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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 272/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Angela Paladina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato presso gli P.IVA_1
uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: liquidazione e pagamento prestazione obbligatoria
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 17/01/2024, evocava in giudizio l' al fine Parte_1 CP_2
di ottenerne la condanna alla liquidazione ed al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno ordinario di invalidità avente decorrenza ottobre 2020, con maggiorazione dei singoli ratei di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
A sostegno dell'azione proposta, parte ricorrente allegava di avere ottenuto da codesto Ufficio giudiziario, nel giudizio iscritto al n. r.g. 3518/2019 in data 28/06/2021, il decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio assistenziale, regolarmente notificato all'Istituto previdenziale che non aveva ancora provveduto alla liquidazione ed al pagamento dell'indicata prestazione.
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con conseguente pronuncia in Parte_1
ordine alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Ente resistente che rappresentava di aver liquidato e disposto il pagamento degli arretrati, concludendo per il rigetto del ricorso o in subordine per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
In via preliminare, va evidenziato che il quinto comma dell'art. 445-bis c.p.c. dispone che il decreto di omologa, contenente l'accertato requisito sanitario utile alla prestazione, venga notificato agli enti competenti, i quali, subordinatamente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni
(Cass. civ., sez. VI, n. 15709/2020).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente dava prova di aver inviato a mezzo pec in data 25/01/2022 la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta (“Morgante ap70”, cfr. all.); l' liquidava la prestazione dovuta in data 21/02/22 e la poneva in CP_2 pagamento con a marzo 2022 (v. all.), ma effettuava il pagamento su un conto corrente
([...]*****696) diverso da quello indicato sul modello ap59 dalla ricorrente (v. all. “Morgante ap70” p.8), la quale non avrebbe pertanto riscosso l'accredito. L'Ente resistente deduceva che, essendo già stato eseguito il pagamento, “dovrà essere inibita qualsiasi azione che comporti ulteriori spese per l'Erario anche e soprattutto perché, nel caso di specie, l'adempimento è avvenuto prima del termine fissato dalla Legge”, con ciò riferendosi probabilmente alla notifica del decreto di omologa avvenuta il 23/06/2022.
A tal fine l' citava la pronuncia della Cass. n. 27478/2022, che afferisce ad una diversa CP_2
ipotesi in quanto attinente a mandati di pagamento correttamente inoltrati al creditore.
In conclusione, non essendo stato effettuato il pagamento mediante accredito sul conto corrente nella disponibilità della ricorrente entro i centoventi giorni previsti dalla Legge e decorrenti dalla notifica dell'omologa del 23/06/2022, ne discende che l' va condannato CP_2
al pagamento, in favore della sig.ra degli arretrati dovuti a far data da ottobre 2020, Pt_1
con conseguente accoglimento del ricorso.
L'ente potrà poi esperire azione di ripetizione del pagamento indebito nei confronti dei terzi intestatari del conto corrente.
3. Decisione e spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Parte_1 provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare alla controparte i ratei dovuti a titolo di assegno ordinario maturati da ottobre 2020, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili fino al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma VI,
Legge n. 412/1991,
2) Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida CP_2
in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario. Messina, 14 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando