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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300409/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 300409/2004 promossa
d a
(C.F. , e per essa il Tutore Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS Parte_2
CORRADO e dell'avv. CARINGI ERMINIO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 44 04019 TERRACINA presso i difensori avv. DE ANGELIS CORRADO ed avv. CARINGI ERMINIO ALMERINA D'AMICO (C.F. ), e per essa l'erede C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS CORRADO CP_1
( ) e dell'avv. ERMINIO CARINGI, elettivamente C.F._3 domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 44 04019 TERRACINA presso i difensori avv. DE ANGELIS CORRADO ed avv. CARINGI
ERMINIO
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv. PIETRICOLA OSVALDO, elettivamente domiciliato in VIA BADINO N. 104 04019 TERRACINA presso il difensore avv.
PIETRICOLA OSVALDO
pagina 1 di 5 CONVENUTO nonché con il patrocinio dell'avv. PIETRICOLA Controparte_3
OSVALDO e dell'avv. PIETRICOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA BADINO N. 104 04019 TERRACINA presso i difensori avv. PIETRICOLA OSVALDO ed avv. PIETRICOLA FRANCESCO
TERZO CHIAMATO
e per esso gli eredi ed Controparte_4 Parte_2
ERMINIO CARINGI, con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS CORRADO e dell'avv. CARINGI ERMINIO, elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 44 04019 TERRACINA presso i difensori avv. DE ANGELIS CORRADO ed avv. CARINGI ERMINIO
INTERVENUTI nella qualità di curatore speciale di Controparte_5 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ,
[...] Controparte_5 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 5 PRIVERNO presso il difensore avv. Controparte_5
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 25 febbraio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione le originarie attrici ed ME Parte_1
D'Amico, premesso d'aver acquistato, per atto del Notaio del 20 Per_1 gennaio 1982, da unitamente ai rispettivi coniugi Persona_2 CP_4
e la quota di un quinto del terreno adibito a corte ed i
[...] CP_1 due sovrastanti fabbricati rurali, convenivano in giudizio Controparte_2 al fine dello scioglimento della comunione mediante la divisione dei cespiti in comunione.
Costituendosi non s'opponeva alla domanda attorea, Controparte_2 chiedendo, tuttavia, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condividenti.
pagina 2 di 5 A ciò provvedutosi con la chiamata in causa dei litisconsorti necessari e coniugi delle attrici, nonchè di Controparte_4 CP_1 CP_3
era, quindi, espletata indagine tecnica d'ufficio all'esito della quale
[...] era verificata l'indivisibilità in natura dei beni caduti in successione.
Nominata, quindi, l'avv. quale curatrice speciale di Controparte_5
, a fronte della situazione di conflitto d'interessi venutasi a Parte_1 creare tra la suddetta ed il tutore quest'ultimo ed RM Parte_2
AR avanzavano istanza d'attribuzione dell'intero compendio ereditario, ai valori di stima determinati dal ctu Ing. . Per_3
Sulle conclusioni rassegnate, quindi, all'udienza del 25 febbraio 2025, la causa era definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
A termini dell'art. 720 c.c., ove gli immobili caduti in successione non siano comodamente divisibili, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore ovvero nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.
Solo in via residuale, ove nessuno dei coeredi sia disposto a ciò, la suddetta norma prevede la possibilità della vendita all'incanto dei beni non divisibili.
Orbene, nella specie i condividenti ed RM AR, Parte_2 succeduti a hanno congiuntamente avanzato istanza Controparte_4
d'attribuzione dei due immobili caduti in successione, dando atto dell'acquisto medio tempore della quota cui era stato chiamato
[...]
quale coerede anch'egli di al valore di stima CP_1 Controparte_4 determinato dal ctu.
In particolare, RM AR, già titolare della quota di 11/20 del
Fabbricato 1 (appartamento e terreno pertinenziale), ha avanzato richiesta per l'attribuzione delle rimanenti quote dei comunisti per 1/20 e Pt_1 Pt_1 per 8/20, a seguito dell'avvenuto acquisto della quota di Controparte_3 di 4/20; CP_1
già titolare della quota di 11/20 del Fabbricato 2 Parte_2
(appartamento e pertinente locale magazzino) ha avanzato a sua volta richiesta per l'attribuzione delle rimanenti quote dei comunisti Pt_1
pagina 3 di 5 per 1/20, e di per 8/20, a seguito dell'avvenuto Pt_1 Controparte_3 acquisto della quota di di 4/20. CP_1
Orbene, le domande d'attribuzione dell'intero formulate da RM AR e non confliggono con la natura dei beni assegnandi posto Parte_2 che il ctu ha verificato come l'immobile 1 sia regolare urbanisticamente in quanto realizzato prima del 1942 mentre il fabbricato 2 risulti realizzato con concessione edilizia 14/10/1961 presentando un porticato non autorizzato ma sanabile.
