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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 9352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9352 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 59296 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 16.06.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., vertente
TRA
, quale procuratore speciale di in proprio e Parte_1 Parte_2
quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_1
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, nonché , in proprio e quale esercente la
[...] Parte_7 Parte_8
potestà genitoriale sulla minore , , Persona_2 Parte_9 Pt_10
, ;
[...] Parte_11
elettivamente domiciliato in Roma, Via Teodoro Monticelli 12, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Scafati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- attore –
CONTRO
; Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso lo studio dell'avv.
AS LL che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Filippo Martini e all'avv. Marco
LF in virtù di procura in atti;
- convenuta – pagina 1 di 18 NONCHE' CONTRO
Controparte_2
CP_3
la Controparte_4
- convenuti contumaci -
OGGETTO: domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.06.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di procuratore speciale di in proprio e quale Parte_1 Parte_2
esercente la potestà genitoriale sui minori Persona_1 Parte_3 [...]
nonché Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 quest'ultima, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_2 [...]
hanno convenuto in giudizio la Pt_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, e la Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
chiedendo accertarsi la responsabilità di nella causazione del sinistro
[...] Controparte_2 avvenuto il 9.04.2018 e, per l'effetto, chiedendo iure proprio e iure hereditario la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro.
A fondamento delle domande proposte, l'attore ha dedotto che il 09.04.2018 veniva Persona_3 investito dall'autovettura Fiat 500, targata FK 529 MD, di proprietà della , ed Controparte_4
assicurata con polizza n. 806962, concessa in locazione a Controparte_5 CP_3
e condotta da mentre attraversava la strada in Roma, viale Enrico De
[...] Controparte_2
OL, in prossimità delle strisce pedonali e dell'impianto d'illuminazione stradale n. 22.
In fase stragiudiziale l'assicurazione corrispondeva a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti la somma di euro 170.000,00 in favore di ciascuno dei genitori della vittima del sinistro e la somma di euro 10.000,00 in favore di ciascuno dei fratelli. L'assicurazione corrispondeva altresì la somma di euro 52.500,00 a ciascuno dei genitori quali eredi di a titolo di risarcimento Persona_3
del danno subito dal figlio, nonché euro 10.000,00 a titolo di rimborso spese, oltre alla refusione delle spese di legali.
pagina 2 di 18 Gli attori hanno quindi chiesto la condanna dei convenuti al ristoro integrale dei danni subiti da
[...]
per effetto del sinistro e al ristoro integrale dei danni subiti personalmente per effetto del Per_3
decesso del loro congiunto, nonché la condanna dell'assicurazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Gli attori hanno altresì chiesto disporsi la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS per i provvedimenti di competenza e ordinarsi ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani nazionali.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate. L'assicurazione ha CP_1
innanzitutto contestato la dinamica del sinistro, evidenziando il difetto di prova circa l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500, nella causazione dell'incidente. Controparte_2
La convenuta ha altresì contestato i criteri di quantificazione del pregiudizio subito prospettati dagli attori, ritenendo congrua ed esaustiva di ogni pretesa risarcitoria la somma corrisposta in fase stragiudiziale, evidenziando il difetto di prova circa la sussistenza del preteso danno terminale e circa il danno da lucro cessante subito dalla vittima primaria. La convenuta ha poi rilevato l'infondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120
c.p.c., nonché dell'istanza di trasmissione di copia della sentenza all'Ivass ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n.
209/2005.
e la sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3 Controparte_4
2. La dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base del verbale predisposto dalla Polizia di
Roma Capitale intervenuta nell'immediatezza del sinistro e sulla base delle emergenze del giudizio penale svolto nei confronti di Controparte_2
Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” (Cass. n. 2947/2023).
Dal verbale della Polizia di Roma Capitale è emerso che il 09.04.2018 alla guida Controparte_2
del veicolo Fiat 500 targato FK529MD, percorreva la corsia centrale di via Enrico de OL.
