Ordinanza presidenziale 19 aprile 2021
Ordinanza collegiale 17 agosto 2021
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2022
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 8566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8566 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03854/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3854 del 2017, proposto da
Centro Athena s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Concetta Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Calabritto n. 20;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, piazza Municipio - Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura comunale;
per l’ottemperanza
ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Napoli n. 5991 del 9 ottobre 2015 e n. 7830 del 7 novembre 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa VA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28 settembre 2017 e depositato il 4 ottobre successivo, la ricorrente Centro Athena s.n.c. – titolare di una struttura sanitaria accreditata con il S.S.R. – agiva per l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Napoli n. 5991 del 9 ottobre 2015 e n. 7830 del 7 novembre 2016, resi esecutivi in forza dei decreti n. 6193 del 24 dicembre 2015 e n. 1140 del 20 febbraio 2017, e così notificati entrambi in data in data 4 aprile 2017, con i quali – rispettivamente – il Tribunale di Napoli ha ordinato al Comune di Napoli di pagare “ al ricorrente Centro ”:
- “ la somma di € 27.922,32 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali come richiesti decorrenti dal 30 aprile 2015 sino al soddisfo ”;
- “ la somma di Euro 35.579,83 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, esclusa la rivalutazione monetaria ”.
La parte ricorrente rappresentava che, alla data di proposizione del ricorso, il Comune di Napoli non aveva provveduto al pagamento e chiedeva, pertanto, a questo Tribunale di “ procedere ad assegnare un termine al Comune di Napoli per dare ottemperanza ai suddetti decreti ingiuntivi … e nel caso di persistente inottemperanza, … provvedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad Acta, che provveda a darvi esecuzione in luogo del Comune di Napoli ”.
Con l’ordinanza n. 554 del 19 aprile 2021, la Sezione disponeva la sospensione del giudizio, con la seguente motivazione:
- “ l’art. 53 del D.L. 104/20, convertito nella legge n. 126/2020, … ai commi 9 e 10 espressamente prevede che: «9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati» ”;
- “ con sentenza della Corte dei Conti in sezioni riunite n. 34/214/EL del 22 ottobre 2014, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Napoli ex art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000 ”;
- “ tale circostanza non appare – allo stato – elisa dal fatto che, successivamente, non sia stata approvata (come da pronuncia n. 240/2017/PRSP della Sezione Regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti) una rimodulazione e riformulazione del piano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 714 bis L. 208/205, richiesta dallo stesso Comune di Napoli ”;
- “ per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto 18 agosto 2000, n. 267, la sopra richiamata normativa prevede che sono sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti ”.
In data 15 giugno 2021, il Comune di Napoli depositava una nota del Dipartimento Ragioneria - Servizio Gestione Bilancio, avente a oggetto “ Fascicolo n. AM/37285 - Centro Athena s.n.c. - Ordinanza Presidenziale TAR n. 554/21. Aggiornamento pagamenti ”, nella quale si rappresentava che “ risulta [va] no emessi i seguenti mandati di pagamento:
N. 17251 del 20/11/2017 per il pagamento della fattura n. 373 del 17/07/2014 di euro 3.422,40;
N. 17255 del 20/11/2017 per il pagamento della fattura n. 387 del 07/08/2014 di euro 3.935,76;
N. 17270 del 20/11/2017 per il pagamento della fattura n. 400 del 16/09/2014 di euro 106,95;
N. 17275 del 20/11/2017 per il pagamento della fattura n. 413 del 16/10/14 di euro 3.144,33;
N. 17281 del 20/11/2017 per il pagamento delle fatture n. 426 del 18/11/2014 di euro 3.723,20 - n. 438 del 18/12/2014 di euro 3.490,50 e n. 450 del 19/01/2015 di euro 3.350,88;
N. 17257 del 20/11/2017 per il pagamento delle fatture n. 75 del 12/11/2015 di euro 4.165,33 – n. 76 del 17/11/2015 di euro 3.723,20 – n. 87 del 26/11/2015 di euro 4.607,46;
N. 13611 del 20/06/2019 per il pagamento delle fatture n. 464 del 12/02/2015 di euro 3.350,88 e n. 477 del 16/03/2015 di euro 3.397,42 ”.
