Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 630 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 31/1/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Edoardo Patini elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Mirabello 36;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 Controparte_2 (C.F. ), con l'avvocato Gemma Suraci nel cui studio in Roma P.IVA_2 via Oslavia 14 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 986 pubblicata il 6/7/2021 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 15
“L'Albero dei colori”, di € 8.770,00 per le manutenzioni straordinarie dei locali e delle strutture dell'asilo, di € 1.786,61 a titolo di costo dell'insegnante di sostegno impiegata, in virtù del contratto di affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale del 4.11.2016, concluso per effetto della gara ad evidenza pubblica espletata dall'ente territoriale e, in subordine, ex art. 2041 c.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza od eccezione e accertati il mancato pagamento delle fatture e comunque la responsabilità del a) Parte_1 accogliere tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dall'attrice nel presente atto;
b) per l'effetto condannare il Controparte_1 [...] a pagare all'attrice a titolo Parte_1 Controparte_1 contrattuale e in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.: - la somma di euro 116.079,18 così come risultante dalle fatture
(allegati da 4 a 16) emesse a titolo di corrispettivo del servizio reso per la gestione dell'asilo nido “L'albero dei colori”, oltre interessi moratori, o la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa;
- la somma di euro 8.770 così come risultante dalle fatture (allegati 45, 46, 47 e 48) emesse a titolo di spese per l'acquisto di materiali e manutenzione straordinaria dell'asilo nido “L'albero dei colori”, oltre interessi moratori,
o la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa;
- la somma di euro 1.786,61 così come risultante dalle fatture (allegati 49, 50,
51) emesse a titolo di costo del personale di sostegno e conguaglio, oltre interessi moratori, o la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa;
- gli altri importi maturati per le stesse voci a termini di contratto nelle more del giudizio”. Nel costituirsi in giudizio, il Controparte_3 contestava tutto quanto ex adverso dedotto replicando che ometteva di pagare gli importi richiesti ritenendo che il corrispettivo del servizio dovesse essere determinato in ragione della frequenza oraria e non mensile dei bambini, che gli interventi realizzati dalla aggiudicataria fossero di natura ordinaria e, quindi, a suo carico, e che il costo per il personale di sostegno fosse superiore a quello pattuito. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannato il convenuto al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 155.650,33, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalle scadenze fino al saldo, a titolo di corrispettivo per pag. 2 di 15 il servizio di gestione dell'asilo nido comunale “L'albero dei colori”, in virtù del contratto di appalto del 4.11.2016; ha rigettato le domande attoree di pagamento relative agli interventi di manutenzione straordinaria e al corso del personale di sostegno;
ha compensato tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di 1/3; ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della società attrice, nella misura di 2/3, liquidate in euro 759,00 per spese vive e in euro
4.477,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e cpa.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La società attrice, nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., chiedeva il riconoscimento degli ulteriori importi maturati per le summenzionate prestazioni. La causa, istruita con prova documentale, veniva posta in deliberazione all'udienza del 2.3.2021, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. E' documentalmente provato che il 4.11.2016 l'attrice e il stipulavano il contratto di affidamento del Parte_1 servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale “L'Albero dei colori”, aggiudicato con determinazione n. 67/2016 (cfr. all. n. 1 alla citazione). Sul fondamento dell'esistenza di tale rapporto contrattuale, la società attrice ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma di euro 116.079,18 a titolo di corrispettivo del servizio reso per la gestione dell'asilo, calcolato in considerazione della frequenza mensile o quindicinale dei bambini iscritti, di euro 8.770,00 per i materiali e le opere di manutenzione straordinaria eseguite nella struttura ospitante l'asilo, e di euro 1.786,61 a titolo di costo del personale di sostegno impiegato per l'assistenza dei bambini diversamente abili.
Tale importo è stato successivamente attualizzato dalla CP_1 nella prima memoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c., in ragione delle
[...] prestazione asseritamente eseguite dopo l'introduzione del giudizio e fino alla conclusione del rapporto intervenuta nel mese di luglio del 2019. L'attrice ha, così, chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 258.100,00 oltre interessi, inclusi i costi per l'insegnante di sostegno e fermi gli importi per gli interventi di manutenzione straordinaria già richiesti. A fronte di ciò, il convenuto, a giustificazione dell'inadempimento contestato, ha controdedotto che il corrispettivo del servizio deve essere parametrato alla frequenza oraria dei bambini, e non in ragione della frequenza mensile o quindicinale, che i lavori richiamati nella citazione sono interventi di manutenzione ordinaria posti contrattualmente a carico dell'appaltatrice e che la somma richiesta a titolo di costo del personale di sostegno è maggiore rispetto a quella concordata.
pag. 3 di 15 2.1. Ciò posto, con riferimento alla richiesta di pagamento del corrispettivo del servizio reso per la gestione dell'asilo, dagli atti di causa è emerso che le parti hanno elaborato due interpretazioni antitetiche del contenuto delle clausole del contratto di appalto regolanti la determinazione del prezzo. Nello specifico, secondo la società attrice il corrispettivo va calcolato in ragione della frequenza mensile o quindicinale dei bambini iscritti all'asilo, mentre, secondo la tesi difensiva dell'ente, esso deve essere parametrato alla frequenza oraria degli stessi.
La soluzione delle contrapposte pretese è legata, quindi, alla corretta esegesi del contratto di appalto conforme alle norme che presiedono all'interpretazione dei negozi giuridici.
In punto di diritto, occorre ricordare come nell'ermeneutica contrattuale dall'originario richiamo al principio in claris non fit interpretatio, secondo cui l'interprete dovrebbe arrestare la propria attività interpretativa alla lettera del negozio, si è progressivamente affermato il convincimento secondo cui è in ogni caso necessario indagare sulle reali intenzioni delle parti e sull'effettiva portata delle clausole all'interno del testo. Pertanto, ciò che assume valore rilevante, accanto alla lettera, è anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa;
e ciò, non potendo mai pretermettersi il criterio funzionale, che attribuisce rilievo alla
"ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (ex multis, cfr. Cass. 2 luglio 2020, n. 13595; Cass. 26 luglio 2019, n. 20294; Cass. 5 luglio 2019, n. 18182; Cass. 28 giugno 2017, n. 16181; Cass. 22 novembre
2016, n. 23701; Cass. 13 marzo 2015, n. 5102; Cass. 9 dicembre 2014, n.
25840; Cass. 3 giugno 2014, n. 12360; v. pure Cass. 20 febbraio 2020, n.
4460; Cass. 23 maggio 2019, n. 14060; Cass. 28 ottobre 2016, n. 21888).
L'accertamento della volontà contrattuale in relazione al contenuto di un negozio si traduce, quindi, in un'indagine che non può di certo limitarsi al senso letterale delle parole, in una lettura parziale del testo della clausola da interpretare, perché il senso letterale delle parole può essere apprezzato solo prendendo in esame le pattuizioni nella loro interezza.
Solo una lettura completa è il presupposto di una corretta comprensione del significato letterale della convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti. Per contro, l'enucleazione di singole parole può comportare uno stravolgimento del significato della clausola, qualora ne derivi l'esclusione di elementi testuali che la caratterizzano (cfr.
Cass. n. 2945/2021).
In sostanza, nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico- sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune pag. 4 di 15 intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole (cfr.
Cass. n. 8630/2021).
Ciò detto, si ritiene che nella specie il rispetto del criterio letterale di cui all'art. 1362 c.c. e l'esame complessivo delle clausole effettuato ai sensi dell'art. 1363 c.c. conducano alla conclusione per cui le parti hanno inteso parametrare il corrispettivo del servizio di gestione dell'asilo nido comunale alla frequenza mensile o quindicinale dei bambini iscritti.
