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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudio Di Giacinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 4575, avente per oggetto ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002
Tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Merla, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- RICORRENTE
E
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e l' (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-RESISTENTI
-------
Con ricorso del 9.12.2023 ha adito codesto tribunale al fine di ottenere la Parte_1
revoca del decreto del 9.11.2023, emesso dal Tribunale Penale di con il quale era stata CP_3
disposta la revoca con efficacia retroattiva del decreto di ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato precedentemente emessa dal Tribunale il 16.11.2021 ed era stata conseguentemente rigettata l'istanza di liquidazione delle competenze avanzata dal difensore.
Ha dedotto, in estrema sintesi il ricorrente, l'erroneità della motivazione espressa dal
Tribunale, il quale aveva revocato il beneficio sulla scorta delle risultanze degli accertamenti eseguiti dall' , in forza dei quali sarebbe risultato il superamento dei limiti di Controparte_2 reddito per l'anno 2022, a tal fine computando il reddito della madre formalmente convivente pari ad euro 15.404,00. Persona_1
Ad avviso del ricorrente, infatti, che occorrerebbe tener conto della prevalenza della situazione di fatto su quella della convivenza c.d. formale, dacché il , essendo detenuto, non Pt_1
avrebbe intrattenuto con la propria madre quella comunanza di vita e di interessi costitutiva di un legame stabile, da ritenersi quale requisito necessario per la cumulabilità dei redditi.
Ha rappresentato, infatti che in data 31.01.22 sebbene detenuto aveva mutato la propria residenza formale in Bisceglie presso il nucleo familiare della madre ma di non Persona_1 conoscere il relativo reddito né di avere alcun rapporto con la stessa, segnalando all'uopo “solo 3 incontri in vigenza di regime di detenzione”. E che lo stesso di contro intratterrebbe stabili rapporti con la “convivente” e con le proprie figlie, insieme alle quali risiedeva prima del Controparte_4
cambio citato.
Ha, infine eccepito che laddove si ritenessero cumulabili i redditi del nucleo familiare del soggetto detenuto “prenderebbe corpo una patente violazione dell'art. 3 cost e 14 CEDU, poiché vi sarebbe una discriminazione tra soggetto detenuto e non detenuto integrandosi, indi, una palese violazione del principio di uguaglianza”, atteso che “al soggetto non detenuto non si cumulano i redditi del nucleo familiare ove non convivente, mentre al detenuto si cumulerebbero redditi del nucleo familiare sebbene lo stesso di fatto non conviva con lo stesso”.
Ha concluso, dunque, per l'annullamento del decreto impugnato e l'accoglimento dell'istanza di liquidazione, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 28.3.2024 si sono costituiti in giudizio i convenuti, invocando il rigetto dell'avverso ricorso e deducendo, in sintesi: 1) in rito, il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo legittimato passivo dei procedimenti di opposizione ex art. 170 Controparte_2
TUSG il solo;
2) nel merito, l'infondatezza delle censure sollevate, Controparte_1
dovendo tenersi conto ai fini dell'ammissione del beneficio, ai sensi dell'art. 76 T.U. cit, del reddito dei familiari, a tal fine rilevando il rapporto di affetto, costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescindente dalla coabitazione fisica e non escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo.
Ha concluso, dunque, per il rigetto dell'avversa domanda, con condanna della controparte al ristoro delle spese di lite. La causa è stata istruita a livello documentale e all'udienza del 6.3.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale del ricorrente, il Tribunale ha riservato la decisione ex artt. 281 terdecies-281sexies, ult. co, c.p.c.
-----------
1. In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. CP_2
E' noto che nei giudizi di opposizione ex artt. 99-170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs 150/2011, al di fuori delle ipotesi in cui la revoca sia stata richiesta dall'Ufficio finanziario (127, comma 3) lunico legittimato passivamente a stare in giudizio, quale parte necessaria, deve ritenersi il
[...]
, che è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato (V. Cass. , sez. VI, Ordinanza n. 13135 del 2015, Cass., Sez. VI,
21700/2015).
Ne deriva che nel caso di specie, essendo la revoca avvenuta d'ufficio, l' CP_2
risulta carente di legittimazione.
[...]
2. Passando al merito della domanda, il ricorso risulta infondato.
Il Tribunale, infatti, intende dar seguito all'orientamento di legittimità in forza del quale in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Cass. pen. sez. IV, 13/04/2023, n.19648; Cass. pen, sez. IV, 02/07/2024 , n. 29180; Cass. pen. sez. IV, 02/07/2024, n.29180; Cass. Pen. n. 46853 del
12/10/2023, Cass. Pen n. 15715 del 20/03/2015).
