Articolo 2 della Legge 4 agosto 1977, n. 592
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 settembre 1977
Art. 2.
Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro per l'agricoltura e le foreste porra' a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti.
La priorita' nella concessione dei premi sara' data alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.
Entrata in vigore il 11 settembre 1977