Militano in favore di tale conclusione diverse previsioni: - l'art. 3 del bando di gara rubricato “Importo dell'appalto” stabilisce che l'importo posto a base d'asta (euro 622.050,00) è stato preventivato sulla base di una
“frequenza mensile” di 29 bambini al costo mensile di euro 650,00 per bambino e che i pagamenti mensili saranno effettuati in ragione del
“corrispettivo mensile” per ogni singolo bambino;
- l'art. 4, comma 3, del bando di gara stabilisce che il corrispettivo è dovuto “in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento del servizio”, considerando le eventuali frazioni di mese come mese intero;
- l'art. 4, comma 4, del bando di gara prevede che per i bambini inseriti nel primo giorno del mese sarà applicato il “corrispettivo mensile intero”, mentre per i bambini inseriti iscritti dopo il giorno quindici di ogni mese sarà applicato il “corrispettivo mensile ridotto del 50%”. In conformità a quanto stabilito dal bando di gara: - l'art. 4 del contratto di appalto rubricato “corrispettivo del servizio” stabilisce che il corrispettivo triennale del servizio (euro 619,657,50) è stato calcolato sulla base di una “frequenza mensile”, per undici mesi per anno solare, di ventinove bambini, per la durata di tre anni;
- l'art. 4 comma 3 del contratto di appalto prevede che il corrispettivo è commisurato all'entità del “servizio effettivamente erogato”; - l'art. 1, comma 1, del contratto stabilisce che la gestione dell'asilo nido viene accettata dalla
[...]
secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale. CP_1
In corrispondenza alle regole contrattuali: - l'art. 1 comma 4 del capitolato speciale stabilisce che il corrispettivo è commisurato all'entità del “servizio effettivamente erogato”; - L'art. 11, comma 5 del capitolato speciale prevede che i pagamenti saranno effettuati solo in ragione del
“servizio effettivamente prestato”.
Ebbene, dall'esame di tali nome emerge in modo chiaro come il contratto e il capitolato speciale abbiano collegato, in modo espresso, chiaro ed univo, il corrispettivo del servizio alla frequenza mensile o inframensile dei bambini iscritti all'asilo nido, in proporzione al servizio effettivamente erogato, vale a dire ai mesi di concreto svolgimento dell'attività affidata, non riscontrandosi in tali atti pattuizioni dirette a determinare il corrispettivo su base oraria.
Ciò in piena conformità alle disposizioni contenute nel bando di gara, atto presupposto del contratto di appalto stipulato dalle parti, idoneo a rappresentare una situazione certa che si è definita nella realtà giuridica,
pag. 5 di 15 il cui contenuto crea senza dubbio un legittimo affidamento delle imprese partecipanti alla gara in ordine al contenuto del contratto da concludere, il quale ha previsto che i pagamenti sarebbero avvenuti in ragione del
“corrispettivo mensile” (cfr. all. n. 3 alla comparsa). A nulla, quindi, vale replicare che la previsione negli atti di gara del pagamento mensile o quindicinale del servizio svolto dall'aggiudicataria del servizio non è modificata dal pagamento del medesimo servizio in base alle ore di frequenza dei bambini, posto che il bando di gara ha stabilito in modo espresso che il corrispettivo è dovuto “in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento del servizio”, e non alla frequenza oraria dei bambini, come pure ipotizzato dall'ente. Appare priva di pregio anche la deduzione del convenuto secondo il nel procedimento per evidenza pubblica, ha Parte_1 stimato il corrispettivo dell'appalto sulla base della massima frequenza dei bambini all'asilo nido in conformità all'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006, applicabile ratione temporis al caso in esame, che prevede che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici tiene conto dell'importo massimo stimato. Il bando di gara, invero, come si ha già avuto modo di chiarire, ha previsto quale base di calcolo del corrispettivo la frequenza mensile dei bambini, preventivando l'importo stimato sulla base della “frequenza mensile” e non di quella “oraria massima”, come pure supposto dal all'uopo precisando che esso è dovuto “in proporzione ai mesi di Pt_1 effettivo svolgimento del servizio”. Peraltro, posto che il bando di gara è l'atto presupposto del contratto di appalto il cui contenuto crea una situazione di legittimo affidamento delle imprese partecipanti alla gara in relazione al contenuto del contratto da concludere con la stazione appaltante, è ragionevole ritenere che, a fronte di un atto amministrativo dal contenuto chiaro ed univoco in relazione ai criteri di determinazione del corrispettivo, il in conformità ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, Pt_1 fosse tenuto ad introdurre nel contratto deroghe espresse al criterio della frequenza mensile positivizzato nel bando, all'uopo impiegando clausole contrattuali chiare ed univoche. Circostanza, questa, ancora più vera se si considera che dall'esame del contratto e del capitolato speciale emerge che quando le parti hanno inteso introdurre ipotesi speciali di corrispettivo “orario” lo hanno fatto con previsioni contrattuali dal contenuto inequivoco.
A conferma di tale conclusione è sufficiente osservare che: - all'art. 3, comma 2, del capitolato speciale il si è Parte_1 riservato la facoltà di stabilire eventuali altre opzioni di frequenza che prevedano una diversa articolazione dell'orario di apertura con conseguente rimodulazione dei relativi corrispettivi;
- l'art. 4 del contratto stabilisce che in caso di frequenza di bambini diversamente abili la pag. 6 di 15 fatturazione mensile sarà integrata dal costo lordo delle ore di lavoro educativo aggiuntivo degli operatori effettivamente assegnati ed utilizzati.
È evidente, quindi, come le parti, a fronte della regola contrattuale secondo cui il corrispettivo del servizio è commisurato alla frequenza mensile o inframensile dei bambini iscritti, abbiano inteso prevedere ipotesi eccezionali di determinazione del corrispettivo su base oraria. Quindi, dall'esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa si desume che la volontà manifestata dai contraenti è stata quella di parametrare il corrispettivo della gestione alla frequenza mensile dei bambini iscritti all'asilo nido comunale, salve ipotesi eccezionali espressamente regolamentate. Non appare neppure condivisibile l'assunto dell'ente comunale secondo cui l'art. 7, comma 6 del capitolato speciale prevede espressamente il pagamento del corrispettivo in base alle ore di frequenza dei bambini (cfr. all. n. 4 alla comparsa). Posto, invero, che l'art. 7 regolamenta le modalità di ammissione e di frequenza dei bambini, è ragionevole ritenere che la previsione contenuta al comma 6, tenuto conto della valutazione complessiva delle regole contrattuali interpretate le une per mezzo delle altre e delle espressioni usate, si riferisca alle rette a carico delle famiglie e non al prezzo dell'appalto, che, diversamente, trova una compiuta disciplina nel contratto.
Diversamente opinando, si attribuirebbe, invero, a tale clausola contrattuale un accezione incomprensibilmente contrastante con il contenuto delle previsioni contrattuali e del bando di gara sopra esaminate, tale da rendere irrilevanti, senza giustificato motivo, quelle pattuizioni in grado di evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. Allo stesso modo, non sembra cogliere nel segno l'assunto della convenuta secondo cui il progetto per la gestione dell'asilo presentato dalla aggiudicataria in sede di gara, richiamato dall'art. 1, comma 3, del capitolato speciale, nella misura in cui determina i turni di servizio in base agli orari di frequenza dei bambini, confermerebbe la tesi del prezzo
“orario” (cfr. all. 12 alla comparsa). In realtà, essendo tale documento diretto a regolare le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, non sembra svolgere alcuna funzione integrativa della disciplina contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, peraltro estremamente chiara e non equivoca sul punto.
A ciò si aggiunge la conclusione che nello stesso documento la ha stimato i ricavi in considerazione della frequenza Controparte_1 mensile dei bambini. Perde, quindi, concreta rilevanza la contestazione dell'ente, la quale si è sviluppata su una analisi parziale e incompleta del documento in esame.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, si ritine che l'operazione ermeneutica compiuta dalla convenuta non dia dimostrazione pag. 7 di 15 di aver apprezzato l'intera struttura delle clausole aventi attinenza alla materia in contesa, essendosi focalizzata soltanto su alcune parole, valorizzandole in termini decisivi, senza tuttavia spiegare perché le stesse, nel procedimento di ricostruzione della volontà dei contraenti, assumano un rilievo preponderante, tale da rendere irrilevanti i termini trascurati e sopra evidenziati -contenenti riferimenti testuali chiari ed univoci al criterio della “frequenza mensile”- benché presenti all'interno del medesimo contratto.
Dunque, la ricostruzione della comune intenzione delle parti, operata sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole e del criterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, rafforza la tesi della società attrice secondo cui il corrispettivo dell'appalto è stato dalle parti parametrato alla frequenza mensile o inframensile dei bambini iscritti all'asilo nido. Tale conclusione non è scalfita dal fatto che la società attrice, per il primo anno di esecuzione del contratto, ha fatturato il servizio calcolando il corrispettivo in base alla frequenza oraria e non giornaliera dei bambini.
Come chiarito dalla Suprema Corte, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, deve essere compiuta con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto (cfr. Cass. n.
5112/2018; Cass. n. 14444/2006).
In sostanza, il requisito della forma scritta, imposto a pena di nullità per la stipulazione dei contratti pubblici di appalto (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 6827/2010; sez. I, n. 1614/2009; n. 19209/2009; sez. III, n. 20340/2010), impedisce di fare riferimento, a fini interpretativi, al contenuto di atti estranei al documento contrattuale, a meno che gli stessi non risultino espressamente richiamati dalle parti, in tal modo conferendo rilievo esclusivo al criterio ermeneutico fondato sull'individuazione del significato letterale delle espressioni usate, interpretate le une per mezzo delle altre ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, con la conseguente esclusione della possibilità di tener conto del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione, nella misura in cui lo stesso sia ritenuto idoneo ad evidenziare la formazione di un consenso al di fuori dello scritto stesso (cfr. Cass., Sez. II, 7/06/2011, n.
12297; 11/03/2004, n. 4975; Cass., Sez. I, 11/05/2007, n.10868), come nel caso di specie in cui l'ente comunale cerca di attribuire efficacia modificativa della clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo pag. 8 di 15 della gestione dell'asilo nido comunale al comportamento complessivo tenuto dalle parti durante primo anno di esecuzione dell'appalto. Per le stesse ragioni, nessun valore probatorio può essere riconosciuto alle Determinazione nn. 67/2016 62/2018 con cui il Comune ha quantificato sommariamente la somma da liquidare alla aggiudicataria dal 4.9.2016 al 31.12.2016 applicando il criterio della frequenza oraria dei bambini e ha ricalcolato per il periodo successivo i corrispettivi dovuti all'appaltatrice sulla base del registro delle presenza dei bambini iscritti all'asilo nido (cfr. all. 8 e 16 alla comparsa). La Suprema Corte ha, invero, chiarito che, in tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti;
né può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale. (cfr.
Cass. n. 11190/2018). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ente comunale va condannato al pagamento in favore della società attrice dell'importo di euro 116.079,18, di cui alle fatture nn. 62/2017, 63/2017, 73/2017, 78/2017,
3/2018, 10/2018, 13/2018, 20/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 34/2018, 48/2018, scorporati i pagamenti eseguiti dall'ente, cui va aggiunta l'ulteriore somma di euro 39.571,15, contabilizzato nelle fatture nn. 57/2018, 58/2018, 3/2019, 8/2019, 15/2019, 20/2019, 27/2019, 29/2019, al netto dei pagamenti eseguiti dal richiesto dalla società attrice Pt_1 nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella quale, com'è noto, è ammissibile l'ampliamento del petitum nel senso di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La domanda modificata risulta nella specie connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 4031/2021) in quanto aggiornata rispetto ai corrispettivi (in parte) non percepiti per le prestazioni rese fino alla conclusione del rapporto (luglio 2019). Si osserva che, a fronte dell'analitica indicazione e documentazione delle voci di credito richieste, la parte convenuta ha contestato solo l'an dei conteggi eseguiti, sotto il profilo del criterio impiegato – frequenza mensile e non oraria - non anche la correttezza dei calcoli realizzati.
pag. 9 di 15 Pertanto, stante l'indicazione nella citazione e nelle memorie istruttorie del percorso argomentativo mediante il quale si è pervenuti all'ammontare del credito rivendicato, devono ritenersi sussistenti i presupposti che consentono di interpretare la mancata replica a dette deduzioni come non contestazione dei fatti ivi enunciati (cfr. Cass. n. 20525/2020). Da ciò consegue che l'esattezza del credito ingiunto deve ritenersi pacifico e la controparte sollevata dal relativo onere probatorio, senza la possibilità di rimettere successivamente in discussione fatti rimasti incontestati, essendo irreversibile la relevatio ab onere probandi della parte che ha allegato il fatto non contestato. Conclusivamente, l'ente comunale va condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro 155.650,33, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalle scadenze fino al saldo.
3. Ciò posto, si ritiene che non meriti accoglimento la domanda di pagamento degli importi richiesti dalla a titolo di costo del Controparte_2 personale di sostegno impiegato per l'assistenza dei bambini diversamente abili frequentanti l'asilo nido comunale, apparendo giustificato il rifiuto opposto dal Controparte_3 Segnatamente, dall'istruttoria è emerso che la Controparte_1 con nota del 27.2.2017, protocollata dal Comune al n. 1405 del 3.3.2017, veniva autorizzata all'impiego di un insegnate di sostegno da mettere a disposizione dell'utente al costo di circa 1.350,00 lordi al mese e Per_1 che, in relazione allo stesso utente, con nota del 25.9.2017, protocollata dal
Comune al n. 5725 del 26.9.2017, che richiamava il contenuto della precedente missiva, veniva rinnovata la suddetta autorizzazione per il nuovo anno scolastico (cfr. all. 20 e 21 alla comparsa).
Ciò nonostante, la società attrice ha chiesto nel tempo il pagamento di importi maggiori, adducendo a giustificazione dell'aumento del costo fatturato l'incremento dell'orario di frequenza dell'utente. A fronte di tali aumenti, il ha continuato a liquidare le Pt_1 somme mensili originariamente pattuite.
Ebbene, si ritiene che la società attrice non abbia diritto al pagamento di un importo maggiore rispetto a quello concordato.
Una volta intervenuta tra le parti una specifica pattuizione in ordine al corrispettivo spettante per tale voce di spesa, mediante il richiamo nella nota del 25.9.2017 alla precedente missiva del 27.2.2017, deve ritenersi senz'altro arbitraria nonché illegittima la modificazione unilaterale del prezzo messa in atto dall'appaltatrice. Ciò in quanto, tenuto conto del requisito della forma scritta, imposto a pena di nullità, per la stipulazione dei contratti pubblici di appalto, dei doveri di correttezza e buona fede cui sono tenuti le parti contraenti, nonché del procedimento di spesa cui è soggetto l'ente comunale (cfr. TUEL), è ragionevole ritenere che la società attrice fosse tenuta a comunicare in pag. 10 di 15 tempo utile al la necessità di modificare il costo del personale di Pt_1 sostegno precedentemente pattuito al fine di ottenere l'approvazione della nuova voce di spesa.
Al contrario, la società attrice, richiedendo il pagamento di importi maggiori rispetto a quelli concordati, ha di fatto apportato una modifica unilaterale alla pattuizione relativa all'impiego di una educatrice di sostegno non consentita dalla disciplina degli appalti pubblici e, in generale, dall'art. 1372 c.c.. Inoltre, ove si volesse ritenere, come pure ipotizzato dalla attrice, che nella nota del 25.9.2017 le parti non avevano concordato alcun corrispettivo per il personale di sostegno, deve concludersi per l'insostenibilità logica, prima ancora che giuridica, per le ragioni sopra indicate, della tesi secondo cui l'appaltatrice fosse legittimata, stante l'assenza di un accordo contrattuale sul corrispettivo per l'impiego di educatori di sostegno, a determinarlo unilateralmente di mese in mese sulla base di criteri non previamente comunicati alla stazione appaltante. Né l'importo in esame può essere riconosciuto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., posto che la società attrice non ha documentato i pagamenti asseritamente eseguiti in favore degli educatori di sostegno messi a disposizione dell'utente e, quindi, la Per_1 perdita patrimoniale eventualmente subita, quale indefettibile presupposto dell'azione generale di arricchimento.
4. Infine, si ritiene che la domanda di pagamento dell'importo di euro 8.770,00 richiesto dalla società attrice a titolo di spese sostenute per l'acquisto di materiali e per la manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale non possa trovare accoglimento.
Nello specifico, si osserva che il convenuto ha addotto a Pt_1 giustificazione del rifiuto opposto al pagamento richiesto la circostanza che la società attrice pretende il rimborso di spese sostenute per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, che, secondo quanto pattuito nel contratto di appalto, dovevano essere eseguiti dall'appaltatrice (cfr. art. 3 contratto e art. 10 capitolato speciale).
Ciò detto, attingendo alla normativa civilistica in materia di locazione, affitto e usufrutto e, quindi, assumendo quali utili parametri di riferimento le norme e di cui agli artt. 1005, 1576, 1609, 1621 c.c., si ritiene che la distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie possa essere effettuata con riferimento al criterio della prevedibilità e della normalità in relazione al godimento della cosa locata.
In tale contesto normativo, la manutenzione ordinaria può essere qualificata come quella diretta ad eliminare guasti della cosa o che comunque abbia carattere di periodica ricorrenza e di prevedibilità e inquadrando, invece, nell'ambito della manutenzione straordinaria quelle riparazioni non prevedibili e di costo non modico, eccezionali nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto negoziale.
pag. 11 di 15 Ebbene, si evidenzia che la società attrice, in punto di allegazione, si
è limitata a segnalare i lavori eseguiti (cfr. elencazione contenuta nella nota del 26.9.2017 allegata alla citazione - n. 54), senza, tuttavia, introdurre nel giudizio alcun elemento fattuale dal quale desumere che tali interventi siano stati necessari per rimediare non al normale deterioramento prodotto dall'uso della cosa, bensì a guasti dovuti a vetustà o a caso fortuito.
Tuttavia, a fronte di una elencazione di interventi notoriamente collegabili all'uso della cosa (sostituzione delle lampade, sostituzione rubinetto lavandino, sostituzione interruttore accensione cappa cucina, pulizia tombino scarico cucina, riparazione stipite e serrature delle porta, sostituzione cerniere cancelletti, etc.), era onere della società attrice provare la natura straordinaria delle spese sostenute.
È, quindi, evidente, come la parte attorea non sia stata in grado di enucleare già a livello di allegazione, prima ancora che di prova, le spese a fronte delle quali sarebbe sorto il diritto al rimborso. Ad ogni modo, anche a non voler ritenere decisivo tale argomento, è importante osservare che la società attrice né ha segnalato la spesa sostenuta per il singolo intervento eseguito, essendosi limitata ad una quantificazione complessiva degli oneri presuntivamente sostenuti, né ha documentato l'esborso economico patito. Tale deficit assertorio non può ritenersi colmato dalla produzione delle fatture relative alle spese asseritamente sostenute per gli interventi manutentivi in contesa (cfr. all. 96).
Gli elementi costitutivi della domanda, invero, devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare al Giudice
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda.
Chi agisce in giudizio, invero, non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.