Il teste sentito a sommarie informazioni (cfr. il relativo verbale prodotto in atti dall'attore) ha Tes_1 riferito che mentre era alla guida dell'autobus dell'Atac, vettura n. 3388, fermo in via Enrico de OL, nella corsia riservata ai mezzi pubblici, per consentire la salita e la discesa dei passeggeri alla fermata pagina 3 di 18 n. 73699, sentiva un forte urto e vedeva, sul lato sinistro della medesima corsia e in posizione avanzata rispetto all'autobus, un ragazzo a terra e la Fiat 500 targata FK 529 MD, ferma in prossimità del corpo disteso a terra.
Il teste ha precisato (cfr. al riguardo quanto riportato nella sentenza del GUP di Roma n. Tes_1
524/2021) che l'auto, dopo il sinistro, si è arrestata alla fine dell'attraversamento pedonale.
Il teste sentito a sommarie informazioni, pur avendo dichiarato di non aver assistito al sinistro, Tes_2 essendosi avvicinato al luogo dell'incidente quando lo stesso era già avvenuto, ha confermato la posizione dei mezzi e della vittima dopo l'urto.
Dal verbale redatto dalla Polizia di Roma Capitale emerge che la Fiat 500, al momento dell'intervento delle autorità, evidenziava una forte ammaccatura del tetto nella parte anteriore destra, l'ammaccatura del cofano e del paraurti anteriore lato destro, la forte flessione del parabrezza anteriore, la rottura e il distacco dello specchietto retrovisore destro, la rottura della griglia del paraurti anteriore.
Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza n. 524/2021 ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione riconoscendolo colpevole del reato Controparte_2 previsto dall'art. 589 bis comma secondo c.p.c. per aver impegnato, mentre era sotto l'effetto di cannabinoidi, alla guida del veicolo Fiat 500 targato FK 529 MD, la corsia preferenziale di viale Enrico
De OL, compiendo una manovra di sorpasso dell'autobus fermo e omettendo di concedere la dovuta precedenza al pedone investendolo e cagionandone così, per effetto delle lesioni Persona_3
subite, il decesso.
Tanto premesso, alla luce di quanto emerso dal verbale della Polizia di Roma Capitale e dalle dichiarazioni rese dai testi e nel corso delle indagini svolte in sede penale, può senz'altro Tes_1 Tes_2
ritenersi accertata la dinamica del sinistro e, pertanto, che mentre era alla guida del Controparte_2
veicolo Fiat 500 targato FK 529 MD, impegnava la corsia preferenziale ed eseguiva una manovra di sorpasso dell'autobus in sosta per far scendere i passeggeri, così investendo il pedone Persona_3 in prossimità dell'attraversamento pedonale.
Deve quindi ritenersi che il sinistro sia senz'altro ascrivibile alla condotta imprudente di CP_2
he, postosi alla guida dopo aver assunto cannabinoidi, non ha concesso la dovuta precedenza
[...] al pedone, effettuando una pericolosa manovra di sorpasso dell'autobus in sosta, mentre percorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici, così investendo, in prossimità dell'attraversamento pedonale,
[...]
Per_3
In ordine alla contestata concorrente responsabilità della vittima del sinistro, vanno richiamati i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di pagina 4 di 18 cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 20137/2023).
Nella specie, all'esito dell'istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento istruttorio che attesti una condotta colposa del pedone.
Dal punto di arresto della vettura (cfr. il grafico allegato al verbale della Polizia di Roma Capitale e quello allegato alla sentenza n.524/2021 del Gup di Roma), ubicato subito dopo l'attraversamento pedonale e tenuto conto dello spazio necessario all'arresto del mezzo dopo l'urto, può infatti desumersi che l'impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali (o nelle immediate vicinanze delle stesse).
Nessun elemento istruttorio ha evidenziato una condotta imprudente o imprevedibile del pedone, considerato peraltro che la presenza dell'autobus in sosta alla fermata e la presenza dell'attraversamento pedonale rendevano senz'altro probabile la presenza di pedoni sulla carreggiata.
Tanto premesso, deve concludersi che il sinistro è ascrivibile alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 targato FK 529 MD.
Deve per completezza essere altresì evidenziato che risulta accertato il nesso eziologico tra il sinistro e il decesso di avvenuto il 10.01.2019 mentre era ricoverato presso l'ospedale CTO di Persona_3
Roma. La perizia medico legale svolta dal PM nell'ambito delle indagini preliminari ha infatti accertato che: “dallo studio della documentazione e da quanto emerso dall'esame necroscopico, non risultano cause sopravvenute da sole idonee alla produzione del decesso, che pertanto deve essere considerato in rapporto causale diretto con il grave politrauma riportato da a seguito Persona_3 dell'investimento avvenuto in data 09.04.2018” (così pag. 25 della perizia del dott. Persona_4
e del prof. .
[...] Persona_5
La domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori deve pertanto trovare accoglimento nei confronti del conducente del veicolo dell'assicurazione Controparte_2 Controparte_5
[...
, nonché del locatario del mezzo, Persona_6
La domanda non può invece trovare accoglimento nei confronti della proprietaria del veicolo, la
[...]
alla luce del disposto dell'art. 91 comma secondo d.lgs. n. 285/1992 il quale Controparte_4
prevede che ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “In tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91
pagina 5 di 18 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione” (Cass. n. 14635/2016).
Le domande proposte nei confronti della devono pertanto essere rigettate. Controparte_4
3. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Deve infatti ritenersi che integri un danno risarcibile quello subito dal congiunto per la perdita del c.d. rapporto parentale, causando ciò la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà in ambito familiare, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30
Cost. (cfr. tra le altre Cass. 3 febbraio 2011, n. 2557).
La particolare intensità del rapporto che normalmente sussiste tra genitore e figlio e tra fratelli consente di ritenere provato, secondo il canone dell'id quod plerumque accidit, il danno derivante dalla perdita del rapporto, rappresentando tale evento fonte di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e di un inguaribile dolore, destinato a protrarsi negli anni senza alcuna possibilità di scemare (cfr. Cass. 16 marzo 2012, n. 4253). Né incide sulla configurabilità del danno l'eventuale mancanza della convivenza con il defunto, potendo detta circostanza rilevare esclusivamente sul quantum debeatur (cfr. Cass. 8 aprile 2020, n. 7743).
Si deve, d'altra parte, osservare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, così come sopra descritto, non può essere scissa da quella del danno morale e alla vita di relazione, posto che, secondo la prevalente giurisprudenza, “il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; nello stesso senso, anche
Cass. 17 dicembre 2015, n. 9320). Se ne ricava, dunque, che tutte le circostanze dedotte dal parente del defunto, a fondamento della sua pretesa, non integrano ulteriori voci di danno e concorrono anzi a delineare l'entità del pregiudizio risarcibile, a meno che esse non integrino un danno biologico, in senso stretto, suscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass. 19 ottobre 2015, n. 21084; Cass. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass. 30 novembre 2018, n. 30997). Alla stregua di tali considerazioni si afferma, perciò, che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad
pagina 6 di 18 apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).
Tanto esposto, il danno dedotto in giudizio dagli attori, comprensivo delle sofferenze patite a seguito del prematuro decesso del figlio e del fratello, integra un danno da perdita del rapporto parentale, da ritenersi provato, secondo un criterio di adeguatezza e di regolarità causale, e da liquidarsi in via equitativa.
Ciò premesso, la liquidazione del danno per la perdita del congiunto va effettuata utilizzando come parametro le tabelle di Roma.
Non ignora infatti il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità è solita individuare nelle tabelle milanesi il parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai canoni stabiliti dagli artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. da ultimo Cass. 14 novembre 2019, n. 29495). Tuttavia, si ritiene che l'esigenza di garantire una parità di trattamento tra casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso i parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma ed elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato e che offre al giudice ampi margini di personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto.
Non sussiste, d'altra parte, il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato Ufficio, piuttosto che in un altro (Cass. n.
1524/2010), e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
Si è inoltre affermato che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale;
tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (Cass. n.