In data 29 giugno 2021, la parte ricorrente rappresentava:
- “ che, nelle more, il Comune di Napoli [aveva] provveduto al pagamento soltanto della sorta capitale dei crediti vantati in forza dei provvedimenti monitori oggetto del presente procedimento ”;
- “ di avere interesse alla decisione del giudizio limitatamente al pagamento dei crediti, ancora dovuti, a titolo di interessi, nella misura e con la decorrenza stabilita dai suddetti decreti ingiuntivi e sino alla data di pagamento delle singole fatture ”;
a tal fine allegando “ gli estratti conto della società ricorrente, con [le] fatture pagate dal Comune di Napoli, dai quali si evincono le date di incasso e gli importi corrispondenti alla sorta indicata nei medesimi decreti ingiuntivi n. n. 5991/2015 e n. 7830/2016 ”.
Alla luce di quanto sopra, con l’ordinanza n. 5538 del 17 agosto 2021, la Sezione disponeva che la parte ricorrente specificasse “ mediante documentati conteggi le ulteriori pretese residue, depositando gli stessi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ” e concedeva al Comune di Napoli il “ termine di ulteriori 60 giorni dal deposito degli stessi per produrre le proprie controdeduzioni e osservazioni ”, rinviando la causa alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022.
In data 19 gennaio 2022, la parte ricorrente faceva istanza di passaggio in decisione, “ preso atto dell’assenza di controdeduzioni di parte resistente in relazione ai prospetti di calcolo degli interessi maturati sulle singole fatture azionate con i suddetti decreti ingiuntivi depositati in data 12.10.2021, come richiesto con ordinanza interlocutoria del 06.07.2021 pubblicata e comunicata il 17.08.2021, … confermando di avere interesse alla decisione del giudizio limitatamente al pagamento delle pretese residue, ancora dovute, a titolo di interessi, per un credito complessivo di € 5.440,12 di cui € 5.218,08 per il d.i. n. 7830/2016 ed € 222,04 per il di n. 5991/2015, come illustrati in dettaglio nei prospetti riepilogativi in atti, oltre spese di apposizione e notifica della formula esecutiva e spese di registrazione di entrambi i titoli esecutivi, nonché delle spese e compensi del presente giudizio di ottemperanza ”.
Con memoria del 31 gennaio 2022, il Comune di Napoli faceva istanza di sospensione, “ essendo in corso la rimodulazione del piano di riequilibrio disposta, ai sensi del citato comma 714-bis, con deliberazione del Consiglio comunale, n. 85 del 29/11/2018, e non essendosi la Corte dei conti ancora espressa sul piano rimodulato ”.
Con la successiva ordinanza n. 742 del 2 febbraio 2022, la Sezione disponeva “ la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1 c.p.a. e dell'art. 243-bis comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione … e fermo restando che, una volta che la Corte dei Conti abbia approvato il piano di riequilibrio, o ne abbia negata l’approvazione, il Comune di Napoli dovrà senza indugio, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 c.p.a. ”.
In data 17 gennaio 2025, il Comune di Napoli depositava la nota PG/2024/1098899 del 18 dicembre 2024 dell’Area Ragioneria, con la quale si comunicava che “ in data 5 dicembre 2024 la Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti [aveva] approvato, ai sensi dell’art. 243-quater del TUEL, la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla deliberazione consiliare n. 3 del 19/2/2018, adottata ai sensi dell’art. 1 comma 889 della legge 27/12/2017, n. 205 ”.
In data 6 marzo 2025, la parte ricorrente – nel chiedere la fissazione dell’udienza di discussione per la prosecuzione del presente giudizio – confermava “ di avere interesse alla decisione del giudizio limitatamente al pagamento delle pretese residue, ancora dovute, a titolo di interessi, per un credito complessivo di € 5.440,12 di cui € 5.218,08 per il d.i. n. 7830/2016 ed € 222,04 per il di n. 5991/2015 ”.
Ciò premesso, in mancanza di prova da parte del Comune di Napoli dell’intervenuta integrale esecuzione dei decreti ingiuntivi azionati, il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo all’esecutorietà degli azionati decreti e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Dev’essere ordinato all’intimato Comune di Napoli di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze residue, così come liquidate nei decreti azionati e non ancora corrisposte.
Il Collegio ritiene di dover, sin d’ora, designare il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, a carico e spese del Comune inadempiente; le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della medesima Amministrazione comunale e, liquidate nell’importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all’ente onerato.
Le spese del giudizio, comprensive di quelle successive ai titoli azionati (con la sola eccezione di quelle riguardanti la registrazione, da computarsi separatamente) funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
a) ordina al Comune di Napoli di dare integrale esecuzione ai titoli azionati, in favore della parte ricorrente, mediante il pagamento delle somme indicate in motivazione, nei termini ivi specificati;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione; determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico del Comune di Napoli;
c) condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC IA OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
VA IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IE | IC IA OR |
IL SEGRETARIO