità dell'appello e la sua manifesta infondatezza. Nega, in ogni caso, l'operatività nel caso di specie della polizza invocata dalla società assicurata.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 22.05.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. VI – 3, n. 13535 del
30/05/2018). Nel ricorso in appello, sia pur dopo aver riportato il testo integrale della sentenza di primo grado, vengono individuate le ragioni poste a base della sentenza gravata che si intendono censurare e vengono esposti i motivi a sostegno della critica avanzata.
1.1 – Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
2 – Con il primo motivo d'appello si sostiene che il giudice di prime cure avrebbe fatto mal governo delle emergenze istruttorie, atteso che le dichiarazioni testimoniali avrebbero offerto prova della presenza di amianto nell'ambiente lavorativo.
2.1 – In realtà, solo il teste ha (genericamente) riferito della Tes_1
presenza di amianto in azienda: “non sono in grado di riferire sulla presenza di amianto. Di sicuro ce n'era. Ma non so dire in quale percentuale. Ricordo di aver visto che facevano i rilievi e anche che
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
portavano via amianto. Posso dire di aver visto un pacco di amianto che poi è stato portato via lungo circa 3 mt e alto 1 mt. Ho anche visto la ditta che prima copriva con una vernice la parte che poi ha portato via. Copriva con la vernice apposita per evitare che si disperdessero fibre nell'aria. Ho chiesto cosa fosse e mi hanno detto che era amianto. Si trattava del 2001”. Il teste si è limitato a riferire di aver visto portar via un pacco di materiale d'amianto ma non ha saputo fornire indicazioni né sul luogo o sui luoghi in cui fosse stato presente, né su lavorazioni che potessero esporre i lavoratori (e, in particolare, il
) a rischi di inalazione di particelle di amianto, né ha Parte_1
affermato che in azienda vi fossero polveri aerodisperse di amianto.
Gli altri testi non hanno reso dichiarazioni in grado di confermare una possibile esposizione del de cuius all'amianto; anzi, hanno offerto indicazioni di segno contrario.
Il teste : “Non c'è mai stato amianto, nemmeno nel 1979 Tes_2
quando è arrivato . ADR: confermo che c'erano 2 forni uno Parte_1
di riduzione e uno di essicamento che si trovavano nel capannone successivo alla sala celle. C'era sala celle, centrifuga e successivamente questi due forni. In questi forni non c'era amianto.
ha lavorato anche su questi forni”. Il teste : “nel Parte_1 Tes_3
1990 quando sono arrivato io non era presente amianto nei forni fusori di Marghera. All'epoca non si usava più. Non aveva nemmeno senso tecnicamente usarlo. L'amianto veniva utilizzato per fare delle intercapedini, come isolante, ma già nel 1990 era abbondantemente superato da altri materiali. ADR: non sono in grado di riferire se prima del 1990 si fosse utilizzato amianto nei forni fusori presenti a
Marghera ADR: non sono in grado di riferire se Persona_1
sia stato addetto a forni di fusione. (...) ADR: 1, confermo che nello stabilimento di Marghera e nel capannone dove c'era il reparto di
~ 6 ~ Corte d'Appello di
[...]
c'erano sistemi di abbattimento delle polveri e [..] sistemi di CP_4
areazione”. Il medesimo teste ha poi solo ipotizzato che prima del
1990 fossero stati utilizzati in azienda grembiuli e guanti di amianto
(comunque non dagli addetti all'elettrolisi) ma non ha riferito nulla in merito al loro utilizzo da parte del : “ADR: i grembiuli Parte_1
vengono utilizzati solo da chi si deve difendere da schizzi di metallo fuso e quindi dagli addetti ai forni. Non credo venissero utilizzati nel reparto elettrolisi perché non mi pare che ve ne fosse la necessità. Da quando sono arrivato io in azienda questi grembiuli erano in tela alluminizzata. E' vero che un tempo questi grembiuli erano in amianto però di certo nel 1990 quando sono arrivato io non c'erano già più. ADR: per quanto riguarda i guanti quello che posso dire è che sicuramente gli addetti ai forni utilizzavano guanti alluminizzati e anche le ghette. […] Nel reparto di elettrolisi non so dire che tipo di guanti usassero ma credo non vi fosse la necessità di particolari guanti se non quelli contro le abrasioni, in pelle. Non credo ci sia mai stata la necessità di guanti in amianto nel reparto di elettrolisi perché non aveva senso”. Il teste (assunto nel 1984): “Il de cuius Tes_4
era addetto al reparto elettrolisi e a volte veniva anche al reparto imballo. […] ADR: lavorava anche al forno di riduzione Parte_1
quando servava, ciò accadeva quando serviva caricare la tramoggia per il forno oppure anche per fare le pulizie dell'area attorno al forno
o delle passerelle che passavano sopra. ADR: non sono in grado di dire se nel reparto elettrolisi ci fosse amianto. Io conosco l'amianto sottoforma di eternit. ADR: che io sappia non c'era eternit nel reparto di elettrolisi. Avevamo un solaio. […] ADR: nel reparto elettrolisi
c'erano 5 aspiratori che comunicavano con un aspiratore più grande che raccoglieva la condensa dei fumi, non erano il massimo ma
c'erano. ADR: come d.p.i. l'addetto al reparto elettrolisi come il
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aveva i guanti in gomma e anche in pelle se capitava di Parte_1
fare qualche altro lavoro, e una tuta apposta antiacido. Non saprei dire di cosa era composta sembrava nailon, non lasciava traspirare
d'estate era molto difficile da tenere”.
