TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ASCIUTTI EGLE, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché nei confronti di
Avv. DI MEDIO SARA, in qualità di curatore speciale del minore (c.f. Persona_1
nato a [...] il [...] C.F._3
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Parte ricorrente: come da deposito di note scritte (in data 08.06.2025) in sostituzione dell'udienza dell'art. 127 ter c.p.c. del 09.06.2025, chiede pronunciarsi sentenza parziale di status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
la separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio a Macerata in CP_1
data 12.11.2022 (cfr. estratto atto di matrimonio n. 48 p. I anno 2022).
Ella ha in particolare dedotto che:
- dall'unione affettiva nasceva il 27/03/2021 e che il rapporto padre-figlio non si è Persona_1
mai consolidato per via della vita sregolata condotta dal nello specifico egli veniva CP_1
arrestato per reati di spaccio di stupefacenti, con condanna alla pena di 3 anni, 3 mesi e 24 giorni di reclusione ( dal 26.5.21 al 18.8.23 poi successivamente eseguiva la pena in regime di detenzione) e che, oltre a ciò, il padre ha avuto un trascorso di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti e sembrerebbe che anche attualmente sia così (doc. n. 3 all. parte attrice);
- in ragione delle condotte talvolta aggressive nonché di minacce rivolte alla ricorrente (come da registrazione audio - doc. n. 6 all. parte attrice) ed anche in ragione dell'esercizio scorretto della responsabilità genitoriale da parte del - che prelevava il bimbo dall'asilo senza nulla CP_1
riferire alla madre o non si faceva trovare a casa con il bimbo al rientro di questa - la madre consentiva tempi di frequentazione padre- figlio solo in luoghi aperti o al bar ed esclusivamente in presenza della madre stessa, ritenendo ciò meno pregiudizievole per il minore, al fine appunto di tutelarlo;
- il padre ha sempre mostrato un totale disinteresse quanto alla contribuzione per le esigenze del figlio, la quale, se non per qualche acquisto sporadico di generi alimentari, è sempre mancata, di tal che la ricorrente veniva aiutata dai propri parenti residenti in Polonia;
A fronte della richiesta di parte ricorrente dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., il
Giudice, con decreto del 22.12.23, ritenendo pregiudizievole per il minore lo stile di vita della figura paterna (caratterizzata verosimilmente da abuso di alcool) affidava in via esclusiva il minore alla madre.
pagina 2 di 5 Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la conferma degli indifferibili e per la prima comparizione in data 29.12.2023, il non si costituiva CP_1
in giudizio.
All'udienza del 15.01.2024 comparivano per parte ricorrente il suo difensore nonché personalmente
(senza difesa tecnica) proprio il che dichiarava di essere ospite presso il centro di prima CP_1
accoglienza di via Zara 13/15 di Macerata, gestito dalla che vedeva il figlio regolarmente e che CP_2
non stava facendo uso di sostane alcoliche e stupefacenti e che si stava attivando per prendere la patente;
il Giudice, all'esito, confermava i provvedimenti assunti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. e, dando incarico ai Servizi sociale, rinviava all'udienza di maggio 2024.
Nominato in data 14.06.2024 il curatore speciale del minore, la causa proseguiva anche per ulteriori incombenti istruttori volti alla verifica della sussistenza delle condizioni per sospendere il padre dalla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. bis, parte ricorrente chiedeva pronuncia di status di separazione, sicché il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente va detto che esistono sia la giurisdizione che la competenza della legge del Tribunale adito, in quanto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio ( del 20.12.2010) in materia di separazione e divorzio dei coniugi la cui cittadinanza non è quella italiana, si applica la legge che i coniugi di comune accordo hanno scelto purché si tratti di “a. la legge dello stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; b)la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro;
”.
Orbene, nel caso di specie le parti hanno scelto la legge italiana sicuramente per il regime patrimoniale, richiamando l'art. 30 della legge 218/1995 (come risulta nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) e quindi anche evocando l'art. 29 comma 2, avendo gli stessi diverse cittadinanze, si dovrebbe pervenire alla legge italiana anche per i rapporti personali (trattandosi dello Stato dove la vita matrimoniale si è localizzata)
pagina 3 di 5 Peraltro, la legge italiana è quella che si impone anche a norma dell'art. 8 del Regolamento UE n.
1259/2010 del Consiglio (del 20.12.2010) in materia di separazione e divorzio visto che viene in rilievo la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
Infatti, la separazione personale ex art. 151 primo comma c.c. si basa sul presupposto dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, sussistono infatti tutti i presupposti richiesti dalla legge al fine della separazione personale tra i coniugi ex art. 151, primo comma c.c., difatti la crisi della coppia, e dunque l'improseguibilità della convivenza è certamente provata da quanto allegato e dedotto in atti, nella specie l'elevata conflittualità tra le parti come allegato da parte attrice in merito alle condotte maltrattanti da parte del nei confronti della stessa. Inoltre, rilevanza assume anche il CP_1
comportamento processuale di parte convenuta, la quale è totalmente disinteressata alle sorti del rapporto di coppia.
Pertanto, va pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Le spese vanno rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto in Macerata in data 12.11.2022 (trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Macerata, anno 2022, parte I, atto n. 48)
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
- Manda alla cancelleria per relative incombenze di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice estensore pagina 4 di 5 dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente
dott. Paolo Vadalà
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ASCIUTTI EGLE, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché nei confronti di
Avv. DI MEDIO SARA, in qualità di curatore speciale del minore (c.f. Persona_1
nato a [...] il [...] C.F._3
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Parte ricorrente: come da deposito di note scritte (in data 08.06.2025) in sostituzione dell'udienza dell'art. 127 ter c.p.c. del 09.06.2025, chiede pronunciarsi sentenza parziale di status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
la separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio a Macerata in CP_1
data 12.11.2022 (cfr. estratto atto di matrimonio n. 48 p. I anno 2022).
Ella ha in particolare dedotto che:
- dall'unione affettiva nasceva il 27/03/2021 e che il rapporto padre-figlio non si è Persona_1
mai consolidato per via della vita sregolata condotta dal nello specifico egli veniva CP_1
arrestato per reati di spaccio di stupefacenti, con condanna alla pena di 3 anni, 3 mesi e 24 giorni di reclusione ( dal 26.5.21 al 18.8.23 poi successivamente eseguiva la pena in regime di detenzione) e che, oltre a ciò, il padre ha avuto un trascorso di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti e sembrerebbe che anche attualmente sia così (doc. n. 3 all. parte attrice);
- in ragione delle condotte talvolta aggressive nonché di minacce rivolte alla ricorrente (come da registrazione audio - doc. n. 6 all. parte attrice) ed anche in ragione dell'esercizio scorretto della responsabilità genitoriale da parte del - che prelevava il bimbo dall'asilo senza nulla CP_1
riferire alla madre o non si faceva trovare a casa con il bimbo al rientro di questa - la madre consentiva tempi di frequentazione padre- figlio solo in luoghi aperti o al bar ed esclusivamente in presenza della madre stessa, ritenendo ciò meno pregiudizievole per il minore, al fine appunto di tutelarlo;
- il padre ha sempre mostrato un totale disinteresse quanto alla contribuzione per le esigenze del figlio, la quale, se non per qualche acquisto sporadico di generi alimentari, è sempre mancata, di tal che la ricorrente veniva aiutata dai propri parenti residenti in Polonia;
A fronte della richiesta di parte ricorrente dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., il
Giudice, con decreto del 22.12.23, ritenendo pregiudizievole per il minore lo stile di vita della figura paterna (caratterizzata verosimilmente da abuso di alcool) affidava in via esclusiva il minore alla madre.
pagina 2 di 5 Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la conferma degli indifferibili e per la prima comparizione in data 29.12.2023, il non si costituiva CP_1
in giudizio.
All'udienza del 15.01.2024 comparivano per parte ricorrente il suo difensore nonché personalmente
(senza difesa tecnica) proprio il che dichiarava di essere ospite presso il centro di prima CP_1
accoglienza di via Zara 13/15 di Macerata, gestito dalla che vedeva il figlio regolarmente e che CP_2
non stava facendo uso di sostane alcoliche e stupefacenti e che si stava attivando per prendere la patente;
il Giudice, all'esito, confermava i provvedimenti assunti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. e, dando incarico ai Servizi sociale, rinviava all'udienza di maggio 2024.
Nominato in data 14.06.2024 il curatore speciale del minore, la causa proseguiva anche per ulteriori incombenti istruttori volti alla verifica della sussistenza delle condizioni per sospendere il padre dalla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. bis, parte ricorrente chiedeva pronuncia di status di separazione, sicché il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente va detto che esistono sia la giurisdizione che la competenza della legge del Tribunale adito, in quanto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio ( del 20.12.2010) in materia di separazione e divorzio dei coniugi la cui cittadinanza non è quella italiana, si applica la legge che i coniugi di comune accordo hanno scelto purché si tratti di “a. la legge dello stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; b)la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro;
”.
Orbene, nel caso di specie le parti hanno scelto la legge italiana sicuramente per il regime patrimoniale, richiamando l'art. 30 della legge 218/1995 (come risulta nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) e quindi anche evocando l'art. 29 comma 2, avendo gli stessi diverse cittadinanze, si dovrebbe pervenire alla legge italiana anche per i rapporti personali (trattandosi dello Stato dove la vita matrimoniale si è localizzata)
pagina 3 di 5 Peraltro, la legge italiana è quella che si impone anche a norma dell'art. 8 del Regolamento UE n.
1259/2010 del Consiglio (del 20.12.2010) in materia di separazione e divorzio visto che viene in rilievo la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
Infatti, la separazione personale ex art. 151 primo comma c.c. si basa sul presupposto dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, sussistono infatti tutti i presupposti richiesti dalla legge al fine della separazione personale tra i coniugi ex art. 151, primo comma c.c., difatti la crisi della coppia, e dunque l'improseguibilità della convivenza è certamente provata da quanto allegato e dedotto in atti, nella specie l'elevata conflittualità tra le parti come allegato da parte attrice in merito alle condotte maltrattanti da parte del nei confronti della stessa. Inoltre, rilevanza assume anche il CP_1
comportamento processuale di parte convenuta, la quale è totalmente disinteressata alle sorti del rapporto di coppia.
Pertanto, va pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Le spese vanno rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto in Macerata in data 12.11.2022 (trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Macerata, anno 2022, parte I, atto n. 48)
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
- Manda alla cancelleria per relative incombenze di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice estensore pagina 4 di 5 dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente
dott. Paolo Vadalà
pagina 5 di 5