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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 404/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola Savino Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(cod. fisc. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12.11.1976 e residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bucciarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osimo
(AN), Piazza Guglielmo Marconi n. 2
-APPELLANTE-
CONTRO
(cod. fisc. e p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede a Milano, Via San Prospero n. 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Lacitignola e con questa elettivamente domiciliata in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea 6a / 6b presso lo studio del difensore
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1267/2022 emessa in data 04.11.2022 dal
Tribunale di Ancona in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe è stata fatta oggetto di appello da parte di che Parte_1
prospettava i motivi di doglianza esposti in parte motiva.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa è stata trattenuta a sentenza ad esito del deposito di note telematiche.
Con i motivi di impugnazione l'appellante censura la statuizione della sentenza gravata nella quale sono state compensate le spese di lite In considerazione delle questioni trattate in ordine alle quali sussiste contrasto in giurisprudenza, tenuto conto della reciproca soccombenza;
allega che erroneamente non è stata differenziata la posizione di esso risultato totalmente vittorioso, da quella del Pt_1
risultato parzialmente soccombente a seguito della sua condanna al Pt_2
pagamento in favore di della somma residua;
sostiene di essere parte CP_1
totalmente vittoriosa, in quanto il giudice di prime cure ha accolto le proprie tesi difensive e, richiamando Cass. Civ. Sez. Unite n. 32061 del 31.10.2022 , sostiene l'insussistenza di ragioni di reciproca soccombenza.
L'appello è infondato.
Il giudizio di prime cure ha visto la revoca del decreto ingiuntivo emesso su istanza di nei confronti di e per il pagamento del Controparte_1 CP_2 Parte_1
credito acquistato dalla cessionaria, traente titolo da un contratto di finanziamento. In particolare, è stato rilevato il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di interesse praticato, ed è stato quindi ricostruito il rapporto dare-avere tra le parti.
pag. 2/5 Con riguardo alla posizione dell'appellante il giudice di prime cure ha ritenuto Pt_1
che fosse fideiussore (come sostenuto dall'opponente) e non un co-obbligato in solido
(come sostenuto dalla cessionaria opposta), ed ha accolto l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. sul rilievo che Nel caso di specie, il contratto stipulato il
2.11.2004 prevedeva un piano di rimborso da concludersi nel novembre 2009, il ricorso per decreto ingiuntivo risale, invece, al 2019, la società opposta è, quindi, decaduta da ogni diritto verso il fideiussore.
Va posto in rilievo che nella sentenza gravata è stata ampiamente esaminata la natura della obbligazione gravante sul in vista dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c., discutendo Pt_1
le parti se il fosse debitore coobbligato in solido o fideiussore: è questa la Pt_1
questione in ordine alle quali sussiste contrasto in giurisprudenza.
Orbene, la questione della configurabilità della fattispecie della co-obbligazione era, all'epoca del giudizio, ed è tuttora dibattuta nella giurisprudenza di merito.
Va ricordato che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(Cass. n. 3977/2020).
Tribunale di Milano, con sentenza n. 7960 dell'11 settembre 2024 riconosce la figura del coobbligato e nega l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. in caso di sottoscrizione di un contratto di finanziamento da parte del coobbligato, affermando che
“la contitolarità ab initio del debito caratterizza dunque la co-obbligazione e la distingue nettamente dalla figura (invocata) della fideiussione” (Trib. Ancona n. 1773/2023) e pertanto non applicabile la decadenza di cui all'art. 1957 cc relativa alla fideiussione.
Per
contro
Tribunale Roma, 10 Gennaio 2024 sostiene che Nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante è invece
pag. 3/5 riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt.
1936 e ss. e, in particolare, al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
Le pronunce dei due importanti fori provano che permane il contrasto giurisprudenziale valorizzato dal giudice di prime cure ai fini del governo delle spese di lite: al momento della decisione impugnata sussisteva nel dibattito giurisprudenziale una situazione di incertezza circa la configurabilità della fattispecie della coobligazione in solido di soggetto che non è parte del contratto, situazione di incertezza tuttora irrisolta come dimostrato dalle sentenze, totalmente contrastanti, sopra indicate.
Tale contrasto giurisprudenziale si iscrive fra le "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese di lite fra le parti, in quanto la decisione adottata ha affrontato una questione dirimente di assoluta incertezza.