2.2 – Le emergenze testimoniali conducono, quindi, ad escludere che vi sia prova di un rischio di inalazione di fibre di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa del Simionato e, quindi, di una esposizione qualificata ad amianto.
2.3 – Tale conclusione risulta, poi, corroborata dai rilievi della CTU in cui si dà atto che non risultano integrati i c.d. criteri di Helsinki, formulati dalla comunità scientifica per valutare come asbesto correlato il carcinoma polmonare1. Non vi è riscontro della presenza di corpuscoli di amianto nel tessuto polmonare, nei referti delle tac polmonari effettuate dall'interessato non vengono descritte immagini suggestive per placche pleuriche, né segni di fibrosi polmonare che possa essere ricondotta all'azione dell'asbesto all'interno del polmone, la storia professionale del de cuius (quanto meno presso la società 1 Secondo detti criteri, elaborati nel 1997, ed aggiornati nel 2014, l'attribuzione di causalità richiede una ragionevole certezza medica su base probabilistica che un agente (amianto) abbia causato o contribuito materialmente alla malattia. Utilizzando la stima di un incremento del 4% del rischio dovuto dalle diverse fibre per ogni centimetro cubico per anno di esposizione cumulativa (fibra-anno), “un'esposizione cumulativa a 25 fibre-anno determina un raddoppio del rischio di tumore del polmone (aumento di 2 volte); casi clinici di asbestosi possono verificarsi per esposizioni cumulative di questa entità”. Un rischio di tumore del polmone di 2 volte è correlato ad un carico polmonare di fibre di anfiboli di 2 milioni di fibre (>5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o 5 milioni di fibre di anfiboli (>1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco. Un simile carico polmonare di fibre corrisponde approssimativamente a 5.000-15.000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco, o a 5-15 corpuscoli di amianto per millilitro di liquido di lavaggio bronco-alveolare. […] Quando si considera il crisotilo, la ricostruzione anamnestica del lavoro svolto (fibre-anno di esposizione) rappresenta probabilmente l'indicatore migliore del rischio di tumore del polmone rispetto all'analisi del contenuto polmonare in fibre” in considerazione degli elevati tassi di eliminazione polmonare del crisotilo. "La presenza di asbestosi è un indicatore di elevata esposizione. L'asbestosi può anche comportare un rischio aggiuntivo per il tumore del polmone oltre quello causato dall'amianto”. Inoltre, si afferma che le placche pleuriche da sole non sono sufficienti per l'attribuzione di un tumore del polmone all'amianto e che “Un diffuso ispessimento pleurico bilaterale è spesso associato a un'esposizione moderata o elevata, del tipo di quella discussa nei casi di asbestosi, e dovrebbe essere trattato alla stessa tregua in termini di attribuzione" vale a dire questo tipo di ispessimento pleurico è considerato "vicino" all'asbestosi per quanto riguarda l'esposizione”.
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appellata), così come ricostruita all'esito dell'istruttoria orale, non consente di ritenere dimostrata una non occasionale esposizione all'amianto. Di contro, è dato pacifico che per molti anni il sig.
è stato esposto ai rischi derivanti dal fumo di sigaretta. Parte_1
Si deve, quindi, convenire con la sentenza di primo grado laddove esclude la sussistenza del nesso di causa tra una non dimostrata esposizione non occasionale all'amianto di tipo professionale e l'insorgenza della patologia tumorale al polmone (patologia, comunque, di tipo comune, non venendo in rilievo l'ipotesi di mesotelioma pleurico, notoriamente derivante da esposizione ad amianto).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “ai sensi dell'art. 41 c.p., il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendo escludersi l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre
l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 6105/2015). In applicazione di questo principio questa Corte ha coerentemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e
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all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia”
(Cass. sez. III, n. 28458 del 05/11/2024). Nel caso di specie, come già detto, manca la prova dell'esposizione non occasionale ad amianto, manca la prova che le mansioni svolte dal sig. lo Parte_1
esponessero al rischio di inalazione di polveri di amianto, manca la prova che nell'ambiente di lavoro vi fossero fibre di amianto aerodisperse, vi è la prova che nell'ambiente di lavoro venivano utilizzati sistemi di aspirazione dell'aria e anche mascherine protettive
(come dichiarato dal teste , vi è la prova che il sig. Tes_5 Parte_1
è stato esposto per molti anni ai rischi derivanti dal fumo di sigaretta e ha contratto un tumore polmonare diverso dal mesotelioma pleurico
(adenocarcinoma) e, in base a quanto riferito dal CTU in ordine alle cause dei tumori polmonari, “circa l'85% dei casi è legato al fumo di sigaretta”.
