Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Il mancato deposito - ai sensi del terzo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, qualora il fascicolo non risulti comunque acquisito e la sua consultazione, in dipendenza del tenore del motivo di impugnazione (nella specie afferente ad "error in procedendo"), appaia indispensabile ai fini della decisione della Suprema Corte, determina l'improcedibilità - rilevabile d'ufficio - del ricorso in cassazione, ne' questa conseguenza può essere evitata attraverso una richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo, formulata all'udienza di discussione, poiché tale richiesta non è idonea a sostituire l'istanza (prevista sempre dalla suddetta norma),la cui funzione è quella di sollecitare l'invio del fascicolo da parte della cancelleria del giudice dell'impugnata sentenza.
Commentario • 1
- 1. Fascicolo d'ufficio - Pagina 3https://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3136 del 7 maggio 1983 «Il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è, a norma degli artt. 47 e 369 c.p.c., causa d'improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza nel caso in cui l'esame di detto fascicolo (non acquisito) sia...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7075 del 25 novembre 1983 «Il principio, secondo il quale il ricorso per cassazione, diretto a denunciare errores in procedendo, è inammissibile, per il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma c.p.c., ove...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1681 del 17 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo Vessia - Presidente di Sez. - ff. di Primo Presidente
" Romano Panzarani - Presidente di Sez. -
" Manfredo Grossi "
" Francesco Amirante - Consigliere -
" Vincenzo Carbone "
" Sergio Mattone "
" Antonio Vella "
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Antonio Catalano "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IN TI e BR BE, in proprio e nella qualità di eredi del Dott. Roberto BR, elett.te dom.te in Roma, Via della Scrofa n. 117, presso lo studio dell'Avv. Lucio Ghia, che unitamente all'Avv. Luigi Imperlino le rappresenta e difende in forza di procura speciale per atto Notaio Brancaccio di Modena del 4.7.1997, Rep. n. 58125.
- Ricorrenti -
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'Avv. Goffredo Gobbi, che unitamente all'Avv. Leonello Leonelli lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA DI PERUGIA, PREFETTO DI PERUGIA e MINISTERO DELLA SANITÀ.
- Intimati -
per l'annullamento della decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 108 del 10.4.1997. Sentita nella pubblica udienza del 21.5.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Uditi gli Avv. Luigi Imperlino e Goffredo Gobbi;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Paolo Dettori, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con decisione del 10 aprile 1997 la Commissione per gli Esercenti le Professioni Sanitarie "dichiarava irricevibile il ricorso proposto dal Dott. Roberto BR avverso il provvedimento del 14 settembre 1994, con il quale il Consiglio dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia aveva annullato le due precedenti delibere, del 29 giugno 1989 e del 21 febbraio 1991, di iscrizione del medesimo BR, rispettivamente, nell'albo professionale dei medici chirurghi e in quello degli odontoiatri.
La Commissione rilevava che il provvedimento impugnato era stato regolarmente notificato al ricorrente nei modi di cui agli artt. 47 e 79 d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, mentre il ricorso era stato notificato e poi depositato dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 53 e 54 del medesimo d.p.r.
Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione TI IN e BE BR, quali eredi del Dott. Roberto BR, nel frattempo deceduto, che hanno dedotto quattro distinti motivi.
Ha resistito con controricorso l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Perugia.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che le ricorrenti non hanno depositato nella cancelleria di questa Corte, come dispone l'art.369, terzo comma, c.p.c., la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio inerente alla decisione impugnata;
ne' tale fascicolo, per altra via, è stato acquisito al giudizio di legittimità. La Corte, pertanto, non è in grado di ricavare gli elementi indispensabili per la decisione dei primi due motivi dell'impugnazione, con i quali si deduce, in relazione alla pronuncia di irricevibilità emanata dalla Commissione Centrale, che al Dott. BR non era stata notificata la delibera emessa dall'ordine provinciale (v., viceversa, le considerazioni svolte dal controricorrente, secondo cui la delibera era stata regolarmente comunicata all'interessato con raccomandata del 19 settembre 1994, "come attestato dai relativi avvisi di ricevimento in atti").
Orbene, per costante giurisprudenza, qualora l'esame del fascicolo d'ufficio sia indispensabile ai fini della decisione che deve essere emessa nel giudizio di cassazione, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione determina l'improcedibilità del ricorso (v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 23 gennaio 1995 n. 764 e Cass. 27 marzo 1996 n. 2700) . Nè tale improcedibilità può essere evitata dalla richiesta del ricorrente, formulata in udienza - come è avvenuto nel caso in esame - di rinvio della causa a nuovo ruolo per provvedere all'acquisizione del fascicolo, dal momento che tale richiesta non è idonea a sostituire l'originaria istanza prevista dal suddetto terzo comma dell'art. 369 c.p.c. - la quale è diretta a sollecitare l'invio del fascicolo tramite la cancelleria - e non può, per conseguenza, essere accolta.
Il ricorso proposto dalla IN e dalla BR deve essere, quindi, dichiarato improcedibile.
Giusti motivi sussistono per compensare fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.