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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3501 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Stefania Dentoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Monserrato.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/08/2003 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Monserrato, anno 2003, numero 22, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Monserrato il 23 agosto 2003 tra i signori e Parte_1 [...]
CP_1
2) Il figlio ancora minorenne, che viene affidato ad entrambi i genitori, Per_1 continuerà a vivere con la madre, nella casa di Monserrato, via Polibio n. 7.
Pag. 2 di 3 3) Il signor corrisponderà alla signora a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente della signora somma che verrà Pt_1 rivalutata annualmente in base agli Indici ISTAT, come per legge, nonché contribuirà alle spese straordinarie concernenti il mantenimento del figlio, attenendosi alle linee guida del CNF protocollo del 27/11/2017 “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” che le parti dichiarano di conoscere per averle discusse.
Il tutto, fino alla piena autonomia economica del figlio.
4) I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ma eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre potrà tenere con sé il figlio: il lunedì ed il mercoledì dal tardo pomeriggio, fino all'indomani mattina per andare direttamente a scuola;
a fine settimana alternati con la madre, il venerdì sera fino a lunedì mattina, quando si deve recare a scuola (nel periodo scolastico), viceversa dal momento della chiusura della scuola, per rientrare a casa;
resta inteso che i genitori, di comune accordo, potranno derogare a detti giorni orari.
Con riferimento alle principali festività (Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 30 Ottobre, 1° Novembre, Natale e Capodanno) il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente di anno in anno, il giorno festivo o la vigilia (ad esempio il 24 dicembre con la madre ed il 25 con il padre e il contrario l'anno successivo).
In estate, ogni anno, il minore trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, in un periodo che verrà concordato compatibilmente con le ferie lavorative del padre con le esigenze organizzative della madre.
6) I coniugi hanno tra loro regolamentato ogni reciproca pendenza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3501 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Stefania Dentoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Monserrato.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/08/2003 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Monserrato, anno 2003, numero 22, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Monserrato il 23 agosto 2003 tra i signori e Parte_1 [...]
CP_1
2) Il figlio ancora minorenne, che viene affidato ad entrambi i genitori, Per_1 continuerà a vivere con la madre, nella casa di Monserrato, via Polibio n. 7.
Pag. 2 di 3 3) Il signor corrisponderà alla signora a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente della signora somma che verrà Pt_1 rivalutata annualmente in base agli Indici ISTAT, come per legge, nonché contribuirà alle spese straordinarie concernenti il mantenimento del figlio, attenendosi alle linee guida del CNF protocollo del 27/11/2017 “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” che le parti dichiarano di conoscere per averle discusse.
Il tutto, fino alla piena autonomia economica del figlio.
4) I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ma eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il padre potrà tenere con sé il figlio: il lunedì ed il mercoledì dal tardo pomeriggio, fino all'indomani mattina per andare direttamente a scuola;
a fine settimana alternati con la madre, il venerdì sera fino a lunedì mattina, quando si deve recare a scuola (nel periodo scolastico), viceversa dal momento della chiusura della scuola, per rientrare a casa;
resta inteso che i genitori, di comune accordo, potranno derogare a detti giorni orari.
Con riferimento alle principali festività (Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 30 Ottobre, 1° Novembre, Natale e Capodanno) il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente di anno in anno, il giorno festivo o la vigilia (ad esempio il 24 dicembre con la madre ed il 25 con il padre e il contrario l'anno successivo).
In estate, ogni anno, il minore trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, in un periodo che verrà concordato compatibilmente con le ferie lavorative del padre con le esigenze organizzative della madre.
6) I coniugi hanno tra loro regolamentato ogni reciproca pendenza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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