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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 19/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2097/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CASIRAGHI ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OGGIONI PIERO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. OGGIONI PIERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo, n. 436/24 emesso su ricorso di venne Controparte_1 ingiunto a il pagamento della somma di € 19.404,00 oltre Parte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. propose opposizione e contestò il credito affermando che lo Parte_1 stesso era fondato su un accordo non novativo, come previsto al punto 6, che era stato sottoscritto in data 13 aprile 2023. Inoltre, osservò che l'opposta era carente di interesse ad agire essendo già creditrice in forza di un'ingiunzione di pagamento emessa in virtù delle medesime fatture azionate nel decreto ingiuntivo. si costituì e osservò che il 4 ottobre 2002 era stato concluso un Controparte_1 contratto di somministrazione con Parte_1 Precisò che in data 21 marzo 2022 l'opponente era risultato debitore della somma di
€ 20.496,55 per il mancato pagamento delle fatture emesse. Per tale ragione, riferì che il 7 aprile 2022 era stata notificata l'ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi dell'art. 2 RD 639/1910 e artt. 228 – 229 D.lgs. 51/1998, successivamente venivano effettuati due pignoramenti presso i terzi ( Controparte_2
e Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi) che avevano dato esito
[...] negativo. Aggiunse che era stata contattata da per concordare un Parte_1 piano di rientro per le bollette insolute e che tale accordo era stato concluso il 13 aprile 2023 (cfr. doc. 1), a seguito del quale le erano stati corrisposti, in data 17 luglio 2023, € 1.000,00 a titolo di acconto. Spiegò che, nonostante i numerosi solleciti, non erano state corrisposte le ulteriori somme, come pattuite nel piano di rientro, e in ragione del perdurante inadempimento era venuto meno l'accordo nella parte in cui era stato previsto il piano di rientro. Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per decisione alla data del
27 febbraio 2025 in modalità cartolare, con decorrenza anticipata dei termini per le attività di cui all'art. 189 cod. proc. civ.
-------- Preliminarmente, è necessario rilevare che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve ritenersi inammissibile in quanto eccepita tardivamente nella memoria 171 ter n.1 c.p.c.. L'articolo 171 ter precisa che nella prima memoria è possibile “precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte”. Per tale ragione, essendo l'eccezione di prescrizione stata formulata per la prima volta in tale sede costituisce un'eccezione nuova, come tale ormai preclusa perché avrebbe dovuto essere proposta già all'interno dell'atto di citazione in opposizione, costituente la prima difesa dell'attore formale, ma convenuto in senso sostanziale. Ciò posto, l'esistenza del contratto di somministrazione, provata documentalmente, non è comunque oggetto di contestazione: infatti, aveva Parte_1 stipulato un contratto di subentro alla fornitura di acqua potabile (doc. 9) ed aveva successivamente sottoscritto una scrittura privata all'interno della quale aveva riconosciuto l'esistenza di un debito a suo carico pari ad € 20.496,55. Viene contestato dall'opponente che non abbia interesse ad agire CP_1 essendo in possesso di un'ingiunzione fiscale di pagamento, notificata in data 7 aprile 2022.
Contrariamente, osserva che tale ingiunzione era scaduta e che il CP_1 ricorso monitorio concerneva ulteriori crediti, oltre a quelli richiamati nella stessa, e pagina 2 di 4 che in ogni caso avrebbe tratto maggior stabilità e certezza dall'emissione del decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha affermato, in proposito, che “Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta
l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore” (Cass. n. 23083 del 10/10/2013). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “quando, invece, è stato da questa Corte negato l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base
a principi ben diversi: ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo (Sez. L, Sentenza n. 873 del 28/03/1974, Rv. 368768 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01); ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c., del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/09/1970, Rv.
347002 - 01, con riferimento all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva;
nonchè Sez. 1, Sentenza n. 18248 del 10/09/2004, Rv. 576964 - 01, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituiva di per sè un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale)” (Cass. Civ. sez. III - 28/08/2019, n. 21768). Nel caso in esame, essendo venuta meno l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale, doveva, in ogni caso, munirsi di un nuovo titolo esecutivo, Controparte_1 cioè emettere una nuova ingiunzione fiscale od ottenere un titolo giudiziale, peraltro comprensivo degli ulteriori crediti.
Inoltre, come affermato dalla Corte di Cassazione la scelta di optare per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo è giustificata da atto che questo fornisce al creditore una maggiore certezza e stabilità rispetto all'ingiunzione fiscale ex. art. art. 50 D.P.R. 602/1973 (in combinato con l'art. 4 comma 2 sexies D.L. 209/2002). Va, dunque, disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire. Infine, per quanto concerne le fatture rimaste insolute, l'opponente non contesta il debito che, pertanto, deve ritenersi pacifico. Tuttavia, osserva che l'accordo è contradditorio in tema di riconoscimento o disconoscimento di debito in quanto l'art. 2 precisa che “il sig. si Parte_1 riconosce debitore verso per il credito liquido ed esigibile e non Controparte_1 contestato relativo ai servizi fatturati di acquedotto, fognatura e depurazione della somma di € 20.404,00 relativamente al mancato pagamento delle fatture indicate nel prospetto” mentre all'art. 6 “le parti convengono che la presente scrittura non abbia carattere novativo ed il mancato rispetto, anche parziale, di quanto ivi stabilito, così come il mancato puntuale pagamento delle bollette di prossima emissione, comporterà la risoluzione ipso iure dell'accordo, con conseguente decadenza dal beneficio del termine dilatorio e con limitazione della fornitura”. pagina 3 di 4 Sostiene, quindi, che le parti non avevano voluto attribuire al suddetto accordo efficacia novativa e che lo stesso era volto a disciplinare solo la dilazione dei pagamenti. L'opposta concorda nel ritenere che tale accordo non avesse efficacia novativa;
tuttavia, osserva che controparte aveva espressamente riconosciuto il credito all'art.
2. Ciò posto, è pacifico che l'accordo in esame non avesse carattere novativo, ma tale peculiarità non influenza l'efficacia del riconoscimento di debito (atto unilaterale) che aveva espressamente effettuato all'art. 2 dell'accordo sopra Parte_1 riportato. L'art. 6, invece, regolamenta, senza alcuna contraddittorietà, esclusivamente le conseguenze del mancato puntuale adempimento del piano di rateizzazione, cioè l'effetto risolutivo automatico del patto di dilazione comportante la decadenza dal beneficio del termine ed il ripristino dell'obbligazione originaria, senza coinvolgere, ovviamente, l'atto unilaterale di riconoscimento di debito, che non resta travolto dalla caducazione del predetto accordo.
Come noto, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 2091 del 25/01/2022). D'altra parte, il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass. n. 9097 del 12/04/2018).
Peraltro, il suddetto riconoscimento di debito riporta esplicitamente, nel dettaglio, l'elenco delle fatture insolute che compongono il credito oggetto della domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 436 emesso dal Tribunale di Monza in data 7 febbraio 2024, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; 2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 19/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2097/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CASIRAGHI ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OGGIONI PIERO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. OGGIONI PIERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo, n. 436/24 emesso su ricorso di venne Controparte_1 ingiunto a il pagamento della somma di € 19.404,00 oltre Parte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. propose opposizione e contestò il credito affermando che lo Parte_1 stesso era fondato su un accordo non novativo, come previsto al punto 6, che era stato sottoscritto in data 13 aprile 2023. Inoltre, osservò che l'opposta era carente di interesse ad agire essendo già creditrice in forza di un'ingiunzione di pagamento emessa in virtù delle medesime fatture azionate nel decreto ingiuntivo. si costituì e osservò che il 4 ottobre 2002 era stato concluso un Controparte_1 contratto di somministrazione con Parte_1 Precisò che in data 21 marzo 2022 l'opponente era risultato debitore della somma di
€ 20.496,55 per il mancato pagamento delle fatture emesse. Per tale ragione, riferì che il 7 aprile 2022 era stata notificata l'ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi dell'art. 2 RD 639/1910 e artt. 228 – 229 D.lgs. 51/1998, successivamente venivano effettuati due pignoramenti presso i terzi ( Controparte_2
e Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi) che avevano dato esito
[...] negativo. Aggiunse che era stata contattata da per concordare un Parte_1 piano di rientro per le bollette insolute e che tale accordo era stato concluso il 13 aprile 2023 (cfr. doc. 1), a seguito del quale le erano stati corrisposti, in data 17 luglio 2023, € 1.000,00 a titolo di acconto. Spiegò che, nonostante i numerosi solleciti, non erano state corrisposte le ulteriori somme, come pattuite nel piano di rientro, e in ragione del perdurante inadempimento era venuto meno l'accordo nella parte in cui era stato previsto il piano di rientro. Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per decisione alla data del
27 febbraio 2025 in modalità cartolare, con decorrenza anticipata dei termini per le attività di cui all'art. 189 cod. proc. civ.
-------- Preliminarmente, è necessario rilevare che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve ritenersi inammissibile in quanto eccepita tardivamente nella memoria 171 ter n.1 c.p.c.. L'articolo 171 ter precisa che nella prima memoria è possibile “precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte”. Per tale ragione, essendo l'eccezione di prescrizione stata formulata per la prima volta in tale sede costituisce un'eccezione nuova, come tale ormai preclusa perché avrebbe dovuto essere proposta già all'interno dell'atto di citazione in opposizione, costituente la prima difesa dell'attore formale, ma convenuto in senso sostanziale. Ciò posto, l'esistenza del contratto di somministrazione, provata documentalmente, non è comunque oggetto di contestazione: infatti, aveva Parte_1 stipulato un contratto di subentro alla fornitura di acqua potabile (doc. 9) ed aveva successivamente sottoscritto una scrittura privata all'interno della quale aveva riconosciuto l'esistenza di un debito a suo carico pari ad € 20.496,55. Viene contestato dall'opponente che non abbia interesse ad agire CP_1 essendo in possesso di un'ingiunzione fiscale di pagamento, notificata in data 7 aprile 2022.
Contrariamente, osserva che tale ingiunzione era scaduta e che il CP_1 ricorso monitorio concerneva ulteriori crediti, oltre a quelli richiamati nella stessa, e pagina 2 di 4 che in ogni caso avrebbe tratto maggior stabilità e certezza dall'emissione del decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha affermato, in proposito, che “Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta
l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore” (Cass. n. 23083 del 10/10/2013). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “quando, invece, è stato da questa Corte negato l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base
a principi ben diversi: ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo (Sez. L, Sentenza n. 873 del 28/03/1974, Rv. 368768 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01); ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c., del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/09/1970, Rv.
347002 - 01, con riferimento all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva;
nonchè Sez. 1, Sentenza n. 18248 del 10/09/2004, Rv. 576964 - 01, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituiva di per sè un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale)” (Cass. Civ. sez. III - 28/08/2019, n. 21768). Nel caso in esame, essendo venuta meno l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale, doveva, in ogni caso, munirsi di un nuovo titolo esecutivo, Controparte_1 cioè emettere una nuova ingiunzione fiscale od ottenere un titolo giudiziale, peraltro comprensivo degli ulteriori crediti.
Inoltre, come affermato dalla Corte di Cassazione la scelta di optare per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo è giustificata da atto che questo fornisce al creditore una maggiore certezza e stabilità rispetto all'ingiunzione fiscale ex. art. art. 50 D.P.R. 602/1973 (in combinato con l'art. 4 comma 2 sexies D.L. 209/2002). Va, dunque, disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire. Infine, per quanto concerne le fatture rimaste insolute, l'opponente non contesta il debito che, pertanto, deve ritenersi pacifico. Tuttavia, osserva che l'accordo è contradditorio in tema di riconoscimento o disconoscimento di debito in quanto l'art. 2 precisa che “il sig. si Parte_1 riconosce debitore verso per il credito liquido ed esigibile e non Controparte_1 contestato relativo ai servizi fatturati di acquedotto, fognatura e depurazione della somma di € 20.404,00 relativamente al mancato pagamento delle fatture indicate nel prospetto” mentre all'art. 6 “le parti convengono che la presente scrittura non abbia carattere novativo ed il mancato rispetto, anche parziale, di quanto ivi stabilito, così come il mancato puntuale pagamento delle bollette di prossima emissione, comporterà la risoluzione ipso iure dell'accordo, con conseguente decadenza dal beneficio del termine dilatorio e con limitazione della fornitura”. pagina 3 di 4 Sostiene, quindi, che le parti non avevano voluto attribuire al suddetto accordo efficacia novativa e che lo stesso era volto a disciplinare solo la dilazione dei pagamenti. L'opposta concorda nel ritenere che tale accordo non avesse efficacia novativa;
tuttavia, osserva che controparte aveva espressamente riconosciuto il credito all'art.
2. Ciò posto, è pacifico che l'accordo in esame non avesse carattere novativo, ma tale peculiarità non influenza l'efficacia del riconoscimento di debito (atto unilaterale) che aveva espressamente effettuato all'art. 2 dell'accordo sopra Parte_1 riportato. L'art. 6, invece, regolamenta, senza alcuna contraddittorietà, esclusivamente le conseguenze del mancato puntuale adempimento del piano di rateizzazione, cioè l'effetto risolutivo automatico del patto di dilazione comportante la decadenza dal beneficio del termine ed il ripristino dell'obbligazione originaria, senza coinvolgere, ovviamente, l'atto unilaterale di riconoscimento di debito, che non resta travolto dalla caducazione del predetto accordo.
Come noto, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 2091 del 25/01/2022). D'altra parte, il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass. n. 9097 del 12/04/2018).
Peraltro, il suddetto riconoscimento di debito riporta esplicitamente, nel dettaglio, l'elenco delle fatture insolute che compongono il credito oggetto della domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 436 emesso dal Tribunale di Monza in data 7 febbraio 2024, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; 2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4