29495/2019).
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle romane individuano cinque fattori che condizionano la misura del risarcimento: a) il rapporto di parentela sussistente tra la vittima e il congiunto;
b) l'età del congiunto superstite, essendo il danno tanto più grave quanto più lungo è il pagina 7 di 18 periodo da trascorrere senza il proprio familiare;
c) l'età della vittima al momento del suo decesso, essendo anche in questo caso la misura del danno inversamente proporzionale a tale evenienza;
d) la eventuale convivenza tra la vittima e il congiunto, dovendosi presumere che la sofferenza sia tanto più intensa, quanto più sia assidua la frequentazione tra i due;
e) la presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o familiari non conviventi, essendo il danno maggiore allorché il congiunto rimanga del tutto privo di assistenza morale e materiale. Tenuto conto dei suddetti parametri, le tabelle di Roma si basano su un sistema a punti, che attribuisce al danneggiato un punteggio numerico, da moltiplicare per una somma di denaro che rappresenta un ideale ristoro per ogni singolo punto di danno, fissato per l'anno 2025 nella misura di euro 11.549,20
L'importo del risarcimento è, quindi, pari alla sommatoria dei punti riconosciuti nella fattispecie da moltiplicarsi per il valore sopra determinato.
Sull'importo finale, possono poi essere praticati dei correttivi in aumento o in diminuzione per adeguare ulteriormente il risarcimento alle peculiarità del caso concreto.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che alla data del decesso, aveva 26 Persona_3
anni, mentre i congiunti Parte_2 Parte_8 Persona_1 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
avevano, rispettivamente, Per_2 Parte_9 Parte_10 Parte_11
56, 48, 16, 12, 12, 9, 8, 22, 16, 27, 22, 19 anni.
Deve escludersi che la vittima e i congiunti fosse conviventi, risultando di contro pacificamente dedotto che mentre prima del sinistro, era residente e lavorava in Italia, tutti i congiunti Persona_3
vivevano in Senegal.
Premesso che la convivenza non costituisce requisito indefettibile per il riconoscimento della sussistenza di un significativo rapporto parentale, tuttavia, le concrete modalità di svolgimento di tale rapporto deve essere oggetto di deduzione e prova della parte che ne assume la lesione, per effetto del fatto illecito di un terzo.
Tanto premesso, pur potendosi presuntivamente ritenere la sussistenza dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita di uno stretto congiunto quale il figlio e il fratello, deve ritenersi che sull'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione sono determinanti l'effettività, la consistenza e l'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni relative alle modalità in cui il rapporto si è sviluppato tra le parti prima del decesso del congiunto, così Cass. n. 5769/2024), abbia senz'altro inciso la circostanza che i congiunti e la vittima vivessero in continenti diversi (non risultano documentati viaggi assidui o la permanenza dei congiunti in ). CP_4
pagina 8 di 18 Le tabelle del Tribunale di Roma prevedono, nel caso in cui non sussista rapporto di convivenza, la possibilità di una riduzione sino al 50% del punteggio complessivo.
Nella specie, tenuto conto dello strettissimo legame tra le parti (genitori e fratelli) si stima congruo operare una riduzione nei limiti del 20%.
Infine, va osservato che risulta altresì documentata, all'esito della costituzione di tutti gli attori, la presenza di altri familiari rientranti nella parentela sino al secondo grado.
In conclusione, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno è quantificabile, in base a valori già attualizzati (tabelle del Tribunale di Roma del 2025) nei seguenti termini:
- in relazione al padre della vittima, euro 306.053,8, considerato il valore Parte_2
del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 20 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 2,5 punti in base all'età del padre, per un totale di 26,5 punti riconosciuti.
Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro
244.843,04. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 201.110,00 (euro 170.000,00 versato in data 18.12.2019, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 43.733,04 (euro 244.843,04 – euro 201.110,00);
- in relazione alla madre della vittima, euro 311.828,4, considerato il valore del Parte_8
punto base pari ad euro 11.549,20, n. 20 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 3 punti in base all'età della madre, per un totale di 27 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 249.462,72.
Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 201.110,00 (euro 170.000,00 versato in data
18.12.2019, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 48.352,72 (euro 249.462,72– euro
201.110,00);
- in relazione al fratello della vittima, euro 179.012,6, considerato il valore Persona_1
del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4,5 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15,5 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 143.210,08. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il pagina 9 di 18 danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 131.380,08 (euro 143.210,08– euro 11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 179.012,6, considerato il Parte_3
valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4,5 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15,5 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 143.210,08. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 131.380,08 (euro 143.210,08– euro 11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 179.012,6, considerato il valore Parte_4
del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4,5 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15,5 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 143.210,08. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 131.380,08 (euro 143.210,08– euro 11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 184.787,20, considerato il valore Parte_5
del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 5 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 16 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 147.829,76. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 135.999,76 (euro 147.829,76– euro 11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 184.787,20, considerato il Parte_6
valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 5 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 16 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 147.829,76. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il pagina 10 di 18 danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 135.999,76 (euro 147.829,76– euro 11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 173.238,00, considerato il valore del Parte_7
punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 138.590,4.
Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data
21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 126.760,4 (euro 138.590,4– euro
11.830,00);
- in relazione al fratello della vittima, euro 179.012,6, considerato il valore Persona_2
del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4,5 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15,5 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 143.210,08. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 131.380,08 (euro 143.210,08– euro 11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 173.238,00, considerato il valore del Parte_9
punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 138.590,4.
Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data
21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 126.760,4 (euro 138.590,4– euro
11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 173.238,00, considerato il Parte_10
valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 138.590,4. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il pagina 11 di 18 danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 126.760,4 (euro 138.590,4– euro
11.830,00);
- in relazione alla sorella della vittima, euro 179.012,6, considerato il Parte_11
valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 4,5 punti in base all'età del congiunto, per un totale di 15,5 punti riconosciuti. Su tale importo deve essere operata la riduzione del 20%, per un importo finale di euro 143.210,08. Tenuto conto dell'acconto già versato pari ad euro 11.830,00 (euro 10.000,00 versato in data 21.02.2020, somma attualizzata alla data odierna mediante indice FOI 1,183), il danno risarcibile deve essere determinato nella somma di euro 131.380,08 (euro 143.210,08– euro 11.830,00).
Per il calcolo degli interessi, escludendosi la possibilità di porre a base del computo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e devalutata sino all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l'indice Foi elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al tasso legale degli interessi per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto e il pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua, dopo avere detratto l'acconto, per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Poiché infine il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4 e nella qualità di genitori e quindi di eredi di Parte_2 Parte_8 Persona_3
hanno chiesto il risarcimento, jure hereditatis, del danno biologico terminale, del danno morale catastrofale e del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute.
4.1. Sotto il profilo delle ripercussioni subite da all'esito del sinistro deve rilevarsi che Persona_3 dalla perizia svolta dal PM nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti di CP_2
è emerso che per effetto del sinistro ha subito una frattura scomposta della
[...] Persona_3
quarta vertebra cervicale, una lesione contusivo emorragica a carico del tessuto midollare, contusioni polmonari bilaterali e una frattura della gamba e del piede destro.
Per effetto del danno midollare si è verificata una condizione di tetraplegia paraplegia, con paralisi degli arti superiori e inferiori.
pagina 12 di 18 Subito dopo il sinistro veniva assistito nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I Persona_3 di Roma, per essere poi trasferito, dopo l'iniziale stabilizzazione, presso il reparto di rianimazione dove il 16.04.2018 ha subito una tracheostomia, attraverso la quale è proseguita la ventilazione meccanica. Il
18.04.2018 risulta sospesa la sedazione del paziente, con recupero di uno stato di vigilanza.
Il 16.05.2018 veniva trasferito presso il reparto di terapia intensiva dell'unità spinale Persona_3 dell'Ospedale CTO di Roma e solo a partire dal 15.06.2018 iniziava a respirare autonomamente durante le ore diurne, per essere attaccato al ventilatore solo durante la notte. Il 06.08.2018
[...]
veniva posto in respirazione spontanea anche nelle ore notturne. Il 4.10.2018 si rendeva Per_3
nuovamente necessaria la ventilazione artificiale durante le ore notturne.
A seguito di un aggravamento delle condizioni generali del paziente, il 27.10.2018 si rendeva nuovamente necessaria la sedazione profonda e nel successivo periodo si alternavano periodi di respirazione artificiale con periodi di respirazione spontanea.
Il quadro clinico risulta poi peggiorato ed il decesso è intervenuto il 10.01.2019 per arresto cardiocircolatorio, eziologicamente riconducibile al sinistro.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, in via teorica (cfr. Cass. n. 29492/2019, in parte motiva), alla lesione all'integrità psicofisica, determinata da sinistro, consegue un'alterazione peggiorativa delle condizioni del danneggiato, inquadrabile nel concetto di “malattia”.
Si tratta di uno stato transeunte, destinato a cessare alternativamente:
a) all'esito del periodo di convalescenza, con la guarigione, ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;
b) con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute (invalidità permanente);
c) con la perdita totale della capacità biologica del soggetto conseguente al decesso.
Con specifico riferimento ai danni non patrimoniali già risarcibili alla vittima, e quindi trasmissibili
"jure hereditatis", il danno biologico cd. terminale si sostanzia nella lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica nel periodo intercorrente tra il sinistro e l'exitus, per tutto il periodo del decorso della patologia e fino al momento dell'inevitabile esito letale.
Nel caso di specie, all'esito del sinistro non si è assistito ad una ipotesi in cui, dopo un periodo di stato patologico acuto, vi è stata guarigione, pur se con postumi invalidanti permanenti, con conseguente diritto della vittima ad ottenere il risarcimento del danno costituito dall'invalidità permanente derivante dalle lesioni subite.
L'approdo finale della condizione patologica non è stata infatti l'intervenuta stabilizzazione delle minorate condizioni di capacità psicofisica, ma si è identificato nell'evento-morte, pur se ad una pagina 13 di 18 distanza di tempo considerevole. Sebbene la lesione al bene salute che abbia conseguenze letali porti, di regola, al sopravvenire della morte a breve distanza di tempo, pare tuttavia doversi pervenire ad identiche conclusioni in ordine al pregiudizio risarcibile anche quando – come avvenuto nel caso di specie – l'exitus sia stato significativamente distanziato, sotto il profilo temporale, dall'inziale lesione,
e ciò a fronte di un quadro clinico della vittima del sinistro che non ha subito consistenti miglioramenti sin dalla data dell'evento traumatico, non essendo mai uscito dalla fase acuta.
In difetto di stabilizzazione dei postumi lesivi del sinistro deve quindi escludersi la possibilità di pervenire ad una liquidazione del danno da invalidità permanente, dovendo invece trovare accoglimento esclusivamente la domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea, per tutto il tempo intercorso tra il sinistro e l'ineluttabile successivo esito fatale (276 giorni).
Nella liquidazione del danno subito, dovrà tenersi conto che tale pregiudizio, pur temporaneo, è comunque stato massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. sent. n. 7923/2024: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”).
4.2 Gli attori hanno avanzato richiesta di risarcimento del c.d. danno catastrofale, subito dal de cuius nel lasso di tempo intercorso tra le lesioni patite in conseguenza del sinistro ed il successivo exitus.
Come noto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in più occasioni “il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente
pagina 14 di 18 sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita… (cfr. ex multis Cass 12722/2015).
Nel caso di specie, dalla consulenza svolta in sede penale è emerso che la vittima del sinistro è stata posta in sedazione subito dopo il sinistro e il 18.04.2018 la sedazione è stata sospesa. In ragione dell'aggravamento delle condizioni del paziente la sedazione è stata ripresa il 27.10.2018 ed è durata sino al decesso
Si deve, quindi, ritenere che sia stato lucido e cosciente dal 18.04.2018 sino al Persona_3
27.10.2018.
Ciò consente di ritenere provato che il danneggiato, stanti le gravissime condizioni in cui versava, abbia potuto percepire, nel tempo intercorso tra l'evento ed il decesso, il lucido approssimarsi della propria morte che, come sopra ricordato, costituisce il fondamento per il riconoscimento del danno de quo.
Gli attori hanno chiesto la liquidazione congiunta del risarcimento dovuto per il danno biologico terminale e per il danno catastrofale subiti dal figlio, determinato nella somma complessiva già attualizzata di euro 176.448,00 (cfr. al riguardo la quantificazione all'attualità della somma pretesa, indicata nella comparsa conclusionale depositata in data 10.01.2025).
La somma pretesa deve ritenersi congrua, tenuto conto da un lato del lasso temporale durante il quale si
è protratta l'invalidità assoluta della vittima del sinistro (276 giorni) e dell'importo previsto dalle
Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2025 per ciascun giorno di invalidità assoluta (euro 130,25)
e, dall'altro, del significativo lasso temporale, come sopra evidenziato, in cui si è protratta la lucida consapevolezza della vittima dell'approssimarsi della morte.
Deve quindi essere riconosciuto iure hereditario in favore degli eredi di Persona_3 Pt_2
e il risarcimento del danno subito dal congiunto, nei limiti della somma
[...] Parte_8
richiesta di euro 176.448,00.
4.3 Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori per effetto del venir meno del contributo economico che garantiva alla Persona_3
famiglia.
Non risultano infatti documentati i trasferimenti di denaro asseritamente eseguiti periodicamente dal de cuius ai congiunti, risultando attestati esclusivamente alcuni pagamenti eseguiti in loro favore dal datore di lavoro , dopo il decesso di Parte_1 Persona_3
Né possono essere al riguardo valorizzare le generiche dichiarazioni rese dal teste Testimone_3
che non consentono di ritenere provato lo stabile e continuativo contributo economico garantito da pagina 15 di 18 in favore dei congiunti, ma solo saltuarie dazioni di denaro, nelle occasioni in cui il Persona_3
teste accompagnò la vittima del sinistro ad eseguire i versamenti.
Anche le dichiarazioni rese dal teste non consentono di ritenere provato, in difetto di Testimone_4
adeguato riscontro documentale, il durevole contributo economico fornito dalla vittima del sinistro alla sua famiglia, considerato che il sinistro è avvenuto nel mese di aprile del 2018 e il teste ha riferito di aver iniziato a lavorare insieme a solo nel mese di luglio del 2017. Persona_3
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale non può pertanto trovare accoglimento.
In conclusione, il credito risarcitorio spettante a e quali eredi di Parte_2 Parte_8
è pari alla somma complessiva già attualizzata di euro 176.448,00 Persona_3
Risulta tuttavia già corrisposta in loro favore la somma complessiva di euro 105.000,00 in data
18.12.2019, pari alla somma attualizzata di euro 124.215,00 (indice FOI 1,183).
I convenuti devono pertanto essere condannati al pagamento in favore degli eredi di Persona_3
e della somma di euro 52.233,00 (euro 176.448,00- euro Parte_2 Parte_8
124.215,00).
Gli attori, quali genitori di hanno dedotto di essere titolari ciascuno di una quota pari Persona_3
ad 1/2 dell'eredità, sicché deve essere riconosciuto in loro favore l'importo di euro 26.116,5 ciascuno
(euro 52.233,00 /2).
4.4. Gli attori hanno chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute, pari all'importo degli onorari corrisposti al dott. il quale ha sottoposto a visita e, successivamente, si è Persona_7 Persona_3 riunito collegialmente con il dott. perito nominato dall'assicurazione, ai fini di valutare il Per_8 danno permanente residuato a causa dell'incidente.
Gli onorari pretesi sono pari ad euro 9.760,00 (euro 8.000,00 + IVA).
Quanto alle ulteriori spese sostenute risulta documentato il solo esborso di euro 3.402,00 per il rimpatrio della salma.
