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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 10080/2023, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Inglese ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via N.
Turrisi n. 13, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - CP_1
- opposto contumace -
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 15 gennaio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara la contumacia dell' . CP_1
❖ Revoca il decreto ingiuntivo n. 643/2023 emesso il 22 giugno 2023.
❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida in euro 900,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed
1 IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Irene
Inglese, dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 agosto 2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2023, emesso il 22 giugno
2023, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.239,12 oltre le spese del giudizio monitorio.
A sostegno del ricorso deduceva.
a) L'irripetibilità delle somme ingiunte invocando all'uopo l'art. 52, comma
2, della L. n. 88/1989, come autenticamente interpretata dall'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991;
b) la prescrizione decennale
Ritualmente evocato in giudizio l' non si costituiva. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 15 gennaio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' che, pur Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Il ricorso va accolto.
Non si procede all'esame delle questioni preliminari per fare applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
2 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Ciò detto, appare infatti fondata e assorbente d'ogni altra questione l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Invero, emerge per tabulas che parte opponente, successivamente alla liquidazione dell'assegno sociale n. 4033012 con provvedimento del 6 ottobre 2011, nel mese di marzo 2012 riceveva altra comunicazione dell'ente previdenziale con cui veniva informato che detta prestazione era stata ricalcolata con un nuovo importo pari a euro 172,24 a decorrere dal 1 Aprile 2012 e, contestualmente, gli veniva contestata l'indebita percezione della somma di euro 278,67, il cui recupero sarebbe avvenuto con una trattenuta diretta sulla pensione mensile erogata.
Orbene, poiché non risulta ex actis che dal 2012 nessun'altra comunicazione sia stata inoltrata al ricorrente, idonea ad interrompere il termine decennale di prescrizione, già al momento del deposito del ricorso nel procedimento monitorio
(8.6.2023) il credito vantato dall'istituto (relativo all'anno 2012) era già abbondantemente prescritto.
Né l' , attore in senso sostanziale, rimanendo contumace ha dedotto e CP_1 provato alcunché sia in ordine all'importo ingiunto sia in ordine ad eventuali atti interruttivi.
In termini conclusivi, dunque, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e alla luce della documentazione come emergente ex actis, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e il decreto ingiuntivo n. 643/2023 revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
3 Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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