Peraltro, le fatture prodotte dalla non solo si Controparte_1 riferiscono anche a spese non inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria elencati nella nota del 26.9.2017 - e relative, a titolo esemplificativo, all'acquisto di piante da esterno, di carta igienica, di stracci, di lenzuola, di trappole esca per formiche, di silicone - ma contabilizzano un importo (circa euro 1.700,00) di gran lunga inferiore a quello di cui si chiede il rimborso (euro 8.770,00). Pertanto, in disparte le problematiche legate alla natura degli interventi eseguiti e all'individuazione del titolo legittimante la relativa domanda di rimborso - eventualmente ravvisabile nel regolamento contrattuale ovvero nella disciplina della gestione d'affari ex art. 2028 c.c.
pag. 12 di 15 o dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. – si ritiene assorbente rispetto ad ogni altro motivo il fatto che la società attrice non abbia né indicato la spesa sostenuta per ogni singolo lavoro eseguito, così rendendo difficoltoso il relativo accertamento, né tantomeno provato il relativo pagamento con elementi probatori chiari ed univoci, certamente non riscontrabili in un confuso e disordinato elenco di fatture (parziali) non sempre quietanzate.
Tuttavia, al chiaro scopo di evitare il rischio di ingiustificate locupletazioni a danno altrui, l'accoglimento della domanda di rimborso, al di là del titolo, presuppone che l'istante fornisca elementi probatori in grado di provare con tranquillizzante certezza l'esborso economico patito. Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda di rimborso va rigettata per assenza di prova in ordine alla natura straordinaria degli interventi eseguiti, al quantum delle spese indicate nella nota del 26.9.2017 nonché al relativo saldo.
5. La soccombenza reciproca, dovuta all'accoglimento parziale della domanda di pagamento, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di 1/3.
La restante parte delle spese, pari a 2/3, liquidata in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,001 – 260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante i tempi di definizione del giudizio, è posta a carico di parte convenuta, in omaggio al principio della soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello principale il Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “...voglia L'Ill.ma
[...] Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza, rigettare tutte le domande formulate dalla appellata nel primo grado del giudizio, essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto. Vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.”.
Ha resistito e proposto appello incidentale Controparte_1
(già rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“...ogni contraria domanda istanza ed eccezione rigettate, chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello, respinta preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecutorietà, ammessi i nuovi documenti, allegati sub A, B, C, D, E, F ai fini di resistere all'istanza di inibitoria, voglia 1. - rigettare l'appello interposto dal avverso la sentenza 986/2021 e Parte_1 confermare la sentenza gravata, salvo per quanto oggetto dell'appello incidentale;
2. -in accoglimento dell'appello incidentale, eventualmente previa verifica peritale, riformare la sentenza gravata nella parte in cui, per errore di calcolo, non accerta gli ulteriori importi dovuti, risultanti dalle pag. 13 di 15 fatture riconosciute da saldare, e per l'effetto condannare il Parte_1 al pagamento anche delle ulteriori somme indicate nel
[...] presente atto, per un totale di euro 180.030,48, comprensivi degli importi già accertati in sentenza, oltre interessi moratori per importo non inferiore ad euro 52.000 alla data del 31.12.2021, oltre ulteriori fino al soddisfo;
3. in subordine rispetto a quanto sub 1, se accolto l'appello in sede rescindente, per la parte rescissoria accogliere le conclusioni formulate in via subordinata in primo grado, sopra riportate e così la domanda di arricchimento ingiustificato, per gli importi accertati dovuti, e condannare il al pagamento. In via istruttoria ammettere i documenti presentati Pt_1
e, ove occorra, ammettere le prove testimoniali formulate nel precedente grado e riportate nel presente atto. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, da riformare per il primo grado come da appello incidentale, oltre oneri accessori e contributo unificato versato sia in primo grado che per il presente appello incidentale.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, l'appello è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/1/2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
(già , nonché sull'appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale proposto dalla (già Controparte_1
nei confronti del Controparte_2 Parte_1
contro la sentenza n. 986 pubblicata il 6/7/2021 resa tra le parti dal
[...]
Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 31/1/2025.
pag. 14 di 15 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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