Al riguardo si osserva che risulta già corrisposta dall'assicurazione a titolo di rimborso spese la somma di euro 10.000,00.
Tenuto conto della somma già corrisposta, deve essere riconosciuta in favore degli attori esclusivamente la somma di euro 3.162,00 (euro 9.760,00 + euro 3.402,00 - euro 10.000,00), pari ad euro 1.581,00 ciascuno.
In conclusione, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore degli attori della somma di euro 27.697,5 ciascuno (euro 26.116,5 + euro 1.581,00), oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 9.04.2018 e successivamente annualmente rivalutata;
pagina 16 di 18 5. Non può trovare accoglimento la domanda di trasmissione della sentenza all' ai sensi dell'art. CP_6
148 comma decimo d.lgs. n. 205/2008, tenuto conto dei profili di oggettiva complessità sottesi alla liquidazione delle pretese risarcitorie degli attori.
6. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dei convenuti. Le spese sostenute dagli attori devono invece essere dichiarate irripetibili nei confronti della tenuto conto della soccombenza degli attori e della contumacia della Controparte_4
convenuta.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, tenuto conto delle somme corrisposte dall'assicurazione prima dell'introduzione del giudizio, dell'accoglimento solo parziale delle ulteriori pretese degli attori e della mancanza di prova del pregiudizio da questi subito per effetto della condotta processuale della controparte.
Infine va evidenziato che, non appare utile, ai fini del ristoro del danno in forma specifica, la sollecitata adozione del provvedimento previsto dall'art. 120 c.p.c., non idonea neanche in astratto a compensare il danno oggetto delle domande proposte dai congiunti di Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti della , di di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e della ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_4
provvede: accerta che il sinistro avvenuto il 9.04.2018 è ascrivibile alla esclusiva responsabilità di CP_2
[...] condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro al pagamento in favore di rappresentato dal
[...] Parte_2
procuratore , della somma di euro 43.733,04; in favore di Parte_1 Parte_8
rappresentata dal procuratore della somma di euro 48.352,72; in favore di Parte_1
rappresentato dal genitore e per questi dal procuratore Persona_1 Parte_2
, della somma di euro 131.380,08; in favore di Parte_1 Parte_3
rappresentata dal genitore e per questi dal procuratore , della Parte_2 Parte_1
somma di euro 131.380,08; in favore di rappresentata dal genitore Parte_4 Pt_2
e per questi dal procuratore , della somma di euro 131.380,08; in favore
[...] Parte_1
di rappresentata dal genitore e per questi dal procuratore Parte_5 Parte_2
pagina 17 di 18 , della somma di euro 135.999,76; in favore di Parte_1 Parte_6
rappresentata dal genitore e per questi dal procuratore , della Parte_2 Parte_1
somma di euro 135.999,76; in favore di rappresentata dal procuratore Parte_7 [...]
della somma di euro 126.760,4; in favore di rappresentato dal genitore Parte_1 Persona_2
e per esso dal procuratore , della somma di euro 131.380,08; in Parte_8 Parte_1
favore di rappresentata dal procuratore della somma di euro Parte_9 Parte_1
126.760,4; in favore di rappresentato dal procuratore della Parte_10 Parte_1
somma di euro 126.760,4; in favore di rappresentata dal procuratore Parte_11
della somma di euro 131.380,08, oltre interessi al tasso legale sulle somme Parte_1
devalutate sino al 09.04.2018 e successivamente annualmente rivalutate;
condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro al pagamento in favore di e di della
[...] Parte_2 Parte_8
somma di euro 27.697,5 ciascuno oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al
9.04.2018 e successivamente annualmente rivalutata;
rigetta le domande proposte nei confronti della Controparte_4 condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
n solido tra loro al rimborso delle spese processuali in favore dell'avv. Massimiliano Scafati,
[...]
nella qualità di procuratore antistatario degli attori, liquidate in euro 25.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato versato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dagli attori.
Roma, 21.06.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 18 di 18