Art. 2.
Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro per l'agricoltura e le foreste porra' a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti.
La priorita' nella concessione dei premi sara' data alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.
Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro per l'agricoltura e le foreste porra' a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti.
La priorita' nella concessione dei premi sara' data alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.