Secondo Cassazione sez. lav. ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861 – La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
La situazione di incertezza giurisprudenziale sull'indicata questione di diritto è addirittura interna al foro gravato: Trib. Ancona sentenza n. 1773/2023 del 14.12.2023 ha deciso in modo opposto alla sentenza gravata, dando dignità giuridica alla figura del coobbligato in solido con il richiamo alla previsione dell'art. 1292 c.c.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., adottandosi valori vicini ai minimi tabellari per la semplicità delle questioni affrontate.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza in epigrafe così provvede: Parte_1 Controparte_1
pag. 4/5 Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del grado che liquida in €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 956,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 404/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola Savino Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(cod. fisc. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
12.11.1976 e residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bucciarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osimo
(AN), Piazza Guglielmo Marconi n. 2
-APPELLANTE-
CONTRO
(cod. fisc. e p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede a Milano, Via San Prospero n. 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Lacitignola e con questa elettivamente domiciliata in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea 6a / 6b presso lo studio del difensore
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1267/2022 emessa in data 04.11.2022 dal
Tribunale di Ancona in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe è stata fatta oggetto di appello da parte di che Parte_1
prospettava i motivi di doglianza esposti in parte motiva.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa è stata trattenuta a sentenza ad esito del deposito di note telematiche.
Con i motivi di impugnazione l'appellante censura la statuizione della sentenza gravata nella quale sono state compensate le spese di lite In considerazione delle questioni trattate in ordine alle quali sussiste contrasto in giurisprudenza, tenuto conto della reciproca soccombenza;
allega che erroneamente non è stata differenziata la posizione di esso risultato totalmente vittorioso, da quella del Pt_1
risultato parzialmente soccombente a seguito della sua condanna al Pt_2
pagamento in favore di della somma residua;
sostiene di essere parte CP_1
totalmente vittoriosa, in quanto il giudice di prime cure ha accolto le proprie tesi difensive e, richiamando Cass. Civ. Sez. Unite n. 32061 del 31.10.2022 , sostiene l'insussistenza di ragioni di reciproca soccombenza.
L'appello è infondato.
Il giudizio di prime cure ha visto la revoca del decreto ingiuntivo emesso su istanza di nei confronti di e per il pagamento del Controparte_1 CP_2 Parte_1
credito acquistato dalla cessionaria, traente titolo da un contratto di finanziamento. In particolare, è stato rilevato il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di interesse praticato, ed è stato quindi ricostruito il rapporto dare-avere tra le parti.
pag. 2/5 Con riguardo alla posizione dell'appellante il giudice di prime cure ha ritenuto Pt_1
che fosse fideiussore (come sostenuto dall'opponente) e non un co-obbligato in solido
(come sostenuto dalla cessionaria opposta), ed ha accolto l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. sul rilievo che Nel caso di specie, il contratto stipulato il
2.11.2004 prevedeva un piano di rimborso da concludersi nel novembre 2009, il ricorso per decreto ingiuntivo risale, invece, al 2019, la società opposta è, quindi, decaduta da ogni diritto verso il fideiussore.
Va posto in rilievo che nella sentenza gravata è stata ampiamente esaminata la natura della obbligazione gravante sul in vista dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c., discutendo Pt_1
le parti se il fosse debitore coobbligato in solido o fideiussore: è questa la Pt_1
questione in ordine alle quali sussiste contrasto in giurisprudenza.
Orbene, la questione della configurabilità della fattispecie della co-obbligazione era, all'epoca del giudizio, ed è tuttora dibattuta nella giurisprudenza di merito.
Va ricordato che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(Cass. n. 3977/2020).
Tribunale di Milano, con sentenza n. 7960 dell'11 settembre 2024 riconosce la figura del coobbligato e nega l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. in caso di sottoscrizione di un contratto di finanziamento da parte del coobbligato, affermando che
“la contitolarità ab initio del debito caratterizza dunque la co-obbligazione e la distingue nettamente dalla figura (invocata) della fideiussione” (Trib. Ancona n. 1773/2023) e pertanto non applicabile la decadenza di cui all'art. 1957 cc relativa alla fideiussione.
Per
contro
Tribunale Roma, 10 Gennaio 2024 sostiene che Nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante è invece
pag. 3/5 riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt.
1936 e ss. e, in particolare, al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
Le pronunce dei due importanti fori provano che permane il contrasto giurisprudenziale valorizzato dal giudice di prime cure ai fini del governo delle spese di lite: al momento della decisione impugnata sussisteva nel dibattito giurisprudenziale una situazione di incertezza circa la configurabilità della fattispecie della coobligazione in solido di soggetto che non è parte del contratto, situazione di incertezza tuttora irrisolta come dimostrato dalle sentenze, totalmente contrastanti, sopra indicate.
Tale contrasto giurisprudenziale si iscrive fra le "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese di lite fra le parti, in quanto la decisione adottata ha affrontato una questione dirimente di assoluta incertezza.
Secondo Cassazione sez. lav. ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861 – La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
La situazione di incertezza giurisprudenziale sull'indicata questione di diritto è addirittura interna al foro gravato: Trib. Ancona sentenza n. 1773/2023 del 14.12.2023 ha deciso in modo opposto alla sentenza gravata, dando dignità giuridica alla figura del coobbligato in solido con il richiamo alla previsione dell'art. 1292 c.c.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., adottandosi valori vicini ai minimi tabellari per la semplicità delle questioni affrontate.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza in epigrafe così provvede: Parte_1 Controparte_1
pag. 4/5 Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del grado che liquida in €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 956,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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