Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 363 2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DE MEIS LUIGI il quale chiede la decisione con vittoria di spese riportandosi agli atti di causa e per Controparte_1
[...] l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA la quale rappresenta che il TU ha evidenziato che le sue conclusioni sono subordinate all'accertamenti sull'an non raggiunto sulla prova per testi. La prova per testi non ha provato nessuna attività svolta in modo non occasionale e che esponesse il ricorrente all'unico rischio specifico di movimentazione manuale dei carichi. E' risultato che il ricorrente ha svolto operazioni di scavo e demolizione nonché mansioni con ginocchia piegate e schiena protesa in avanti. L'avv.
DE MEIS rileva che il TU ha fatto riferimento a quattro fattori di rischio a cui il lavoratore è stato esposto per 40 anni come confermato dai testi.
Il GIUDICE ONORARIO
dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363 2024 promossa da:
Parte_1 C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in
,dal quale Indirizzo Telematico con l'avv. DE MEIS LUIGI ( C.F. 2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE
contro
Controparte_1
), elettivamente domiciliato in con l'avv. DE TULLIO LUISA
[...] ( P.IVA 1
), dal quale è rappresentato e difeso C.F. 3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo capitale - rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.4.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' CP_1 domanda per il riconoscimento della malattia professionale “stenosi del canale lombare nel tratto L3 L5 con presenza di ernie discali L2, L3, L3 L4 e L4 L5, con sofferenza radicolare S1 e sofferenza neurogena di minor entità nel territorio radicolare L5 "e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 12% o nell'altra misura accertata in corso di causa
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale operaio lavorativa di minatore in fase di avanzamento che lo stesso svolge da circa quarant'anni.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente,
che "nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei cofemomacchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. 17576/2020).
I testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente rispettivamente dal 1990 al 2011 e dal
1990 fino al 2023, hanno confermato che il signor Parte_1 ha lavorato quale minatore presso diverse società operanti nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture effettuando movimentazione di carichi, scavi e demolizioni con l'uso del martello pneumatico.
Gli stessi testi hanno confermato anche che il Sig. Pt 1 svolgeva le proprie mansioni piegato sulle ginocchia e con la schiena inclinata in avanti.
I testi hanno inoltre precisato che l'orario di lavoro era di 8,00 - 12,00 al giorno dal lunedì al venerdì e talvolta anche il sabato. Il teste Testimone_1 ha altresì dichiarato che il ricorrente svolgeva le sue mansioni sia manualmente sia con attrezzi e macchinari”. Persona_1Il C.T.U. dott. ha rilevato che "Il procedimento in oggetto verte sulla valutazione dell'origine professionale e sulla quantificazione dell'eventuale danno biologico di natura permanente, legati ad una ciani Corr patologica a carico del tratto lombo-sacrale del rachide, la quale non è stata oggetto di riconoscimento da parte dei sanitari della sede CP_1 di Avezzano per asserita inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata. Dal punto di vista della natura di quest'ultima, deve essere precisato che la stessa, al di là della formulazione utilizzata sulla domanda presentata dal sig. Pt_1 in data 15/10/2021 ("Ernie discali plurime lombari”) è ragionevolmente inquadrabile in una spondiloartrosi del tratto lombo-sacrale del rachide con ernie e protrusioni discali multiple, come da esame RMN della colonna lombo-sacrale del 24/05/2021".
Il TU inoltre chiarito che “I fattori di rischio lavorativi per la colonna vertebrale, in particolare per il distretto lombo-sacrale, attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da 1) movimentazione manuale dei carichi, 2) vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, 3) posture incongrue, 4) movimenti e torsioni (abnormi) ripetitivi del tronco"
Lo stesso TU ha quindi concluso che "nel caso in cui risultasse adeguatamente provato quanto riferito dal ricorrente sull'attività concretamente svolta per vari decenni, con specifico riferimento alle mansioni di minatore, può ragionevolmente essere ammessa l'origine professionale della patologia denunciata, quanto meno sotto il profilo concausale. Per quanto attiene la stima del danno conseguente alla tecnopatia, il quadro clinico-strumentale depone per una condizione di discoartrosi di entità marcata, caratterizzata dalla presenza di ernie discali multiple del tratto lombare del rachide. Il conseguente deficit funzionale può ritenersi di grado moderato in termini di limitazione antalgica della motilità articolare. Presenti altresì segni di radicolopatia S1 ed L5 strumentalmente accertati, anche se effettivamente documentati dal ricorrente solo con l'esame EMG eseguito in data 18/11/2023, ovverosia a distanza di due anni dalla primitiva domanda del 15/10/2021. Parimenti dicasi per i disturbi trofico-sensitivi accusati, anch'essi certificati solo in sede di visita neurologica del
02/01/2024. Il complesso di tali elementi giustifica il riconoscimento di un danno biologico stimabile nella misura dell'8% (otto per cento) al momento della domanda amministrativa e del 12% (dodici per cento) a partire dal maggio 2023, ovverosia dal sesto mese antecedente l'esame EMG sopra citato. Ciò con riferimento alle previsioni valutative della Tabella di cui al DL 38/2000 (codici 193 e 213).
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
Dalle dichiarazioni dei testi risulta accertata anche l'esposizione del ricorrente ai rischi come indicati dal TU ( il signor Pt_1 quantomeno dal 1990) si occupava dii scavi e demolizioni anche per 8 – 12 ore al giorno con movimentazione di carichi ed uso del martello pneumatico, rimanendo piegato sulle ginocchia e con la schiena inclinata in avanti>
L' CP_1 da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Lespesedi C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 8% dalla domanda amministrativa e del 12% dal mese di maggio 2023;
- condanna, di conseguenza, l' CP_1 a corrispondere alla parte ricorrente un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità ovvero dalla domanda amministrativa e del 12% dal mese di maggio 2023; con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' CP_1 al pagamento, in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- ponelespese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 10.6.2025
Il Giudice Onorario
dott. Massimo Valenza