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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IN AL - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1195/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Provvidenza Di Lisi. Parte_1
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Parrinello. Controparte_1
- APPELLATO - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 13.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 11.02.2019, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente, presso il supermercato denominato
“CONAD Margherita”, in Caccamo (PA), con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, dal 10.08.2017 al 30.09.2018, data in cui era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, con mansioni di cassiera/addetta al registratore di cassa e inquadramento al livello 4°, C.C.N.L. Commercio/Confcommercio – Terziario;
- che, nonostante fosse stata assunta part-time, per 24 ore settimanali, con orario dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 12.00, di fatto, aveva dovuto osservare un orario nettamente maggiore (dalle 08.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00 nel periodo invernale e dalle 08.30 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 21.00 nel periodo estivo);
- di non aver ricevuto la retribuzione del mese di settembre 2018, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità del 2018, il compenso per il lavoro supplementare e straordinario svolto, l'indennità sostituiva delle ferie non godute e dei permessi per il 2018, nonché il T.F.R., rapportato all'orario di servizio effettivamente svolto. Tanto premesso chiedeva la condanna della ditta convenuta al pagamento, per i titoli di cui sopra e come da conteggio allegato al ricorso, della somma complessiva di €22.900,65, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali. Il Tribunale G.L. di Termini Imerese, nel contraddittorio delle parti, escussi quattro testi, con sentenza n.706/2023, pubblicata il 15.06.2023, condannava al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dei soli ratei di 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2018 (per complessivi €946,01, oltre accessori), rigettando tutte le altre domande proposte dalla ricorrente, rilevando con riferimento:
- al compenso per il lavoro supplementare e straordinario, l'assenza di un adeguato riscontro probatorio, stante l'insufficienza della deposizione dei testi e Testimone_1
e la contrarietà all'assunto attoreo della dichiarazione dei testi Testimone_2 Tes_3
e
[...] Testimone_4
- al pagamento dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie e dei permessi, la
“mancanza di prova dei relativi presupposti di fatto”;
- alla corresponsione della mensilità di settembre 2018 e del T.F.R., la rivendicazione degli stessi, “come dichiarato dalla ricorrente”, in un coevo “procedimento monitorio”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 16.11.2023, lamentando un'erronea valutazione del compendio istruttorio Parte_1 di prime cure per non avere il decidente valutato, a fronte della esaustività e credibilità delle deposizioni testimoniali di e (i quali, entrambi Testimone_1 Testimone_2 pensionati, “non avevano motivo di mentire o, che dir si voglia distorcere la verità, perché non avevano alcun reale interesse nella causa”), la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei testi (all'epoca ancora alle dipendenze della ditta resistente e pertanto Testimone_4 esposta al pericolo di un licenziamento “per ripicca o comunque basato su motivazioni ingiustificate”) e (“fidanzata dell'odierna parte appellata”). Tes_3
Evidenzia poi ulteriori errori procedurali consistenti “nel fatto che il giudice di prime cure non ammetteva il confronto tra i testi di parte ricorrente e quelli di parte resistente visto che le dichiarazioni apparivano contrastanti” e “non ammetteva gli altri testi indicati dalla sig.ra in ricorso”. Pt_1
Ha resistito in giudizio, con memoria del 30.10.2025, , variamente Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 13.11.2025, la causa, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito. In via del tutto preliminare al fine di delimitare il thema decidendum è opportuno ricordare che i motivi dell'appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo, incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dall'impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificatamente censurate (Cass. 07.11.2017, n.26305; Cass.20.11.2004, n.22473; Cass. 25.05.2001, n.7113; Cass. S.U. 20.01.1992, n.666). L'effetto devolutivo dell'appello è, dunque, fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando dalle ragioni del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito. Ne deriva l'onere dell'appellante di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione (Cass. 21.09.2015 n.18542; Cass. 24.03.2006, n.6630; Cass. 08.11.2005, n.21659; Cass. 23.07.2002, n.10734). Si ricorda ancora (Cass. 12.03.2024, n.6533; Cass. 11.01.2019, n.513; Cass. 11.01.2011, n.443) che “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”. In adesione a tali condivisibili assunti giurisprudenziali e alla luce di una mera lettura delle rispettive memorie è agevole constatare come le difese degli odierni contendenti non muovano alcuna censura a quei punti della decisione nei quali l'adito magistrato ha respinto le pretese della lavoratrice volte sia al pagamento dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie e dei permessi, sia alla corresponsione della mensilità di settembre 2018 e del T.F.R., profili entrambi passati in autorità di cosa giudicata unitamente alla statuizione di condanna di versamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di €946,01 a titolo di ratei di 13^ e 14^ mensilità del 2018, decisione quest'ultima anch'essa aliena da qualsiasi doglianza. Così delimitato il tema di indagine, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento. Come è noto, “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. L, sent. n.4076 del 20/02/2018). “Onere probatorio rigoroso” (cfr. Cass. Sez. L., sent. n.16150 del 19/06/2018) a parere di questa Corte, condividendo le determinazioni sul punto del primo giudice, non adeguatamente osservato dalla alla luce della prova orale espletata innanzi al Pt_1
Tribunale di Termini Imerese. Invero - a prescindere dalle deposizioni testimoniali di e , Testimone_4 Tes_3 sulla cui attendibilità aleggia più di qualche dubbio - il contenuto dei ricordi dei testi e sentiti all'udienza del 20.06.2022, non fornisce un Testimone_1 Testimone_2 sufficiente ausilio alla prospettazione attorea. Le deposizioni di entrambi i testi mostrano evidenti profili di contraddittorietà genetica e comparativa. Sotto il primo profilo sia (“Confermo che nel periodo invernale, da Testimone_1
Settembre a Maggio la ricorrente ha sempre lavorato, per 2 settimane al mese, dal lunedì alla domenica, con 2 giornate di riposo infrasettimanali ma non so dire quali giorni, dalle 08.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00; le restanti 2 settimane invece, la ricorrente ha lavorato dal Lunedì al Sabato, con 2 giornate di riposo ma non so quali sono sempre dalle 08.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00”) che (“Confermo che la Testimone_2 ricorrente durante il periodo di lavoro Invernale, da Settembre a Maggio ha sempre lavorato, per 2 settimane al mese, dal lunedì alla domenica, con 2 giornate di riposo infrasettimanali che non so quali erano, dalle 08.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00. Le restanti 2 settimane invece, la ricorrente ha prestato servizio dal Lunedì al Sabato, con 2 giornate di riposo che non so dire quali erano, sempre dalle 08.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00”) pur riferendo un orario di lavoro perfettamente sovrapponibile a quello descritto in ricorso (finanche nella esatta diversificazione fra periodo estivo e invernale), non riescono poi entrambi a ricordare i giorni di riposo settimanale della il che Pt_1 sostanzialmente equivale indirettamente a limitare la certezza delle loro reminiscenze mnemoniche anche con riferimento ai giorni di effettivo lavoro dell'appellante. Ad ulteriormente circoscrivere l'affidabilità dei ricordi dei testi vale poi l'evidente contraddizione delle loro dichiarazioni con riferimento al numero delle casse presenti all'interno dell'esercizio commerciale, dato fattuale peraltro di non secondaria rilevanza risultando la destinata in via prevalente proprio alle funzioni di cassiera, che per il Pt_1 sono due (“nel punto vendita c'erano due casse in una ci stava la sig.ra Tes_1 Pt_1 nell'altra c'era o la mamma del titolare, o la fidanzata o il titolare stesso, comunque persona della famiglia del titolare”), per la forse una sola (“non ricordo se Tes_2
c'erano altre casse, so che ho sempre visto la sig.ra alla cassa e a volte un'altra Pt_1 ragazza che sapevo essere la fidanzata del titolare”). L'aspetto che suscita, però, maggiori perplessità circa l'utilità dei ricordi dei testi al fine di delimitare temporalmente l'impegno lavorativo della è la occasionalità del loro Pt_1 accesso al negozio gestito dal durante i turni di lavoro assertivamente osservati CP_1 dalla ricorrente (“è anche capitato di andare sia la mattina che il pomeriggio della stessa giornata alla CONAD e vi ho trovato la sig.ra alla cassa” riferiva il Pt_1 Tes_1
“poteva capitare di andare sia la mattina che il pomeriggio della stessa giornata al supermercato a fare la spesa” narrava la Cancasci), laddove la presenza dell'appellante su luogo di lavoro alternativamente nelle ore mattutine o in quelle pomeridiane è circostanza mai negata dalla ditta convenuta e rispondente alla tipologia contrattuale (part time) intercorsa fra gli odierni contendenti. Non merita accoglimento neppure la seconda ragione di gravame, risultando il domandato confronto dei testi già escussi inconferente ai fini della decisione per quanto innanzi esposto circa il riparto degli oneri probatori in tema di lavoro straordinario. Il sollecitato ampliamento della prova orale con gli ulteriori testi già elencati innanzi al Tribunale di Termini Imerese appare, invece, precluso dalla duplice scelta operata dalla ricorrente una prima volta non delimitando i capitolati di prova per ciascun teste, così implicitamente intendendo che tutti quelli indicati fossero indistintamente capaci di rispondere su ogni articolato, e una seconda volta liberamente individuando, a fronte dell'ordinanza dell'adito magistrato che ne limitava l'escussione a due, nei signori e i soggetti più adatti a ricostruire la causa petendi, senza, fra l'altro, in Tes_1 Tes_2 questo grado esporre specifiche argomentazioni atte a giustificare la dilatazione della platea dei testi. Per quanto suesposto, la sentenza impugnata merita integrale conferma. Nonostante il rigetto dell'appello, stante l'esito complessivo del giudizio possono essere compensate le spese del presente grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sen- tenza n.706/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese G.L. il 15 giugno 2023. Compensa le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IN AL