Né valga prospettare alcuna violazione del principio costituzionale e convenzionale di uguaglianza tra soggetto detenuto e soggetto non detenuto, atteso che, come detto, il “parametro” di riferimento non è dato dalla coabitazione fisica, ma – per entrambi i soggetti predetti - dallo stato di convivenza familiare, che implica una valutazione diversa e più profonda.
Il legislatore, infatti, laddove ha fatto riferimento al reddito dei “componenti il nucleo familiare…conviventi” (art. 76) ha inteso tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio (come in caso di convivenza more uxorio), e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio (Cass. Civ., sez. II,
07/02/2024, n.3501; Cass., Sez. 2, 26/6/2023, n. 18134).
Tanto premesso, proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 3/10/2022, n. 37207; Cass.
Pen., Sez. 4, 22/9/2021, n. 36559; Cass. Pen., Sez. 4, 9/3/2017, n. 11470; Cass. Pen., Sez. 4,
17/2/2005, n. 19349).
Nel caso di specie non è stato offerto alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'assenza di quel legame di convivenza familiare del ricorrente con la madre, a fronte dell'elemento formale
(non decisivo ma, per lo meno, presuntivo) della comunità di residenza formale e dell'ulteriore elemento presuntivo dato dal vincolo consanguineo. Alcuna richiesta di prova è stata formulata al riguardo, né dalla documentazione in atti può evincersi alcunchè, se non la sussistenza di un legame familiare anche con terzi soggetti, che non esclude tuttavia la sussistenza del requisito della convivenza familiare (nei termini sopra chiariti) con la Persona_1
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 1.100,00 ad euro
5.200,00), con l'applicazione dei valori medi ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenendo conto dell'attività difensiva prestata e dell'assenza della fase di assunzione delle prove;
con esclusione della fase decisoria, non essendo i resistenti comparsi in sede di udienza di discussione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in Composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 9.12.2023, così provvede: Parte_1
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , per le ragioni Controparte_2
indicate in motivazione;
2. Nel merito, rigetta il ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva.
3. Condanna a rifondere le spese della procedura in favore dei resistenti, Parte_1
che si liquidano in euro 900,00 per compenso professionale, oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudio Di Giacinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 4575, avente per oggetto ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002
Tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Merla, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- RICORRENTE
E
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e l' (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-RESISTENTI
-------
Con ricorso del 9.12.2023 ha adito codesto tribunale al fine di ottenere la Parte_1
revoca del decreto del 9.11.2023, emesso dal Tribunale Penale di con il quale era stata CP_3
disposta la revoca con efficacia retroattiva del decreto di ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato precedentemente emessa dal Tribunale il 16.11.2021 ed era stata conseguentemente rigettata l'istanza di liquidazione delle competenze avanzata dal difensore.
Ha dedotto, in estrema sintesi il ricorrente, l'erroneità della motivazione espressa dal
Tribunale, il quale aveva revocato il beneficio sulla scorta delle risultanze degli accertamenti eseguiti dall' , in forza dei quali sarebbe risultato il superamento dei limiti di Controparte_2 reddito per l'anno 2022, a tal fine computando il reddito della madre formalmente convivente pari ad euro 15.404,00. Persona_1
Ad avviso del ricorrente, infatti, che occorrerebbe tener conto della prevalenza della situazione di fatto su quella della convivenza c.d. formale, dacché il , essendo detenuto, non Pt_1
avrebbe intrattenuto con la propria madre quella comunanza di vita e di interessi costitutiva di un legame stabile, da ritenersi quale requisito necessario per la cumulabilità dei redditi.
Ha rappresentato, infatti che in data 31.01.22 sebbene detenuto aveva mutato la propria residenza formale in Bisceglie presso il nucleo familiare della madre ma di non Persona_1 conoscere il relativo reddito né di avere alcun rapporto con la stessa, segnalando all'uopo “solo 3 incontri in vigenza di regime di detenzione”. E che lo stesso di contro intratterrebbe stabili rapporti con la “convivente” e con le proprie figlie, insieme alle quali risiedeva prima del Controparte_4
cambio citato.
Ha, infine eccepito che laddove si ritenessero cumulabili i redditi del nucleo familiare del soggetto detenuto “prenderebbe corpo una patente violazione dell'art. 3 cost e 14 CEDU, poiché vi sarebbe una discriminazione tra soggetto detenuto e non detenuto integrandosi, indi, una palese violazione del principio di uguaglianza”, atteso che “al soggetto non detenuto non si cumulano i redditi del nucleo familiare ove non convivente, mentre al detenuto si cumulerebbero redditi del nucleo familiare sebbene lo stesso di fatto non conviva con lo stesso”.