Né, pur alla luce della sopravvenuta concentrazione delle quote ereditarie, i fabbricati in oggetto risultano comodamente divisibili a fronte della persistente presenza di tre condividenti per ciascun fabbricato, con le quote minori rappresentate dalle frazioni di 1/20 e di 8/20, in favore rispettivamente di e di Parte_1 Controparte_3
Alla luce, dunque, del dettato normativo, la domanda di scioglimento della comunione tra le parti può essere decisa in conformità di quanto proposto da
RM AR e Parte_2
Per quanto concerne, in particolare, le quote di , la modestia Parte_1 delle stesse sui fabbricati 1 e 2, pari ad 1/20 di ciascun immobile, rende per ella preferibile l'attribuzione del conguaglio in denaro, come del resto ritenuto dalla stessa curatrice speciale dell'interdetta.
Le spese di causa, infine, in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione, sono compensate tra le parti, laddove quelle della ctu sono poste a carico delle stesse in pari misura ed in via solidale.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
a scioglimento della comunione attribuisce in favore di: RM AR le quote sull'immobile 1 (appartamento e terreno perinenziale, censito rispettivamente al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 54, particella 428 ed al Catasto Terreni al foglio 54 particella 429), di
1/20 di , di 8/20 di Parte_1 Controparte_3 le quote sull'immobile 2 (appartamento e pertinente Parte_2 locale magazzino, censiti al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 54, particelle 652 sub. 3 e 652 sub 4), di 1/20 di di 8/20 di Pt_1 Pt_1
Controparte_3
pagina 4 di 5 pone a carico di RM AR il pagamento della somma di € 1.501,96 in favore di e di € 12.015,74. in favore di Parte_1 Controparte_3
pone a carico di il pagamento della somma di € 6.983,05 Parte_2 in favore di e di € 55.983,05 in favore di Parte_1 Controparte_3
compensa le spese di causa tra le parti;
pone le spese di ctu a carico definitivo di tutte le parti, in pari misura ed in solido.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 300409/2004 promossa
d a
(C.F. , e per essa il Tutore Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS Parte_2
CORRADO e dell'avv. CARINGI ERMINIO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 44 04019 TERRACINA presso i difensori avv. DE ANGELIS CORRADO ed avv. CARINGI ERMINIO ALMERINA D'AMICO (C.F. ), e per essa l'erede C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS CORRADO CP_1
( ) e dell'avv. ERMINIO CARINGI, elettivamente C.F._3 domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 44 04019 TERRACINA presso i difensori avv. DE ANGELIS CORRADO ed avv. CARINGI
ERMINIO
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv. PIETRICOLA OSVALDO, elettivamente domiciliato in VIA BADINO N. 104 04019 TERRACINA presso il difensore avv.
PIETRICOLA OSVALDO
pagina 1 di 5 CONVENUTO nonché con il patrocinio dell'avv. PIETRICOLA Controparte_3
OSVALDO e dell'avv. PIETRICOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA BADINO N. 104 04019 TERRACINA presso i difensori avv. PIETRICOLA OSVALDO ed avv. PIETRICOLA FRANCESCO
TERZO CHIAMATO
e per esso gli eredi ed Controparte_4 Parte_2
ERMINIO CARINGI, con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS CORRADO e dell'avv. CARINGI ERMINIO, elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 44 04019 TERRACINA presso i difensori avv. DE ANGELIS CORRADO ed avv. CARINGI ERMINIO
INTERVENUTI nella qualità di curatore speciale di Controparte_5 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ,
[...] Controparte_5 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 5 PRIVERNO presso il difensore avv. Controparte_5
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 25 febbraio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione le originarie attrici ed ME Parte_1
D'Amico, premesso d'aver acquistato, per atto del Notaio del 20 Per_1 gennaio 1982, da unitamente ai rispettivi coniugi Persona_2 CP_4
e la quota di un quinto del terreno adibito a corte ed i
[...] CP_1 due sovrastanti fabbricati rurali, convenivano in giudizio Controparte_2 al fine dello scioglimento della comunione mediante la divisione dei cespiti in comunione.
Costituendosi non s'opponeva alla domanda attorea, Controparte_2 chiedendo, tuttavia, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condividenti.
pagina 2 di 5 A ciò provvedutosi con la chiamata in causa dei litisconsorti necessari e coniugi delle attrici, nonchè di Controparte_4 CP_1 CP_3
era, quindi, espletata indagine tecnica d'ufficio all'esito della quale
[...] era verificata l'indivisibilità in natura dei beni caduti in successione.
Nominata, quindi, l'avv. quale curatrice speciale di Controparte_5
, a fronte della situazione di conflitto d'interessi venutasi a Parte_1 creare tra la suddetta ed il tutore quest'ultimo ed RM Parte_2
AR avanzavano istanza d'attribuzione dell'intero compendio ereditario, ai valori di stima determinati dal ctu Ing. . Per_3
Sulle conclusioni rassegnate, quindi, all'udienza del 25 febbraio 2025, la causa era definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
A termini dell'art. 720 c.c., ove gli immobili caduti in successione non siano comodamente divisibili, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore ovvero nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.
Solo in via residuale, ove nessuno dei coeredi sia disposto a ciò, la suddetta norma prevede la possibilità della vendita all'incanto dei beni non divisibili.
Orbene, nella specie i condividenti ed RM AR, Parte_2 succeduti a hanno congiuntamente avanzato istanza Controparte_4
d'attribuzione dei due immobili caduti in successione, dando atto dell'acquisto medio tempore della quota cui era stato chiamato
[...]
quale coerede anch'egli di al valore di stima CP_1 Controparte_4 determinato dal ctu.
In particolare, RM AR, già titolare della quota di 11/20 del
Fabbricato 1 (appartamento e terreno pertinenziale), ha avanzato richiesta per l'attribuzione delle rimanenti quote dei comunisti per 1/20 e Pt_1 Pt_1 per 8/20, a seguito dell'avvenuto acquisto della quota di Controparte_3 di 4/20; CP_1
già titolare della quota di 11/20 del Fabbricato 2 Parte_2
(appartamento e pertinente locale magazzino) ha avanzato a sua volta richiesta per l'attribuzione delle rimanenti quote dei comunisti Pt_1
pagina 3 di 5 per 1/20, e di per 8/20, a seguito dell'avvenuto Pt_1 Controparte_3 acquisto della quota di di 4/20. CP_1
Orbene, le domande d'attribuzione dell'intero formulate da RM AR e non confliggono con la natura dei beni assegnandi posto Parte_2 che il ctu ha verificato come l'immobile 1 sia regolare urbanisticamente in quanto realizzato prima del 1942 mentre il fabbricato 2 risulti realizzato con concessione edilizia 14/10/1961 presentando un porticato non autorizzato ma sanabile.
Né, pur alla luce della sopravvenuta concentrazione delle quote ereditarie, i fabbricati in oggetto risultano comodamente divisibili a fronte della persistente presenza di tre condividenti per ciascun fabbricato, con le quote minori rappresentate dalle frazioni di 1/20 e di 8/20, in favore rispettivamente di e di Parte_1 Controparte_3
Alla luce, dunque, del dettato normativo, la domanda di scioglimento della comunione tra le parti può essere decisa in conformità di quanto proposto da
RM AR e Parte_2
Per quanto concerne, in particolare, le quote di , la modestia Parte_1 delle stesse sui fabbricati 1 e 2, pari ad 1/20 di ciascun immobile, rende per ella preferibile l'attribuzione del conguaglio in denaro, come del resto ritenuto dalla stessa curatrice speciale dell'interdetta.
Le spese di causa, infine, in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione, sono compensate tra le parti, laddove quelle della ctu sono poste a carico delle stesse in pari misura ed in via solidale.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
a scioglimento della comunione attribuisce in favore di: RM AR le quote sull'immobile 1 (appartamento e terreno perinenziale, censito rispettivamente al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 54, particella 428 ed al Catasto Terreni al foglio 54 particella 429), di
1/20 di , di 8/20 di Parte_1 Controparte_3 le quote sull'immobile 2 (appartamento e pertinente Parte_2 locale magazzino, censiti al Catasto Fabbricati di Terracina al foglio 54, particelle 652 sub. 3 e 652 sub 4), di 1/20 di di 8/20 di Pt_1 Pt_1
Controparte_3
pagina 4 di 5 pone a carico di RM AR il pagamento della somma di € 1.501,96 in favore di e di € 12.015,74. in favore di Parte_1 Controparte_3
pone a carico di il pagamento della somma di € 6.983,05 Parte_2 in favore di e di € 55.983,05 in favore di Parte_1 Controparte_3
compensa le spese di causa tra le parti;
pone le spese di ctu a carico definitivo di tutte le parti, in pari misura ed in solido.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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