Si rileva, infine, che il primo motivo d'appello non censura la sentenza nella parte in cui ha escluso una possibile derivazione del carcinoma polmonare da una possibile esposizione a vapori di acido solforico.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico riferite all'esposizione CP_3
all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale
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probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” (Cass. sez. lav., n.
678 del 12/01/2023).
Nel caso di specie, la documentazione pervenuta da si limita a CP_3
presumere una verosimile esposizione ad amianto in ambiente lavorativo (sul rilievo, generico e non riferito alla specificità dell'azienda, che il reparto elettrolisi sarebbe un ambiente lavorativo a rischio di esposizione all'amianto, tramite il richiamo ad una relazione
Contarp che non risulta prodotta in causa e valorizzando anche ulteriori attività lavorative svolte dal ). Tuttavia, per quanto Parte_1
già esposto in precedenza, gli elementi istruttori acquisiti tramite le testimonianze – che certamente hanno una più specifica e concreta rilevanza provenendo dal rilievo diretto di lavoratori presenti in azienda – conducono ad escludere che il de cuius sia stato esposto in modo non occasionale all'amianto nello svolgimento della sua attività lavorativa presso la La documentazione dell' e il CP_1 CP_3
riconoscimento della malattia professionale da parte dell' non CP_5
consentono, quindi, di superare il complessivo quadro probatorio già analizzato, ostativo al riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità tra patologia contratta e attività lavorativa svolta.
2.1 – Quanto alla prospettata rilevanza di una possibile esposizione ai vapori dell'acido solforico, i motivi d'appello non si confrontano con quanto affermato dal giudice di prime cure, sulla base della CTU espletata, in merito all'assenza di adeguate evidenze scientifiche in merito all'incidenza dell'esposizione a tali vapori rispetto all'insorgenza di tumori polmonari. L'ausiliario, infatti, ha riportato che “L'acido solforico ha con elevata probabilità un'azione cancerogena sulle prime vie polmonari”. Inoltre, dopo una precisa disamina della lettura scientifica a riguardo ha concluso affermando che “Al termine di questa disamina della letteratura scientifica si deve
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considerare che (sicuramente sin dal 1992) vi è evidenza della cancerogenicità dell'acido solforico e degli acidi forti. Vi è evidenza che tali sostanze possano avere un ruolo causale nel determinismo dei tumori delle alte vie respiratorie, così come riportato anche nell'atto di ricorso. A tutt'oggi non vi è evidenza che i vapori di acido solforico possano provocare un tumore del polmone”. Inoltre, ad ulteriore riscontro della conclusione assunta, ha evidenziato che le tabelle delle malattie professionali, in relazione alle malattie causate da acido solforico, non indicano le neoplasie polmonari.
Parte appellante non ha fornito alcun elemento in grado di contrastare tale conclusione o di evidenziarne l'erroneità. Deve, quindi escludersi, anche in questo caso, la sussistenza del nesso di causalità tra adenocarcinoma polmonare e vapori di acido solforico.
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra gli appellanti e CP_1
e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori
[...]
prossimi ai minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità della vicenda.
Con riferimento alla posizione della terza chiamata, le spese di lite sono poste a carico di (anche in questo caso sulla base di CP_1
valori prossimi ai minimi) atteso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la garanzia non opera sia per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ad amianto (su tale aspetto concorda anche la società , sia per quelle che si CP_1
manifestino dopo 24 mesi dalla cessazione della garanzia di polizza o dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” esclude che possa condividersi la prospettazione dell'assicurata secondo cui la cessazione del rapporto da oltre 24 mesi rileverebbe solo in caso di contemporanea cessazione anche
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dell'operatività della polizza. Conseguentemente, laddove avesse trovato accoglimento l'appello principale, l'appello incidentale condizionato formulato dalla in relazione alla CP_1
statuizione di prime cure in merito alla non operatività della polizza, sarebbe stato respinto. Alla luce della manifesta infondatezza della domanda di garanzia, le spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazione vanno poste a carico dell'assicurata in forza del principio di causazione. Sul punto si rileva, infatti, che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. sez. I, n. 10364 del 18/04/2023).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello principale;
− Condanna gli appellanti principali al pagamento delle spese di lite del grado in favore di che si liquidano in CP_1
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complessivi Euro 3.500 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Condanna al pagamento delle spese di lite del CP_1
grado in favore di che si liquidano in complessivi CP_2
Euro 3.500 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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