Ha concluso, dunque, per l'annullamento del decreto impugnato e l'accoglimento dell'istanza di liquidazione, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 28.3.2024 si sono costituiti in giudizio i convenuti, invocando il rigetto dell'avverso ricorso e deducendo, in sintesi: 1) in rito, il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo legittimato passivo dei procedimenti di opposizione ex art. 170 Controparte_2
TUSG il solo;
2) nel merito, l'infondatezza delle censure sollevate, Controparte_1
dovendo tenersi conto ai fini dell'ammissione del beneficio, ai sensi dell'art. 76 T.U. cit, del reddito dei familiari, a tal fine rilevando il rapporto di affetto, costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescindente dalla coabitazione fisica e non escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo.
Ha concluso, dunque, per il rigetto dell'avversa domanda, con condanna della controparte al ristoro delle spese di lite. La causa è stata istruita a livello documentale e all'udienza del 6.3.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale del ricorrente, il Tribunale ha riservato la decisione ex artt. 281 terdecies-281sexies, ult. co, c.p.c.
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1. In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. CP_2
E' noto che nei giudizi di opposizione ex artt. 99-170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs 150/2011, al di fuori delle ipotesi in cui la revoca sia stata richiesta dall'Ufficio finanziario (127, comma 3) lunico legittimato passivamente a stare in giudizio, quale parte necessaria, deve ritenersi il
[...]
, che è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato (V. Cass. , sez. VI, Ordinanza n. 13135 del 2015, Cass., Sez. VI,
21700/2015).
Ne deriva che nel caso di specie, essendo la revoca avvenuta d'ufficio, l' CP_2
risulta carente di legittimazione.
[...]
2. Passando al merito della domanda, il ricorso risulta infondato.
Il Tribunale, infatti, intende dar seguito all'orientamento di legittimità in forza del quale in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Cass. pen. sez. IV, 13/04/2023, n.19648; Cass. pen, sez. IV, 02/07/2024 , n. 29180; Cass. pen. sez. IV, 02/07/2024, n.29180; Cass. Pen. n. 46853 del
12/10/2023, Cass. Pen n. 15715 del 20/03/2015).
Né valga prospettare alcuna violazione del principio costituzionale e convenzionale di uguaglianza tra soggetto detenuto e soggetto non detenuto, atteso che, come detto, il “parametro” di riferimento non è dato dalla coabitazione fisica, ma – per entrambi i soggetti predetti - dallo stato di convivenza familiare, che implica una valutazione diversa e più profonda.
Il legislatore, infatti, laddove ha fatto riferimento al reddito dei “componenti il nucleo familiare…conviventi” (art. 76) ha inteso tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio (come in caso di convivenza more uxorio), e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio (Cass. Civ., sez. II,
07/02/2024, n.3501; Cass., Sez. 2, 26/6/2023, n. 18134).
Tanto premesso, proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 3/10/2022, n. 37207; Cass.
Pen., Sez. 4, 22/9/2021, n. 36559; Cass. Pen., Sez. 4, 9/3/2017, n. 11470; Cass. Pen., Sez. 4,
17/2/2005, n. 19349).
Nel caso di specie non è stato offerto alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'assenza di quel legame di convivenza familiare del ricorrente con la madre, a fronte dell'elemento formale
(non decisivo ma, per lo meno, presuntivo) della comunità di residenza formale e dell'ulteriore elemento presuntivo dato dal vincolo consanguineo. Alcuna richiesta di prova è stata formulata al riguardo, né dalla documentazione in atti può evincersi alcunchè, se non la sussistenza di un legame familiare anche con terzi soggetti, che non esclude tuttavia la sussistenza del requisito della convivenza familiare (nei termini sopra chiariti) con la Persona_1
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 1.100,00 ad euro
5.200,00), con l'applicazione dei valori medi ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenendo conto dell'attività difensiva prestata e dell'assenza della fase di assunzione delle prove;
con esclusione della fase decisoria, non essendo i resistenti comparsi in sede di udienza di discussione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in Composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 9.12.2023, così provvede: Parte_1
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , per le ragioni Controparte_2
indicate in motivazione;
2. Nel merito, rigetta il ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva.
3. Condanna a rifondere le spese della procedura in favore dei resistenti, Parte_1
che si liquidano in euro 900,00 per compenso professionale, oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto